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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2240/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 20/05/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LONGO Parte_1
ALESSIA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona dell'amministratore giudiziario, rappresentato e difeso, con CP_1 mandato in atti, dall'avv. PAOLINI SERENA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società , presso l'unità CP_1 operativa locale sita in San Mauro Marchesato in Località Lenze e presso la discarica del
Comune di Isola Capo Rizzuto dal 10.12.2017 al 31.12.2018 senza alcun contratto di lavoro;
che solamente in data 10.01.2018 il rapporto lavorativo veniva regolarizzato con contratto di lavoro a tempo determinato -part time orizzontale per un totale di 19 ore settimanali, con la qualifica di operaio inquadrato nel livello J del CCNL nettezza urbana aziende private;
che il rapporto proseguiva senza soluzione di continuità sino al 31.12.2018, data in cui parte datoriale decideva di non prorogare il contratto lavorativo;
che la propria attività lavorativa, in verità, sin dal 10.12.2017, si era svolta continuativamente con il seguente orario: dalle ore 7:00 alle 17:00 da lunedì a venerdì di ogni settimana, osservando un'ora di pausa pranzo(dalle 12,30 alle 13,30 circa),e dalle ore 7:00 alle 17:00 di sabato di ogni settimana;
di avere, pertanto, diritto alla correlate differenze retributive, meglio quantificate nel conteggio analitico allegato in atti.
Tanto premesso, così concludeva “accertare e dichiarareche il sig. ha svolto attività Parte_1 lavorativa di natura subordinata a tempo pieno e non regolarizzata alle dipendenze della società CP_2 persona degli amministratori giudiziari legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in San
[...]
Mauro Marchesato alla via San Leonardo n. 38 P.IVA: 02994940795, per il periodo intercorrente tra la data del 10.12.2017 e quella del 09.01.2018con mansioni di operaio inquadrabilinel livello J del
CCNL nettezza urbana aziende private;
• accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro ed il successivo contratto di lavoro formalmente sottoscritto tra le parti sig. e è da considerarsi a Parte_1 CP_1 tempo pieno sin dalla data del 10.12.2017 di inizio effettivo dell'attività lavorativa, seppur in assenza di sottoscrizione di regolare contratto lavorativo, sottoscritto solo in data 10.01.2018 sino a quella del
31.12.2018 di cessazione per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
• accertare e dichiarare che il contratto di lavoro a tempo parziale sottoscritto dal sig. è stato posto in essere in violazione Parte_1 della disposizione normativa di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 81/15 nonché del CCNL di categoria stante la mancata indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro nonché per gli ulteriori vizi formali dedotti in narrativa e quindi da considerarsi a tempo pieno sin dalla data di sottoscrizione del
10.01.2018; • e per l'effetto condannare la società , in persona degli amministratori giudiziari CP_1 legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in San Mauro Marchesato alla via San Leonardo n. 38
P.IVA: al risarcimento del danno patito dal ricorrente in virtù del disposto di cui P.IVA_1 all'articolo 10, comma 2 del Dlgs 81/15 da liquidarsi in via equitativa utilizzando quale parametro la retribuzione risultante dal contratto di lavoro;
• accertare e dichiarare che il sig. dalla data Parte_1 del 10.12.2017 a quella del 31.12.2018, o da quella diversa che verrà accertata in corso di causa, ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della , in persona degli CP_1 amministratori legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in San Mauro Marchesato alla via San
Leonardo n. 38 P.IVA: ; in regime di tempo pieno (full – time); • per l'effetto condannare P.IVA_1 la società , in persona degli amministratori giudiziari legali rappresentanti pro tempore, con sede CP_1 legale in San Mauro Marchesato alla via San Leonardo n. 38 P.IVA: a corrispondere P.IVA_1 in favore del sig. la somma complessiva di € 8589,71 (ottomilacinquecentoottantanove/71) Parte_1 spettante al Sig. a titolo di differenze retributive di cui euro 1658,78 Parte_1
(milleseicentocinquantotto/78) dovute per il periodo di lavoro non regolarizzato (periodo intercorrente tra la data del 10.12.2017 e quella del 10.01.2018) ed euro 6390,93 (seimilatrecentonovanta/39) per l'orario di lavoro effettivamente svolto in regime di full – time e come quantificate nei conteggi allegati o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data del
10.12.2017 a quella del 31.12.2018 o da quella diversa che verrà accertata in corso di causa;
• in via subordinata, accertare e dichiarare che il sig. dalla data del 10.12.2017 a quella del Parte_1
31.12.2018, o da quella diversa che verrà accertata in corso di causa, ha svolto lavoro supplementare e straordinario in favore della , in persona degli amministratori giudiziari legali rappresentanti CP_1 pro tempore, con sede legale in San Mauro Marchesato alla via San Leonardo n. 38 P.IVA:
• e per l'effetto condannare la società , in persona degli amministratori P.IVA_1 CP_1 giudiziari legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in San Mauro Marchesato alla via San
Leonardo n. 38 P.IVA: a corrispondere in favore del sig. la somma P.IVA_1 Parte_1 complessiva di euro 9710,60 (novemilasettecentodieci/60) a titolo di lavoro supplementare e straordinario somma alla quale andrà ad aggiungersi, ove accertata la somma pari ad euro 1658,78
(milleseicentocinquantotto/78) spettante per il periodo di lavoro effettivamente prestato e non regolarizzato dalla data del 10.12.2017 a quella del 10.01.2018 di cui al conteggio allegato n. 1 per un totale complessivo pari ad euro 11369,38 (unidicimilatrecentosessantanove/38) dalla data del 10.12.2017 a quella del 31.12.2018 o da quella diversa che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
nel costituirsi ritualmente in giudizio, in via pregiudiziale, rappresentava che Controparte_3 il Tribunale penale di Catanzaro in data 30.12.2017, nell'ambito del procedimento penale n.3382/2015 RG, aveva sottoposto a sequestro preventivo le proprie quote societarie nonchè l'intero compendio aziendale, con la conseguenza che, ex art. 104 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in combinato disposto con gli artt.
52 ss Codice Antimafia, deve ritenersi l'incompetenza funzionale di Codesto Tribunale in favore del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro non solo per i crediti sorti ante sequestro, ma altresì per quelli successivi, in quanto crediti non prededucibili;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, così concludendo “Alla luce di quanto sin qui dedotto ed opposto, la società resistente chiede che il Giudice, in via pregiudiziale, voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso per i motivi addotti;
ovvero, in subordine, che lo rigetti nel merito perché infondato. Vinte in ogni caso le spese di lite”. La causa, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.pc. è così decisa.
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L'eccezione di incompetenza funzionale sollevata in via pregiudiziale dalla società convenuta è fondata.
E' documentalmente provato che il Tribunale penale di Catanzaro, in data 30.12.2017, nell'ambito del procedimento penale n.3382/2015 RG, ha sottoposto a sequestro preventivo le quote societarie nonchè l'intero compendio aziendale della società convenuta
( cfr. all.2 fascicolo convenuta).
Ciò posto, l'art. 104 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come modificato dalla L. 161/2017, rubricato "Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio", prevede che in caso di sequestro preventivo di aziende o beni aziendali trovino applicazione le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni :"1.Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (...). Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. (...) Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.
(...)";
Ebbene, per quanto di interesse, trova quindi applicazione la disciplina della tutela dei terzi di cui agli artt. 52 e ss. D.Lgs 159/2011, per cui la competenza funzionale in relazione ai crediti sorti ante sequestro si radica presso il Tribunale che ha disposto il sequestro e l'accertamento dei crediti deve avvenire secondo la procedura di cui agli artt. 57 ss : “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5”.
Conseguentemente, atteso che il ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento del rapporto lavorativo sorto in data antecedente al sequestro, ossia il 10.12.2017, avanzando richiesta di condanna alle correlate differenze retributive ( ivi compresa la quota parte di
TFR), va da sé che rispetto a tale domanda, in forza dell'art. 52 sopra menzionato, sussista l'incompetenza funzionale di questo giudice in favore del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.
Rispetto, invece, ai crediti maturati post sequestro, ossia successivamente alla data del
30.12.2017 e sino al 31.12.2018, trova applicazione l'art. 54 del medesimo D.lgs. a mente del quale “I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato..."
Ulteriormente, ai sensi dell'art. 61, co. 3 del D.Lgs cit.: “Sono considerati debiti prededucibili quelli cosi qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42”.
Ciò posto, atteso che i crediti vantati dal ricorrente a titolo di differenze retributive( ivi inclusa la quota di TFR), sorti nel corso del procedimento di prevenzione, sono stati asseritamente maturati in ragione del maggior orario di lavoro svolto rispetto a quello contrattualmente previsto, trattasi di crediti che non possono ritenersi prededucibili ai sensi dell'art. 54 cit., in quanto oggetto di contestazione tra le parti, con la conseguenza che li stessi restano assoggettati alla procedura di accertamento prevista dagli artt. 57 ss del D.lgs
159/2011, di competenza del giudice delegato.
In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2240/2023, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite
Crotone, 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei