Articolo 28 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 27Articolo 29
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13 luglio 1980
Art. 28. (Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto)

Le spese di gestione previste dall' articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , modificato dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalita' stabilite dal predetto articolo 95 e successive modificazioni.
Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente legge continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell' articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell' articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 .
Entrata in vigore il 13 luglio 1980