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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8736 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29414/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 29414/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
27/10/1982, con il patrocinio dell'Avv. AL QARYOUTI BEISSAN ed elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RM) il 23/05/1977 , con il patrocinio dell'Avv. GUERRIERO GIUSEPPINA ed elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio del primo difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.07.2024 chiedeva la pronuncia della separazione Parte_1 dal coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio a Roma il Controparte_1
27.10.2004, precisando che dalla predetta unione erano nati i figli (il 23.11.2009) e Per_1 Per_2
(il 1.8.2019), entrambi minorenni, e domandava: l'addebito della separazione al marito;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Giovanni Conti 188 alla medesima;
la determinazione a carico del padre di un assegno pari a complessivi euro 600,00 mensili (300,00 mensili per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre al 50% delle
1 spese straordinarie;
stabilire che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento;
disporre l'affido condiviso della prole ed un regime di frequentazione paterna così come indicato in ricorso.
A sostegno della propria domanda la ricorrente sosteneva che il matrimonio era entrato in crisi a causa dei comportamenti del marito, ritenendo probabile una relazione extraconiugale dello stesso, avendo trovato spesso scontrini di regali non destinati alla moglie o stando spesso al telefonino nascondendolo poi alle richieste di spiegazioni della stessa. Difatti riferiva che da anni le parti non avevano più alcun legame e il marito decideva di non dormire più con la moglie, facendo una vita del tutto autonoma, tornando dal lavoro, mangiando per conto proprio per poi andare a dormire e il giorno dopo riandare al lavoro, sottolineando che le parti non avevano pertanto dialogo alcuno, ed evidenziando il comportamento completamente distaccato del marito, il quale aveva in diverse occasioni comunicato alla moglie di non amarla più confermando il proprio atteggiamento, totalmente estraneo, all'interno dell'abitazione coniugale.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto e richiesto Controparte_1 dalla controparte e sosteneva che il matrimonio era entrato in crisi a causa esclusiva dei comportamenti, anche arroganti, posti in essere dalla moglie, tesi a sminuire il marito, nonché che la medesima assumeva un atteggiamento di freddezza, per cui usciva la sera, rientrando spesso tardi, partecipava a trasmissioni televisive per cercare un nuovo compagno. Rappresentava inoltre di non aver mai tradito la moglie e di non aver venduto la fede nunziale, bensì di essersi sempre occupato della moglie e della famiglia sobbarcandosi interamente di tutte le spese di vita, contribuendo attivamente al ménage familiare. In merito alla casa coniugale riferiva di vivere ancora nella stessa, da separati di fatto, specificando di non essersi ancora allontanato dalla casa familiare ed aver pertanto continuato a provvedere totalmente lui alle esigenze economiche familiari, tuttavia di non aver ancora trovato un alloggio.
Il resistente chiedeva quindi, formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie: il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dell'Ente sita in Roma alla Via Giovanni Conti 188 alla da cui il Pt_1 medesimo si sarebbe allontanato entro 10 mesi, con facoltà per lo stesso di poter ivi mantenere la propria residenza, la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli pari a € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, di stabilire che l'assegno unico per i figli venisse percepito interamente dal padre;
inoltre aderiva all'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre e un regime di frequentazione padre-figli come meglio indicato in comparsa.
All'udienza del 26.02.2025 sentite personalmente le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il GD ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni, riservava la decisione al Collegio.
§§§
Separazione dei coniugi
La domanda di separazione personale proposta da alla quale la controparte ha Parte_1 aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. La conflittualità tra le parti e la separazione protrattasi, conduce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
2
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente non è meritevole di accoglimento, atteso che la medesima non ha provato che la crisi coniugale è insorta a causa esclusiva delle condotte poste in essere dal marito.
L'art. 151 co. II c.c. in tema di separazione prevede che “il Giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.” Affinché sia pronunciato l'addebito non è sufficiente la mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che detta violazione abbia determinato la crisi familiare.
Deve infatti evidenziarsi che in tema di addebito è richiesta, nell'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, una rigorosa allegazione e prova del fatto che la condotta dell'altro coniuge sia stata violativa dei doveri nascenti dal matrimonio e abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (vedasi, sul punto, tra le altre, Sez. 1,
Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020, secondo cui “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”) Sul punto si evidenzia infatti come l'orientamento della Giurisprudenza ritiene che: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. n. 40795 del 20/12/2021).
Ed invero anche con riferimento alla presunta relazione extraconiugale intrapresa dal CP_1 peraltro non provata da alcun elemento probatorio, occorre precisare come la convivenza coniugale tra i medesimi continuava anche dopo tale asserita relazione, nonché non risultano provati i dedotti comportamenti di disinteresse posti in essere dal resistente nei confronti della moglie, tanto che da quanto emerso anche in sede di udienza, emerge che il si sia sempre adoperato nella CP_1 gestione familiare e negli oneri economici.
Parimenti, per le stesse ragioni, non merita accoglimento la domanda riconvenzionale promossa dal resistente di addebito della separazione alla moglie.
La stessa è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata, atteso che dalle deduzioni ed allegazioni di ambo i coniugi nonché dall'istruttoria orale e documentale complessivamente espletata è emerso che in realtà la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è progressivamente venuta meno, sì da rendere intollerabile la convivenza negli anni, ragion per cui a nessuno dei contegni ascritti da ciascuno alla controparte è ricollegabile un'efficacia causale esclusiva o prevalente nella determinazione della crisi coniugale, emersa già anni prima della presentazione del ricorso, tanto che la crisi coniugale tra le parti era incorsa e progredita negli anni.
3 Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere pertanto rigettate entrambe le domande reciproche di addebito della separazione.
Affidamento, collocamento e diritto di visita del padre
Ritiene il Tribunale, attese le richieste di entrambe le parti, che non vi siano ragioni per discostarsi dall'affido condiviso dei figli, i quali deve essere collocati presso la madre. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Si rammenta alle parti che con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso. L'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale potrà verificarsi per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni che consentano di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, atteso che, al di là di una mera conflittualità tra i genitori che non sembra si sia tradotta in un apprezzabile disagio per i minori, non può dirsi dimostrata la sussistenza di una inidoneità educativa delle parti che negli anni hanno mantenuto un costante e paritetico rapporto con i figli.
Deve dunque disporsi l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
La parte ricorrente ha chiesto inoltre di prevedere dei tempi di frequentazione paterna nell'interesse della prole, considerato che dalle dichiarazioni espresse in sede di udienza, entrambi i genitori si occupano dei figli sulla base delle rispettive esigenze e turni lavorativi, la madre lavora con orario continuato dal martedì al sabato, che il padre gode del mercoledì quale giorno di riposo lavorativo, nonché che la madre accompagna il figlio più piccolo a scuola e il padre lo riprende da scuola pranzando con i figli e lasciando i figli ai nonni materni nel pomeriggio;
pertanto alla luce dell'attuale situazione di fatto, meritevole di mutamento in accordo tra i genitori, appare opportuno prevedere che il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e personali dei minori e che si svolgeranno come di seguito riportate: -un pomeriggio a settimana, su accordo delle parti, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00; -a weekend alterni dal venerdì pomeriggio sino alla domenica alle ore 21.00, inserendo il pernotto dal momento di nuova collocazione abitativa del resistente;
durante le vacanze natalizie alternando negli anni il periodo 24-30 dicembre a quello 31 dicembre-6 gennaio;
durante le vacanze Pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni la Pasqua o la pasquetta;
durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
indipendentemente dai periodi di frequentazione ordinaria, il padre potrà tenere, comunque, con sé i figli il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa del papà: analogo diritto sarà riconosciuto alla madre per il giorno del di lei compleanno e per la festa della mamma;
per i compleanni dei figli, i minori festeggeranno il compleanno con entrambi i genitori, in difetto di accordo festeggeranno la mattina /pranzo con un
4 genitore (dalle ore 10,00 alle ore 15,00) e il pomeriggio/cena con l'altro (dalle ore 15,00 alle ore
20,00) se il compleanno cade in giorno non scolastico;
se il compleanno cade in giornata scolastica lo festeggeranno con le stesse modalità nel primo giorno non scolastico del weekend.
Assegnazione della casa coniugale
Quanto alla assegnazione della casa coniugale, di proprietà dell' posto che anche il resistente Pt_2 ha aderito alla richiesta della stessa, la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente deve essere accolta. Pertanto, deve anzitutto essere disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, quale genitore collocatario e convivente con i figli minori e Per_1
, disponendo che il resistente sig. se ne allontani entro due mesi dalla Per_2 Controparte_1 comunicazione del presente provvedimento, asportando i suoi beni personali.
Quanto alla richiesta a latere di parte resistente circa la facoltà dello stesso di ivi mantenere la propria residenza nell'immobile, ai fini del diritto di acquisto dell'immobile di proprietà dell'Ater, ritiene il Collegio che tale domanda esula dal contenuto del presente giudizio.
AS di mantenimento per i figli
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno di mantenimento per i figli, non essendo stata proposta domanda di assegno di mantenimento in proprio favore.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti è emerso che la ricorrente lavora come parrucchiera con contratto a tempo indeterminato presso il negozio della sorella con un reddito mensile netto di circa 1000 euro, come da buste paga depositate in atti. Vive in una casa con un canone di locazione pagato da sempre dal resistente, non possiede nessuna proprietà Pt_2 immobiliare, affermando pacificamente che l'odierno resistente si è sempre occupato di tutto.
Il resistente lavora come commesso in un minimarket con contratto a tempo indeterminato e percepisce una busta paga di circa 1650,00 euro mensili e risulta non avere altre fonti di reddito, dalle buste paga depositate in atti risulta aver percepito nel mese di luglio 2024 uno stipendio pari ad € 1.843,00, nel mese di agosto 2024 pari ad € 1.493,00, ha dichiarato di percepire interamente l'assegno unico pari a 470,00 euro complessivi, di pagare un canone di locazione per la casa familiare di circa 400 euro mensili, un po' maggiorato nel periodo invernale per il sistema riscaldamento. Il medesimo ha percepito un reddito annuo nel 2022 pari ad € 25.643,55, nel 2023 pari ad € 27.450,98, nel 2024 pari ad € 27.138,23. (vedi dichiarazione dei redditi depositate in atti). Lo stesso dichiara di aver contratto in favore dei figli una polizza vita “Lungavita Long Term Care” per cui paga una rata mensile pari ad € 181,43 sottoscritta con in data Controparte_2
17.05.2023 di durata ventennale, nonché un piano di accumulo “GeneraSviluppo MultiPlan” sottoscritta con in data 16.03.2023 di durata decennale per cui paga una rata Controparte_2 mensile pari ad € 200,50; inoltre ha sempre esclusivamente adempiuto al pagamento delle lezioni di
5 ripetizione private per il figlio che ad oggi ammontano ad € 400,00 mensili, nonché un Per_1 contributo di 100 euro mensili ai nonni materni quale contributo spese per la gestione dei figli durante i pomeriggi dall'uscita di scuola. (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e documenti allegati).
Ciò premesso, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, derivanti dalle sole entrate stipendiali, della pressoché parità di redditi tra le stesse, considerate le attuali esigenze dei figli minori rapportate all'età, del prossimo maggior tempo di permanenza dei figli presso la madre e della conseguente maggiore prestazione di cure domestiche e di assistenza assicurata in loro favore, nonché tenuto altresì conto delle spese dell'odierno resistente, gravato allo stato attuale dell'intero pagamento della locazione per la casa coniugale e del prossimo esborso economico per la Pt_2 ricerca di un nuovo alloggio abitativo, il Tribunale reputa equo determinare in euro 300,00 la misura dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento dei figli (150,00 euro ciascun figlio), somma da corrispondersi in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il contributo alle spese straordinarie per le figli deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma.
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
6 Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
AS CO
Tra le parti sussiste contrasto anche per quanto riguarda la ripartizione dell'assegno universale previsto dal Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico”, atteso che la ricorrente ne chiede la corresponsione al 50% mentre il resistente chiede di poter continuare a beneficiare dell'integrale corresponsione. Sul punto si rileva preliminarmente che l'art. 2, c. 2, di detto D.Lg. ha statuito che “l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” i menzionati commi dell'art. 6 prevedono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4.05.1983 n.184 l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.” Sul punto deve inoltre rilevarsi che nel caso di separazione o divorzio l'Inps con circolare n. 23/2022 ha chiarito che “ai fini del pagamento 'in misura intera' o 'ripartita', il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda (…). Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%. Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda
7 in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%; dal che discende che nei casi di affido condiviso, l'assegno in esame spetta ad entrambi i genitori.
Ciò comporta che nel caso di specie, stante il disaccordo tra le parti e posto il regime di affidamento condiviso dei figli, l'erogazione dell'assegno unico segue la legislazione in vigore pertanto spetta in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Spese di lite
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia, così come la reciproca soccombenza in ordine alle rispettive domande di addebito della separazione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e domanda disattesa, così dispone:
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Roma il 27.10.2004; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 02531, parte 1, serie
01);
- dispone che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- rigetta le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di maggiore interesse per gli stessi (inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute), e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei termini specificati in motivazione;
- dispone la collocazione prevalente dei minori presso la madre;
- Assegna la casa familiare sita in Roma, via Giovanni Conti 188, a Parte_1 quale genitore collocatario dei figli minori, disponendo che se ne Controparte_1 allontani entro due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, asportando i suoi beni personali;
- dispone che la frequentazione padre-figli sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
- determina in euro 300,00 mensili l'assegno dovuto da per Controparte_1 il mantenimento dei figli, da corrispondere alla ricorrente presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli;
8 - spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 26.05.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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