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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CC, all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3601/2024 R.G.
fra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Pacella domiciliata nel di lui studio in Roma Piazza Asti 6, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, e l' ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal Dott. Francesco
[...]
Greco, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso il proprio CP_4 ufficio, in piazza delle Regioni 1, domiciliati;
CP_4
- RESISTENTI -
e (C.F. ) – in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, con domicilio eletto in Persona_1 presso l'ufficio legale della sede in via Pretoria n. 263 CP_4 CP_5
-RESISTENTE-
Conclusioni: come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato l'11.12.2024 premesso di essere dipendente del Parte_1
quale docente di ruolo, assunta con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 01.12.2015 e attualmente in servizio, premesso di aver presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera (comprensiva del servizio pre-ruolo) al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo, nell'esaminare la propria posizione economica si avvedeva che l'Amministrazione non aveva riconosciuto il servizio per l'anno 2013, escludendo quindi dal ruolo l'intera annualità, in forza del cd blocco degli scatti di anzianità, e congelamento stipendiale. Ritenendo illegittimo il comportamento dell'Amministrazione frutto di erronea interpretazione del dettato normativo, in base al quale aveva ritenuto che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, creando così una fittizia interruzione in un iter invero unitario, e determinando la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, e progressivi, in quanto il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali e con l'erogazione nel corso degli anni di un trattamento economico di gran lunga inferiore a quello effettivamente spettante. Adiva pertanto il giudice del lavoro per rivendicare il diritto alla corretta ricostruzione di carriera computando l'annualità 2013 ai fini dell'anzianità maturata e del trattamento retributivo connesso all'anzianità di servizio effettivamente maturata, con le conseguenti statuizioni di condanna.
Con atto in data 23.5.2025 si è costituito il resistendo alla domanda, Controparte_1 eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito vantato, e nel merito, sostenendo la legittimità dell'operato in base all'art. 9 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rubricato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, fondato sulla necessità contingente di contenere la spesa pubblica e in base al successivo D.L. n. 98/2011 che ha prolungato quelle disposizioni anche per gli anni successivi, fino al D.L. 3/2014 con il quale è cessato il blocco degli stipendi. Evidenziava inoltre che con riferimento al personale della scuola, il blocco stipendiale
(limitatamente agli anni 2011 e 2012) è stato superato per effetto dei contratti collettivi successivi.
Richiamava inoltre le decisioni della Corte Costituzionale che rigettando i ricorsi ha sempre affermato la legittimità delle norme in questione in quanto necessitate in un'ottica di risparmio di spesa con dimensione solidaristica, nonché le decisioni della CEDU. Concludeva ritenendo che l'annualità del
2013 non deve essere valutata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali fin quando, una volta reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva
(come già fatto per le annualità 2011 e 2012), e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso e vittoria di spese e onorari di lite.
Con atto in data 19.5.2025 si costituiva l' che eccepito il difetto di legittimazione passiva, CP_5 concludeva comunque nel merito per l'infondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza, sulle note sostitutive dell'udienza in presenza depositate dalle parti, la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è infondata e va rigettata.
Richiamata l'esposizione dei fatti di causa per i motivi di diritto come sopra sintetizzati, nelle opposte impostazioni della problematica, va innanzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione atteso che la domanda della ricorrente tende alla ricostruzione della carriera con relativa progressione economica una volta superato il blocco stipendiale per l'anno 2013, e non già a singoli aumenti di mensilità/annualità.
Passando alla questione di diritto, va innanzitutto ricostruito il quadro normativo:
L'art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 stabiliva la cristallizzazione al
2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, (sub specie il personale docente e
ATA) dettando una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. La Corte di Cassazione con recenti decisioni (13618 e 13619/2025 del 21/05/2025) è intervenuta a dirimere -almeno per il momento- un contrasto interpretativo che si è venuto a creare negli anni intorno alla problematica. In linea con il ragionamento della Suprema Corte e riprendendo quanto da questa statuito, l'art. 9 comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Il successivo comma 23 prevedeva per il personale della scuola statale, che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Interveniva poi l'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 che estendeva il “blocco” all'annualità 2013. L'art. 8, comma 14, prevedeva poi che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. ….», art. 64 del d.l. n. 112/2008, che nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
, a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_6 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse
[...] rispetto ai risparmi previsti». Successivamente è intervenuta la contrattazione collettiva con il CCNL
13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 sempre per il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal
2012. E' intervenuto poi l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
Sul piano pratico, pertanto, gli effetti economici del cd. blocco della progressione stipendiale si sono parzialmente attenuati con l'intervento degli accordi sindacali e del reperimento a bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far recuperare al personale in servizio la mancata erogazione degli incrementi stipendiali avvenuta nell'anno 2010 (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 14.01.2011) ma solo per gli anni 2011 e 2012 (come previsto dai contratti collettivi di categoria stipulati in data 13.03.2012 e
07.08.2014). Residua il problema per l'annualità 2013 ancora non risolta in sede di contrattazione.
Va detto che sul punto effettivamente è intervenuta la Corte Costituzionale che, ritenendo legittimo il cd. blocco, aveva comunque evidenziato la necessaria temporaneità degli effetti e in uno con la proporzione e adeguatezza dello strumento rispetto allo scopo normativo, per cui le deroghe ai meccanismi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego giustificate da gravi contingenze economiche, siccome impongono sacrifici onerosi ai lavoratori non violano i principi costituzionali fintanto che rimangono “eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo fissato” (cfr.
Corte cost. 11.10.2012 n. 223, (cfr. ex multis Corte cost., 23.07.2015 n. 178), orientamento al quale si è attenuta anche la giurisprudenza della Cassazione (vds Cass. civ., Sez. Lav., 11.06.2024 n. 16133) e diversi giudici di merito, come correttamente evidenziato dalla ricorrente (Trib. Salerno, Sez. Lav.,
31.05.2024 n. 1204: Trib. Cuneo, Sez. Lav., 09.07.2024; Trib. Pistoia, Sez. Lav., 25.06.2024).
Le recenti decisioni della Cassazione prendendo atto del contrasto interpretativo, ritengono maggiormente aderente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate, la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A tanto perviene la Corte in base al comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva e del reperimento delle risorse. In sostanza, analogamente a quanto avviene nell'impiego pubblico non contrattualizzato, dove è esclusa l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio. Secondo la Corte il sistema delle progressioni non va confuso con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, e che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. Per questa diversità il legislatore ha previsto una disciplina differenziata, differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco da una parte,
e sterilizzazione delle annualità, dall'altra, per cui non si determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, con il ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, ma garantita, per cui in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, come avvenuto per le annualità 2011 e 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
Venendo al caso che occupa, la domanda della ricorrente è finalizzata al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013. Tuttavia l'annualità del
2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio e resta escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Pertanto il ricorso va rigettato per infondatezza e considerato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione della causa, come dichiarato peraltro dalla ricorrente con le note sostitutive.
In considerazione dell'alternanza di decisioni e dei contrasti ancora non definitivamente risolti intorno alla questione, si ritengono ricorrenti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate;
Potenza lì 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CC, all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3601/2024 R.G.
fra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Pacella domiciliata nel di lui studio in Roma Piazza Asti 6, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, e l' ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal Dott. Francesco
[...]
Greco, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso il proprio CP_4 ufficio, in piazza delle Regioni 1, domiciliati;
CP_4
- RESISTENTI -
e (C.F. ) – in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, con domicilio eletto in Persona_1 presso l'ufficio legale della sede in via Pretoria n. 263 CP_4 CP_5
-RESISTENTE-
Conclusioni: come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato l'11.12.2024 premesso di essere dipendente del Parte_1
quale docente di ruolo, assunta con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 01.12.2015 e attualmente in servizio, premesso di aver presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera (comprensiva del servizio pre-ruolo) al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo, nell'esaminare la propria posizione economica si avvedeva che l'Amministrazione non aveva riconosciuto il servizio per l'anno 2013, escludendo quindi dal ruolo l'intera annualità, in forza del cd blocco degli scatti di anzianità, e congelamento stipendiale. Ritenendo illegittimo il comportamento dell'Amministrazione frutto di erronea interpretazione del dettato normativo, in base al quale aveva ritenuto che l'annualità in questione non avesse alcun valore giuridico ed economico nello sviluppo della carriera del docente, creando così una fittizia interruzione in un iter invero unitario, e determinando la produzione di effetti ultra-attivi della disposizione normativa, ben oltre il periodo di validità del blocco, e progressivi, in quanto il mancato computo dell'annualità comportava la sterilizzazione dell'annualità nel complessivo calcolo dell'anzianità di carriera, con ogni effetto ai fini della individuazione dei livelli stipendiali e con l'erogazione nel corso degli anni di un trattamento economico di gran lunga inferiore a quello effettivamente spettante. Adiva pertanto il giudice del lavoro per rivendicare il diritto alla corretta ricostruzione di carriera computando l'annualità 2013 ai fini dell'anzianità maturata e del trattamento retributivo connesso all'anzianità di servizio effettivamente maturata, con le conseguenti statuizioni di condanna.
Con atto in data 23.5.2025 si è costituito il resistendo alla domanda, Controparte_1 eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito vantato, e nel merito, sostenendo la legittimità dell'operato in base all'art. 9 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rubricato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, fondato sulla necessità contingente di contenere la spesa pubblica e in base al successivo D.L. n. 98/2011 che ha prolungato quelle disposizioni anche per gli anni successivi, fino al D.L. 3/2014 con il quale è cessato il blocco degli stipendi. Evidenziava inoltre che con riferimento al personale della scuola, il blocco stipendiale
(limitatamente agli anni 2011 e 2012) è stato superato per effetto dei contratti collettivi successivi.
Richiamava inoltre le decisioni della Corte Costituzionale che rigettando i ricorsi ha sempre affermato la legittimità delle norme in questione in quanto necessitate in un'ottica di risparmio di spesa con dimensione solidaristica, nonché le decisioni della CEDU. Concludeva ritenendo che l'annualità del
2013 non deve essere valutata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali fin quando, una volta reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva
(come già fatto per le annualità 2011 e 2012), e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso e vittoria di spese e onorari di lite.
Con atto in data 19.5.2025 si costituiva l' che eccepito il difetto di legittimazione passiva, CP_5 concludeva comunque nel merito per l'infondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza, sulle note sostitutive dell'udienza in presenza depositate dalle parti, la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è infondata e va rigettata.
Richiamata l'esposizione dei fatti di causa per i motivi di diritto come sopra sintetizzati, nelle opposte impostazioni della problematica, va innanzitutto rigettata l'eccezione di prescrizione atteso che la domanda della ricorrente tende alla ricostruzione della carriera con relativa progressione economica una volta superato il blocco stipendiale per l'anno 2013, e non già a singoli aumenti di mensilità/annualità.
Passando alla questione di diritto, va innanzitutto ricostruito il quadro normativo:
L'art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 stabiliva la cristallizzazione al
2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, (sub specie il personale docente e
ATA) dettando una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio. La Corte di Cassazione con recenti decisioni (13618 e 13619/2025 del 21/05/2025) è intervenuta a dirimere -almeno per il momento- un contrasto interpretativo che si è venuto a creare negli anni intorno alla problematica. In linea con il ragionamento della Suprema Corte e riprendendo quanto da questa statuito, l'art. 9 comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Il successivo comma 23 prevedeva per il personale della scuola statale, che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Interveniva poi l'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 che estendeva il “blocco” all'annualità 2013. L'art. 8, comma 14, prevedeva poi che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. ….», art. 64 del d.l. n. 112/2008, che nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
, a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_6 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6 subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse
[...] rispetto ai risparmi previsti». Successivamente è intervenuta la contrattazione collettiva con il CCNL
13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 sempre per il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal
2012. E' intervenuto poi l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 ».
Sul piano pratico, pertanto, gli effetti economici del cd. blocco della progressione stipendiale si sono parzialmente attenuati con l'intervento degli accordi sindacali e del reperimento a bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far recuperare al personale in servizio la mancata erogazione degli incrementi stipendiali avvenuta nell'anno 2010 (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 14.01.2011) ma solo per gli anni 2011 e 2012 (come previsto dai contratti collettivi di categoria stipulati in data 13.03.2012 e
07.08.2014). Residua il problema per l'annualità 2013 ancora non risolta in sede di contrattazione.
Va detto che sul punto effettivamente è intervenuta la Corte Costituzionale che, ritenendo legittimo il cd. blocco, aveva comunque evidenziato la necessaria temporaneità degli effetti e in uno con la proporzione e adeguatezza dello strumento rispetto allo scopo normativo, per cui le deroghe ai meccanismi di adeguamento delle retribuzioni nel pubblico impiego giustificate da gravi contingenze economiche, siccome impongono sacrifici onerosi ai lavoratori non violano i principi costituzionali fintanto che rimangono “eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo fissato” (cfr.
Corte cost. 11.10.2012 n. 223, (cfr. ex multis Corte cost., 23.07.2015 n. 178), orientamento al quale si è attenuta anche la giurisprudenza della Cassazione (vds Cass. civ., Sez. Lav., 11.06.2024 n. 16133) e diversi giudici di merito, come correttamente evidenziato dalla ricorrente (Trib. Salerno, Sez. Lav.,
31.05.2024 n. 1204: Trib. Cuneo, Sez. Lav., 09.07.2024; Trib. Pistoia, Sez. Lav., 25.06.2024).
Le recenti decisioni della Cassazione prendendo atto del contrasto interpretativo, ritengono maggiormente aderente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate, la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A tanto perviene la Corte in base al comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva e del reperimento delle risorse. In sostanza, analogamente a quanto avviene nell'impiego pubblico non contrattualizzato, dove è esclusa l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio. Secondo la Corte il sistema delle progressioni non va confuso con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, e che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. Per questa diversità il legislatore ha previsto una disciplina differenziata, differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco da una parte,
e sterilizzazione delle annualità, dall'altra, per cui non si determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, con il ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, ma garantita, per cui in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, come avvenuto per le annualità 2011 e 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
Venendo al caso che occupa, la domanda della ricorrente è finalizzata al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013. Tuttavia l'annualità del
2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio e resta escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Pertanto il ricorso va rigettato per infondatezza e considerato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione della causa, come dichiarato peraltro dalla ricorrente con le note sostitutive.
In considerazione dell'alternanza di decisioni e dei contrasti ancora non definitivamente risolti intorno alla questione, si ritengono ricorrenti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate;
Potenza lì 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CC