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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.266/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.554/2021 resa dal Tribunale di Enna il 27.8.2021 e pubblicata in data 1.9.2021, avente ad oggetto contratto di somministrazione
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Donatella Iarrera per procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza Armerina via Mons. Catarella 39 - appellante -
contro
c.f. , in persona del lagela Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, difeso dall'avv. Mario F. Mancuso per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta piazza Giovanni XXIII n.8 - appellato -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi parte appellante ha depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.6.2017 conveniva Parte_1 Controparte_2
avanti il Tribunale di Enna, chiedendo dichiarare “l'illegittimità delle fatture
[...]
n.86027391010377A del 02.02.2016 dell'importo di € 23.383,90 e n.860273910103775 del
06.10.2015 per € 286,03, emesse da attesa l'erroneità delle Controparte_2
stesse, per le motivazioni in parte motiva espresse, e conseguentemente dichiarare che
nessuna somma è dovuta dalla ”. Pt_1
Con ulteriore atto di citazione notificato il 21.6.2017, l'attrice conveniva
[...]
avanti il Tribunale di Enna, chiedendo “in via preliminare dichiarare Controparte_2
prescritte le somme addebitate nella fattura n.86027391010377A del 02.02.2016
dell'importo di € 23.383,90 per periodi antecedenti al 2011, ovvero oltre i cinque anni
antecedenti all'emissione della fattura contestata;
nel merito dichiarare l'illegittimità delle
fatture n.86027391010377A del 02.02.2016 dell'importo di € 23.383,90 e
n.860273910103775 del 06.10.2015 per € 286,03 emesse da Controparte_2
attesa l'erroneità delle stesse per le motivazioni in parte motiva espresse, e
conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ”. Pt_1
Esponeva, tra l'altro:
“che la sig.ra è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Centuripe in via S.S. Pt_1
Annunziata n.25;
- che per il suddetto immobile è stata titolare di un contratto con er la fornitura di CP_2
energia elettrica con numero cliente 957687067 da oltre 50 anni;
- che la stessa non abita in detto immobile ormai dal lontano anno 1971 (…)
…….
- che l'immobile è in stato di deterioramento e vetusto, dotato solo di n.4 corpi illuminanti;
2 non ha infatti nessun elettrodomestico o qualunque altra apparecchiatura elettrica
necessaria per riscaldare l'acqua o l'ambiente;
- che lo stesso è dotato di un gruppo di misura di tipo elettromeccanico (contatore vecchio
modello), con un limitatore di 9-10 A, che è ancora ubicato all'interno dell'abitazione,
quindi non accessibile per la lettura dall'esterno;
- che la nel 2015 provvede alla sospensione della canalizzazione per il pagamento Pt_1
automatico e decide di chiedere il distacco dell'allaccio, a seguito del quale riceve la
fattura n.860273910103776 ottobre 2015 per un importo di € 24,26 regolarmente pagata;
- che la decisione di provvedere al distacco è stata determinata dalla ricezione della fattura
n.860273910103775 del 06.10.2015, con la quale è stato indebitamente addebitato un
consumo pari a 1256 kWh per il periodo 13.06.2011 – 30.09.2013, per un importo di
€286,03;
…………….
- che a seguito del distacco è stata emessa un ulteriore fattura la n.86027391010377A del
02.02.2016 dell'importo di € 23.383,90 per l'addebito dei consumi dal 04.02.2006 al
26.10.2015. Anche detta fattura è stata contestata anche a mezzo formale reclamo;
- che i consumi rilevati ed addebitati sono oltre modo anomali, come si evince anche dalla
nota di riscontro el 02.03.2016, ove è affermato che in data 19.10.2002 il contatore CP_2
riportava una lettura di 77 kWh, che al 30.09.2013 riportava una lettura 1.333 kWh, con un
consumo in circa 11 anni (in un immobile disabitato e con le caratteristiche sopra descritte)
di 1.256 kWh (…)
- che è di tutta evidenza come le letture poste a base delle fatture contestate, per cui oggi
è causa, nascono dal lapalissiano ed evidente errore costituito da letture mai effettuate da
Enel Distribuzione, che d'altra parte con nota successiva al 10/3/2016 dichiara che non ha
3 mai effettuate letture reali (solo stimate), se non l'ultima, ed a seguito della stessa ha
provveduto a rettificare i dati di misura nei sistemi comunicandoli al venditore. In realtà
anche la stessa è assolutamente inaffidabile e ciò si evince dalla circostanza secondo la
quale dichiarano di aver rimosso il contatore, e riportano la lettura di 50 KW. In realtà lo
stesso si trova ancora nella abitazione della , per come fotografato nella perizia Pt_1
tecnica a firma dell'ing. e la lettura comunicata è di 50 KW, che poi il Persona_1
venditore onsidera come 100.050. Quindi non sono mai stata effettuate le letture di CP_2
77 Kw e di 1333 Kw, che avrebbero poi ingenerato l'errore secondo cui il contatore aveva
superato il numero composto da cinque cifre (99.999) e, quindi, la lettura di KW 50 doveva
intendersi come KW 100.050 determinando il presunto e contestato abnorme consumo. In
pratica i tecnici di Enel Distribuzione hanno effettuato il distacco dall'esterno ed hanno
effettato una sola lettura al momento del distacco in cui era presente un delegato della
, che ne aveva consentito l'accesso alla abitazione, ed era di KW 50 e non 100.050 Pt_1
come pervicacemente itiene;
CP_2
- che dalla disamina della fattura n.86027391010377A del 02.02.2016 dell'importo di
€23.383,90, si evince come nella stessa vengano addebitate somme per periodi
antecedenti al 2011, ovvero oltre i cinque anni antecedenti all'emissione. Somme, che
aldilà delle superiori contestazioni nel merito, non sono dovute in quanto prescritte.”
Con comparsa di risposta si costituiva in entrambi i procedimenti Controparte_1
(già , esponendo che le fatture oggetto di
[...] Controparte_2
giudizio sono state emesse sulla base dei consumi reali nel raffronto tra le due letture effettive eseguite – rispettivamente - in data 19.10.2002 allorquando il contatore indicava un consumo di 77kWh ed in data 26.10.2015 allorquando il contatore indicava un consumo di 50kWh, equivalente ad un consumo complessivo nel suddetto arco temporale
4 di 99.973 kWh, considerato che il contatore è di tipo elettromeccanico, per cui registra i consumi con un massimo di 5 cifre, conseguendo che, giunto ad una lettura pari a 99.999
riparte la contabilizzazione da 0. Per l'effetto, stante che la lettura del 2002 indicava
77khW, quella del 2015 di 50kWh deve essere letta come100.050kWh.
In ogni caso, l'ampiezza dell'intervallo temporale tra le due letture è da imputare alla sola responsabilità dell'attrice, che si è resa irreperibile all'indirizzo indicato nel contratto di fornitura, di fatto impedendo la lettura del contatore che, essendo di tipo elettromeccanico non avrebbe potuto consentirla a distanza e, essendo collocato all'interno dell'abitazione dell'attrice, richiedeva la presenza della stessa al fine di poter accedere per effettuarla.
Quindi, non sarebbe maturata alcuna prescrizione del diritto al pagamento dell'energia elettrica somministrata, che ai sensi dell'artt.2935 c.c. avrebbe potuto decorrere solo dal momento in cui l'attrice aveva consentito la lettura.
Disposta la riunione delle due cause, ritenuto che “le richieste istruttorie articolate dalle
parti sono complessivamente irrilevanti ai fini della decisione, anche in ragione della
documentazione prodotta dalle stesse”, con ordinanza del 25.9.2018 il Tribunale rinvia per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n.544/2021, motivando che “la prescrizione non può iniziare a decorrere se
non dalla data in cui viene consentito l'accesso per la lettura del contatore”, nel merito,
ritenendo “l'infondatezza della domanda attrice per il rilievo assorbente che, dalla
formulazione dell'atto di citazione non è dato comprendere, difettandone la relativa
allegazione, quali sarebbero le ragioni della dedotta (ma non provata) erroneità alla base
dei conteggi da cui sono successivamente scaturite le fatture impugnate”, il Tribunale di
Enna rigetta le domande attrici, onerando della refusione delle spese di lite.
5 Con atto di citazione ritualmente notificato, propone gravame avanti la Corte Parte_1
d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE SOMME ADDEBITATE PER PERIODI ANTECEDENTI AL
2011, OVVERO OLTRE CINQUE ANNI PRIMA DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA
Il Giudice di prime cure, pur affermando il principio secondo cui non possono essere pretese somme relative a consumi che il fornitore avrebbe potuto e dovuto pretendere oltre 5 anni prima dell'emissione della fattura, ritiene che se il distributore non ha potuto eseguire la lettura per fatto dell'Utente (che ha la facoltà di comunicare l'autolettura, sulla base del generale principio di buona fede nella esecuzione del contratto di cui all'art.1375 c.c.), la prescrizione non può iniziare a decorrere se non dalla data in cui viene consentito l'accesso, ovvero dal momento in cui può essere fatto valere il diritto di credito ai sensi dell'art.2935 c.c.
Tuttavia, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, l'Autorità preposta stabilisce che per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici), in caso di contatore tradizionale o in caso di contatore elettronico non ancora attivato per la rilevazione a distanza dei consumi, come nel caso di specie, i distributori devono compiere un tentativo di lettura almeno una volta all'anno. Il fornitore può quindi pretendere il pagamento del conguaglio già dal momento in cui avrebbe dovuto conoscere la lettura effettiva del contatore, da effettuarsi quantomeno una volta l'anno. E' dal momento in cui avrebbe dovuto emettere il conguaglio, a seguito di lettura periodica obbligatoria del contatore, che decorre la prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, la convenuta non ha dato alcuna prova di aver inviato il letturista del contatore, si è solo limitata per mera menzione labiale a riferire che il distributore ha tentato di effettuare la lettura del contatore nelle date 10.06.2004, 11.07.2005,
17.10.2006 e 28.04.2012.
Ma pur partendo da questo dato, labiale e non provato, per tutto il periodo intercorrente tra quest'ultime due date non è stato effettuato alcun tentativo, in violazione dell'obbligo previsto;
pertanto le somme addebitate a conguaglio dal 17.10.2006 al
28.04.2012 dovevano essere dichiarate prescritte.
6 Ciò detto, si rappresenta inoltre che nessuna responsabilità è imputabile alla , che, diversamente da quanto dedotto da Pt_1
parte avversa, non si è resa irreperibile. Sia il distributore che il fornitore erano e sono a conoscenza dell'indirizzo di residenza della che ha ricevuto le bollette e tutte le documentazioni alla stessa inoltrate, come provato dalla stessa Pt_1
documentazione versata agli atti da parte convenuta.
OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE - MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI
La sentenza impugnata è erronea nella parte in cui, in riferimento al merito, il Giudice di prime cure rileva l'infondatezza della domanda attrice per il rilievo che dalla formulazione dell'atto di citazione non è dato comprendere, difettandone la relativa allegazione, quali sarebbero le ragioni della dedotta (ma non provata) erroneità alla base dei conteggi da cui sono successivamente scaturite le fatture impugnate.
Tuttavia, quanto posto a base delle fatture contestate, nasce dall'errore costituito da letture mai effettuate.
I consumi addebitati di € 23.383,90 per il periodo dal 04.02.2006 al 26.10.2015, per la somministrazione di energia elettrica in un immobile in stato di deterioramento e vetusto, disabitato dal 1971, dotato solo di n.4 corpi illuminanti, senza nessun elettrodomestico o qualunque altra apparecchiatura elettrica necessaria per riscaldare l'acqua o l'ambiente, sono stati calcolati sulla base di letture stimate, prive di ogni dato certo!
In tema di somministrazione di energia elettrica, in applicazione dell'art.2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, la bolletta è idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
L'odierna appellante ha ribadito ed allegato, mediante perizia di parte, che i consumi addebitati sono tecnicamente impossibili,
tenuto conto che i consumi medi Istat per residenze con elettrodomestici (nell'immobile si ricorda non esiste nessun elettrodomestico) si aggirano intorno a 1000 KW/anno per persona. Ipotizzando una convivenza della con altra persona, Pt_1
il valore ammonterebbe a 2000 KW /anno e quindi, ancora una volta, si evince l'irrealizzabilità del consumo fatturato.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto le richieste istruttorie “complessivamente irrilevanti ai fini della decisione della causa,
7 avente natura documentale”,
CP L'attrice ha chiesto la nomina di CTU per accertare la lettura portata dal gruppo di misura dell'utenza elettrica posto all'interno dell'immobile sito in Centuripe via S.S. Annunziata 25, l'integrità e la corretta funzionalità dello stesso, nonché la capacità di assorbimento degli apparecchi elettrici e dell'impianto d'illuminazione dell'immobile, e se il loro uso potesse mai determinare il consumo fatturato, impedendo all'attrice di provare il fondamento della domanda.
Non sono state neanche ammesse le prove testimoniali, ovvero del responsabile di zona di Enel Distribuzione per riferire sulle rettifiche fatte, nonché degli altri testi per provare come l'abitazione è disabitata da moltissimi anni, priva di elettrodomestici con solo dei vecchi punti luce e per tutto il periodo oggetto di contestazione dei consumi non sono stati registrati consumi d'acqua.
La mancata ammissione dei mezzi di prova ha impedito a parte attrice di comprovare e dimostrare i fatti esposti in citazione in lesione del proprio diritto di difesa.
Con comparsa di risposta dell'11.2.2021, si costituisce Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Con ordinanza della Corte del 18.3.2022, “rilevato che la richiesta di ammissione dei
mezzi istruttori formulata dalla parte appellante è inammissibile in quanto la stessa parte,
al momento di precisare le proprie conclusioni in primo grado (cfr. note di trattazione
scritta in data 2/3/2021), non ha indicato quali fossero le prove rigettate dal giudice di
primo grado, per la cui ammissione specificamente insisteva;
rilevato che l'originaria parte
attrice si è limitata ad insistere nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate nei
propri atti difensivi, per l'assolvimento dell'onere della prova …
P.Q.M.
dichiara
inammissibili le richieste istruttorie formulate dall'appellante”, e rinvia per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 26.9.2024 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per le difese finali.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per i motivi che seguono.
Per quanto attiene alla eccezione di avvenuta maturazione del termine di prescrizione cinquennale per il pagamento dei consumi di energia elettrica (secondo la disciplina dell'art.2948 n.4 c.c. in cui si sussumeva la fattispecie, oggi regolata dall'art.1 della Legge
n.205/2017), costituisce causa ostativa all'esercizio del diritto della convenuta e alla decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c. l'impossibilità all'effettiva lettura dei consumi considerata l'allocazione del contatore (di tipologia che non consenta la telelettura da remoto) in una posizione accessibile solo col consenso dell'Utente (come incontestato tra le parti), quindi il si è potuto attivare a Controparte_3
richiedere il pagamento a conguaglio dei consumi, solo dopo che E-Distribuzioni s.p.a. ha comunicato la lettura del 26.10.2015.
Sul punto, l'attrice si limita a dedurre che la convenuta e la società di distribuzione erano a conoscenza dell'indirizzo dell'effettiva residenza dell'attrice, a cui avrebbero potuto inviare la richiesta di acceso per consentire la lettura effettiva dei consumi, trascurando di considerare che in virtù del più generale principio di buona fede nella esecuzione del contratto di cui all'art.1375 c.c., avrebbe potuto attivarsi essa stessa, comunicando i consumi del contatore o chiedendo l'accesso del personale addetto a farlo, invero consentendolo solo a seguito della propria richiesta di cessazione della fornitura.
Per quanto concerne le letture periodiche dei consumi, non si rinviene un obbligo verso l'Utente e, in ogni caso, solo in seno all'atto di appello l'attrice ha contestato che la convenuta non avrebbe dato prova di avere inviato il letturista, che in ogni caso è un operatore della terza società di distribuzione e non della stessa.
Per quanto attiene al merito della contestazione dei consumi, l'attrice non ha allegato
9 l'irregolare o l'inefficiente funzionamento del gruppo di misura, solo assumendo la diversa allegazione che i consumi fatturati sarebbero solo stimati e disallineati rispetto a quelli medi Istat per residenze familiari, a fronte della documentata ricostruzione dei consumi effettuata dalla convenuta, neppure allegando la non imputabilità dei maggiori consumi.
Peraltro, infine, non avendo indicato quali fossero le prove rigettate dal Giudice di primo grado, per la cui ammissione specificamente insisteva nelle note di trattazione scritta in data 2.3.2021, l'attrice è decaduta dalle stesse restando indimostrata la contestazione,
atteso che “La parte che si sia vista rigettare dal Giudice le proprie richieste istruttorie ha
l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al
richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono
ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (in questo senso, Cass. sez.1 Ordinanza n.23972 29 ottobre 2020 e Corte d'Appello di
Caltanissetta sentenza 11 marzo 2022 n.68).
Per l'effetto, non emergendo motivo logico per modificare gli assetti della statuizione impugnata, l'appello va rigettato e in applicazione del principio della soccombenza, devono porsi integralmente a carico dell'appellante le spese del giudizio di gravame, che vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 a € 26.000/00, sulla base dei parametri medi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività
svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.266/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.554/2021 resa dal Tribunale di Enna il 27.8.2021 e
10 pubblicata in data 1.9.2021, appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato Parte_1
liquidate in € 1.984/00 per compensi, 15% per spese Controparte_1
generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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