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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione all'esecuzione iscritta al N. 5208/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
XXIV Maggio n.67, rappresentato e difeso dall'avv. Ionio Di Caprio (C.F.
) presso lo studio del quale elegge domicilio in 20122 Milano, al Viale C.F._2
Regina Margherita n. 30
ATTORE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Junia Mariani;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“ nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda e l'inesistenza del credito vantato dalla sig.ra circa la somma di euro 31.850,00 relativa al mantenimento del figlio CP_1 richiesto nell'atto di precetto, per i fatti di cui alle premesse, dichiarando definitivamente che la sig.ra è decaduta dal diritto a percepire detta somma, non avendo mai CP_1 provveduto negli anni indicati al mantenimento del figlio , già maggiorenne, Per_1 autosufficiente e non più convivente con la stessa.
-sempre nel merito, dichiarare in ogni caso che l'attore nulla deve alla sig.ra in CP_1 forza del titolo azionato in quanto il credito derivante dal mantenimento del figlio è definitivamente estinto per le ragioni dedotte in narrativa, conseguentemente dichiarare
l'inefficacia/illegittimità del pignoramento presso terzi, limitatamente alla somma di euro 31.850,00 relativa al mantenimento del figlio.
- Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da controparte.
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione.”
Per parte convenuta:
“In via principale:
-Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c atteso che il Sig. ta Pt_1 corrispondendo la quota di arretrati dell'assegno di divorzio in favore della moglie, non oggetto del presente giudizio.
-Rigettare la richiesta di revoca/ annullamento retroattivo dal gennaio 2014 del contributo di mantenimento in favore del figlio e dichiarare la legittimità della Sig.ra Per_1 CP_1
a percepire la somma di euro 31.850,00 portata dal precetto già notificato.
1 -Rigettare ogni richiesta di controparte in merito all' estinzione del diritto della Sig.ra
percepire gli arretrati del mantenimento del figlio Parte_2
-Condannare il Sig. al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c nei confronti della Sig.ra Parte_1
CP_1
Con Vittoria di spese di lite e compensi di causa, con distrazione a favore del difensore antistatario.”
La presente sentenza viene depositata in data 19 giugno 2025, entro il termine di trenta giorni dall'udienza in cui è stata trattenuta la causa in decisione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25 luglio 2024 il sig. ha Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso il pignoramento presso terzi notificato dalla sig.ra scritto al n.r.g.e. 1556/2023, nella Controparte_1 quale ha contestato la parziale inesistenza del credito intimato nel precetto per ratei di mantenimento di complessivi € 90.149,30 per sorte capitale, di cui € 58.299,30 dovuti a titolo di assegno divorzile alla sig.ra ed € 31.850,00 dovuti a titolo di mantenimento dal CP_1
2017 al 2021 per il figlio maggiorenne (doc. 2). Persona_2 In particolare l'attore ha rinnovato l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed ha chiesto nel merito accertarsi la parziale illegittimità della pretesa della convenuta alla richiesta di pagamento del mantenimento per il figlio maggiorenne.
In fatto l'attore ha allegato di aver contratto matrimonio con la convenuta il 6 settembre 1981 in
Dorno (PV), che dall'unione nasceva il 24 febbraio 1987, e che i coniugi decidevano Per_1 consensualmente di separarsi. Il Tribunale di Pavia con sentenza nr. 181/2006 del 4 marzo 2006, procedimento RGN. 2652/05, pronunciava la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento del Pt_1 figlio un assegno di Euro 650,00 mensili e a titolo di mantenimento dell'ex coniuge un assegno dell'importo di Euro 700,00 mensili (doc.3).
Ha altresì dedotto di aver interrotto i versamenti ad entrambi i beneficiari a partire dal gennaio 2014 in ragione delle difficoltà economiche della società da egli partecipata e amministrata, posta in liquidazione volontaria e quindi cessata nel 2012 (doc. 4 visura camerale Sunshine s.r.l. in liquidazione), difficoltà che si erano ripercosse sul suo patrimonio personale. Ha infatti dedotto di essere rimasto privo di redditi sino al 2022, anno di maturazione dell'indennità pensionistica, potendo contare solamente sul mantenimento della compagna con la quale conviveva.
Inoltre ha dichiarato di aver ricevuto da parte della convenuta nel maggio 2021 una prima richiesta di pagamento di arretrati per mantenimento e di essersi determinato a depositare il 3 agosto 2021 domanda di modifica delle condizioni di divorzio (RGN. 3037/2021 – doc.5), stante il mutamento della situazione patrimoniale e delle proprie condizioni di salute, chiedendo la revoca di entrambi i mantenimenti. Il giudizio si è quindi concluso con l'accoglimento delle richieste del sig. (doc.6 – decreto di modifica condizioni di divorzio del 01.02.2023) Pt_1 solamente quanto al mantenimento del figlio, caducato retroattivamente a far data dal deposito della domanda. L'attore sostiene dunque l'automaticità della decadenza dell'obbligo di mantenimento in ragione della autosufficienza del figlio maggiorenne a far data dal 2017 e in considerazione del fatto che la convenuta non avrebbe mai provveduto in proprio al mantenimento di quest'ultimo, negli anni indicati, essendo peraltro venuto meno anche il requisito della convivenza. Il convenuto afferma altresì che il contegno silente assunto dalla convenuta e dal figlio dal 2014 al maggio 2021 avrebbe integrato rinuncia ai diritti per fatti concludenti. Tale condotta omissiva sarebbe derivata dalla consapevolezza delle difficoltà economiche del sig. a partire dal 2012 in poi. Pt_1
A sostegno della propria prospettazione l'attore ha prodotto dichiarazioni sottoscritte dal figlio il 28.1.2022 del seguente tenore: “Pur avendo mantenuto la residenza con mia madre… non vivo più von lei dal 2017, essendomi trasferito a Rozzano con la mia fidanzata… Non ho mai
2 concordato con io padre la cessazione del versamento del mantenimento a mio favore che egli non paga dal 2010 e fino al 2017 sono stato aiutato economicamente da mia zia.. e da suo marito.. Non aiuto mia madre economicamente perché la mia compagna è attualmente priva di occupazione lavorativa e anch'io fino al 31.12.2021 percepivo 600,00 euro di stipendio oltre agli ammortizzatori sociali pari a 350,00 causa restrizioni covid. Mia madre non ha mai lavorato a causa della depressione che la costringe ad assumere xanax, antidepressivi, antipsicotici tutti i giorni, più volte al giorno” (doc. 8). Ha prodotto altresì dichiarazione sottoscritta dalla compagna del figlio, la quale ha confermato l'inizio della convivenza e la situazione di difficoltà economica.
Con comparsa di costituzione depositata il 2 dicembre 2024 si è costituita in giudizio la sig.ra contestando tutti i fatti come sopra ricostruiti e la fondatezza dell'avversaria CP_1 opposizione e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, stante la solo parziale contestazione del precetto, il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, potere questo riservato al G.E., e l'udienza è stata differita al 20 febbraio 2025. All'udienza i difensori hanno dichiarato di rinunciare alle istanze istruttorie ed hanno dato atto della presenza di trattative in corso. È stata altresì avanzata una proposta conciliativa, rifiutata dall'attore. Alla successiva udienza le parti hanno revocato la propria rinuncia alle istanze istruttorie.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante documenti in quanto, a prescindere dalla questione della revocabilità o meno della rinuncia alle istanze istruttorie, queste ultime sono state ritenute irrilevanti. La causa è stata quindi rinviata “ai sensi dell'art. 281 quinquies comma primo c.p.c.” all'udienza del 20 maggio 2025.
Si ritiene che il richiamo al tenore letterale del primo comma dell'art. 281 quinquies c.p.c. unitamente alla mancanza di esplicita deroga al modello procedimentale ordinario di definizione della causa mediante deposito di scritti finali nei termini ex lege previsti dall'art. 190 c.p.c. fosse sufficientemente chiaro. Ciononostante la difesa di parte convenuta non ha depositato scritti difensivi finali. Ad ogni buon conto, non si ritiene che la mancanza di replica alle difese conclusive di parte attrice abbia nuociuto alla convenuta, considerato che parte attrice si è limitata a ribadire le proprie sopra riassunte allegazioni e deduzioni. Orbene, ritenuta la competenza per territorio dell'adito Tribunale in forza dell'art. 480 c.p.c. e premessa la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché si contesta l'esistenza e la quantificazione di parte del credito intimato per fatti successivi al formarsi del titolo esecutivo giudiziale, può procedersi all'esame dell'unica domanda proposta.
Va premesso in diritto che, in materia di obbligazione di mantenimento dei figli, la Suprema Corte ha chiarito quale sia l'effettivo ambito di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione. In sintesi, in questa specifica materia esso è limitato alle questioni afferenti la validità ed efficacia del titolo poiché la cura degli interessi pubblicistici di tutela della famiglia
è attribuita in via esclusiva al Tribunale in sede di cognizione, i cui provvedimenti hanno efficacia di giudicato rebus sic stantibus. I fatti sopravvenuti, che possono incidere sul diritto di credito al mantenimento, possono dunque essere delibati unicamente dal Giudice avente piena cognizione sul rapporto familiare, previa modifica del titolo esecutivo con il procedimento di modifica delle condizioni di separazione e divorzio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
29/11/2021, n. 37244Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/04/2021, n. 9330Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 02/07/2019, n. 17689 Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 25/09/2014, n. 20303). Ebbene, nel caso di specie, il prospettato mutamento della condizione economica paterna e di quella del figlio, non incidendo sulla validità o sull'efficacia del titolo esecutivo ma evidenziando più semplicemente un'evoluzione della situazione sottesa alla regolamentazione dei diritti derivanti dal rapporto familiare, verificabile solo in sede di cognizione, non può essere dedotto
3 e rilevato con il procedimento di opposizione all'esecuzione, ma con l'apposito strumento processuale disciplinato dall'art. 473 bis.29 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13872/2001; Cass. n. 13184/2011: "Il raggiungimento della maggiore età dei figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio"; in quest'ultima pronuncia si legge anche: "l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Si tratta, quindi, di un mutamento delle circostanze che va accertato in sede di modifica delle condizioni del divorzio". Cass. n.
20303/2014: "Con l'opposizione al precetto (principio valevole anche per l'opposizione ad esecuzione iniziata) relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c."; nello stesso senso si v. da ultimo si v. Cassazione civile, sez. 6^, 03/12/2020, n. 27602;
Cassazione civile sez. 3^, 02/07/2019 n. 17689).
Tali principi sono stati enunciati dalla giurisprudenza in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto della presente causa, nelle quali il genitore obbligato eccepiva in sede di opposizione all'esecuzione fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Va poi rilevato che i sopra enucleati principi non si pongono in contrasto con quello, pur condivisibile, affermato nella pronuncia citata dall'opponente, Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto
2020, n. 17183.
Infatti tale pronuncia detta le coordinate ermeneutiche che orientano il giudice della cognizione, così non innovando affatto il tema, irrilevante in quella fattispecie, dei rapporti con la sfera della cognizione sul titolo riservata al giudice dell'opposizione all'esecuzione (cfr. punto 4.2.1. della motivazione).
La pronuncia in questione afferma infatti un importante principio, poichè sancisce la necessità di un provvedimento giudiziale per il riconoscimento del diritto dei figli maggiorenni a percepire il mantenimento, ogniqualvolta si accerti che essi siano "non indipendenti economicamente", alla stregua di tutte le circostanze del caso e ribadisce dunque l'importanza della valutazione giurisdizionale del giudice della cognizione con riferimento a tutte le evenienze che vadano a modificare il quadro degli elementi rilevanti in tale valutazione.
Nel caso di specie il giudice che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con pronuncia depositata il 4 marzo 2006 ha disciplinato l'obbligo di mantenimento del sig. Pt_1 nei confronti del figlio , già all'epoca maggiorenne. Pertanto non vi è alcun difetto Per_1
“sopravvenuto” nel titolo esecutivo azionato dalla parte convenuta. La circostanza che il sig. i sia determinato solamente nell'agosto 2021 ad investire il Tribunale della questione non Pt_1 consente di ritenere ammissibile in questa sede una delibazione che abbia come esito l'incisione retroattiva del diritto riconosciuto nel titolo a soggetto già maggiorenne all'epoca della formazione del titolo.
Né, in ogni caso, sarebbe provata la sussistenza del requisito della autosufficienza economica stante il tenore della dichiarazione di depositata sub doc. 8 e avvalorata da quella Per_1 della compagna, sub. doc. 9, da cui emerge che il figlio avrebbe raggiunto una piena autonomia solamente a far data dal 31.12.2021. Né peraltro risulta puntualmente allegata una condizione di colpevole non autosufficienza economica.
In ordine invece alla affermata rinuncia della convenuta alla percezione degli assegni in ragione del mero contegno omissivo osservato negli ultimi anni dalla convenuta, trattasi di elemento
4 contestato alla luce delle circostanze di fatto compiutamente dedotte dalla difesa della convenuta, e in ogni caso di per sé non rilevante nella dimostrazione di una univoca volontà di dismissione di un diritto.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 (scaglione di valore compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000) avuto riguardo alla natura documentale ed al celere svolgimento del giudizio.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria non ne sussistono i presupposti, essendo facoltà del debitore quella di introdurre il giudizio di merito e non ravvisandosi, nello specifico caso concreto, il dolo ovvero la grave colpa nel tentativo di sostenere argomentazioni giuridiche difformi da quelle sostenute da univoca giurisprudenza di legittimità, considerate le difficoltà economiche e le condizioni personali estremamente gravose di entrambe le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto accerta il diritto sig.ra di Controparte_1 percepire, oltre alla somma già richiesta in nome e per conto proprio, la somma di euro
31.850,00 richiesta a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne;
2. Condanna parte attrice sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 difensore antistatario Avv. Junia Mariani, che si liquidano in € 3809 per compensi, oltre
15% spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Monza, il 19 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione all'esecuzione iscritta al N. 5208/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , residente in [...] C.F._1
XXIV Maggio n.67, rappresentato e difeso dall'avv. Ionio Di Caprio (C.F.
) presso lo studio del quale elegge domicilio in 20122 Milano, al Viale C.F._2
Regina Margherita n. 30
ATTORE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Junia Mariani;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“ nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda e l'inesistenza del credito vantato dalla sig.ra circa la somma di euro 31.850,00 relativa al mantenimento del figlio CP_1 richiesto nell'atto di precetto, per i fatti di cui alle premesse, dichiarando definitivamente che la sig.ra è decaduta dal diritto a percepire detta somma, non avendo mai CP_1 provveduto negli anni indicati al mantenimento del figlio , già maggiorenne, Per_1 autosufficiente e non più convivente con la stessa.
-sempre nel merito, dichiarare in ogni caso che l'attore nulla deve alla sig.ra in CP_1 forza del titolo azionato in quanto il credito derivante dal mantenimento del figlio è definitivamente estinto per le ragioni dedotte in narrativa, conseguentemente dichiarare
l'inefficacia/illegittimità del pignoramento presso terzi, limitatamente alla somma di euro 31.850,00 relativa al mantenimento del figlio.
- Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da controparte.
-in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di opposizione.”
Per parte convenuta:
“In via principale:
-Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c atteso che il Sig. ta Pt_1 corrispondendo la quota di arretrati dell'assegno di divorzio in favore della moglie, non oggetto del presente giudizio.
-Rigettare la richiesta di revoca/ annullamento retroattivo dal gennaio 2014 del contributo di mantenimento in favore del figlio e dichiarare la legittimità della Sig.ra Per_1 CP_1
a percepire la somma di euro 31.850,00 portata dal precetto già notificato.
1 -Rigettare ogni richiesta di controparte in merito all' estinzione del diritto della Sig.ra
percepire gli arretrati del mantenimento del figlio Parte_2
-Condannare il Sig. al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c nei confronti della Sig.ra Parte_1
CP_1
Con Vittoria di spese di lite e compensi di causa, con distrazione a favore del difensore antistatario.”
La presente sentenza viene depositata in data 19 giugno 2025, entro il termine di trenta giorni dall'udienza in cui è stata trattenuta la causa in decisione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25 luglio 2024 il sig. ha Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso il pignoramento presso terzi notificato dalla sig.ra scritto al n.r.g.e. 1556/2023, nella Controparte_1 quale ha contestato la parziale inesistenza del credito intimato nel precetto per ratei di mantenimento di complessivi € 90.149,30 per sorte capitale, di cui € 58.299,30 dovuti a titolo di assegno divorzile alla sig.ra ed € 31.850,00 dovuti a titolo di mantenimento dal CP_1
2017 al 2021 per il figlio maggiorenne (doc. 2). Persona_2 In particolare l'attore ha rinnovato l'istanza di sospensione dell'esecuzione ed ha chiesto nel merito accertarsi la parziale illegittimità della pretesa della convenuta alla richiesta di pagamento del mantenimento per il figlio maggiorenne.
In fatto l'attore ha allegato di aver contratto matrimonio con la convenuta il 6 settembre 1981 in
Dorno (PV), che dall'unione nasceva il 24 febbraio 1987, e che i coniugi decidevano Per_1 consensualmente di separarsi. Il Tribunale di Pavia con sentenza nr. 181/2006 del 4 marzo 2006, procedimento RGN. 2652/05, pronunciava la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento del Pt_1 figlio un assegno di Euro 650,00 mensili e a titolo di mantenimento dell'ex coniuge un assegno dell'importo di Euro 700,00 mensili (doc.3).
Ha altresì dedotto di aver interrotto i versamenti ad entrambi i beneficiari a partire dal gennaio 2014 in ragione delle difficoltà economiche della società da egli partecipata e amministrata, posta in liquidazione volontaria e quindi cessata nel 2012 (doc. 4 visura camerale Sunshine s.r.l. in liquidazione), difficoltà che si erano ripercosse sul suo patrimonio personale. Ha infatti dedotto di essere rimasto privo di redditi sino al 2022, anno di maturazione dell'indennità pensionistica, potendo contare solamente sul mantenimento della compagna con la quale conviveva.
Inoltre ha dichiarato di aver ricevuto da parte della convenuta nel maggio 2021 una prima richiesta di pagamento di arretrati per mantenimento e di essersi determinato a depositare il 3 agosto 2021 domanda di modifica delle condizioni di divorzio (RGN. 3037/2021 – doc.5), stante il mutamento della situazione patrimoniale e delle proprie condizioni di salute, chiedendo la revoca di entrambi i mantenimenti. Il giudizio si è quindi concluso con l'accoglimento delle richieste del sig. (doc.6 – decreto di modifica condizioni di divorzio del 01.02.2023) Pt_1 solamente quanto al mantenimento del figlio, caducato retroattivamente a far data dal deposito della domanda. L'attore sostiene dunque l'automaticità della decadenza dell'obbligo di mantenimento in ragione della autosufficienza del figlio maggiorenne a far data dal 2017 e in considerazione del fatto che la convenuta non avrebbe mai provveduto in proprio al mantenimento di quest'ultimo, negli anni indicati, essendo peraltro venuto meno anche il requisito della convivenza. Il convenuto afferma altresì che il contegno silente assunto dalla convenuta e dal figlio dal 2014 al maggio 2021 avrebbe integrato rinuncia ai diritti per fatti concludenti. Tale condotta omissiva sarebbe derivata dalla consapevolezza delle difficoltà economiche del sig. a partire dal 2012 in poi. Pt_1
A sostegno della propria prospettazione l'attore ha prodotto dichiarazioni sottoscritte dal figlio il 28.1.2022 del seguente tenore: “Pur avendo mantenuto la residenza con mia madre… non vivo più von lei dal 2017, essendomi trasferito a Rozzano con la mia fidanzata… Non ho mai
2 concordato con io padre la cessazione del versamento del mantenimento a mio favore che egli non paga dal 2010 e fino al 2017 sono stato aiutato economicamente da mia zia.. e da suo marito.. Non aiuto mia madre economicamente perché la mia compagna è attualmente priva di occupazione lavorativa e anch'io fino al 31.12.2021 percepivo 600,00 euro di stipendio oltre agli ammortizzatori sociali pari a 350,00 causa restrizioni covid. Mia madre non ha mai lavorato a causa della depressione che la costringe ad assumere xanax, antidepressivi, antipsicotici tutti i giorni, più volte al giorno” (doc. 8). Ha prodotto altresì dichiarazione sottoscritta dalla compagna del figlio, la quale ha confermato l'inizio della convivenza e la situazione di difficoltà economica.
Con comparsa di costituzione depositata il 2 dicembre 2024 si è costituita in giudizio la sig.ra contestando tutti i fatti come sopra ricostruiti e la fondatezza dell'avversaria CP_1 opposizione e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, stante la solo parziale contestazione del precetto, il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, potere questo riservato al G.E., e l'udienza è stata differita al 20 febbraio 2025. All'udienza i difensori hanno dichiarato di rinunciare alle istanze istruttorie ed hanno dato atto della presenza di trattative in corso. È stata altresì avanzata una proposta conciliativa, rifiutata dall'attore. Alla successiva udienza le parti hanno revocato la propria rinuncia alle istanze istruttorie.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante documenti in quanto, a prescindere dalla questione della revocabilità o meno della rinuncia alle istanze istruttorie, queste ultime sono state ritenute irrilevanti. La causa è stata quindi rinviata “ai sensi dell'art. 281 quinquies comma primo c.p.c.” all'udienza del 20 maggio 2025.
Si ritiene che il richiamo al tenore letterale del primo comma dell'art. 281 quinquies c.p.c. unitamente alla mancanza di esplicita deroga al modello procedimentale ordinario di definizione della causa mediante deposito di scritti finali nei termini ex lege previsti dall'art. 190 c.p.c. fosse sufficientemente chiaro. Ciononostante la difesa di parte convenuta non ha depositato scritti difensivi finali. Ad ogni buon conto, non si ritiene che la mancanza di replica alle difese conclusive di parte attrice abbia nuociuto alla convenuta, considerato che parte attrice si è limitata a ribadire le proprie sopra riassunte allegazioni e deduzioni. Orbene, ritenuta la competenza per territorio dell'adito Tribunale in forza dell'art. 480 c.p.c. e premessa la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché si contesta l'esistenza e la quantificazione di parte del credito intimato per fatti successivi al formarsi del titolo esecutivo giudiziale, può procedersi all'esame dell'unica domanda proposta.
Va premesso in diritto che, in materia di obbligazione di mantenimento dei figli, la Suprema Corte ha chiarito quale sia l'effettivo ambito di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione. In sintesi, in questa specifica materia esso è limitato alle questioni afferenti la validità ed efficacia del titolo poiché la cura degli interessi pubblicistici di tutela della famiglia
è attribuita in via esclusiva al Tribunale in sede di cognizione, i cui provvedimenti hanno efficacia di giudicato rebus sic stantibus. I fatti sopravvenuti, che possono incidere sul diritto di credito al mantenimento, possono dunque essere delibati unicamente dal Giudice avente piena cognizione sul rapporto familiare, previa modifica del titolo esecutivo con il procedimento di modifica delle condizioni di separazione e divorzio (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
29/11/2021, n. 37244Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/04/2021, n. 9330Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 02/07/2019, n. 17689 Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 25/09/2014, n. 20303). Ebbene, nel caso di specie, il prospettato mutamento della condizione economica paterna e di quella del figlio, non incidendo sulla validità o sull'efficacia del titolo esecutivo ma evidenziando più semplicemente un'evoluzione della situazione sottesa alla regolamentazione dei diritti derivanti dal rapporto familiare, verificabile solo in sede di cognizione, non può essere dedotto
3 e rilevato con il procedimento di opposizione all'esecuzione, ma con l'apposito strumento processuale disciplinato dall'art. 473 bis.29 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13872/2001; Cass. n. 13184/2011: "Il raggiungimento della maggiore età dei figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio"; in quest'ultima pronuncia si legge anche: "l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Si tratta, quindi, di un mutamento delle circostanze che va accertato in sede di modifica delle condizioni del divorzio". Cass. n.
20303/2014: "Con l'opposizione al precetto (principio valevole anche per l'opposizione ad esecuzione iniziata) relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c."; nello stesso senso si v. da ultimo si v. Cassazione civile, sez. 6^, 03/12/2020, n. 27602;
Cassazione civile sez. 3^, 02/07/2019 n. 17689).
Tali principi sono stati enunciati dalla giurisprudenza in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto della presente causa, nelle quali il genitore obbligato eccepiva in sede di opposizione all'esecuzione fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Va poi rilevato che i sopra enucleati principi non si pongono in contrasto con quello, pur condivisibile, affermato nella pronuncia citata dall'opponente, Cass. civ., Sez. I, ord. 14 agosto
2020, n. 17183.
Infatti tale pronuncia detta le coordinate ermeneutiche che orientano il giudice della cognizione, così non innovando affatto il tema, irrilevante in quella fattispecie, dei rapporti con la sfera della cognizione sul titolo riservata al giudice dell'opposizione all'esecuzione (cfr. punto 4.2.1. della motivazione).
La pronuncia in questione afferma infatti un importante principio, poichè sancisce la necessità di un provvedimento giudiziale per il riconoscimento del diritto dei figli maggiorenni a percepire il mantenimento, ogniqualvolta si accerti che essi siano "non indipendenti economicamente", alla stregua di tutte le circostanze del caso e ribadisce dunque l'importanza della valutazione giurisdizionale del giudice della cognizione con riferimento a tutte le evenienze che vadano a modificare il quadro degli elementi rilevanti in tale valutazione.
Nel caso di specie il giudice che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con pronuncia depositata il 4 marzo 2006 ha disciplinato l'obbligo di mantenimento del sig. Pt_1 nei confronti del figlio , già all'epoca maggiorenne. Pertanto non vi è alcun difetto Per_1
“sopravvenuto” nel titolo esecutivo azionato dalla parte convenuta. La circostanza che il sig. i sia determinato solamente nell'agosto 2021 ad investire il Tribunale della questione non Pt_1 consente di ritenere ammissibile in questa sede una delibazione che abbia come esito l'incisione retroattiva del diritto riconosciuto nel titolo a soggetto già maggiorenne all'epoca della formazione del titolo.
Né, in ogni caso, sarebbe provata la sussistenza del requisito della autosufficienza economica stante il tenore della dichiarazione di depositata sub doc. 8 e avvalorata da quella Per_1 della compagna, sub. doc. 9, da cui emerge che il figlio avrebbe raggiunto una piena autonomia solamente a far data dal 31.12.2021. Né peraltro risulta puntualmente allegata una condizione di colpevole non autosufficienza economica.
In ordine invece alla affermata rinuncia della convenuta alla percezione degli assegni in ragione del mero contegno omissivo osservato negli ultimi anni dalla convenuta, trattasi di elemento
4 contestato alla luce delle circostanze di fatto compiutamente dedotte dalla difesa della convenuta, e in ogni caso di per sé non rilevante nella dimostrazione di una univoca volontà di dismissione di un diritto.
La domanda di parte attrice deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 (scaglione di valore compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000) avuto riguardo alla natura documentale ed al celere svolgimento del giudizio.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria non ne sussistono i presupposti, essendo facoltà del debitore quella di introdurre il giudizio di merito e non ravvisandosi, nello specifico caso concreto, il dolo ovvero la grave colpa nel tentativo di sostenere argomentazioni giuridiche difformi da quelle sostenute da univoca giurisprudenza di legittimità, considerate le difficoltà economiche e le condizioni personali estremamente gravose di entrambe le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto accerta il diritto sig.ra di Controparte_1 percepire, oltre alla somma già richiesta in nome e per conto proprio, la somma di euro
31.850,00 richiesta a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne;
2. Condanna parte attrice sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 difensore antistatario Avv. Junia Mariani, che si liquidano in € 3809 per compensi, oltre
15% spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Monza, il 19 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto
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