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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4463 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Alberto Mario n. 1, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, CodiceFiscale_1
Via Caroncini N. 6, presso lo studio dell'Avv. Gennaro CONTARDI che la rappresenta e difende;
appellante e
nato a [...] il [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Renato
d'Ambrosio ed elett.te dom.to preso lo stesso in SS via Cimarosa n.4;
appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 5416/23 emessa il 3.4.23 dal Tribunale di
Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 7594/21.
Conclusioni
: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma – Sezione Civile della Parte_1
Persona e della Famiglia, dichiarata la propria competenza funzionale e territoriale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata dell'Ecc.mo Tribunale di Roma – I Sezione Civile N. 5416/2023,
1 decisa il 28 marzo 2023, depositata in Cancelleria e pubblicata il 3 aprile 2023, ridurre la frequentazione infrasettimanale padre/figlio e solo nella settimana in cui non ricade il weekend nel quale il figlio sta con il padre, ad un solo pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola alle ore 20, statuendo l'obbligo di ciascun genitore, quando ha presso il figlio, di evitargli problemi psicologici e di rispettare le norme di legge ed igieniche;
determinare l'assegno di mantenimento per il figlio minore in almeno €
550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili a decorrere dalla domanda (15 febbraio
2021), da versarsi alla ex moglie nel domicilio della stessa entro il 5 di ogni mese e con indicizzazione automatica annuale secondo gli Indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
determinare l'assegno divorzile a favore della ex moglie Sig.ra dott. Parte_1
in almeno € 250,00= (duecentocinquanta/00) mensili, da versarsi alla ex
[...]
moglie nel domicilio della stessa entro il 5 di ogni mese ed a decorrere dal 1° gennaio
2022, con indicizzazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. Con vittoria di spese - compreso il contributo unificato di cui appresso, anche nel dannato caso di integrale compensazione delle spese – funzioni ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori articolati in 1° grado e non ammessi;
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza Controparte_1
disattesa e richiamati tutti gli scritti difensivi di primo grado e le conclusioni ivi riportate: RIGETTARE l'appello e, in conseguenza, CONFERMARE la sentenza di primo grado impugnata.
* * *
I sig.ri e si sono sposati con rito civile in SS il Parte_1 Controparte_1
30.1.2016 e, il 16.3.2016, dalla loro relazione è nato il figlio Persona_1
Il 29.10.2018 è stata omologata, dal Tribunale di SS, la loro separazione consensuale prevedente l'affido condiviso ad essi genitori del minore, il suo prevalente collocamento presso la residenza materna, in Roma, il calendario della sua frequentazione con il padre (a w.e. alternati e, la settimana nella quale non ricade il w.e., due pomeriggi), l'onere a carico del di versare mensilmente euro 125,oo per il CP_1
mantenimento della moglie ed euro 550,oo per quello del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie a quest'ultimo occorrenti.
In data 15.2.2021 ha presentato ricorso per divorzio innanzi al Tribunale di Roma la sig.ra chiedendo lo scioglimento del matrimonio e la conferma delle condizioni Pt_1
2 della separazione, l'importo di euro 125,oo mensile dovendole essere versato a titolo di assegno divorzile.
Costituitosi in giudizio il , non opponendosi allo scioglimento del matrimonio, CP_1
deduceva di esser stato licenziato dalle FF.SS. e, pertanto, chiedeva di esser esonerato da qualsiasi ulteriore onere economico in favore della ricorrente, offrendo per il figlio l'inferiore importo mensile di euro 300,oo, importo che affermava esser disponibile a rivedere non appena avesse trovato una nuova occupazione lavorativa.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. – confermate la altre condizioni della separazione – riduceva ad euro 400,oo l'assegno paterno per il concorso al mantenimento del figlio.
Pronunciata il 22.11.2021 la sentenza sullo status, con la successiva del 3.4.2023 il
Tribunale, confermato l'affido congiunto del bambino ed il suo prevalente collocamento presso la madre, stabiliva i suoi incontri con il padre, oltre che a w.e. alternati, anche due pomeriggi per ogni settimana, confermava l'assegno di euro 400,oo a carico del convenuto per il suo mantenimento, respingeva la richiesta della ricorrente per l'assegno divorzile, compensava le spese di lite fra le parti.
Ha proposto appello la sig.ra per lamentare che il non era costante nel Pt_1 CP_1
prender con sé il figlio detti pomeriggi di ogni settimana, che questi doveva ritenersi lavorasse a tempo pieno per la società di n.c.c. che lo aveva assunto ed era solito concedere in locazione a terzi una stanza della sua casa di Roma, sì da esser in grado di versare maggior importo per il figlio e l'assegno divorzile in proprio favore, assegno spettantele per aver ella di recente perduto il lavoro di supplenza presso l' Accademia di
Belle Arti a Frosinone e per aver sacrificato la sua attività professionale in ragione della maternità, l'ex coniuge avendo acquistato dopo la separazione il suo appartamento in
Roma (con mutuo di rata mensile pari ad euro 500,oo).
Costituitosi in giudizio il resistente ha replicato affermando che era assolutamente falso il suo disimpegno nel trascorrere i tempi stabiliti con il figlio;
di aver, da ultimo, trovato un lavoro sempre part-time, a tempo determinato fino al 31/12/24 e con una retribuzione di circa € 800 mensili, come da documentazione che depositava;
che la ricorrente ben poteva sostenersi da sola anche in considerazione della sua giovane età e della sua comprovata esperienza nel campo giornalistico.
Gli atti erano inoltrati in visione alla Procura generale.
In data 31.10.24 era acquisita relazione del S.s. del Municipio XII di Roma.
3 La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 10.4.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio, senza tener conto di ulteriori allegazioni documentali in quanto oramai irritualmente effettuate fuori dal contraddittorio.
* * *
La sentenza impugnata non pare meritevole di censure.
La convivenza fra le parti è durata davvero poco, nemmeno tre anni, e la sig.ra , Pt_1 trentottenne all'epoca dell'omologa delle condizioni della loro separazione, già era inserita nel mondo del lavoro.
Pertanto, non può certo condividersi la sua affermazione per la quale il regime matrimoniale avrebbe comportato un sacrificio della sua carriera e delle sue prospettive professionali, ella avendo continuato a lavorare pur dopo la separazione, allegando di aver solo di recente perduto il suo impiego di insegnamento presso l'Accademia delle
Belle Arti di Frosinone.
Deve ritenersi, dunque, che la ricorrente abbia tutte le capacità e le competenze per procurarsi da sé i mezzi di sussistenza.
D'altro canto, il sig. , dopo aver perduto l'impiego alle FF.SS, ha dovuto cercar CP_1
altro lavoro, riuscendo a trovarlo con contratto part time alle dipendenze di una ditta di n.c.c.. corrispondesse al vero che egli fitta a terzi una stanza del suo nuovo CP_2
alloggio, pur di modeste dimensioni, non può trascurarsi il fatto che lo stesso, oltre alla rata del finanziamento per l'acquisto dell'auto, risulta onerato di quella di circa euro
500,oo mensili per il mutuo contratto al momento dell'acquisto dell'immobile cui, deve ritenersi, ben difficilmente riuscirebbe altrimenti a far fronte, tenuto conto dell'impegno economico impostogli per il mantenimento del figlio per come stabilito nell'ammontare di euro 400,oo mensili e nel rimborso del 50% delle spese straordinarie, ammontare che, dunque, appare correttamente stimato dal Tribunale in ragione della sua complessiva condizione economica.
Non risulta, dalla relazione del S.s., che il padre si disinteressi al figlio e che non voglia incontrarlo, sicché non v'è ragione per modificare il calendario stabilito dal primo giudice in termini restrittivi della loro frequentazione, come ha richiesto la ricorrente, salva la specificazione, da entrambe le parti oggi condivisa, che quando il figlio è collocato presso l'uno o l'altro e per qualsiasi motivo detto genitore non sia in grado di potervi provvedere personalmente, anche solo momentaneamente, questi dovrà avvisare
4 immediatamente l'altro, evitando di collocarlo presso estranei e/o parenti senza il consenso dell'altro genitore, ciò al fine di permettere al bambino di poter stare preferibilmente ed ove possibile con i propri genitori.
Segue per legge alla sua soccombenza la condanna della parte appellante al rimborso delle spese di lite in favore del difensore del convenuto, dichiaratosene anticipatario, per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n.
147/22, stimatosi il valore della controversia ai sensi dell'art 13 co. 1° c.p.c...
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 5416/23 Parte_1
emessa il 3.4.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 7594/21,
- condanna la stessa a rimborsare all' Avv. Renato D'Ambrosio, Parte_1
quale procuratore antistatario di , le spese di lite che si liquidano Controparte_1
in euro 4.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla ricorrente la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 16.4.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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