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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 02/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3703/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Via Umberto I n. 128 C.F._1
Barcellona studio dell'Avv. CAPPELLANO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FOTI MICHELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Ordinanza Ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 parte ricorrente deduceva di aver avuto notificata l'ordinanza ingiunzione n. OI-003013584, relativo ad avviso di
CP_ accertamento n. 4800.28/05/2024.0378116 del 28/05/2024 riferito all'anno 2022, a mezzo del quale l' gli ingiungeva il pagamento, entro 30 giorni, CP_1
della somma di euro 21.937,90 come sanzione amministrativa per le violazioni accertate; eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 L 689/1981, il difetto di motivazione e l'inosservanza dei termini perentori di legge e ne chiedeva, dunque, l'annullamento con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva l deducendo che l' aveva disposto l'annullamento in CP_1 CP_2
autotutela dell'ordinanza impugnata, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione di spese.
La causa istruita documentalmente viene in data odierna decisa.
L'effettiva soddisfazione della pretesa di parte ricorrente comporta una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese, il provvedimento di sgravio è stato prodotto con la costituzione dell e riporta circostanze successive all'introduzione del CP_1
ricorso.
Nessun altro elemento di prova è stato fornito dall . CP_1
In ossequio al principio della soccombenza virtuale, l' va condannato al CP_1
pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, parametri minimi per il valore della causa e la sua difficoltà.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 06/12/2024 nei confronti Parte_1
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
giudiziali che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Patti, 02/04/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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