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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7207/2022 tra le parti:
ATTORE OPPONENTE
, cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. ANDREA STRAMACCIA, cf C.F._2 avv. LORENZO CALVANI, cf C.F._3 avv. GIANLUCA ESPOSITO, cf C.F._4
- domicilio: Viale Spartaco Lavagnini 13, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_1
Email_2
Email_3
CONVENUTO OPPOSTO
, p. IVA Controparte_2 P.IVA_1
- difesa: avv. MASSIMO NISTRI, cf C.F._5
- domicilio: Via Scialoia 53, Firenze, presso il difensore
- PEC: vvocati.prato.it Email_4 Email_5
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa
1 Decisa nella camera di consiglio del 18/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezioni Specializzate in Materia di
Imprese, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto da parte della al credito nei confronti del sig. e, per l'effetto accertare e Pt_1 CP_1 dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo e che le somme ivi indicate nel decreto ingiuntivo opposto n. 1831/2022 del 09 maggio
2022 R.G. n. 4996/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in quanto le somme ivi indicate pari ad € 9320,00 non sono dovute.
2. In via subordinata accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza del rapporto associativo tra Cont la società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t. e il sig.
, e, per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque revocare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1831/2022 del 09 maggio 2022 R.G. n. 4996/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in quanto le somme ivi indicate pari ad € 9320,00 non sono dovute.
3. Per l'effetto ed in via riconvenzionale, condannare la società, come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dei sig.
dell'importo versato pari ad € 680,00 ovvero la diversa somma ritenuta di CP_1 giustizia.
4. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito vantato dal sig.
pari ad € 2300 a titolo di risparmio sociale e per l'effetto condannare la CP_1 Cont società convenuta come in epigrafe, ed in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento del suddetto importo e per i medesimi titoli ovvero nella diversa misura di giustizia.
5. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore degli scriventi difensori ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 cpc.
Opposto: l'Ill.mo Giudice adito voglia, contrariis rejectis:
- In via preliminare:
-conferire provvisoria ed immediata esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in forza della mancanza di prova scritta e di pronta soluzione a sostegno dell'avversa domanda giudiziale ovvero, in subordine,
- emettere, ex art. 186 bis c.p.c. ovvero ex art. 186 ter c.p.c., ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva contro l'opponente, per il pagamento immediato in favore della opposta, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi, spese, funzioni ed onorari del procedimento e successive occorrende, con concessione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione.
2 - Nel merito: respingere, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'opposizione proposta da parte odierna attrice al decreto ingiuntivo numero 1831/22 R.G. 4996/22, del
Tribunale di Firenze, anche perché proposta innanzi a Giudice incompetente per
Materia (“accertare e dichiarare (…) la simulazione del rapporto associativo”) e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma ivi richiesta ovvero della diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e successive occorrende.
- Sempre nel merito: respingere le avverse domande riconvenzionali in quanto proposte innanzi a Giudice incompetente per materia ed in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in parte narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari dell'intera procedura, sia monitoria che di opposizione, Iva e Cap come per Legge.
La lite Cont La cooperativa di lavoro ha chiesto e ottenuto da questo tribunale una ingiunzione di pagamento nei confronti di (decreto n. Controparte_1
1831/2022 del 18.5.2022) per il pagamento della somma di € 9.320,00, affermando che: Cont a. è divenuto socio di in data 29/12/2016, contestualmente CP_1 stipulando un contratto di lavoro con la medesima, poi divenendone socio ordinario dal 28/11/2017;
b. l'ammissione a socio ordinario ha comportato la sottoscrizione di una quota di capitale pari a € 10.000, da versarsi ratealmente con trattenute sulla retribuzione;
c. ha versato la minor somma di € 680,00; CP_1
d. il 14/1/2021 è stato approvato il bilancio 2019 esponente la totale erosione del capitale sociale;
e affermando quindi il suo diritto a esigere dall'ex socio l'integrale versamento del capitale sottoscritto.
ha proposto opposizione per i motivi che seguono: CP_1
1. prescrizione del diritto azionato,
2. insussistenza e/o simulazione del contratto di società o della ammissione di a socio ordinario, CP_1
3. invalidità dello Statuto per eccessiva compromissione delle facoltà dei soci con accentramento di tutti i poteri in capo agli amministratori,
3 4. inadempimento degli obblighi gravanti sulla società nei confronti dei soci, invocato come eccezione ai sensi dell'art. 1460 CC,
5. colpevole depauperamento del patrimonio sociale a opera degli amministratori, con danno indiretto per il socio.
Aggiungendo di aver versato la somma di € 100 al mese come risparmio / prestito sociale, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di FT al pagamento:
• della somma di € 680,00, a titolo di rimborso di pagamento operato come conferimento ma indebito o, in subordine, a titolo risarcitorio,
• della somma di € 2.300,00 a titolo di restituzione della somma mensilmente accantonata a titolo di risparmio / prestito sociale da febbraio 2017 a dicembre 2018. Cont
tempestivamente costituita, ha chiesto il rigetto dell'opposizione siccome infondata.
Il giudice istruttore, rilevato che la convenuta opposta nulla aveva replicato all'eccezione di prescrizione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, autorizzandole allo scambio di comparse conclusionali e repliche,
e rimesso la causa al collegio per la decisione.
La decisione Cont nega che abbia sollevato un'eccezione di prescrizione, ma a CP_1 pag. 9 dell'atto di citazione (punto 18) si legge: “La pretesa è comunque prescritta in quanto è decorso più di un anno dalla cessazione senza che il ricorrente abbia ricevuto nessuna messa in mora”.
Benché tale affermazione sia del tutto fuori contesto – l'argomento che l'attore sviluppa ai punti 8-18 riguarda la simulazione del rapporto associativo, e lo stesso punto 18, prima di contenerla, afferma che “Nei casi di Cont cambio appalto acquisiti dalla i lavoratori transitati dovevano presentare la domanda di ammissione a socio per poter mantenere il posto di lavoro” – non può negarsi che essa sia presente nel corpo dell'atto di citazione;
ed è evidente che la prescrizione è eccepita proprio con riguardo alla domanda della convenuta opposta:
• sia perché fa riferimento alla pretesa, ovviamente quella della controparte e che non ha altro oggetto che il pagamento del conferimento promesso alla ammissione come socio ordinario,
4 • sia perché individua come termine di maturazione e dies a quo esattamente quelli previsti dall'art. 2536 CC a proposito del diritto della società a esigere i conferimenti non eseguiti.
• sia perché contiene l'allegazione dell'avvenuto decorso del tempus ad praescriptionem indicato dalla norma succitata;
• sia perché contiene la deduzione dell'effetto estintivo dato dal decorso del tempo e la manifestazione della volontà della parte di avvalersene, contrastando, così, la domanda di controparte (Cass. 14135/2019,
Cass. 13606/2021).
A questo punto non resta che osservare che , secondo la stessa CP_1 convenuta opposta, ha esercitato il recesso nel gennaio 2019 - momento coincidente con lo scioglimento del rapporto associativo, come già affermato da questo Tribunale in vicende consimili (sentenza n. 2194/2025 in RG
7758/2023), e dal quale inizia dunque a decorrere il tempus ad praescriptionem - mentre la prima richiesta di pagamento dei conferimenti promessi è stata avanzata con la notifica del ricorso monitorio avvenuta in data 18/5/2022.
A onor del vero, nel suo ricorso monitorio FT aveva anche menzionato precedenti solleciti indirizzati all'ex socio, dei quali però non ha fornito prova.
Conseguentemente, il diritto della Cooperativa è da ritenersi prescritto: il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
*
, a sua volta, ha chiesto la condanna di FT a pagargli la somma CP_1 di € 680 a titolo di indebito o, in subordine, come risarcimento del danno, e la somma di € 2.300 a titolo di restituzione del prestito sociale. Cont In relazione a queste domande, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, ma l'eccezione è infondata, dacché:
• la domanda di restituzione della somma pagata come conferimento sociale rientra sicuramente nella competenza del Tribunale delle
Imprese, avendo attinenza al rapporto sociale, al pari dell'accertamento, pregiudiziale, della inesistenza o della simulazione del contratto di società, poiché involgente un accertamento sul fatto costitutivo del rapporto sociale;
• la domanda di pagamento della stessa somma di € 680 a titolo di risarcimento del danno trova fondamento in un asserito inadempimento della società degli obblighi che le avrebbero fatto carico nei confronti dei
5 soci, e/o in una asserita condotta depauperativa degli amministratori: ossia, o trae nuovamente origine dal rapporto sociale, o integra un'azione di responsabilità, in ambedue i casi da ricondurre alla competenza della Sezione specializzata;
• la domanda di restituzione della somma pagata come risparmio / prestito sociale trova in ogni caso fondamento nel rapporto sociale, non su quello di lavoro, e, quindi, è anch'essa di competenza di questo giudice.
Nel merito: le domande di condanna al pagamento della somma di €
680,00, a titolo di restituzione di indebito o di risarcimento del danno, e della somma di € 2.300,00 a titolo di restituzione del finanziamento, non possono essere definite allo stato degli atti.
Invero, le parti avevano avanzato domanda di termini per memorie ai sensi dell'art. 183 CPC, ma il GI ha ritenuto di posticipare l'eventuale concessione alla definizione della domanda principale. Il fatto che l'istanza non sia stata riproposta nelle conclusioni non è circostanza dirimente, dal momento che, anche con riferimento alle richieste istruttorie, vige il principio secondo cui la loro omessa reiterazione non equivale necessariamente a rinuncia, se dal complesso degli atti difensivi emerge la volontà della parte di avvalersene (ex multis, da ultimo, Cass. 12791/2025); principio tanto più valido nella fattispecie, nella quale il convenuto opposto ha esplicitamente insistito, nella comparsa conclusionale, nella richiesta di termini per memorie istruttorie, e considerando che il GI non ha rigettato le richieste istruttorie né l'istanza di termine per formularle, ma ha ritenuto preferibile definire subito la questione principale, riservando a un momento successivo l'eventuale decisione sulla richiesta concessione di termini.
Questa conclusione non è smentita da quanto argomentato sopra in Cont ordine alla eccezione di prescrizione del diritto esercitato da in quel caso, infatti, la convenuta opposta non aveva replicato all'eccezione, omettendo di allegare fatti interruttivi che avrebbero potuto essere dimostrati con una produzione documentale da effettuarsi entro il termine ex art. 183 CPC;
talché la questione ben può essere decisa allo stato degli atti.
Diverso è il discorso relativamente alle riconvenzionali, poiché, rispetto a esse, sia l'opponente, sia la convenuta opposta, hanno allegato circostanze di fatto che potrebbero astrattamente essere dirimenti.
6 In conclusione, previa separazione delle domande principale e riconvenzionale, (in applicazione del potere concesso al giudice dal disposto di cui agli artt. 277, comma 2, e 279, comma 2, nn. 3-4, c.p.c., per il cui esercizio non è prescritta, diversamente dall'ipotesi specifica di cui all'art. 278
c.p.c., apposita istanza di parte a pena di nullità: Cass. n. 6371/97), il collegio ritiene di dover pronunciare sentenza non definitiva di revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di pagamento somme proposta dall'attore Cont sostanziale rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione delle domande riconvenzionali.
Per le spese, al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via non definitiva:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 1831/2022 e rigetta la domanda in esso contenuta, avanzata dalla nei confronti di Controparte_2 CP_1
;
[...]
• dispone la rimessione della causa sul ruolo di GI relativamente alle domande proposte in via riconvenzionale da nei Controparte_1 confronti di , per le quali dovrà farsi luogo alla Controparte_2 prosecuzione dell'istruttoria, nei termini e nelle modalità di cui in separata ordinanza;
spese al definitivo.
Firenze, 18 luglio 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
7
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7207/2022 tra le parti:
ATTORE OPPONENTE
, cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. ANDREA STRAMACCIA, cf C.F._2 avv. LORENZO CALVANI, cf C.F._3 avv. GIANLUCA ESPOSITO, cf C.F._4
- domicilio: Viale Spartaco Lavagnini 13, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_1
Email_2
Email_3
CONVENUTO OPPOSTO
, p. IVA Controparte_2 P.IVA_1
- difesa: avv. MASSIMO NISTRI, cf C.F._5
- domicilio: Via Scialoia 53, Firenze, presso il difensore
- PEC: vvocati.prato.it Email_4 Email_5
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa
1 Decisa nella camera di consiglio del 18/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezioni Specializzate in Materia di
Imprese, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto da parte della al credito nei confronti del sig. e, per l'effetto accertare e Pt_1 CP_1 dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo e che le somme ivi indicate nel decreto ingiuntivo opposto n. 1831/2022 del 09 maggio
2022 R.G. n. 4996/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in quanto le somme ivi indicate pari ad € 9320,00 non sono dovute.
2. In via subordinata accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza del rapporto associativo tra Cont la società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t. e il sig.
, e, per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque revocare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1831/2022 del 09 maggio 2022 R.G. n. 4996/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in quanto le somme ivi indicate pari ad € 9320,00 non sono dovute.
3. Per l'effetto ed in via riconvenzionale, condannare la società, come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dei sig.
dell'importo versato pari ad € 680,00 ovvero la diversa somma ritenuta di CP_1 giustizia.
4. Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito vantato dal sig.
pari ad € 2300 a titolo di risparmio sociale e per l'effetto condannare la CP_1 Cont società convenuta come in epigrafe, ed in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento del suddetto importo e per i medesimi titoli ovvero nella diversa misura di giustizia.
5. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore degli scriventi difensori ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 cpc.
Opposto: l'Ill.mo Giudice adito voglia, contrariis rejectis:
- In via preliminare:
-conferire provvisoria ed immediata esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in forza della mancanza di prova scritta e di pronta soluzione a sostegno dell'avversa domanda giudiziale ovvero, in subordine,
- emettere, ex art. 186 bis c.p.c. ovvero ex art. 186 ter c.p.c., ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva contro l'opponente, per il pagamento immediato in favore della opposta, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi, spese, funzioni ed onorari del procedimento e successive occorrende, con concessione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. della provvisoria esecuzione dell'ordinanza ingiunzione.
2 - Nel merito: respingere, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'opposizione proposta da parte odierna attrice al decreto ingiuntivo numero 1831/22 R.G. 4996/22, del
Tribunale di Firenze, anche perché proposta innanzi a Giudice incompetente per
Materia (“accertare e dichiarare (…) la simulazione del rapporto associativo”) e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma ivi richiesta ovvero della diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e successive occorrende.
- Sempre nel merito: respingere le avverse domande riconvenzionali in quanto proposte innanzi a Giudice incompetente per materia ed in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in parte narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari dell'intera procedura, sia monitoria che di opposizione, Iva e Cap come per Legge.
La lite Cont La cooperativa di lavoro ha chiesto e ottenuto da questo tribunale una ingiunzione di pagamento nei confronti di (decreto n. Controparte_1
1831/2022 del 18.5.2022) per il pagamento della somma di € 9.320,00, affermando che: Cont a. è divenuto socio di in data 29/12/2016, contestualmente CP_1 stipulando un contratto di lavoro con la medesima, poi divenendone socio ordinario dal 28/11/2017;
b. l'ammissione a socio ordinario ha comportato la sottoscrizione di una quota di capitale pari a € 10.000, da versarsi ratealmente con trattenute sulla retribuzione;
c. ha versato la minor somma di € 680,00; CP_1
d. il 14/1/2021 è stato approvato il bilancio 2019 esponente la totale erosione del capitale sociale;
e affermando quindi il suo diritto a esigere dall'ex socio l'integrale versamento del capitale sottoscritto.
ha proposto opposizione per i motivi che seguono: CP_1
1. prescrizione del diritto azionato,
2. insussistenza e/o simulazione del contratto di società o della ammissione di a socio ordinario, CP_1
3. invalidità dello Statuto per eccessiva compromissione delle facoltà dei soci con accentramento di tutti i poteri in capo agli amministratori,
3 4. inadempimento degli obblighi gravanti sulla società nei confronti dei soci, invocato come eccezione ai sensi dell'art. 1460 CC,
5. colpevole depauperamento del patrimonio sociale a opera degli amministratori, con danno indiretto per il socio.
Aggiungendo di aver versato la somma di € 100 al mese come risparmio / prestito sociale, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di FT al pagamento:
• della somma di € 680,00, a titolo di rimborso di pagamento operato come conferimento ma indebito o, in subordine, a titolo risarcitorio,
• della somma di € 2.300,00 a titolo di restituzione della somma mensilmente accantonata a titolo di risparmio / prestito sociale da febbraio 2017 a dicembre 2018. Cont
tempestivamente costituita, ha chiesto il rigetto dell'opposizione siccome infondata.
Il giudice istruttore, rilevato che la convenuta opposta nulla aveva replicato all'eccezione di prescrizione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, autorizzandole allo scambio di comparse conclusionali e repliche,
e rimesso la causa al collegio per la decisione.
La decisione Cont nega che abbia sollevato un'eccezione di prescrizione, ma a CP_1 pag. 9 dell'atto di citazione (punto 18) si legge: “La pretesa è comunque prescritta in quanto è decorso più di un anno dalla cessazione senza che il ricorrente abbia ricevuto nessuna messa in mora”.
Benché tale affermazione sia del tutto fuori contesto – l'argomento che l'attore sviluppa ai punti 8-18 riguarda la simulazione del rapporto associativo, e lo stesso punto 18, prima di contenerla, afferma che “Nei casi di Cont cambio appalto acquisiti dalla i lavoratori transitati dovevano presentare la domanda di ammissione a socio per poter mantenere il posto di lavoro” – non può negarsi che essa sia presente nel corpo dell'atto di citazione;
ed è evidente che la prescrizione è eccepita proprio con riguardo alla domanda della convenuta opposta:
• sia perché fa riferimento alla pretesa, ovviamente quella della controparte e che non ha altro oggetto che il pagamento del conferimento promesso alla ammissione come socio ordinario,
4 • sia perché individua come termine di maturazione e dies a quo esattamente quelli previsti dall'art. 2536 CC a proposito del diritto della società a esigere i conferimenti non eseguiti.
• sia perché contiene l'allegazione dell'avvenuto decorso del tempus ad praescriptionem indicato dalla norma succitata;
• sia perché contiene la deduzione dell'effetto estintivo dato dal decorso del tempo e la manifestazione della volontà della parte di avvalersene, contrastando, così, la domanda di controparte (Cass. 14135/2019,
Cass. 13606/2021).
A questo punto non resta che osservare che , secondo la stessa CP_1 convenuta opposta, ha esercitato il recesso nel gennaio 2019 - momento coincidente con lo scioglimento del rapporto associativo, come già affermato da questo Tribunale in vicende consimili (sentenza n. 2194/2025 in RG
7758/2023), e dal quale inizia dunque a decorrere il tempus ad praescriptionem - mentre la prima richiesta di pagamento dei conferimenti promessi è stata avanzata con la notifica del ricorso monitorio avvenuta in data 18/5/2022.
A onor del vero, nel suo ricorso monitorio FT aveva anche menzionato precedenti solleciti indirizzati all'ex socio, dei quali però non ha fornito prova.
Conseguentemente, il diritto della Cooperativa è da ritenersi prescritto: il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.
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, a sua volta, ha chiesto la condanna di FT a pagargli la somma CP_1 di € 680 a titolo di indebito o, in subordine, come risarcimento del danno, e la somma di € 2.300 a titolo di restituzione del prestito sociale. Cont In relazione a queste domande, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito, ma l'eccezione è infondata, dacché:
• la domanda di restituzione della somma pagata come conferimento sociale rientra sicuramente nella competenza del Tribunale delle
Imprese, avendo attinenza al rapporto sociale, al pari dell'accertamento, pregiudiziale, della inesistenza o della simulazione del contratto di società, poiché involgente un accertamento sul fatto costitutivo del rapporto sociale;
• la domanda di pagamento della stessa somma di € 680 a titolo di risarcimento del danno trova fondamento in un asserito inadempimento della società degli obblighi che le avrebbero fatto carico nei confronti dei
5 soci, e/o in una asserita condotta depauperativa degli amministratori: ossia, o trae nuovamente origine dal rapporto sociale, o integra un'azione di responsabilità, in ambedue i casi da ricondurre alla competenza della Sezione specializzata;
• la domanda di restituzione della somma pagata come risparmio / prestito sociale trova in ogni caso fondamento nel rapporto sociale, non su quello di lavoro, e, quindi, è anch'essa di competenza di questo giudice.
Nel merito: le domande di condanna al pagamento della somma di €
680,00, a titolo di restituzione di indebito o di risarcimento del danno, e della somma di € 2.300,00 a titolo di restituzione del finanziamento, non possono essere definite allo stato degli atti.
Invero, le parti avevano avanzato domanda di termini per memorie ai sensi dell'art. 183 CPC, ma il GI ha ritenuto di posticipare l'eventuale concessione alla definizione della domanda principale. Il fatto che l'istanza non sia stata riproposta nelle conclusioni non è circostanza dirimente, dal momento che, anche con riferimento alle richieste istruttorie, vige il principio secondo cui la loro omessa reiterazione non equivale necessariamente a rinuncia, se dal complesso degli atti difensivi emerge la volontà della parte di avvalersene (ex multis, da ultimo, Cass. 12791/2025); principio tanto più valido nella fattispecie, nella quale il convenuto opposto ha esplicitamente insistito, nella comparsa conclusionale, nella richiesta di termini per memorie istruttorie, e considerando che il GI non ha rigettato le richieste istruttorie né l'istanza di termine per formularle, ma ha ritenuto preferibile definire subito la questione principale, riservando a un momento successivo l'eventuale decisione sulla richiesta concessione di termini.
Questa conclusione non è smentita da quanto argomentato sopra in Cont ordine alla eccezione di prescrizione del diritto esercitato da in quel caso, infatti, la convenuta opposta non aveva replicato all'eccezione, omettendo di allegare fatti interruttivi che avrebbero potuto essere dimostrati con una produzione documentale da effettuarsi entro il termine ex art. 183 CPC;
talché la questione ben può essere decisa allo stato degli atti.
Diverso è il discorso relativamente alle riconvenzionali, poiché, rispetto a esse, sia l'opponente, sia la convenuta opposta, hanno allegato circostanze di fatto che potrebbero astrattamente essere dirimenti.
6 In conclusione, previa separazione delle domande principale e riconvenzionale, (in applicazione del potere concesso al giudice dal disposto di cui agli artt. 277, comma 2, e 279, comma 2, nn. 3-4, c.p.c., per il cui esercizio non è prescritta, diversamente dall'ipotesi specifica di cui all'art. 278
c.p.c., apposita istanza di parte a pena di nullità: Cass. n. 6371/97), il collegio ritiene di dover pronunciare sentenza non definitiva di revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di pagamento somme proposta dall'attore Cont sostanziale rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione delle domande riconvenzionali.
Per le spese, al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via non definitiva:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 1831/2022 e rigetta la domanda in esso contenuta, avanzata dalla nei confronti di Controparte_2 CP_1
;
[...]
• dispone la rimessione della causa sul ruolo di GI relativamente alle domande proposte in via riconvenzionale da nei Controparte_1 confronti di , per le quali dovrà farsi luogo alla Controparte_2 prosecuzione dell'istruttoria, nei termini e nelle modalità di cui in separata ordinanza;
spese al definitivo.
Firenze, 18 luglio 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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