Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n.6715/2023rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6715/2023R.G. affari contenziosi civili e vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Vairano Parte_1 CodiceFiscale_1
Scalo (CE) alla Via , presso lo studio dell'Avv.Marisa De Controparte_1
Quattro ( ) del Foro di S.Maria Capua Vetere che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta procura allegata allegata all'atto di citazione .
ATTORE
CONTRO
in persona dell'Avv. nata a [...] il [...], Controparte_2 Controparte_3
giusta procura per atti e operazioni della banca rilasciata, a rogito notaio in Persona_1
Milano del 27/04/2022 rep. 54179 racc. 25135 –rappresenta e difesa, giusto mandato agli atti, dall'Avv. Andrea Sepe, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Del
Parco Margherita, 24.
CONVENUTA
SENTENZA 1
31.1.2025
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' istante conveniva in giudizio la banca convenuta deducendo :
- che l'istante era titolare presso il di titoli di credito: BTP nov 28 fut cum CP_2
ISIN [...]VS;
- che in data 11.02.2022 gli perveniva da comunicazione di escussione dei CP_2
predetti titoli, in virtù di presunto contratto di pegno, sottoscritto in data 05.08.2015, in favore ed a garanzia di contratto di apertura di credito in conto corrente (conto corrente di corrispondenza n. 4013359221) intestato a Parte_2
- l'escussione era conseguente a recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente, operata da , che alla data del 04.02.2022 risultava, secondo quanto CP_2 affermato dall'istituto di credito, esposto per euro 101.568,96;
- Illegittima escussione dei titoli in pegni;
- Nullità del contratto di pegno;
- Mancanza di valida pattuizione scritta da cui discenderebbe il credito garantito.
Ciò posto domandava “ accertare e dichiarare la responsabilità di per aver CP_2 illegittimamente escusso BTP nov 28 fut cum ISIN [...]VS per l'importo di euro
114.360,04, con condotta colpevole, imprudente e negligente, atteso che il contratto di apertura di credito in conto corrente da cui l'istituto ha operato recesso, in data
04.02.2022, intestato a , n. 401335921, non era assolutamente Parte_3
garantito da alcun pegno, e che il contratto di pegno sottoscritto in data 05.08.2015 non è da ritenersi collegato alla nuova apertura di credito del 06.11.2016, atteso il legame indissolubile tra il pegno ed il credito garantito;
accertare e dichiarare, in subordine, laddove si ritenga la regolare vigenza del contratto di pegno sottoscritto in data 05.08.2015 a garanzia anche della novata apertura di credito, che la somma risultante a saldo negativo alla data del 31.12.2021 era pari a ad euro 83.193,96, come si evince dall'allegata perizia contabile che ha ricostruito il rapporto in virtù di quanto sancito dall'art. 1284 c.c. 4 comma per aver la banca applicato interessi, spese e commissioni, dal 01.01.2011 al 04.08.2015, mai pattuite;
accertare e dichiarare che alla data del 31.12.2021 il conto corrente nr.401335921 presentava un saldo negativo pari ad euro 83.193,96; condannare , alla restituzione, in favore dell'istante della CP_2 somma di euro 114.360,00 incamerata illegittimamente a seguito della avvenuta vendita di
BTP nov 28 fut cum ISIN [...]VS, che non erano oggetto di alcuna garanzia;
o in subordine laddove riconosciuto come valido e vigente il contratto di pegno sottoscritto in data 05.08.2015, condannare alla restituzione della somma di euro 31.166,08, CP_2 quale differenza risultante tra l'importo incamerato e la somma di euro 83.193,96, pari al saldo negativo del cc. nr.401335921 come ricalcolata, ovvero alla restituzione di quella somma minore o maggiore che risulti a seguito di CTU tecnico-contabile di cui si chiede sin
d'ora l'ammissione; condannare, inoltre, in pers. del l.r.p.t. al pagamento Controparte_2 in favore dell'istante della somma di euro 10.000,00 a titolo risarcimento del danno derivante dall'illegittimo comportamento posto in essere dalla Banca che ha escusso titoli oggetto di pegno non più vigore;
condannare in pers. del l.r.p.t., al Controparte_2
pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge.”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio la convenuta che contestava l'avversa domanda , deducendo l'esistenza di un valido contratto di pegno sottoscritto dall'attore in data 5.08.2015 e altresì la sussistenza credito garantito discendente dalla valida pattuizione scritta e la conseguente legittima escussione die titoli oggetto di pegno e domandando il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite .
Ciò posto, in via preliminare la domanda è da ritenersi procedibile essendo stata esperita la mediazione con esito negativo come allegato da entrambe le parti del giudizio ( v. doc depositato dall'attore in data 6.11.2023.)
Passando all'esame del merito della domanda la stessa è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Ed invero, occorre in via preliminare evidenziare che dalla documentazione depositata in giudizio risulta che in data 5.08.2015 l'istante sottoscriveva un contratto di pegno su titoli a garanzia del contratto di apertura di credito in conto corrente (conto corrente di corrispondenza n. 4013359221) intestato a Controparte_4
valido fino revoca di euro 100.300,00 ( doc B allegato depositato dalla convenuta )
Inoltre , il credito garantito risulta provato da tutta la documentazione contrattuale versata in giudizio attestante la sussistenza del contratto di apertura di credito sottoscritto per cui veniva concessa la garanzia sottoscritta da , riportante la specifica Controparte_4 previsione delle condizioni contrattuali , in conformità alla disciplina di cui all'art 117 Tub.
Prive di pregio, sono da ritenersi sul punto le censure formulate dall'attore secondo cui i contratti di apertura di crediti stipulati successivamente al pegno, da cui discenderebbe il
SENTENZA 3 credito, sarebbe contratti diversi, con conseguente illegittima escussione dei titoli oggetto pegno da parte della convenuta .
Ed invero dai documenti prodotti in giudizio ( v. doc. allegati alla comparsa di costituzione) risulta invero che contestualmente alla sottoscrizione del pegno veniva stipulato per iscritto ( v. all.6 atto di citazione ) un'apertura di credito sul conto corrente
401335922 intestato a , a garanzia del quale veniva concesso il Controparte_4
pegno oggetto di causa e che i contratti di apertura di credito successivi altro non siano che la conferma dell'originaria apertura di credito cui si riferisce il pegno, dovendosi escludere, dato il tenore letterale degli stessi, che si tratti di contratti diversi .
In particolare il contratto del 16.12.2016 confermava l'apertura di credito del 5.08.2015, atteso che parti dichiarano “… di accettare la conferma dell'apertura di credito già concessaci in data 05/08/2015 dell'importo sottoindicato…. Euro 100.300,00… ) ( v. doc 7 depositato dalla convenuta) ; il contratto di apertura di credito del 11.10.2017 confermava l'apertura del 16.12.2016, ove le parti dichiaravano “… di accettare la conferma dell'apertura di credito già concessaci in data 16/12/2016 dell'importo sottoindicato….
Euro 100.300,00… “( v. doc. 8 depositato dalla convenuta ) ed infine il contrato di apertura di credito del 6.11.2019 confermava l'apertura di credito dell'11.10.2017, ove le parti dichiaravano “… di accettare la conferma dell'apertura di credito già concessaci in data
11/10/2017 dell'importo sottoindicato…. Euro 100.300,00…”
Il contratto dunque invocato dall'attrice del 6.11.2019 non costituisce un contratto nuovo, ma ha carattere confermativo del contratto di apertura di credito del 5.08.2015 di euro
100.300,00 concesso per elasticità di cassa valido fino a revoca , per il quale era stato concesso il pegno, sicchè deve ritenersi legittima l'escussione dei titoli oggetto di pegno avvenuto in data 4.02.2022 da parte della convenuta .
Inoltre, devono altresì ritenersi infondate le censure formulate dall'attore in merito all'ammontare del credito discendente dalle operazioni sul rapporto garantito, corrispondente al saldo del rapporto di conto corrente risultante dall'estratto conto depositato ( v. all. 1 dell'atto di citazione).
Ed invero , dalla documentazione prodotta in giudizio dalla banca convenuta ( v. contratto di adesione al package IMPRENDO EASY del 30/03/2010 doc. n. 2; contratto quadro per la prestazione di servizi di pagamento del 30/03/2010 doc. n. 3; lettera di affidamento di complessivi €. 40.000,00 del 31/03/2010 , doc. n. 4; lettera di affidamento di complessivi €.
80.000,00 del 23/07/2010 cfr. doc. n. 5; lettera di affidamento di complessivi €. 120.000,00 del 29/12/2010 doc. n. 6), risulta invero, diversamente da quanto dedotto dall'attore, la
SENTENZA 4 specifica previsione per iscritto delle condizioni contrattuali applicate in conformità alla previsione di cui all'art 117 TUB.
Alla luce di quanto innanzi evidenziate , il Tribunale rigetta tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate .
Le spese seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda , pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa: Pt_1
- rigetta tutte le domande;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8.500 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014
Napoli, 12.06.2015
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Parte_4