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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8411 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 13082 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 via Cola di Rienzo n. 243, presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze della dal 1.1.2020 all'11.3.2020 e dal 6.5.2020 al 22.5.2021, venendo Parte_2 licenziato oralmente in data 22.5.2021; che con sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro del 22.2.2023 n. 1940 (procedimento n.r.g. 17539/2021) era stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento e condannata la società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria e al pagamento della somma di € 5.241,00 oltre rivalutazione e interessi, per differenze retributive;
che esso esponente aveva infruttuosamente tentato l'esecuzione forzata;
che aveva quindi proposto ricorso per l'apertura della 1 liquidazione giudiziale che era stata poi in effetti aperta con la sentenza del Tribunale di Roma, sez. Procedure Concorsuali del 18.12.2023 n. 705; che era stato ammesso al passivo con privilegio per € 30.744,81 per retribuzioni maturate dalla data del licenziamento inefficace alla data del precetto (22.4.2023) e per € 5.241,00 per differenze retributive e in chirografo per € 5.836,48 per spese legali oltre accessori;
che in data 22.4.2024 aveva presentato al Fondo di Garanzia dell' domanda di liquidazione delle ultime tre retribuzioni e degli ultimi tre CP_1 ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per € 4.010,19 (v. osservazioni sul progetto di stato passivo e conteggi dell'indennità risarcitoria); che l' in CP_1 data 10.9.2024 aveva chiesto l'integrazione della documentazione;
che esso esponente aveva prodotto, tra l'altro, la richiesta di sottoscrizione del mod. SR52 e il diniego del curatore alla sottoscrizione, specificando che la società non aveva mai emesso buste paga in favore del lavoratore;
che era trascorso il termine di 120 giorni senza che il Fondo di Garanzia avesse provveduto sull'istanza; che il silenzio doveva ritenersi illegittimo. Concludeva chiedendo di accertare il diritto al pagamento delle ultime tre mensilità e degli ultimi tre ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e per l'effetto di condannare l' al pagamento della somma complessiva di € CP_1
4.010,19 per crediti diversi, oltre rivalutazione e interessi. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' contestando la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'esito della trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte.
1. Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
2. Dalla documentazione in atti emerge che:
- il ricorrente ha avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la società con qualifica di pizzaiolo di 4° Parte_2 livello, dal 1.1.2020 al 11.3.2020 e dal 6.5.2020 al 22.5.2021, data nella quale veniva licenziato verbalmente (sent. Tribunale di Roma n. 1940/23 passata in giudicato);
- la sentenza del Tribunale di Roma del 22.2.2023 n. 1940 ha accertato l'inefficacia del licenziamento orale, condannato la società alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal licenziamento all'effettiva reintegra, nonché al pagamento di euro 5.241,00 a titolo di differenze retributive (per differenze retribuzione anno 2020, tredicesima e quattordicesima anno 2020 e 2021, ferie e permessi non goduti anno 2020 e 2021);
- con atto di precetto notificato il 22.4.2023 il ricorrente ha intimato alla società il pagamento dell'indennità risarcitoria (pari a 23 mensilità dal 22.5.21 al 22.4.23) per euro 30.744,00, nonché il pagamento delle differenze retributive per euro 5.241,00 e delle spese legali;
- in data 20.9.2023 il ricorrente ha presentato ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, che è stata dichiarata aperta con la sentenza del 18.12.2023 n. 705 del Tribunale di Roma;
- il ricorrente ha presentato domanda di insinuazione a passivo datata 28.12.2023 per i seguenti importi:
2 o euro 35.985,81 di cui euro 30.744,81 (di cui euro 4.010,19 per le ultime tre mensilità e relativi ratei di 13ma e 14ma) a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal licenziamento (22.5.2021) fino alla data di notifica del precetto alla società del Parte_2
22.4.23 (pari a 23 mensilità per l'importo di euro 1336,73, a propria volta dato da euro 1.145,77 retribuzione mensile + 95,48 quota 13ma, + 95,48 quota 14ma) + euro 5.241,00 a titolo di differenze retributive in forza della sentenza n. 1940/2023 del Tribunale di Roma che aveva condannato la società al pagamento delle dette somme;
o euro 5.836,48 a titolo di spese legali portati dalla sentenza;
- con il verbale di esame e di formazione dello stato passivo relativo alle domande tempestive il giudice delegato ha disposto l'ammissione dei seguenti crediti:
o euro 30.744,81 nella categoria dei privilegiati generali, ante 1 grado;
- euro 5.241,00 nella categoria dei privilegiati generali ante 1 grado;
o euro 5.836,48 nella categoria dei chirografari per spese legali.
- il verbale di formazione dello stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 13.2.2024;
- in data 22.4.2024 il ricorrente ha presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia dell' per il pagamento delle retribuzioni relative agli CP_1 ultimi 3 mesi, indicando come data di cessazione del rapporto quella del 22.5.2023, chiedendo l'importo di euro 5.241,00 ed individuando come date quella dal 22.2.2023 al 22.5.2023. 3. Dunque nella specie il datore di lavoro ha licenziato verbalmente il lavoratore e il licenziamento è stato dichiarato nullo, con conseguente ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: il lavoratore nella domanda di insinuazione a passivo del 28.12.2023 ha individuato come data di cessazione del rapporto quella della notifica dell'atto di precetto, atteso che ha richiesto l'insinuazione per l'importo di euro 30.744,81 “di cui euro 4.010,19 per le ultime tre mensilità e relativi ratei di 13ma e 14ma”: poiché l'importo di euro 30.744,81 era relativo alle 23 mensilità dal 22.5.2021 al 22.4.2023 (data di notifica del precetto) se ne deve concludere che le ultime tre mensilità fossero quelle dal 22.1.2023 al 22.4.23. Per tale credito (pari ad euro 4.010,19) è avvenuta l'ammissione a passivo nel verbale dichiarato esecutivo. 4. Ciò posto deve ritenersi errata la domanda di intervento al Fondo di Garanzia, sia nella parte in cui il credito è quantificato in euro 5.241,00, sia nella parte in cui la data cessazione del rapporto viene individuata nel 22.5.2023 con indicazione delle ultime tre mensilità in quelle dal 22.2.23 al 22.5.23. Tuttavia, poiché, l'ammissione a passivo vi è comunque stata per l'importo di euro 4.010,19 che corrisponde alle ultime tre mensilità, periodo che a propria volta ricade ai sensi dell'art. 2 comma 1 dl.gs. 80/92 nei 12 mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura concorsuale
3 (domanda del ricorrente del 20.9.23 e sentenza del Tribunale di Roma del 18.12.23), deve ritenersi che la domanda del lavoratore meriti accoglimento. Quindi il lavoratore ha diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell' dell'importo di euro 4.010,19 (pari all'importo mensile di euro 1336,73 CP_1 per retribuzione base + 95,48 per tredicesima + 95,48 per quattordicesima) - nei limiti della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.lgs. 80/92- per le ultime per tre mensilità del rapporto dal 22.1.2023 al 22.4.2023, come richiesto nella domanda di insinuazione a passivo, che è stata accolta dal giudice delegato con il verbale del 13.2.2024 dichiarato esecutivo e comunicato al creditore. 5. Sul punto deve specificarsi che sebbene il lavoratore abbia cessato di fatto di svolgere la propria attività lavorativa a maggio del 2021 per la società Parte_2
a seguito del licenziamento, egli nondimeno da quel momento è divenuto
[...] creditore dell'indennità risarcitoria, stante la condanna contenuta nella sentenza n. 1940/23: benchè poi il credito in parola non abbia natura retributiva ma risarcitoria, la Suprema Corte con orientamento consolidato ha affermato che il credito protetto di cui al d.lgs. 80/1992 relativo alle retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto includa l'indennità reintegratoria di cui all'art. 18 S.L. (Cass. 2234/23, 8523/23, 8513/23, giurisprudenza questa richiamata nella stessa circolare 26.7.2023 n. 70) alla quale corrisponde quella di cui all'art. 2 d.lgs. CP_1
23/2015 di cui alla sentenza oggetto di causa. 6. Infine l' ha documentato che il lavoratore ha avuto diversi rapporti di CP_1 lavoro subordinato dopo il maggio del 2021 e segnatamente: da agosto a settembre 2021 con la società DI VA F. & A. DI ZI DI VA S.A.S. (cf. , da ottobre a dicembre 2021 con la società P.IVA_1 Parte_3
(cf.14193431005), a dicembre 2021 con la società WORLD VIDEO
[...]
PRODUCTIONS. (cf. ), a gennaio 2022 con la società CP_2 P.IVA_2 [...]
(cf. , ad ottobre 2022 con Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(cf. e a novembre 2022 con Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(cf.10731731005) (doc.5). CP_5
Ha altresì documentato che il lavoratore abbia percepito per i periodi dal 5.1.22 al 23.4.22 (doc.6) e dal 24.4.22 al 23.5.22 l'indennità NASPI (doc.7). Tuttavia nessuno dei rapporti di lavoro subordinato richiamati risulta svolto nel periodo oggetto di causa (gennaio-aprile 2023); né risulta che per detto periodo vi sia stata la percezione della Naspi. Sicchè non appare attagliarsi al caso di specie la giurisprudenza citata dall' in forza della quale “La reintegra disposta dalla sentenza del Tribunale CP_1 di Roma, sebbene abbia effetti sul rapporto di lavoro e sulla debenza delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, non può estendere l'obbligazione del Fondo di Garanzia a periodi in cui il lavoratore non ha effettivamente prestato attività lavorativa in favore della società debitrice e ha, anzi, percepito redditi da altre fonti (lavoro subordinato) o indennità di disoccupazione. L'intervento del Fondo, infatti, è volto a garantire le retribuzioni e il TFR effettivamente maturati in costanza del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'insolvenza del datore, e non a coprire periodi in cui il lavoratore è stato impiegato altrove o ha beneficiato di ammortizzatori sociali” (Tribunale Roma n. 7030/2025). 4 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Fondo di Garanzia istituito ex lege presso l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.010,19 e CP_1 comunque nei limiti della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo, nonché alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.310,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 16.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
5
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 13082 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.7.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 via Cola di Rienzo n. 243, presso lo studio dell'avv. Marina Armelisasso che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze della dal 1.1.2020 all'11.3.2020 e dal 6.5.2020 al 22.5.2021, venendo Parte_2 licenziato oralmente in data 22.5.2021; che con sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro del 22.2.2023 n. 1940 (procedimento n.r.g. 17539/2021) era stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento e condannata la società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria e al pagamento della somma di € 5.241,00 oltre rivalutazione e interessi, per differenze retributive;
che esso esponente aveva infruttuosamente tentato l'esecuzione forzata;
che aveva quindi proposto ricorso per l'apertura della 1 liquidazione giudiziale che era stata poi in effetti aperta con la sentenza del Tribunale di Roma, sez. Procedure Concorsuali del 18.12.2023 n. 705; che era stato ammesso al passivo con privilegio per € 30.744,81 per retribuzioni maturate dalla data del licenziamento inefficace alla data del precetto (22.4.2023) e per € 5.241,00 per differenze retributive e in chirografo per € 5.836,48 per spese legali oltre accessori;
che in data 22.4.2024 aveva presentato al Fondo di Garanzia dell' domanda di liquidazione delle ultime tre retribuzioni e degli ultimi tre CP_1 ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per € 4.010,19 (v. osservazioni sul progetto di stato passivo e conteggi dell'indennità risarcitoria); che l' in CP_1 data 10.9.2024 aveva chiesto l'integrazione della documentazione;
che esso esponente aveva prodotto, tra l'altro, la richiesta di sottoscrizione del mod. SR52 e il diniego del curatore alla sottoscrizione, specificando che la società non aveva mai emesso buste paga in favore del lavoratore;
che era trascorso il termine di 120 giorni senza che il Fondo di Garanzia avesse provveduto sull'istanza; che il silenzio doveva ritenersi illegittimo. Concludeva chiedendo di accertare il diritto al pagamento delle ultime tre mensilità e degli ultimi tre ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e per l'effetto di condannare l' al pagamento della somma complessiva di € CP_1
4.010,19 per crediti diversi, oltre rivalutazione e interessi. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' contestando la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'esito della trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte.
1. Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
2. Dalla documentazione in atti emerge che:
- il ricorrente ha avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la società con qualifica di pizzaiolo di 4° Parte_2 livello, dal 1.1.2020 al 11.3.2020 e dal 6.5.2020 al 22.5.2021, data nella quale veniva licenziato verbalmente (sent. Tribunale di Roma n. 1940/23 passata in giudicato);
- la sentenza del Tribunale di Roma del 22.2.2023 n. 1940 ha accertato l'inefficacia del licenziamento orale, condannato la società alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal licenziamento all'effettiva reintegra, nonché al pagamento di euro 5.241,00 a titolo di differenze retributive (per differenze retribuzione anno 2020, tredicesima e quattordicesima anno 2020 e 2021, ferie e permessi non goduti anno 2020 e 2021);
- con atto di precetto notificato il 22.4.2023 il ricorrente ha intimato alla società il pagamento dell'indennità risarcitoria (pari a 23 mensilità dal 22.5.21 al 22.4.23) per euro 30.744,00, nonché il pagamento delle differenze retributive per euro 5.241,00 e delle spese legali;
- in data 20.9.2023 il ricorrente ha presentato ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, che è stata dichiarata aperta con la sentenza del 18.12.2023 n. 705 del Tribunale di Roma;
- il ricorrente ha presentato domanda di insinuazione a passivo datata 28.12.2023 per i seguenti importi:
2 o euro 35.985,81 di cui euro 30.744,81 (di cui euro 4.010,19 per le ultime tre mensilità e relativi ratei di 13ma e 14ma) a titolo di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. dal licenziamento (22.5.2021) fino alla data di notifica del precetto alla società del Parte_2
22.4.23 (pari a 23 mensilità per l'importo di euro 1336,73, a propria volta dato da euro 1.145,77 retribuzione mensile + 95,48 quota 13ma, + 95,48 quota 14ma) + euro 5.241,00 a titolo di differenze retributive in forza della sentenza n. 1940/2023 del Tribunale di Roma che aveva condannato la società al pagamento delle dette somme;
o euro 5.836,48 a titolo di spese legali portati dalla sentenza;
- con il verbale di esame e di formazione dello stato passivo relativo alle domande tempestive il giudice delegato ha disposto l'ammissione dei seguenti crediti:
o euro 30.744,81 nella categoria dei privilegiati generali, ante 1 grado;
- euro 5.241,00 nella categoria dei privilegiati generali ante 1 grado;
o euro 5.836,48 nella categoria dei chirografari per spese legali.
- il verbale di formazione dello stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 13.2.2024;
- in data 22.4.2024 il ricorrente ha presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia dell' per il pagamento delle retribuzioni relative agli CP_1 ultimi 3 mesi, indicando come data di cessazione del rapporto quella del 22.5.2023, chiedendo l'importo di euro 5.241,00 ed individuando come date quella dal 22.2.2023 al 22.5.2023. 3. Dunque nella specie il datore di lavoro ha licenziato verbalmente il lavoratore e il licenziamento è stato dichiarato nullo, con conseguente ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: il lavoratore nella domanda di insinuazione a passivo del 28.12.2023 ha individuato come data di cessazione del rapporto quella della notifica dell'atto di precetto, atteso che ha richiesto l'insinuazione per l'importo di euro 30.744,81 “di cui euro 4.010,19 per le ultime tre mensilità e relativi ratei di 13ma e 14ma”: poiché l'importo di euro 30.744,81 era relativo alle 23 mensilità dal 22.5.2021 al 22.4.2023 (data di notifica del precetto) se ne deve concludere che le ultime tre mensilità fossero quelle dal 22.1.2023 al 22.4.23. Per tale credito (pari ad euro 4.010,19) è avvenuta l'ammissione a passivo nel verbale dichiarato esecutivo. 4. Ciò posto deve ritenersi errata la domanda di intervento al Fondo di Garanzia, sia nella parte in cui il credito è quantificato in euro 5.241,00, sia nella parte in cui la data cessazione del rapporto viene individuata nel 22.5.2023 con indicazione delle ultime tre mensilità in quelle dal 22.2.23 al 22.5.23. Tuttavia, poiché, l'ammissione a passivo vi è comunque stata per l'importo di euro 4.010,19 che corrisponde alle ultime tre mensilità, periodo che a propria volta ricade ai sensi dell'art. 2 comma 1 dl.gs. 80/92 nei 12 mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura concorsuale
3 (domanda del ricorrente del 20.9.23 e sentenza del Tribunale di Roma del 18.12.23), deve ritenersi che la domanda del lavoratore meriti accoglimento. Quindi il lavoratore ha diritto al pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell' dell'importo di euro 4.010,19 (pari all'importo mensile di euro 1336,73 CP_1 per retribuzione base + 95,48 per tredicesima + 95,48 per quattordicesima) - nei limiti della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.lgs. 80/92- per le ultime per tre mensilità del rapporto dal 22.1.2023 al 22.4.2023, come richiesto nella domanda di insinuazione a passivo, che è stata accolta dal giudice delegato con il verbale del 13.2.2024 dichiarato esecutivo e comunicato al creditore. 5. Sul punto deve specificarsi che sebbene il lavoratore abbia cessato di fatto di svolgere la propria attività lavorativa a maggio del 2021 per la società Parte_2
a seguito del licenziamento, egli nondimeno da quel momento è divenuto
[...] creditore dell'indennità risarcitoria, stante la condanna contenuta nella sentenza n. 1940/23: benchè poi il credito in parola non abbia natura retributiva ma risarcitoria, la Suprema Corte con orientamento consolidato ha affermato che il credito protetto di cui al d.lgs. 80/1992 relativo alle retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto includa l'indennità reintegratoria di cui all'art. 18 S.L. (Cass. 2234/23, 8523/23, 8513/23, giurisprudenza questa richiamata nella stessa circolare 26.7.2023 n. 70) alla quale corrisponde quella di cui all'art. 2 d.lgs. CP_1
23/2015 di cui alla sentenza oggetto di causa. 6. Infine l' ha documentato che il lavoratore ha avuto diversi rapporti di CP_1 lavoro subordinato dopo il maggio del 2021 e segnatamente: da agosto a settembre 2021 con la società DI VA F. & A. DI ZI DI VA S.A.S. (cf. , da ottobre a dicembre 2021 con la società P.IVA_1 Parte_3
(cf.14193431005), a dicembre 2021 con la società WORLD VIDEO
[...]
PRODUCTIONS. (cf. ), a gennaio 2022 con la società CP_2 P.IVA_2 [...]
(cf. , ad ottobre 2022 con Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(cf. e a novembre 2022 con Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(cf.10731731005) (doc.5). CP_5
Ha altresì documentato che il lavoratore abbia percepito per i periodi dal 5.1.22 al 23.4.22 (doc.6) e dal 24.4.22 al 23.5.22 l'indennità NASPI (doc.7). Tuttavia nessuno dei rapporti di lavoro subordinato richiamati risulta svolto nel periodo oggetto di causa (gennaio-aprile 2023); né risulta che per detto periodo vi sia stata la percezione della Naspi. Sicchè non appare attagliarsi al caso di specie la giurisprudenza citata dall' in forza della quale “La reintegra disposta dalla sentenza del Tribunale CP_1 di Roma, sebbene abbia effetti sul rapporto di lavoro e sulla debenza delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, non può estendere l'obbligazione del Fondo di Garanzia a periodi in cui il lavoratore non ha effettivamente prestato attività lavorativa in favore della società debitrice e ha, anzi, percepito redditi da altre fonti (lavoro subordinato) o indennità di disoccupazione. L'intervento del Fondo, infatti, è volto a garantire le retribuzioni e il TFR effettivamente maturati in costanza del rapporto di lavoro che ha dato luogo all'insolvenza del datore, e non a coprire periodi in cui il lavoratore è stato impiegato altrove o ha beneficiato di ammortizzatori sociali” (Tribunale Roma n. 7030/2025). 4 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Fondo di Garanzia istituito ex lege presso l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.010,19 e CP_1 comunque nei limiti della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo, nonché alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1.310,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 16.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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