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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2963 R.G.A.C. per l'anno 2019
TRA
(P.I. ), in persona de Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. dall'Avv. Santo
Viotti, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Patrizia Perrotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catanzaro, Via A. Lombardi, n. 6;
- attrice -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Pesenti, Simona Daminelli e
Schiavone Fabrizio ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. 43;
- convenuta -
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (d'ora in poi solo , in data 16 Parte_1 Pt_1 febbraio 2001, ha stipulato con l'allora un contratto di mutuo assistito da Controparte_2
garanzia ipotecaria, contraddistinto dal n. Rep. 75413 e dal n. Racc. 11.804. In forza del suddetto contratto la ha concesso alla parte mutuataria un prestito per la somma complessiva di CP_1
euro 206.582,76 (originari £ 400.000.000) da rimborsare in 120 rate mensili costanti dell'importo di lire 4.727.220 ciascuna.
La società attrice ha dedotto, tuttavia, che a seguito di perizia econometrica, il finanziamento è risultato viziato dall'applicazione di interessi anatocistici e usurari, chiedendo pertanto la determinazione dell'esatto importo di dare-avere tra le parti.
1 In particolare, l'attore ha dedotto l'illecita pattuizione di interessi usurari al momento della stipula del contratto, nonché l'illegittimità del piano di ammortamento del contratto in quanto risulta applicata la formula dell'interesse composto al posto di quella dell'interesse semplice, così determinando la violazione del divieto di anatocismo.
Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità della Controparte_1
citazione per indeterminatezza della citazione.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della avversa domanda. In particolare, la Banca convenuta ha affermato che mai gli interessi convenuti avevano superato il tasso soglia ed ha contestato le conclusioni attoree chiarendo, altresì, che nel sistema di ammortamento alla francese, l'importo della rata è costante, in quanto con il passare del tempo la quota di interessi decresce, mentre aumenta la quota capitale, sicché non si verificava alcun fenomeno di anatocismo vietato dalla legge.
La causa, istruita con l'espletamento di c.t.u. econometrica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In relazione alla predetta eccezione di nullità della citazione deve darsi continuità, in questa sede, ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (cfr. Cass. 27670/2008, Cass. 1681/2015).
Orbene nel caso di specie parte attrice ha circoscritto petitum e causa petendi, tanto da consentire una adeguata difesa da parte dei convenuti.
2 3. Cionondimeno, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che si vanno ad esporre.
3.1. Priva di pregio è, innanzitutto, l'eccepita usurarietà ab origine del contratto di mutuo.
Parte attrice ha dedotto la natura usuraria del tasso di interesse applicato in ragione dell'applicazione della commissione per anticipata estinzione. Ed invero, dalla lettura della consulenza di parte a cui gli scritti difensivi di parte attrice rinviano, si evince il superamento del tasso soglia usura nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale assunto non è condivisibile.
Invero, dando seguito all'orientamento più recente di questo Tribunale, nonché della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, inserita nell'ambito di un contratto di finanziamento, non assume rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà contrattuale, giacché la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, ma di compensare la Banca delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione (cfr., ex multis, Tribunale Catanzaro, sent. del
20.09.2021 n. 1391 R.G. n. 2175/2017).
La Cassazione più recente, invero, è ferma nell'escludere la computabilità della commissione di estinzione anticipata nel TAEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, ribadendo “l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg.,
D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al
3 contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
n. 8109 del 14 marzo 2022).
Detta esclusione, peraltro, è espressamente stabilita dalle vigenti Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'LI
(punto C4: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”).
Alla luce delle superiori considerazioni e rilevato che il ctu ha accertato che non vi è superamento del tasso soglia, la doglianza attorea relativa all'usurarietà del contratto di mutuo non può, allora, trovare accoglimento.
In particolare, il consulente d'ufficio, in risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice ha precisato che “Se il CTP avesse svolto i suoi conteggi correttamente, considerando le sue ipotesi e tenendo conto delle norme previste dal contratto, per il caso dell'estinzione anticipata (scadenza della decima rata più un giorno) non avrebbe accertato alcun superamento del tasso soglia. fermo restando che le istruzioni fornite da Banca d'LI per il calcolo del TAEG/TEG non prevedono l'inclusione delle penali previste in caso di estinzione anticipata” (v. pag. 41 della relazione peritale).
3.2. Altresì priva di fondamento è la doglianza secondo cui il piano di ammortamento sarebbe illegittimo perché risulterebbe applicata la formula dell'interesse composto.
La tesi non è condivisibile atteso che, nei mutui cd. “alla francese”, come quello in esame, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.
Si osserva al riguardo che con l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con
4 le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).
La giurisprudenza di merito oramai pressoché unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara
10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).
In conclusione, per le ragioni esposte, le domande attoree devono essere respinte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa
(individuato in euro 100.840,63), con applicazione dei parametri minimi attesa la modesta difficoltà della controversia.
Le spese di ctu già, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
− rigetta tutte le domande di parte attrice;
− condanna parte attrice alla refusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, c.p.a., come per legge
− pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Catanzaro, lì 24 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2963 R.G.A.C. per l'anno 2019
TRA
(P.I. ), in persona de Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. dall'Avv. Santo
Viotti, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Patrizia Perrotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catanzaro, Via A. Lombardi, n. 6;
- attrice -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Pesenti, Simona Daminelli e
Schiavone Fabrizio ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. 43;
- convenuta -
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (d'ora in poi solo , in data 16 Parte_1 Pt_1 febbraio 2001, ha stipulato con l'allora un contratto di mutuo assistito da Controparte_2
garanzia ipotecaria, contraddistinto dal n. Rep. 75413 e dal n. Racc. 11.804. In forza del suddetto contratto la ha concesso alla parte mutuataria un prestito per la somma complessiva di CP_1
euro 206.582,76 (originari £ 400.000.000) da rimborsare in 120 rate mensili costanti dell'importo di lire 4.727.220 ciascuna.
La società attrice ha dedotto, tuttavia, che a seguito di perizia econometrica, il finanziamento è risultato viziato dall'applicazione di interessi anatocistici e usurari, chiedendo pertanto la determinazione dell'esatto importo di dare-avere tra le parti.
1 In particolare, l'attore ha dedotto l'illecita pattuizione di interessi usurari al momento della stipula del contratto, nonché l'illegittimità del piano di ammortamento del contratto in quanto risulta applicata la formula dell'interesse composto al posto di quella dell'interesse semplice, così determinando la violazione del divieto di anatocismo.
Si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità della Controparte_1
citazione per indeterminatezza della citazione.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza della avversa domanda. In particolare, la Banca convenuta ha affermato che mai gli interessi convenuti avevano superato il tasso soglia ed ha contestato le conclusioni attoree chiarendo, altresì, che nel sistema di ammortamento alla francese, l'importo della rata è costante, in quanto con il passare del tempo la quota di interessi decresce, mentre aumenta la quota capitale, sicché non si verificava alcun fenomeno di anatocismo vietato dalla legge.
La causa, istruita con l'espletamento di c.t.u. econometrica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In relazione alla predetta eccezione di nullità della citazione deve darsi continuità, in questa sede, ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (cfr. Cass. 27670/2008, Cass. 1681/2015).
Orbene nel caso di specie parte attrice ha circoscritto petitum e causa petendi, tanto da consentire una adeguata difesa da parte dei convenuti.
2 3. Cionondimeno, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che si vanno ad esporre.
3.1. Priva di pregio è, innanzitutto, l'eccepita usurarietà ab origine del contratto di mutuo.
Parte attrice ha dedotto la natura usuraria del tasso di interesse applicato in ragione dell'applicazione della commissione per anticipata estinzione. Ed invero, dalla lettura della consulenza di parte a cui gli scritti difensivi di parte attrice rinviano, si evince il superamento del tasso soglia usura nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale assunto non è condivisibile.
Invero, dando seguito all'orientamento più recente di questo Tribunale, nonché della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, inserita nell'ambito di un contratto di finanziamento, non assume rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà contrattuale, giacché la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, ma di compensare la Banca delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione (cfr., ex multis, Tribunale Catanzaro, sent. del
20.09.2021 n. 1391 R.G. n. 2175/2017).
La Cassazione più recente, invero, è ferma nell'escludere la computabilità della commissione di estinzione anticipata nel TAEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, ribadendo “l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg.,
D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al
3 contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
n. 8109 del 14 marzo 2022).
Detta esclusione, peraltro, è espressamente stabilita dalle vigenti Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'LI
(punto C4: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”).
Alla luce delle superiori considerazioni e rilevato che il ctu ha accertato che non vi è superamento del tasso soglia, la doglianza attorea relativa all'usurarietà del contratto di mutuo non può, allora, trovare accoglimento.
In particolare, il consulente d'ufficio, in risposta alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice ha precisato che “Se il CTP avesse svolto i suoi conteggi correttamente, considerando le sue ipotesi e tenendo conto delle norme previste dal contratto, per il caso dell'estinzione anticipata (scadenza della decima rata più un giorno) non avrebbe accertato alcun superamento del tasso soglia. fermo restando che le istruzioni fornite da Banca d'LI per il calcolo del TAEG/TEG non prevedono l'inclusione delle penali previste in caso di estinzione anticipata” (v. pag. 41 della relazione peritale).
3.2. Altresì priva di fondamento è la doglianza secondo cui il piano di ammortamento sarebbe illegittimo perché risulterebbe applicata la formula dell'interesse composto.
La tesi non è condivisibile atteso che, nei mutui cd. “alla francese”, come quello in esame, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.
Si osserva al riguardo che con l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con
4 le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) (cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014).
La giurisprudenza di merito oramai pressoché unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr. Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara
10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).
In conclusione, per le ragioni esposte, le domande attoree devono essere respinte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa
(individuato in euro 100.840,63), con applicazione dei parametri minimi attesa la modesta difficoltà della controversia.
Le spese di ctu già, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
− rigetta tutte le domande di parte attrice;
− condanna parte attrice alla refusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, c.p.a., come per legge
− pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Catanzaro, lì 24 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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