Sentenza breve 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 29/12/2022, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02095/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01190/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2022, proposto da
RT AG, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Moramarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellaneta, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
ORDINANZA DI SGOMBERO ACQUISIZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel 1985 i coniugi AG hanno acquistato un suolo edificatorio sito in Castellaneta, in catasto al foglio 59 p.lla 336, ricompreso (secondo il p.d.f. all’epoca vigente) in zona tipizzata per attività secondarie b.2.
In data 20.02.1991 è stata rilasciata ai coniugi AG una concessione edilizia (n. 116/1991) in variante alla precedente concessione edilizia n. 179/1989 del 29.05.1989 con cui è stata autorizzata la destinazione dell’unità immobiliare sita al primo piano ad “ esposizione/uffici ”.
Il 30 gennaio 2012 il Comune di Castellaneta ha rilasciato il certificato di agibilità (n. 32/2012) per il piano terra ad uso deposito e per il primo piano ad abitazione.
La diversa destinazione d’uso dell’unità sita al primo piano è stata, nel tempo, oggetto di ordinanze sanzionatorie da parte del Comune; ordinanze che l’odierno ricorrente ha, invano, tentato di contrastare con la richiesta di autorizzazioni in sanatoria, così come precisato nel ricorso.
In particolare, con l’ordinanza dirigenziale n. 196 del 09.09.2019, emessa a carico del sig. AG RT, sono stati ingiunti il ripristino della destinazione d’uso a “ locale espositivo ” (con riferimento al primo piano dell’immobile), approvata con concessione edilizia n. 179 del 29.05.1989 e successiva concessione edilizia in variante n. 116 del 20.02.1991, e la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere edilizie abusive realizzate presso l’immobile sito in c.da Lazazzera in Castellaneta, consistenti nella realizzazione di un piccolo vano tecnico, di dimensioni pari a circa 5 mq, posto al di sotto della porzione più a sud dell’area a parcheggio.
Il sig. AG RT ha presentato in data 06.08.2021 la richiesta di permesso di costruire per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che è stata oggetto di reiezione da parte del Comune di Castellaneta.
Con ordinanza dirigenziale n. 101 del 27.06.2022, notificata in data 11.07.2022, il Comune di Castellaneta, previo esame tanto della nota con la quale si comunicava l’avvenuta variazione catastale dell’immobile oggetto di ingiunzione di demolizione, quanto della relazione di sopralluogo con la quale si è constatata da ultimo l’inottemperanza dell’ordinanza dirigenziale n. 196 del 09.09.2019, ha ordinato al sig. AG RT, proprietario delle opere abusive di cui sono ingiunti la demolizione e il ripristino, di procedere nel termine di trenta giorni allo sgombero da persone e cose delle opere abusivamente realizzate; quindi, il Comune ha ingiunto al sig. AG RT di provvedere al pagamento, nel termine di novanta giorni, della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 ex art. 31, comma 4 bis , D.P.R. n. 380/2001, in ragione della presenza sull’area dei vincoli UCP – vincolo idrogeologico, UCP – siti di rilevanza naturalistica, ZSC Area delle gravine, nonché di vincolo idrogeologico ex R.D.L. n. 3267/1923; infine, il Comune ha dichiarato di avviare la procedura per l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, delle opere abusivamente realizzate e accertate alla data del sopralluogo, dell’area di sedime e di quella circostante, purché inferiore a dieci volte l’area di sedime delle opere abusivamente realizzate, da reperire all’interno dell’area individuata catastalmente al fg. 59 p.lla 336.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: 1) Violazione di legge: articoli 31 e 32 D.P.R. n. 380 del 2001; art. 4 L.R. n. 48 del 2017. Eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti e del difetto d’istruttoria; 2) Violazione di legge: art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria.
Nel corso dell’udienza camerale del 23 novembre 2022 il Presidente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dato avviso di inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe dedotto vizi propri del provvedimento gravato.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il ricorso è inammissibile per i motivi appresso indicati.
Giova premettere che il ricorrente ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che le violazioni rilevate avrebbero potuto essere ascritte alla categoria delle variazioni essenziali (legittimando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31 del T.U.Ed.), soltanto qualora l’uso residenziale dell’immobile avesse comportato un incremento del carico urbanistico, non ricorrente nel caso in esame.
Con il secondo motivo il ricorrente espone che sarebbe illegittima la decisione di acquisire al patrimonio comunale l’area sulla quale è stato realizzato “ un piccolo vano tecnico, di dimensioni pari a circa 5 mq, posto al di sotto della porzione più a sud dell’area a parcheggio ”, in quanto ricompreso nell’attività edilizia libera (e, pertanto, non soggetto ad alcuna autorizzazione) ai sensi dell’art. 6, primo comma, lett. e ter, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Rilevato che con il provvedimento gravato il Comune da un lato ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e dall’altro ha semplicemente avviato la procedura per l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 delle opere abusivamente realizzate, a ben vedere, i motivi di gravame fanno leva sulla liceità delle opere oggetto della prodromica e presupposta ordinanza di ripristino e demolizione. D’altro canto il ricorrente non prova di aver ottemperato all’ordinanza di ripristino e demolizione n. 196/2019 – limitandosi a produrre, anche in questa sede, visura dell’immobile nella quale è individuata la nuova destinazione catastale a decorrere dal 26.11.2021 –, né prospetta l’esistenza di vizi propri del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria.
Deve trovare applicazione il noto principio di diritto secondo cui il provvedimento sanzionatorio conseguente all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi non è autonomamente impugnabile, in mancanza di tempestiva contestazione dell’ordine stesso, a meno che non si facciano valere vizi propri ( ex multis T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 53; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 29 aprile 2021, n. 2834; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1793).
Orbene, le censure dedotte avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione dell’ordinanza di demolizione, che invece non risulta gravata.
In conclusione, l’impugnato provvedimento è conseguenziale al provvedimento definitivo costituito dall’ordinanza di ripristino e demolizione.
Pertanto, stante la mancata proposizione di censure fondate su vizi propri del provvedimento con cui si irroga la sanzione pecuniaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Castellaneta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO