Sentenza 14 maggio 1983
Massime • 4
La purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nella intimazione di sfratto, non è ostativa, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato. ( Conf 5758/80, mass n 409593).*
Il controllo demandato alla Corte di Cassazione sul procedimento logico seguito dal giudice del merito per la formazione del proprio convincimento in base ai fatti accertati, sull'esattezza della qualificazione giuridica di essi e sull'esaurienza e coerenza dello esame, può estendersi agli elementi che il giudice di merito ha ritenuto di non dover esaminare solo quando in essi il ricorrente individui ragioni valide per il sovvertimento della decisione; non anche quando il ricorrente ravvisi e contrasti, in detti elementi, la potenziale idoneità a suffragare ulteriormente, dall'esterno, la sequela argomentativa prescelta e delimitata dal giudicante a giustificazione del punto deciso.*
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. (principio enunciato in tema di inadempimento del pagamento del canone locatizio). ( V 1782/79, mass n 398142; ( V 892/77, mass n 384498; ( V 1561/73, mass n 364381).*
L'incidenza della sanatoria della mora sulla risoluzione del contratto di locazione non può trovare disciplina ai termini della legge n. 392 del 1978 (art. 55) ove anteriormente all'entrata in vigore di questa legge si sia verificata la situazione di morosità presa in esame dal giudice del merito, e sia stato instaurato il giudizio di risoluzione della locazione. ( V 12/82, mass n 417698; ( V 1420/82, mass n 419248).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/1983, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1983 |
Testo completo
L'incidenza della sanatoria della mora sulla risoluzione del contratto di locazione non può trovare disciplina ai termini della legge n. 392 del 1978 (art. 55) ove anteriormente all'entrata in vigore di questa legge si sia verificata la situazione di morosità presa in esame dal giudice del merito, e sia stato instaurato il giudizio di risoluzione della locazione. ( V 12/82, mass n 417698; ( V 1420/82, mass n 419248).*