Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
ITALI
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 24.6.2025 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6246/2024 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
,
residente in [...] di Messina rappresentato C.F. 1
e difeso dall'avv. Filippo Alessi giusto mandato allegato al presente atto e presso il di lui studio sito in via S.M. del selciato, 4 elettivamente domiciliato per procura in atti ricorrente nei confronti di
C. F. Controparte_1
, P.IVA 1 con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 in Messina Via
Armeria
resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
impugnava il provvedimento Con ricorso depositato in data 21/11/2024, Parte_1 di ripetizione dell'indebito pensionistico pari ad € 7.101,03 su pensione categoria VOCOM
Si costituiva 1 CP_1 che, avvedutosi dell'errore tecnico nell'emissione del provvedimento di recupero, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
2. Cessazione della materia del contendere e pronuncia delle spese e analisi del comportamento processuale ai fini delle spese.
Occorre evidenziare che con la nota difensiva del 17/06/2025 per l'odierna udienza, il ricorrente, non essendo più nulla dovuto, si associava alla richiesta di declaratoria per cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese.
Questo giudice prende atto della congiunta richiesta delle parti e pronuncia la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che per il principio di causalità devono essere poste in favore della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e 147/2022.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in euro
1.863,50 oltre accessori e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 24 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando