Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/06/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 147/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difeso dall'Avv. Angelo Franza Parte_1
Ricorrente
Contro
rapp.ta e difesa dagli Avv. Riccardo Controparte_1
Conterno e Tiziana De Bastiani
Resistente nonchè
rapp.ta e difesa dall'Avv. Marcello Bianchi Controparte_2
Motivi della Decisione
La dinamica dei fatti di causa risulta chiara e incontroversa tra le parti.
E' la stessa ricorrente, all'epoca alle dipendenze della convenuta con mansioni di educatrice professionale, ad affermare infatti che “..il giorno 27 maggio 2022 la ricorrente mentre stava lavorando ha subìto una violentissima testata
dato con la testa contro il viso della conchiudente (pag. 1 dl ricorso).
Maggiori dettagli emergono dalla email (doc. 8 di parte convenuta) inoltrata il 28/5/2022 dalla al responsabile della struttura. Pt_1
In tale missiva si legge: “Ieri sera e stavano giocando fuori in modo Per_1 Per_2
infantile tirandosi un pugno in testa alla volta e io ero seduta sul muretto. Faccio per alzarmi in modo che smettessero e proprio mentre mi stavo alzando ha iniziato a Per_1
correre velocemente e ci siamo scontrati in faccia. Ho perso molto sangue dalle narici e anche dal taglio in superficie. Sono stata al pronto soccorso e mi hanno dato questo dicendo che era per il datore di lavoro anche se leggo in basso “per l'assicurato”.
Benchè non sia stato specificato il titolo giuridico fondante la pretesa attorea, esso va verosimilmente ricercato nell'art. 2087 c.c..
Ebbene, l'orientamento giurisprudenziale in materia risulta costante nell'affermare che “…grava sul lavoratore l'onere di provare di aver subìto un danno
a causa dell'attività svolta, nonché il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, mentre incombe sul datore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza c.d. innominate, cioè non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico-scientifiche o su altre fonti analoghe” (Così in motivazione
Cassazione civile sez. lav., 17/05/2024, n.13763, che richiama Cass. n. 10319 del 2017; n. 29879 del 2019; n. 12041 del 2020).
Occorre soggiungere che sul lavoratore gravano anche ulteriori, precisi e preliminari oneri allegativi e probatori. Come, infatti, ribadito in Cassazione civile sez. lav., 29/03/2022, n.10115
“,,,secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti l'art. 2087
c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017,
Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003)”.
Anche in Cassazione civile, Sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509 - secondo cui, però, l'art. 2087 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva –
s'afferma che “incombe sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra evento e danno e, solo qualora il lavoratore abbia fornito prova di ciò, ne deriva l'onere del datore di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi”.
Ebbene, la domanda risarcitoria avanzata dalla sconta proprio Pt_1
l'assenza d'una qualsiasi allegazione riguardo la presunta “nocività” del proprio l'ambiente di lavoro, aspetto che nel caso di specie si risolve nell'ipotetica sussistenza d'una potenziale situazione di pericolosità per l'incolumità della dipendente, insita nell'aver ella dovuto badare/sorvegliare/assistere i succitati 2 ragazzi di cui uno, il , Per_1
maggiorenne all'epoca del fatto.
Questo, peraltro, come correttamente descritto dalla ricorrente, si verificò del tutto accidentalmente.
Dalla email inviata dalla vince, infatti, con ogni evidenza, che il Parte_2
non ebbe intenzione di provocare un danno fisico alla educatrice, ma Per_1
si produsse in un improvviso scatto inconsulto, senza avvedersi della vicinanza dell'educatrice, colpendola così con una violenta testata.
Ciò in via di principio escluderebbe la responsabilità del datore di lavoro ove si reputasse l'evento dannoso cagionato da fattori imprevedibili e inevitabili
(sul punto: Cass 29769/2022)
Tuttavia, un simile comportamento apparentemente “abnorme”, ovvero estremamente imprudente e sconsiderato, potrebbe anche concretare una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. a determinate condizioni.
Di queste però nulla è dato sapere.
Invero, in ricorso non sia fa alcun cenno al fatto che 2 giovani fossero, ad es., soggetti “difficili” da seguire ed educare.
Non v'è, infatti, l'allegazione d'una qualche patologia di cui essi soffrissero nonché e in particolare del fatto che il , in ragione d'una qualche Per_1
malattia psichica, avesse già posto in essere comportamenti “abnormi”, quali il dare frequentemente libero sfogo alla propria vitalità e vigoria fisica operando improvvisi movimenti del corpo improntati a notevole energia e/o intraprendendo repentine corse senza curarsi del rischio di colpire soggetti terzi o, in alternativa, che fosse stato certificato da uno specialista che egli era un soggetto non facilmente controllabile, come tale potenzialmente foriero di prevedibili lesioni alle persone a lui vicine.
Peraltro, se così fosse, sarebbe stato onere dell'attrice allegare e dimostrare ad es, che ella non era oggettivamente in grado di badare da sola a 2 ospiti particolarmente vivaci, se non violenti, sì da poter ritenere che la convenuta avrebbe dovuto affiancarle un ulteriore educatore, oppure che, in ragione dell'eventuale iperattivismo dei ragazzi, la struttura sarebbe stata tenuta a somministrare loro dei farmaci, omettendo, però, di far ciò in violazione delle prescrizioni mediche, ecc..
Alla luce di quanto sopra, non avendo la ricorrente prospettato (e, conseguentemente, non chiesto di provare e provato) in alcun modo quali fossero i rischi per la sua sicurezza e salute nello svolgimento delle proprie mansioni, ne consegue non è dato ravvisare alcuna violazione dell'obbligo della convenuta d'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese processuali, le quali si quantificano come in dispositivo alla stregua dei parametri legali vigenti per le cause dal valore indeterminabile e di bassa complessità.
Quanto agli oneri processuali richiesti dalla terza chiamata, con riferimento alla posizione della lo scrivente condividere pienamente Pt_1
quell'orientamento della giurisprudenza (sul punto si veda l'articolata Cassazione civile sez. III, 06/12/2019, n.31889), secondo cui ai fini della determinazione delle spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con il terzo chiamato, il principio della soccombenza va temperato con quello della causalità cosicchè in caso di vittoria delle parte convenuta non sempre le spese in questione devono essere poste addossate all'attore, dovendosi verificare se l'iniziativa del chiamante sia stata manifestamente infondata o arbitraria, nel qual caso, essendo egli in grado di comprendere ab origine che la chiamata del terzo in garanzia non aveva ragione d'essere, è il convenuto a doversi far carico degli esborsi del terzo.
Tale principio è stato ribadito in Cass. ord. n. 6144/2024.
Nel caso di specie, pur essendo comprensibile il tuziorismo difensivo di la chiamata in causa di era chiaramente Controparte_1 CP_2
superflua poiché, per i motivi testè esposti, l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente era palese ab origine ossia sia dalla disamina del ricorso, senza, pertanto, che fosse necessario dar corso all'istruttoria, stante l'irrilevanza delle capitolazioni articolati dalla Pt_1
Considerato poi che la terza chiamata s'è sostanzialmente associata alla richiesta della convenuta del rigetto integrale della pretesa della ricorrente e che, pertanto, la domanda di rimborso degli oneri processuali non può essere che non nei confronti della propria assicurata, ma dell'attrice, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra esse.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
Rigetta la domanda. Condanna alla rifusione in favore della resistente delle spese Parte_1
processuali, che si liquidano in € 1800,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase di trattazione, € 1650,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Nulla per le spese a carico della ricorrente quanto alla chiamata in Giudizio di
Controparte_3
Compensa le spese processuali tra e Controparte_1 [...]
CP_3
Imperia 6/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli