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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/12/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 778/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 778/2019, promossa da p.iva. , con sede in San Miniato, Via Ilaria Alpi, 10 -12, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante IG.ra , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_2
e difesa giusto mandato in calce all'ordinanza notificata dagli avv.ti Maria Greca O rsini e Nicola
Brugioni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Montalbano;
Attrice creditrice procedente
Nei confronti
, cod. fisc. ), non rappresentata né difesa, Controparte_1 C.F._1
Convenuta debitrice esecutata contumace
Nonché nei confronti di
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
CA (AG), Via A. Segni, n. 23/D, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parinisi, del Foro di
CA, che la rappresenta e difende in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione;
Convenuta comproprietaria non esecutata
Oggetto: divisione dei beni non caduti in successione.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11/12/2024, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi, riportandosi alle memorie già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente divisione endoesecutiva trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare, portante n.
R.G. Es. 16/2017 promossa da sui beni di proprietà indivisa della debitrice Parte_1 esecutata , per la quota di ½, immobili siti in CA nella Via Jacopo Ruffini Controparte_1 censiti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 134, particella 759, subb, 21/23/24/25/27/28.
Nell'ambito della procedura esecutiva sopra emarginata, pendente innanzi al Tribunale di CA, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26/9/2018, atteso che il creditore procedente aveva formulato istanza ai sensi dell'articolo 600 c.p.c. per la d ivisione degli immobili e che dalla perizia depositata dal perito stimatore del 10/4/2018 emergeva l'impossibilità di separare le quote in comproprietà in natura e l'improbabilità di procedere alla vendita delle singol a quota pignorata ad un prezzo pari o superiore al valore delle quote medesime, disponeva ai sensi degli artt. 600, secondo comma, e 601 c.p.c. procedersi alla divisione dei beni immobili pignorati in quota, fissando l'udienza di comparizione delle parti al successivo 29/1 /2019 innanzi a sé quale giudice istruttore, onerando la creditrice procedente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati
– ovvero la debitrice esecutata e la comproprietaria non esecutata e nei confronti dei creditori iscritti e di coloro che avessero acquistato, in forza di atti trascritti prima della trascrizione della presente ordinanza, diritti sull'immobile ai sensi dell'articolo 784 c.p.c., sospendendo altresì il processo esecutivo fintanto che non fosse intervenuta sentenza passata in giudicato sulla divisione.
Alla successiva udienza del 4/3/2019, veniva dichiarata la contumacia della debitrice esecutata,
stante la regolare notifica delle convenute e preso atto della relazione notarile Controparte_1 ipocatastale, disponeva procedersi alla vendita come da s eparata ordinanza di vendita, secondo le risultanze della espletata CTU.
Con decreto di pari data, il Giudice istruttore delegava le operazioni di vendita al professionista
Avv. Calogero Termine.
L'esperto nominato nel corso della procedura esecutiva n. 16/2017 aveva ritenuto gli immobili non comodamente divisibili, prospettando per la vendita la formazione di un unico lotto.
Con provvedimento del 20/12/2019, il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva in attesa della definizione del giudizio di divisione instaurato, come già disposto con provvedimento del 25.9.2018.
All'udienza dell'11.12.2019, innanzi al Giudice istruttore, le parti precisavano le rispettive conclusioni, insistendo per lo scioglimento della comunione secondo le risultanze del CTU, come da perizia già depositata in atti ed il giudice poneva la causa i n decisione, assegnando i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 224/2020, il Tribunale di CA, non definitivamente pronunciando e dichiarata la contumacia di e , ritenuta la non comoda divisibilità Controparte_1 Controparte_3 dei beni immobili siti in Comune di CA, Via Iacopo Ruffi ni, distinti in catasto Fabbricati foglio
134, particella 759, sub 21/23/24/26/27 e 28, disponeva lo scioglimento della comunione ordinaria tra e mediante vendita all'incanto come da separata Controparte_1 Controparte_3 ordinanza, condannando entrambe le comproprietarie (sia debitrice sia comproprietaria non esecutata) alla refusione delle spese di lite sostenute dalla creditrice procedente, , Parte_1 disponendo la remissione della causa sul ruolo come da separata ordinanza di vendit a e di delega delle operazioni di vendita del compendio staggito, ponendo a carico di e Controparte_1
, le spese necessarie per le predette operazioni delegate. Controparte_3
All'esito dello svolgimento delle operazioni di vendita, all'udienza del 21/4/2022 il professionista delegato, avv. Calogero Termine, rappresentava che la vendita asincrona telematica fissata per il giorno 13/4/2022, si era conclusa con l'aggiudicazione del bene oggetto di divisione al prezzo di €
14.150,00 e che l'aggiudicatario aveva corrisposto regolar mente la causazione prevista, impegnandosi al pagamento del saldo prezzo entro il 30/6/2022.
Regolarmente corrisposto il saldo prezzo, veniva emesso il relativo decreto di trasferimento del bene, cosi di seguito identificato: “di n° 4“posti auto coperti” e n° 2“garage”, ubicati all'interno del piano semicantinato (sotto terra su tre lati) di un edificio sito nel comune di CA in via A.
Segni n° 23 c (originariamente indicato come sito in via Ruffini) identificato catastalme nte al f.m.
134 particella 759, sub, 21,23,24,26,27,28.
Il professionista delegato conseguentemente procedeva alla predisposizione e al deposito al fascicolo telematico del progetto divisionale in data 30/5/2023, in seno al quale veniva prevista la prededuzione dalla massa attiva ricavata dalla vendita di tutte le spese relative alle operazioni di vendita e che per l'effetto ha previsto l'assegnazione in via privilegiata ai sensi dell'articolo 2770
c.c.: “
1.all'Avv.Calogero Termine, per spese e competenze, quale custode e professionista delegato, come liquidate, euro 2.392,00; 2. alla con sede in Via Ilari Alpi 10/12, San Parte_1
Miniato (PISA) P.I. , per spese e competenze, sostenute nell'interesse comune della P.IVA_1 procedura dal creditore pignorante, come liquidate, euro 11.683,16 Totale spese in prededuzione= euro 14.075,16 3. alla sig.ra (c.f. ), comproprietaria Controparte_3 C.F._2 del medesimo immobile al 50%, la somma di euro 425,82. Totale residuo conto corrente: euro
425,07. Tanto illustrato, la distribuzione del ricavato si può riassumere nel seguente: PIANO DI
RIPARTO Somma da distribuire (conto corrente intestato alla intestata procedura): euro
€.14.925,31 -Delegato (Avv. C. Termine): euro 2.392,00 - euro 11.683,16 - Parte_1 [...]
(c.f. ), comproprietaria del medesimo immobile al 50% Controparte_3 C.F._2
425,07 Totale €. 14.500,23.”
Il Giudice istruttore fissava udienza per approvazione del progetto di distribuzione del ricavato all'udienza del successivo 6/6/2023.
Con memoria del 19/9/2023, si costituiva nel presente procedimento di divisione la comproprietaria non esecutata la quale concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di Controparte_3
CA “reietta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, assegnare alla comproprietaria non esecutata sig.ra , il 50% lordo del ricavato dalla vendita del bene immobile Controparte_3 oggetto dell'odierno giudizio di divisione endoprocedimentale, ossi a la somma di € 7.075,00 per le motivazioni meglio esposte infra.”
Nel dettaglio, la parte comproprietaria non esecutata si doleva del fatto che l'utilità che riceve il condividente non può essere equiparata, nel caso in oggetto, a quella che si ritrae dal giudizio di divisione ordinaria, atteso che nel procedimento di di visione endoesecutiva il comproprietario non esecutato subisce la vendita forzosa del suo immobile, senza ricavarne alcuna utilità e senza avervi alcun interesse. Concludeva, pertanto, affinchè venisse modificato il progetto di distribuzione, assegnando alla deducente il 50% del ricavato dalla vendita del bene immobile oggetto dell'odierno giudizio di divisione endoprocessuale, da liquidarsi in € 7. 075,00.
Contestava, altresì, che le spese di lite liquidate nella sentenza parziale n. 224/2020 di scioglimento della comunione venissero poste in solido a carico delle comproprietarie del bene, tenuto conto che la comparente non fosse debitrice esecutata.
Con successive note del 12/2/2024, il creditore procedente chiedeva confermarsi il progetto di divisione predisposto dal professionista delegato alla vendita in data 29/5/2023, dichiarandolo esecutivo.
Veniva pertanto fissata udienza all'11.12.2024, all'esito della quale quale Parte_1 creditore procedente, concludeva evidenziando che nei provvedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione debbano essere post e a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti e che pertanto le spese dovessero gravare per intero sulla massa attiva ricavata dalla vendita.
Il giudice all'esito poneva la causa in decisione, con rinuncia dalle parti ai termini per comparse conclusionali.
Così ricostruito lo svolgimento del presente giudizio di divisione endoesecutiva, deve premettersi che oggetto del presente provvedimento sono esclusivamente le contestazioni sollevate dalla comproprietaria non esecutata al piano di riparto redatto e predi sposto dal professionista delegato, avv. Calogero Termine, all'esito delle operazioni di vendita del compendio staggito.
La signora infatti, nella qualità sopra detta, ha lamentato che il Controparte_3 professionista delegato nel redigere il progetto di distribuzione ha detratto dalla massa attiva ricavata tutte le spese occorse per le attività di vendita, comprese le spese liquidate nella sentenza non definitiva emessa n. 224/2020 in favore del creditore procedente, dovendo al contrario prevedersi il riconoscimento del pieno 50% del ricavato, ammontante ad € 7.075,00.
Le contestazioni mosse nell'interesse della comproprietaria sono fondate solo in parte.
Sotto un primo profilo, infatti, non può non tenersi conto che in seno alla sentenza n. 224/2020 non definitiva emessa nell'ambito del presente procedimento divisionale, non impugnata e regolarmente passata in giudicato, è stata disposta “ la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per la delega delle operazioni di vendita del compendio staggito ponendo a carico di
[...]
e le spese necessarie per le predette operazioni delegate.” CP_1 Controparte_3
In ragione di quanto disposto dalla predetta sentenza – che come detto non è stata oggetto di impugnazione da nessuna delle parti – il professionista delegato ha posto le spese relative alle attività di vendita e i compensi legali relativi alla fase succes siva alle attività di vendita a carico di e e quindi dell'intera massa. Controparte_1 Controparte_3
Sotto tale profilo, dunque, il progetto divisionale non può essere modificato, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza e la mancata impugnazione della sentenza sotto tale aspetto.
Diversamente, per quanto attiene le spese liquidate in sentenza n. 224/2020 per € 2.100,00 per compensi professionali oltre ad € 545,00 a titolo di rimborso spese documentate oltre al rimborso forfettario, Iva e CPA, queste ad avviso di questo Giudice non possono essere indicate tra le spese da porsi in prededuzione dal ricavato sulla vendita, determinando – diversamente - una duplicazione di titoli.
Per tali ragioni, il progetto di distribuzione deve essere modificato nel senso che le somme totali da porre in prededuzione ai sensi dell'articolo 2770 c.c. non dovranno tenere conto di suddette spese quantificate in € 3.064,15 oltre ad € 545,00: pertant o, la somma complessiva delle spese da porre in prededuzione saranno € 10.466,16.
Così per un ammontare netto distribuibile tra le parti pari ad € 4.459,31: di cui 2.229,31 da assegnare alla signora nella qualità di comproprietaria non esecutata ed € Controparte_3
2.229,31 da distribuirsi in sede di riassunzione della procedura esecutiva pendente innanzi a questo
Tribunale, portante n. R.G. 16/2017.
Nulla sulle spese, atteso che sono stati già liquidati con decreto del 15/5/2023 i compensi legali spettanti al creditore procedente, ed inserite - come da sentenza non definitiva emessa nel presente procedimento 224/2020 - in prededuzione sull'intera massa per complessivi € 3.501,89.
p.q.m.
Il Tribunale di CA, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: dichiara la contumacia della debitrice esecutata Controparte_1 determina la somma spettante alla comproprietaria in € 2.229,31, quale Controparte_3 quota spettante sul 50% di proprietà indivisa;
determina in € 10.466,16 le spese da porre in prededuzione sulla massa attiva ricavata, come specificato in parte motiva;
autorizza il professionista delegato al prelievo diretto delle proprie spettanze e di quanto altro indicato nel piano di distribuzione come modificato;
dispone che la somma spettante alla comproprietaria esecutata come sopra Controparte_1 determinata in € 2.229,31, sia trattenuta in custodia dal professionista delegato a favore della riassumenda procedura esecutiva R.G. 16/2017; nulla sulle spese.
Così deciso in CA, il 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescr izioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd.
e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 778/2019, promossa da p.iva. , con sede in San Miniato, Via Ilaria Alpi, 10 -12, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante IG.ra , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_2
e difesa giusto mandato in calce all'ordinanza notificata dagli avv.ti Maria Greca O rsini e Nicola
Brugioni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Montalbano;
Attrice creditrice procedente
Nei confronti
, cod. fisc. ), non rappresentata né difesa, Controparte_1 C.F._1
Convenuta debitrice esecutata contumace
Nonché nei confronti di
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_2
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
CA (AG), Via A. Segni, n. 23/D, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parinisi, del Foro di
CA, che la rappresenta e difende in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione;
Convenuta comproprietaria non esecutata
Oggetto: divisione dei beni non caduti in successione.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11/12/2024, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi, riportandosi alle memorie già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente divisione endoesecutiva trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare, portante n.
R.G. Es. 16/2017 promossa da sui beni di proprietà indivisa della debitrice Parte_1 esecutata , per la quota di ½, immobili siti in CA nella Via Jacopo Ruffini Controparte_1 censiti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 134, particella 759, subb, 21/23/24/25/27/28.
Nell'ambito della procedura esecutiva sopra emarginata, pendente innanzi al Tribunale di CA, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26/9/2018, atteso che il creditore procedente aveva formulato istanza ai sensi dell'articolo 600 c.p.c. per la d ivisione degli immobili e che dalla perizia depositata dal perito stimatore del 10/4/2018 emergeva l'impossibilità di separare le quote in comproprietà in natura e l'improbabilità di procedere alla vendita delle singol a quota pignorata ad un prezzo pari o superiore al valore delle quote medesime, disponeva ai sensi degli artt. 600, secondo comma, e 601 c.p.c. procedersi alla divisione dei beni immobili pignorati in quota, fissando l'udienza di comparizione delle parti al successivo 29/1 /2019 innanzi a sé quale giudice istruttore, onerando la creditrice procedente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati
– ovvero la debitrice esecutata e la comproprietaria non esecutata e nei confronti dei creditori iscritti e di coloro che avessero acquistato, in forza di atti trascritti prima della trascrizione della presente ordinanza, diritti sull'immobile ai sensi dell'articolo 784 c.p.c., sospendendo altresì il processo esecutivo fintanto che non fosse intervenuta sentenza passata in giudicato sulla divisione.
Alla successiva udienza del 4/3/2019, veniva dichiarata la contumacia della debitrice esecutata,
stante la regolare notifica delle convenute e preso atto della relazione notarile Controparte_1 ipocatastale, disponeva procedersi alla vendita come da s eparata ordinanza di vendita, secondo le risultanze della espletata CTU.
Con decreto di pari data, il Giudice istruttore delegava le operazioni di vendita al professionista
Avv. Calogero Termine.
L'esperto nominato nel corso della procedura esecutiva n. 16/2017 aveva ritenuto gli immobili non comodamente divisibili, prospettando per la vendita la formazione di un unico lotto.
Con provvedimento del 20/12/2019, il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva in attesa della definizione del giudizio di divisione instaurato, come già disposto con provvedimento del 25.9.2018.
All'udienza dell'11.12.2019, innanzi al Giudice istruttore, le parti precisavano le rispettive conclusioni, insistendo per lo scioglimento della comunione secondo le risultanze del CTU, come da perizia già depositata in atti ed il giudice poneva la causa i n decisione, assegnando i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 224/2020, il Tribunale di CA, non definitivamente pronunciando e dichiarata la contumacia di e , ritenuta la non comoda divisibilità Controparte_1 Controparte_3 dei beni immobili siti in Comune di CA, Via Iacopo Ruffi ni, distinti in catasto Fabbricati foglio
134, particella 759, sub 21/23/24/26/27 e 28, disponeva lo scioglimento della comunione ordinaria tra e mediante vendita all'incanto come da separata Controparte_1 Controparte_3 ordinanza, condannando entrambe le comproprietarie (sia debitrice sia comproprietaria non esecutata) alla refusione delle spese di lite sostenute dalla creditrice procedente, , Parte_1 disponendo la remissione della causa sul ruolo come da separata ordinanza di vendit a e di delega delle operazioni di vendita del compendio staggito, ponendo a carico di e Controparte_1
, le spese necessarie per le predette operazioni delegate. Controparte_3
All'esito dello svolgimento delle operazioni di vendita, all'udienza del 21/4/2022 il professionista delegato, avv. Calogero Termine, rappresentava che la vendita asincrona telematica fissata per il giorno 13/4/2022, si era conclusa con l'aggiudicazione del bene oggetto di divisione al prezzo di €
14.150,00 e che l'aggiudicatario aveva corrisposto regolar mente la causazione prevista, impegnandosi al pagamento del saldo prezzo entro il 30/6/2022.
Regolarmente corrisposto il saldo prezzo, veniva emesso il relativo decreto di trasferimento del bene, cosi di seguito identificato: “di n° 4“posti auto coperti” e n° 2“garage”, ubicati all'interno del piano semicantinato (sotto terra su tre lati) di un edificio sito nel comune di CA in via A.
Segni n° 23 c (originariamente indicato come sito in via Ruffini) identificato catastalme nte al f.m.
134 particella 759, sub, 21,23,24,26,27,28.
Il professionista delegato conseguentemente procedeva alla predisposizione e al deposito al fascicolo telematico del progetto divisionale in data 30/5/2023, in seno al quale veniva prevista la prededuzione dalla massa attiva ricavata dalla vendita di tutte le spese relative alle operazioni di vendita e che per l'effetto ha previsto l'assegnazione in via privilegiata ai sensi dell'articolo 2770
c.c.: “
1.all'Avv.Calogero Termine, per spese e competenze, quale custode e professionista delegato, come liquidate, euro 2.392,00; 2. alla con sede in Via Ilari Alpi 10/12, San Parte_1
Miniato (PISA) P.I. , per spese e competenze, sostenute nell'interesse comune della P.IVA_1 procedura dal creditore pignorante, come liquidate, euro 11.683,16 Totale spese in prededuzione= euro 14.075,16 3. alla sig.ra (c.f. ), comproprietaria Controparte_3 C.F._2 del medesimo immobile al 50%, la somma di euro 425,82. Totale residuo conto corrente: euro
425,07. Tanto illustrato, la distribuzione del ricavato si può riassumere nel seguente: PIANO DI
RIPARTO Somma da distribuire (conto corrente intestato alla intestata procedura): euro
€.14.925,31 -Delegato (Avv. C. Termine): euro 2.392,00 - euro 11.683,16 - Parte_1 [...]
(c.f. ), comproprietaria del medesimo immobile al 50% Controparte_3 C.F._2
425,07 Totale €. 14.500,23.”
Il Giudice istruttore fissava udienza per approvazione del progetto di distribuzione del ricavato all'udienza del successivo 6/6/2023.
Con memoria del 19/9/2023, si costituiva nel presente procedimento di divisione la comproprietaria non esecutata la quale concludeva chiedendo che volesse il Tribunale di Controparte_3
CA “reietta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, assegnare alla comproprietaria non esecutata sig.ra , il 50% lordo del ricavato dalla vendita del bene immobile Controparte_3 oggetto dell'odierno giudizio di divisione endoprocedimentale, ossi a la somma di € 7.075,00 per le motivazioni meglio esposte infra.”
Nel dettaglio, la parte comproprietaria non esecutata si doleva del fatto che l'utilità che riceve il condividente non può essere equiparata, nel caso in oggetto, a quella che si ritrae dal giudizio di divisione ordinaria, atteso che nel procedimento di di visione endoesecutiva il comproprietario non esecutato subisce la vendita forzosa del suo immobile, senza ricavarne alcuna utilità e senza avervi alcun interesse. Concludeva, pertanto, affinchè venisse modificato il progetto di distribuzione, assegnando alla deducente il 50% del ricavato dalla vendita del bene immobile oggetto dell'odierno giudizio di divisione endoprocessuale, da liquidarsi in € 7. 075,00.
Contestava, altresì, che le spese di lite liquidate nella sentenza parziale n. 224/2020 di scioglimento della comunione venissero poste in solido a carico delle comproprietarie del bene, tenuto conto che la comparente non fosse debitrice esecutata.
Con successive note del 12/2/2024, il creditore procedente chiedeva confermarsi il progetto di divisione predisposto dal professionista delegato alla vendita in data 29/5/2023, dichiarandolo esecutivo.
Veniva pertanto fissata udienza all'11.12.2024, all'esito della quale quale Parte_1 creditore procedente, concludeva evidenziando che nei provvedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione debbano essere post e a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti e che pertanto le spese dovessero gravare per intero sulla massa attiva ricavata dalla vendita.
Il giudice all'esito poneva la causa in decisione, con rinuncia dalle parti ai termini per comparse conclusionali.
Così ricostruito lo svolgimento del presente giudizio di divisione endoesecutiva, deve premettersi che oggetto del presente provvedimento sono esclusivamente le contestazioni sollevate dalla comproprietaria non esecutata al piano di riparto redatto e predi sposto dal professionista delegato, avv. Calogero Termine, all'esito delle operazioni di vendita del compendio staggito.
La signora infatti, nella qualità sopra detta, ha lamentato che il Controparte_3 professionista delegato nel redigere il progetto di distribuzione ha detratto dalla massa attiva ricavata tutte le spese occorse per le attività di vendita, comprese le spese liquidate nella sentenza non definitiva emessa n. 224/2020 in favore del creditore procedente, dovendo al contrario prevedersi il riconoscimento del pieno 50% del ricavato, ammontante ad € 7.075,00.
Le contestazioni mosse nell'interesse della comproprietaria sono fondate solo in parte.
Sotto un primo profilo, infatti, non può non tenersi conto che in seno alla sentenza n. 224/2020 non definitiva emessa nell'ambito del presente procedimento divisionale, non impugnata e regolarmente passata in giudicato, è stata disposta “ la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per la delega delle operazioni di vendita del compendio staggito ponendo a carico di
[...]
e le spese necessarie per le predette operazioni delegate.” CP_1 Controparte_3
In ragione di quanto disposto dalla predetta sentenza – che come detto non è stata oggetto di impugnazione da nessuna delle parti – il professionista delegato ha posto le spese relative alle attività di vendita e i compensi legali relativi alla fase succes siva alle attività di vendita a carico di e e quindi dell'intera massa. Controparte_1 Controparte_3
Sotto tale profilo, dunque, il progetto divisionale non può essere modificato, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza e la mancata impugnazione della sentenza sotto tale aspetto.
Diversamente, per quanto attiene le spese liquidate in sentenza n. 224/2020 per € 2.100,00 per compensi professionali oltre ad € 545,00 a titolo di rimborso spese documentate oltre al rimborso forfettario, Iva e CPA, queste ad avviso di questo Giudice non possono essere indicate tra le spese da porsi in prededuzione dal ricavato sulla vendita, determinando – diversamente - una duplicazione di titoli.
Per tali ragioni, il progetto di distribuzione deve essere modificato nel senso che le somme totali da porre in prededuzione ai sensi dell'articolo 2770 c.c. non dovranno tenere conto di suddette spese quantificate in € 3.064,15 oltre ad € 545,00: pertant o, la somma complessiva delle spese da porre in prededuzione saranno € 10.466,16.
Così per un ammontare netto distribuibile tra le parti pari ad € 4.459,31: di cui 2.229,31 da assegnare alla signora nella qualità di comproprietaria non esecutata ed € Controparte_3
2.229,31 da distribuirsi in sede di riassunzione della procedura esecutiva pendente innanzi a questo
Tribunale, portante n. R.G. 16/2017.
Nulla sulle spese, atteso che sono stati già liquidati con decreto del 15/5/2023 i compensi legali spettanti al creditore procedente, ed inserite - come da sentenza non definitiva emessa nel presente procedimento 224/2020 - in prededuzione sull'intera massa per complessivi € 3.501,89.
p.q.m.
Il Tribunale di CA, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: dichiara la contumacia della debitrice esecutata Controparte_1 determina la somma spettante alla comproprietaria in € 2.229,31, quale Controparte_3 quota spettante sul 50% di proprietà indivisa;
determina in € 10.466,16 le spese da porre in prededuzione sulla massa attiva ricavata, come specificato in parte motiva;
autorizza il professionista delegato al prelievo diretto delle proprie spettanze e di quanto altro indicato nel piano di distribuzione come modificato;
dispone che la somma spettante alla comproprietaria esecutata come sopra Controparte_1 determinata in € 2.229,31, sia trattenuta in custodia dal professionista delegato a favore della riassumenda procedura esecutiva R.G. 16/2017; nulla sulle spese.
Così deciso in CA, il 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescr izioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd.
e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.