Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2025, n. 89
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Sentenza 30 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 30 gennaio 2025 dalla dott.ssa Giulia Bertolino, riguarda una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro, relativa a omissioni retributive. La parte ricorrente ha richiesto il pagamento di somme dovute per retribuzioni non corrisposte, TFR e altre spettanze, per un totale di € 11.460,45. Il ricorrente ha sostenuto di aver lavorato regolarmente fino alle dimissioni, evidenziando che dal 2022 i pagamenti erano divenuti irregolari. La parte convenuta, costituitasi tardivamente, ha eccepito di aver adempiuto agli obblighi retributivi fino ad aprile 2024 e ha contestato l'assenza ingiustificata del lavoratore.

Il giudice ha accolto le domande del ricorrente, sottolineando che la tardiva costituzione della parte convenuta ha comportato l'inammissibilità delle prove da essa prodotte. Ha evidenziato che, in base alla giurisprudenza, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive, mentre il lavoratore deve solo dimostrare la fonte del suo diritto. La sentenza ha quindi accertato l'inadempimento del datore di lavoro, condannandolo al pagamento delle somme richieste, oltre alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2025, n. 89
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 89
    Data del deposito : 30 gennaio 2025

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