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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2130/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Parte_1
NUNZIATA, come da procura alle liti in atti
-attore- contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco PESENTI e dall'avv. Edoardo NATALE, come da procura alle liti in atti
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“- accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per 1a restante durata del contratto per cui è causa;
- per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
- accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di €. 2.914,90, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di-anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al
1 pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di mora ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L. 162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo;
- ammettere tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle avverse deduzioni e conclusioni”
ha così concluso: Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a in CP_1 relazione alle provvigioni dell'intermediario finanziario;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare le domande attoree e accertare che nulla Controparte_1 deve al Sig. a nessun titolo;
Parte_1
- Rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, dichiarare tenuta al CP_1 pagamento dei costi secondo il criterio proporzionale (c.d. curva degli interessi), per le seguenti somme:
- provvigioni intermediario (lett. b, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 1.511,22;
- commissioni Santander Consumer Unifin S.p.A. per il perfezionamento del contratto (lett. a, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 355,58; Per un totale complessivo pari ad € 1.866,80. IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese.
- nella denegata ipotesi in cui venisse condannata al rimborso degli oneri CP_1 up front, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.2.2021, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Sant'Anastasia la (di seguito, Controparte_1
C
), chiedendo che venisse accertato il suo diritto al rimborso dei costi per la durata CP_3 residua del contratto, con condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 2.914,90, oltre interessi legali e moratori e spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_3
2 Con ordinanza n. 1/2022 del 14.5.2022, depositata in data 22.1.2024, resa nella causa R.G.
1169/2021, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia dichiarava la propria incompetenza per valore a conoscere la domanda in favore del Tribunale di Nola, fissando un termine di tre mesi per la riassunzione dalla comunicazione della summenzionata ordinanza, compensando le spese processuali tra le parti.
2. Con atto di citazione notificato in data 17.4.2024, il sig. riassumeva tempestivamente Pt_1 il giudizio dinanzi al competente Tribunale di Nola, reiterando le conclusioni già rassegnate dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
La si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 7.5.2024, chiedendo il rigetto CP_3 delle domande attoree, con vittoria di spese. In via subordinata, chiedeva che i costi sostenuti dall'attore venissero ricalcolati secondo il criterio proporzionale (c.d. curva degli interessi), con conseguente riduzione del dovuto alla complessiva somma di € 1.866,80.
Con decreto del 12.7.2024, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
e fissava avanti a sé l'udienza di comparizione.
All'esito dell'udienza di comparizione, che si svolgeva in forma scritta in data 13.5.2025, il giudice – ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria – fissava udienza ex art. 189 c.p.c. al 9.6.2026.
Con decreto del 17.1.2025 veniva revocata la predetta udienza, e veniva fissata al 10.12.2025 nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., che veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
3. L'attore chiede la condanna della CA al rimborso di tutti i costi sopportati per il finanziamento in proporzione alla durata residua del finanziamento stesso, che quantifica nell'importo di € 2.914,90 (così come ricostruito a pag. 6 dell'atto di citazione in riassunzione, mediante richiamo ai costi indicati a pag. 3 del contratto di finanziamento, prodotto sub doc. 2 attore, e con applicazione del criterio del pro rata temporis).
La contesta la domanda attorea, sostenendo che si sarebbe registrato negli anni il CP_3 superamento della sentenza IT, per effetto di una successiva pronuncia della Corte di
Giustizia UE la quale avrebbe stabilito che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avrebbe diritto soltanto alla riduzione solo dei costi recurring, non anche di costi up front (sentenza 9.2.2023, causa C-555/21); eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva rispetto alle provvigioni, che sono state interamente versate
3 all'intermediario e non alla contesta infine l'applicabilità del criterio di calcolo del pro CP_3 rata temporis, sostenendo che il rimborso dei costi up front dovrebbe comunque essere calcolato secondo il criterio della c.d. curva degli interessi, con conseguente riduzione del rimborso richiesto dall'attore.
4. La questione, come noto, riguarda l'interpretazione da darsi all'art. 125-sexies TUB secondo il quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale norma, introdotta con il D. Lgs. 13.8.2010 n. 141, costituisce la trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 23.8.2008 n.
2008/48 secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Tale diposizione è stata interpretata dalla stessa CA d'AL (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, 9.2.2011) nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte
(c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.
Sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia europea con la sentenza 11.9.2019 causa C-
383/18 (c.d. sentenza IT) la quale ha affermato che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
4 In particolare, la Corte sostiene che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima che prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili senza riferirsi ad alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.
La stessa CA d'AL con le linee orientative del 4.12.2019 ha, quindi, precisato che per i contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori” che gli intermediari andassero a offrire, sia per i “finanziamenti in essere” che i clienti rimborsassero anticipatamente. Nello stesso senso si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro CArio Finanziario con la decisione n. 26525 dell'11.122019.
In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF sottolinea che la formulazione della norma nazionale e di quella comunitaria sono sostanzialmente identiche e non può essere attribuito
“alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”.
Sulla base di tale rilievo il Collegio di Coordinamento rileva che “l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.). Se tali riflessioni sono corrette, risulta priva di giuridico fondamento l'opinione di chi sostiene la inapplicabilità della Direttiva ai
5 ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB, per la semplice ragione che la stessa, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies
TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della Direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una Direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.
Inoltre, “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento […], hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della
Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e “sono efficaci ultra partes anche rispetto a situazioni sorte anteriormente, con esclusione di quelle coperte dal giudicato o esaurite, a meno che sia la stessa Corte a limitare in via eccezionale la efficacia retroattiva della propria pronuncia in eventuale contemplazione di possibili effetti dirompenti su un sistema di rapporti giuridici formatisi in buona fede, facoltà di cui nella specie non ha però ritenuto di avvalersi”.
Da ultimo, si è pronunciata sull'argomento la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 263 del 22.12.2022, con la quale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. l'art. 11-octies del d.l. n. 73 del 2021, introdotto dalla legge n. 106 del
2021, norma che dopo avere riformulato, il comma 1, lettera c), l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, ne prevede l'irretroattività.
Com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies cit., affermando espressamente che “il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art.
11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza IT, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art.
117, primo comma, Cost.)”.
6 Ne consegue che l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato alla luce della sentenza
IT – e cioè, come detto, con riferimento “alla riduzione del costo totale del credito” – anche per il periodo precedente al 2021.
5. Sulla base di tali principi si ritiene quindi che, nel caso di specie, trattandosi di rapporto sorto in data 22.12.2014 (cfr. doc. 2 attore), e non rientrando lo stesso tra i rapporti cd. esauriti, debba trovare applicazione l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB fornita dalla
Corte di Giustizia in merito alle spese rimborsabili e, quindi, debbano essere rimborsati tutti i costi sostenuti dal ricorrente in proporzione alla durata del finanziamento. È pacifico infatti che, anche nel caso in cui il contratto controverso sia stato stipulato prima del 2021, si applichi comunque l'art. 125 sexies TUB, il quale ha trasposto nell'ordinamento interno l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla luce delle motivazioni della sentenza IT della CGUE
“nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza IT ha infatti interpretato l'art. 125-sexies TUB nel senso di riconoscere al consumatore il diritto al rimborso di tutti gli oneri del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Devono essere, pertanto, ritenute invalide ed inefficaci, perché contrarie a norme imperative,
a prescindere dal fatto che siano state espressamente approvate per scritto, le diverse disposizioni contrattuali volte a porre dei limiti nella possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologia di costi. In particolare, il riferimento è alle spese escluse sotto la voce
“rimborso anticipato” contenuta nel contratto ovvero le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, provvigioni all'intermediario del credito, imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento.
6. In merito poi all'importo rimborsabile si rileva che non può essere adottato il criterio di calcolo dei costi da rimborsarsi indicato dalla CA convenuta, dovendo essere preferito il criterio di determinazione proporzionale alla durata del finanziamento tenuto conto delle rate residue rispetto alla scadenza naturale del contratto trattandosi di criterio più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nella direttiva già citata
(considerando 39 della Direttiva) laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza
IT.
7 Si rileva, in proposito, che l'art. 125-sexies, comma 2 TUB, il quale dispone che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, opera solamente per i contratti stipulati dopo il 2021 e non è, quindi, applicabile al caso di specie.
Conseguentemente, si deve utilizzare il criterio del pro rata temporis, il quale è di immediata comprensione, poiché quantifica il rimborso dovuto mediante un semplice criterio proporzionale, basato sulla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita.
Tale criterio è, infatti, maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, la quale richiede un metodo trasparente e comprensibile per il consumatore, obiettivo non garantito, invece, dal criterio del costo ammortizzato, che “non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione
a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (così Corte
d'Appello di Torino, sentenza n. 137/2023).
7. È del tutto inconferente, infine, il richiamo di parte convenuta alla sentenza della CGUE del
9.2.2023 emessa nella causa C-555/21, cosiddetta causa Unicredit Bank Austria, con cui la
Corte di Giustizia aveva stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE andava interpretato nel senso che esso non era ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La
Corte di Giustizia aveva, tuttavia, precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle due direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza IT era diversa da quella relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata dalla sentenza Unicredit Bank Austria: i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non erano applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permanevano i principi della sentenza IT (in questo senso, da ultimo, cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 408 del 13.5.2025)
8. In conclusione, è fondata la domanda di restituzione dell'importo di € 2.914,90, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, quale rimborso dei costi complessivi a seguito della
8 anticipata estinzione di entrambi i finanziamenti, anche in considerazione del fatto che i conteggi eseguiti da parte attrice non stati oggetto di specifica contestazione.
9. A fronte dell'espressa domanda di parte attrice, gli interessi applicati dovranno essere calcolati nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., dovendosi qualificare il rimborso come obbligazione pecuniaria derivante dal contratto di finanziamento e applicandosi gli interessi maggiorati a tutte le obbligazioni pecuniarie di natura contrattuale (così, da ultimo, Cass.
3.1.2023 n. 61).
10. In considerazione di quanto sopra, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo in ex DM n. 55/2014 (scaglione di valore da € 5.200,00 fino a € 26.000,00, valori prossimi ai minimi in ragione della natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− condanna a restituire al sig. l'importo di € Controparte_1 Parte_1
2.914,90, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
− condanna a rimborsare al sig. le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione, € 851,00 per fase decisionale), oltre 15% di rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA ed esposti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 10 dicembre 2025
Il Giudice
BR AN
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2130/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Parte_1
NUNZIATA, come da procura alle liti in atti
-attore- contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco PESENTI e dall'avv. Edoardo NATALE, come da procura alle liti in atti
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“- accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per 1a restante durata del contratto per cui è causa;
- per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
- accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di €. 2.914,90, a favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di-anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
- avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna convenuta al
1 pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di mora ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L. 162/2014, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
- con l'esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
- condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo;
- ammettere tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle avverse deduzioni e conclusioni”
ha così concluso: Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a in CP_1 relazione alle provvigioni dell'intermediario finanziario;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Rigettare le domande attoree e accertare che nulla Controparte_1 deve al Sig. a nessun titolo;
Parte_1
- Rigettare le istanze istruttorie avversarie;
IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, dichiarare tenuta al CP_1 pagamento dei costi secondo il criterio proporzionale (c.d. curva degli interessi), per le seguenti somme:
- provvigioni intermediario (lett. b, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 1.511,22;
- commissioni Santander Consumer Unifin S.p.A. per il perfezionamento del contratto (lett. a, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 355,58; Per un totale complessivo pari ad € 1.866,80. IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese.
- nella denegata ipotesi in cui venisse condannata al rimborso degli oneri CP_1 up front, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.2.2021, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Sant'Anastasia la (di seguito, Controparte_1
C
), chiedendo che venisse accertato il suo diritto al rimborso dei costi per la durata CP_3 residua del contratto, con condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 2.914,90, oltre interessi legali e moratori e spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_3
2 Con ordinanza n. 1/2022 del 14.5.2022, depositata in data 22.1.2024, resa nella causa R.G.
1169/2021, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia dichiarava la propria incompetenza per valore a conoscere la domanda in favore del Tribunale di Nola, fissando un termine di tre mesi per la riassunzione dalla comunicazione della summenzionata ordinanza, compensando le spese processuali tra le parti.
2. Con atto di citazione notificato in data 17.4.2024, il sig. riassumeva tempestivamente Pt_1 il giudizio dinanzi al competente Tribunale di Nola, reiterando le conclusioni già rassegnate dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
La si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 7.5.2024, chiedendo il rigetto CP_3 delle domande attoree, con vittoria di spese. In via subordinata, chiedeva che i costi sostenuti dall'attore venissero ricalcolati secondo il criterio proporzionale (c.d. curva degli interessi), con conseguente riduzione del dovuto alla complessiva somma di € 1.866,80.
Con decreto del 12.7.2024, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
e fissava avanti a sé l'udienza di comparizione.
All'esito dell'udienza di comparizione, che si svolgeva in forma scritta in data 13.5.2025, il giudice – ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria – fissava udienza ex art. 189 c.p.c. al 9.6.2026.
Con decreto del 17.1.2025 veniva revocata la predetta udienza, e veniva fissata al 10.12.2025 nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., che veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
3. L'attore chiede la condanna della CA al rimborso di tutti i costi sopportati per il finanziamento in proporzione alla durata residua del finanziamento stesso, che quantifica nell'importo di € 2.914,90 (così come ricostruito a pag. 6 dell'atto di citazione in riassunzione, mediante richiamo ai costi indicati a pag. 3 del contratto di finanziamento, prodotto sub doc. 2 attore, e con applicazione del criterio del pro rata temporis).
La contesta la domanda attorea, sostenendo che si sarebbe registrato negli anni il CP_3 superamento della sentenza IT, per effetto di una successiva pronuncia della Corte di
Giustizia UE la quale avrebbe stabilito che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avrebbe diritto soltanto alla riduzione solo dei costi recurring, non anche di costi up front (sentenza 9.2.2023, causa C-555/21); eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva rispetto alle provvigioni, che sono state interamente versate
3 all'intermediario e non alla contesta infine l'applicabilità del criterio di calcolo del pro CP_3 rata temporis, sostenendo che il rimborso dei costi up front dovrebbe comunque essere calcolato secondo il criterio della c.d. curva degli interessi, con conseguente riduzione del rimborso richiesto dall'attore.
4. La questione, come noto, riguarda l'interpretazione da darsi all'art. 125-sexies TUB secondo il quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale norma, introdotta con il D. Lgs. 13.8.2010 n. 141, costituisce la trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 23.8.2008 n.
2008/48 secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Tale diposizione è stata interpretata dalla stessa CA d'AL (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, 9.2.2011) nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte
(c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.
Sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia europea con la sentenza 11.9.2019 causa C-
383/18 (c.d. sentenza IT) la quale ha affermato che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
4 In particolare, la Corte sostiene che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima che prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili senza riferirsi ad alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.
La stessa CA d'AL con le linee orientative del 4.12.2019 ha, quindi, precisato che per i contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori” che gli intermediari andassero a offrire, sia per i “finanziamenti in essere” che i clienti rimborsassero anticipatamente. Nello stesso senso si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro CArio Finanziario con la decisione n. 26525 dell'11.122019.
In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF sottolinea che la formulazione della norma nazionale e di quella comunitaria sono sostanzialmente identiche e non può essere attribuito
“alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”.
Sulla base di tale rilievo il Collegio di Coordinamento rileva che “l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.). Se tali riflessioni sono corrette, risulta priva di giuridico fondamento l'opinione di chi sostiene la inapplicabilità della Direttiva ai
5 ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB, per la semplice ragione che la stessa, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies
TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della Direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una Direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.
Inoltre, “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento […], hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della
Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e “sono efficaci ultra partes anche rispetto a situazioni sorte anteriormente, con esclusione di quelle coperte dal giudicato o esaurite, a meno che sia la stessa Corte a limitare in via eccezionale la efficacia retroattiva della propria pronuncia in eventuale contemplazione di possibili effetti dirompenti su un sistema di rapporti giuridici formatisi in buona fede, facoltà di cui nella specie non ha però ritenuto di avvalersi”.
Da ultimo, si è pronunciata sull'argomento la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 263 del 22.12.2022, con la quale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. l'art. 11-octies del d.l. n. 73 del 2021, introdotto dalla legge n. 106 del
2021, norma che dopo avere riformulato, il comma 1, lettera c), l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, ne prevede l'irretroattività.
Com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies cit., affermando espressamente che “il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art.
11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza IT, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art.
117, primo comma, Cost.)”.
6 Ne consegue che l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato alla luce della sentenza
IT – e cioè, come detto, con riferimento “alla riduzione del costo totale del credito” – anche per il periodo precedente al 2021.
5. Sulla base di tali principi si ritiene quindi che, nel caso di specie, trattandosi di rapporto sorto in data 22.12.2014 (cfr. doc. 2 attore), e non rientrando lo stesso tra i rapporti cd. esauriti, debba trovare applicazione l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB fornita dalla
Corte di Giustizia in merito alle spese rimborsabili e, quindi, debbano essere rimborsati tutti i costi sostenuti dal ricorrente in proporzione alla durata del finanziamento. È pacifico infatti che, anche nel caso in cui il contratto controverso sia stato stipulato prima del 2021, si applichi comunque l'art. 125 sexies TUB, il quale ha trasposto nell'ordinamento interno l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla luce delle motivazioni della sentenza IT della CGUE
“nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza IT ha infatti interpretato l'art. 125-sexies TUB nel senso di riconoscere al consumatore il diritto al rimborso di tutti gli oneri del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Devono essere, pertanto, ritenute invalide ed inefficaci, perché contrarie a norme imperative,
a prescindere dal fatto che siano state espressamente approvate per scritto, le diverse disposizioni contrattuali volte a porre dei limiti nella possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologia di costi. In particolare, il riferimento è alle spese escluse sotto la voce
“rimborso anticipato” contenuta nel contratto ovvero le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, provvigioni all'intermediario del credito, imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento.
6. In merito poi all'importo rimborsabile si rileva che non può essere adottato il criterio di calcolo dei costi da rimborsarsi indicato dalla CA convenuta, dovendo essere preferito il criterio di determinazione proporzionale alla durata del finanziamento tenuto conto delle rate residue rispetto alla scadenza naturale del contratto trattandosi di criterio più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nella direttiva già citata
(considerando 39 della Direttiva) laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza
IT.
7 Si rileva, in proposito, che l'art. 125-sexies, comma 2 TUB, il quale dispone che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, opera solamente per i contratti stipulati dopo il 2021 e non è, quindi, applicabile al caso di specie.
Conseguentemente, si deve utilizzare il criterio del pro rata temporis, il quale è di immediata comprensione, poiché quantifica il rimborso dovuto mediante un semplice criterio proporzionale, basato sulla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita.
Tale criterio è, infatti, maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, la quale richiede un metodo trasparente e comprensibile per il consumatore, obiettivo non garantito, invece, dal criterio del costo ammortizzato, che “non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione
a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (così Corte
d'Appello di Torino, sentenza n. 137/2023).
7. È del tutto inconferente, infine, il richiamo di parte convenuta alla sentenza della CGUE del
9.2.2023 emessa nella causa C-555/21, cosiddetta causa Unicredit Bank Austria, con cui la
Corte di Giustizia aveva stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE andava interpretato nel senso che esso non era ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La
Corte di Giustizia aveva, tuttavia, precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle due direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al consumo disciplinata dai principi della sentenza IT era diversa da quella relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata dalla sentenza Unicredit Bank Austria: i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non erano applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permanevano i principi della sentenza IT (in questo senso, da ultimo, cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 408 del 13.5.2025)
8. In conclusione, è fondata la domanda di restituzione dell'importo di € 2.914,90, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, quale rimborso dei costi complessivi a seguito della
8 anticipata estinzione di entrambi i finanziamenti, anche in considerazione del fatto che i conteggi eseguiti da parte attrice non stati oggetto di specifica contestazione.
9. A fronte dell'espressa domanda di parte attrice, gli interessi applicati dovranno essere calcolati nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., dovendosi qualificare il rimborso come obbligazione pecuniaria derivante dal contratto di finanziamento e applicandosi gli interessi maggiorati a tutte le obbligazioni pecuniarie di natura contrattuale (così, da ultimo, Cass.
3.1.2023 n. 61).
10. In considerazione di quanto sopra, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo in ex DM n. 55/2014 (scaglione di valore da € 5.200,00 fino a € 26.000,00, valori prossimi ai minimi in ragione della natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− condanna a restituire al sig. l'importo di € Controparte_1 Parte_1
2.914,90, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
− condanna a rimborsare al sig. le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione, € 851,00 per fase decisionale), oltre 15% di rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA ed esposti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 10 dicembre 2025
Il Giudice
BR AN
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