Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Bertolino ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel procedimento R.G. n. 2183/2024 promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. Vincenzo Veneziano
RESISTENTE
OGGETTO: omissioni retributive
I procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 5.11.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'ex datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento delle omesse retribuzioni per la somma complessiva di euro 11.460,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché alle spese di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La parte ricorrente, a sostegno delle domande proposte, esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 6 Aprile 2022 al 10 luglio 2024 con inquadramento al quinto livello del ccnl meccanici artigiani
- di aver sempre lavorato regolarmente
- che dalla fine del 2022 i pagamenti non sono più stati puntuali, avendo iniziato a percepire meri acconti mensili,
1
- che la società non ha inoltre rilasciato il cedolino di giugno e luglio 2024 per i quali è dovuta una retribuzione complessiva pari a € 3.404,43,
- di essersi dimesso in data 10/7/24.
- di non aver percepito neppure ratei ferie, rol e ex festività, né tfr pari a € 3.667,01.
La convenuta, nonostante la regolare notifica, si è costituita tardivamente in giudizio, eccependo di aver corrisposto tutto il dovuto fino all'aprile 2024 e l'assenza ingiustificato del lavoratore per il mese di giugno e i primi 10 giorni di luglio contestata e per la quale non si è proceduto all'irrogazione della sanzione disciplinare stanti le rassegnate dimissioni.
Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Considerata la tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta avvenuta solo in data 12.11.24 con prima udienza fissata il 14.11.24, appare opportuno premettere una coincisa ricostruzione in diritto delle conseguenze processuali della tardiva costituzione con particolare riferimento alle maturate preclusioni.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come “Nelle controversie soggette al rito del lavoro la costituzione in giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c. Nel caso in esame i documenti prodotti tardivamente dalle società appellanti nel primo grado, non risultano ammissibili al processo essendo maturata la decadenza preclusiva alla loro produzione in giudizio in ragione della tardiva costituzione nel giudizio. " (App. Milano, 25.10.2018).
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14110 del 01/10/2002).
Né a tale limite preclusivo può sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 e 437
c.p.c., non potendo il Giudice dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale.
2 Sul punto recentemente Cassazione civile sez. lav. 06/02/2019, n. 3467
“11. Resta, pertanto, da esaminare il secondo motivo, con il quale si addebita alla sentenza impugnata di avere posto a fondamento del decisum i documenti che non potevano essere utilizzati ai fini della decisione, perchè tardivamente depositati dalla la quale si era costituita in giudizio il 30.11.2012, una volta spirato il termine imposto Pt_2 dall'art. 416 c.p.c., perchè l'udienza di discussione era stata fissata per il 4.12.2012 (pag. 9 e 14 del ricorso).
Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine (Cass. n. 8924/2015).
Nel caso di specie, al contrario, la tardività della costituzione e della produzione, eccepita all'udienza ex art. 420 c.p.c. e della quale aveva dato atto il giudice di primo grado nella sentenza impugnata (doc. c e f del fascicolo ex art. 369 c.p.c., n.
4), era stata nuovamente eccepita in grado di appello, in quanto con la memoria di costituzione l'appellato aveva rappresentato che "andrà stralciata tutta la documentazione allegata al ricorso in appello ed inserita nel fascicolo di parte avversaria" (pag. 15 ricorso e documento a).
Ciò premesso rileva il Collegio che la nullità di un atto di acquisizione probatoria non comporta la nullità derivata della sentenza, ma pone solo una questione di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della decisione la quale, se fondata unicamente sulla prova nulla, come tale non utilizzabile, potrebbe essere priva di valida motivazione (Cass. n.
18587/2014 e Cass. n. 1794/2015).
Perchè, quindi, l'error in procedendo possa essere rilevante è necessario che la irrituale acquisizione probatoria abbia riguardato circostanze entrate nel processo solo a seguito dell'illegittima acquisizione e sulle quali il giudice abbia fondato il proprio convincimento. Deve, cioè, emergere con giudizio di certezza e non di mera probabilità che la circostanza, non valutabile, abbia avuto efficacia determinante nella soluzione della controversia, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, una volta accertata la irritualità della prova, attraverso la quale la circostanza stessa è stata acquisita al processo.
La necessaria decisività della documentazione illegittimamente acquisita non sussiste in relazione al preteso vizio del procedimento disciplinare, comunque non rilevante per le assorbenti ragioni indicate al punto 8.3., ed al conflitto di interessi, per il quale valgono le considerazioni esposte sub 9.2..
A diverse conclusioni si giunge, invece, quanto alla questione dell'efficacia della sanzione espulsiva perchè la Corte territoriale a pag. 13 della motivazione dà atto che l'episodio verificatosi il 2 dicembre 2009, quando la dipendente dell'azienda sanitaria tentava di consegnare a mani la comunicazione del recesso, risulta "dalla nota in atti", nota prodotta tardivamente dall' e come tale non utilizzabile. A pag. 24 della decisione, inoltre, il giudice d'appello, Pt_3 nel motivare le ragioni per le quali il recesso doveva ritenersi pienamente efficace già alla data del 2 dicembre 2009, rinvia alla "descrizione dei fatti", contenuta, appunto, nelle pagine da 8 a 13 che riassumono i termini fattuali della vicenda.
3 Sussiste, pertanto, il vizio denunciato in quanto, in relazione all'episodio del 2 dicembre 2009, decisivo ai fini dell'individuazione del momento in cui il licenziamento ha prodotto i suoi effetti, la pronuncia è motivata con esclusivo riferimento alla produzione documentale, non valutabile per le ragioni sopra evidenziate.”.
Alla luce di tale coincisa disamina, il Tribunale non potrà tenere in considerazione i documenti prodotti dalla convenuta e non ha potuto dare ingresso nel processo alle istanze istruttorie testimoniali tardivamente formulate, con le conseguenze che si illustreranno.
***
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni parzialmente per marzo 2024 e integralmente per i successivi mesi fino alle dimissioni nonché del TFR e delle spettanze di fine rapporto.
La parte convenuta in sede di memoria di costituzione ha dedotto di aver corrisposto integralmente le retribuzioni fino ad aprile 2024, ma essendosi costituita tardivamente è decaduta dalla facoltà di produrre prove dei pagamenti effettuati.
La resistente, quanto alle retribuzioni relative ai mesi di giugno e luglio, ha eccepito che il lavoratore non è stato pagato essendo rimasto assente ingiustificato per l'intero periodo.
In caso di assenza ingiustificata, sul datore di lavoro grava l'onere di provare il fatto impeditivo della debenza della prestazione retributiva (Cass. N.16597/2018; Cass. N.2988/2011) a fronte della prova da parte del ricorrente della continuità del rapporto di lavoro fornita nel caso di specie mediante il deposito delle dimissioni (doc. 2 del ricorso).
Nulla la parte convenuta ha dedotto in punto di omesso pagamento delle competenze di fine rapporto e del TFR.
Di conseguenza, è da considerarsi accertato in giudizio l'inadempimento dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro di pagamento delle retribuzioni, del TFR e delle spettanze di fine rapporto in base alle seguenti ragioni.
È fin troppo noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (ex plurimis Cass. 3.7.09, n. 15677, Cass. Sez. un. 30.10.01 n. 13533, Cass. civ. sez. VI
4 12.10.18, n. 25584) e pertanto sarebbe stato onere della parte convenuta tempestivamente costituita allegare e dimostrare di aver corrisposto le somme dovute contrattualmente al lavoratore.
I conteggi delle differenze retributive e la ricostruzione delle buste paga omese risulta corretto sulla scorta della disciplina di legge e collettiva.
***
Pertanto, la domanda della parte ricorrente in commento deve essere accolta e la convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente € 11.460,45 di cui € 3.667,01 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto per il TFR e le altre competenze di fine rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
1. condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente € 11.460,45 di cui € 3.667,01
a titolo di TFR,
2. condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione al procuratore antistatario.
Bergamo, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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