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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/09/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11278/2024, introdotto da
( ), nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandra Maffey e Alessandra Fasan
E
IO ME, ( ) nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Forlani
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/09/2024 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato il [...] dalla Per_1 loro unione, alle seguenti condizioni:
1. “Il figlio minorenne resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ai fini della residenza anagrafica, in Via Albona n.74,
Roma e di fatto in Via Rovigno D'Istria n.55.
2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di frequentazione.
3. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sull'educazione, salute, istruzione, sport e residenza abituale della prole, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola e riaccompagnerà il minore direttamente a scuola il lunedì mattina.
5. Il sig. ME terrà, inoltre, con sé il figlio un giorno in mezzo alla settimana, di norma il martedì o il giovedì, dall'uscita di scuola con pernotto e sino al giorno successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola. Laddove i turni lavorativi non consentano il pernotto, il sig. ME riaccompagnerà il minore a casa verso le ore 20.00 dopo aver cenato.
6. Entro il venerdì della settimana precedente, il sig. ME comunicherà alla sig.ra
- in ragione dei turni lavorativi - il giorno, martedì o giovedì, in cui potrà Parte_1 tenere con sé il minore precisando se con relativo pernotto o meno.
7. Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio il giorno del proprio compleanno, ossia il
4 agosto, compatibilmente con la frequentazione concordata per le vacanze estive di cui al punto 17); resta ferma la possibilità del padre di raggiungere il minore, qualora si trovi in vacanza fuori Roma con la madre, e trascorrere con lui l'intera giornata.
8. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio il 19 marzo per la Festa del Papà.
9. Il figlio trascorrerà con la madre il giorno del suo compleanno, ossia il 27 agosto, compatibilmente con la frequentazione concordata per le vacanze estive di cui al punto 17); resta ferma la possibilità della madre di raggiungere il minore, qualora si trovi in vacanza fuori Roma con il padre, e trascorrere con lui l'intera giornata.
10. La madre potrà inoltre tenere con sé il figlio per la Festa della Mamma. 11. Il padre e la madre faranno il possibile affinché il minore, indipendentemente dalla frequentazione ordinaria sopra indicata, possa trascorrere con i rispettivi nonni il giorno del loro compleanno.
12. Il giorno della festa di compleanno del figlio, 1° novembre, i genitori, se possibile, saranno entrambi presenti.
13. Per le vacanze di Natale, il figlio trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro.
A partire dall'anno 2024, indipendentemente dalla frequentazione ordinaria:
- il 24 dicembre il padre terrà con sé il figlio dalla mattina, ore 10, sino al 25 quando lo riaccompagnerà dalla madre entro le 12.00.
- il 31 dicembre la madre terrà con sé il figlio dalla mattina, ore 10, sino al 1° gennaio quando lo accompagnerà dal padre entro le 12.00.
14. La suddetta frequentazione si invertirà l'anno successivo e così a seguire.
15. Per le vacanze pasquali, il minore trascorrerà alternando di anno in anno, il giorno di
Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro. A partire dall'anno 2025, indipendentemente dalla frequentazione ordinaria, il giorno di Pasqua con la mamma e Pasquetta con il papà.
16. Nei restanti giorni di vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, si procede con la frequentazione ordinaria. Il padre prenderà il figlio a casa della mamma alle ore 16.00
e, dopo i giorni di pernotto lo riaccompagnerà alle ore 16.00.
17. Quanto al periodo estivo il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni nel mese di agosto, anche due settimane non consecutive, da concordare con la madre entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno. Per le restanti vacanze estive continuerà la frequentazione ordinaria.
A partire dal 2025, quando il minore frequenterà la prima elementare, durante le vacanze scolastiche del mese di giugno e luglio, potrà frequentare un centro estivo scelto di comune accordo tra i genitori la cui spesa sarà così ripartita: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
Per il solo anno 2024, il minore frequenterà il centro estivo la seconda e terza settimana di luglio, avendo già la mamma previsto una vacanza con il figlio per l'ultima settimana.
18. Ciascun genitore comunicherà con anticipo all'altro il luogo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con il figlio, fornendo il relativo indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici ai quali raggiungere il bambino. 19. Durante le ulteriori festività dell'anno (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 8 dicembre ecc.) si osserverà la frequentazione ordinaria, salvo diverso accordo tra le parti.
20. Ciascun genitore potrà trascorrere, durante l'anno, una ulteriore settimana di vacanza con il figlio, in aggiunta alle normali vacanze estive, previo avviso di due mesi all'altro genitore, e facendo in modo che la suddetta settimana di vacanza coincida con la settimana in cui il genitore ha il figlio con sé per il fine settimana;
qualora durante tale periodo ricada un fine settimana di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo avrà diritto a tenere con sé il figlio nel fine settimana successivo, con le modalità ordinarie.
21. Diversamente, nei fine settimana di propria competenza, ciascun genitore comunicherà all'altro, con un giorno di anticipo, l'eventuale pernotto fuori Roma, fornendo il relativo indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici ai quali raggiungere il bambino.
22. Il fine settimana appena successivo al rientro dalle vacanze del figlio con uno dei genitori (indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avvengano), spetterà all'altro genitore, e da quel momento riprenderà la regolare alternanza.
23. Il sig. ME rinuncerà alla sua quota di assegno unico (50%) erogata dall'INPS, ad oggi ammontante a € 116,00 che sarà quindi percepita interamente al 100 % dalla sig.ra con decorrenza dal mese di luglio 2024 e presterà il consenso che dovesse Parte_1 rendersi necessario dinanzi alla P.A.
24. Il IG. IO ME corrisponderà alla NO a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo contanti (con contestuale ricevuta sottoscritta dalla sig.ra oppure Parte_1 con bonifico bancario sulle coordinate già note o con altro equipollente mezzo di pagamento, l'importo mensile complessivo di € 400,00 - tenuto conto dell'ulteriore importo alla stessa riconosciuto a seguito della rinuncia al 50% dell'assegno unico di cui al punto che precede - con decorrenza dal mese di luglio 2024 e rivalutazione automatica annuale come per legge (ISTAT).
25. In deroga alle indicazioni di cui al Protocollo di intesa sottoscritto dai Magistrati ed
Avvocati del Foro di Roma il 17 dicembre 2014, le parti stabiliscono che non sono comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, le spese per tasse e mensa scolastica che saranno così ripartite tra i genitori: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
26. Nel periodo di competenza del padre, il sig. ME provvederà ad acquistare l'abbigliamento necessario per la permanenza del figlio presso il medesimo e dunque a mantenere, nella propria abitazione, vestiario, occorrente per l'igiene personale etc. necessario per il minore.
27. Le spese straordinarie necessarie per il figlio, come individuate nel Protocollo di intesa sottoscritto dai Magistrati ed Avvocati del Foro di Roma il 17 dicembre 2014, saranno così ripartite tra i genitori: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
Il IG. IO ME si impegna a rimborsare la sua parte alla IG.ra
[...]
(previa esibizione del documento comprovante il pagamento), entro sette Parte_1 giorni dalla richiesta, qualora quest'ultima, all'occorrenza, anticipi l'intera somma.
28. I genitori concordano che il figlio frequenti almeno uno sport all'anno, che sarà scelto di comune accordo e in linea con le inclinazioni del minore e le relative spese saranno così ripartite tra i genitori: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
29. I documenti fiscali attestanti le spese straordinarie per il figlio saranno conservati da entrambi i genitori, i quali procederanno alla detrazione fiscale nella misura del 50 % ciascuno.
30. Le spese straordinarie per il figlio verranno fatte intestare al minore stesso.
31. Le presenti condizioni hanno efficacia sin dalla sottoscrizione delle stesse e le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra con riguardo alle spese sostenute per il figlio sino alla data odierna.
32. I ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti ed altresì nei confronti del figlio consentendo che ciascuno di essi possa Per_1 inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del minore coinvolto ferma restando la validità meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio delle parti nato il [...] Per_1 in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 05.09.2025
La Giudice est. La Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi