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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1180/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6216/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SS - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 744/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 10 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8640 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Preliminarmente, il difensore dei contribuenti e di se stesso dichiara la permanenza dell'inottemperanza di quanto preteso nel ricorso. Chiede pertanto che si prosegua nella procedura ex art. 70 d.lgs. 546/92.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 21/10/2025 Ricorrente_4, Ricorrente_1, Ricorrente_2
quali eredi legittimi di Nominativo_1 e l'avv.Ricorrente_3 anche quale procuratore distrattario di Nominativo_1 , ricorrevano per l'esecuzione della sentenza n. 744/2025 depositata il 30/01/2025 pronunciata il 27/01/2025 dalla sez. 10 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della sicilia , sez staccata di SS .
Con la predetta sentenza la Corte adita , all'esito di una annosa vicenda giudiziaria originata con il ricorso n. 2726/1998 RGR , così disponeva “ Decidendo in sede di rinvio, accoglie l'appello depositato dai ricorrenti in data 18/2/2005 е per l'effetto condanna l'Ufficio a corrispondere al contribuente, oltre la rivalutazione secondo indici ISTAT già riconosciuta, anche gli interessi nella misura del 6% per ciascun semestre solare con decorrenza dall'1/1/1986 fino alla data di emissione dell'ordinativo che ha disposto il rimborso. “ E in motivazione così provvedeva sulle spese “ Le spese processuali vanno integralmente poste a carico dell'ufficio soccombente e liquidate per le sole spese vive fino all'odierno giudizio, in euro
869,68 e per i compensi per le fasi precedenti questo giudizio di rinvio (quindi compresi i due giudizi di legittimità) in complessivi euro 6.980,00 oltre accessori come per legge, cui si aggiungono quelle di questa ultima fase, che si liquidano in complessivi euro 2.150,00 oltre accessori come per legge. Di tutte le citate spese va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario, che ha reso la dichiarazione prescritta.”
I contribuenti precisavano che la sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato (come da attestazione) in data 14/4/2025 . L'Agenzia delle Entrate di SS provvedeva a corrispondere in data 5/7/2025,solo l'importo di € 12.990,30 per le spese legali , in favore dell'avv. Ricorrente_3 , restando debitrice nei confronti del difensore distrattario avv. Ricorrente_3 della residua somma di € 1.298,33 e nei confronti dei contribuenti, della somma- calcolata alla data del 15/1/2026 - di complessivi € 15.216,88
(comprensivi di sorte capitale e di accessori calcolati secondo i criteri indicati nella sentenza n.
744/2025 ).
Chiedevano venisse data ottemperanza alla sentenza de qua, attraverso la procedura ex art. 70 DLGS
546/92
L'Agenzia non si costituiva .
Il contribuente con memoria successiva precisava il credito , nei termini detti .
All'udienza del 21/1/2026 le parti presenti dichiaravano il persistere dell'ottemperanza parziale .
Il GU decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutata l'ammissibilità del ricorso ai sensi della novella introdotta dal Dlgs n. 156/2015 e l'attualità dell'interesse , per avere l'Agenzia delle Entrate, ottemperato solo parzialmente a quanto dovuto circa il pagamento della complessiva somma portata dalla sentenza n. 744/2025 depositata il 30/01/2025 pronunciata il 27/01/2025 dalla sez. 10 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della sicilia , sez staccata di SS, questo Giudice , ai sensi del comma 7 dell'art. 70 Dlgs 546/92 , nomina quale commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza , l'avv. Nominativo_2 con studio in SS , Indirizzo_2 pec Email_3 delegandolo affinchè , recatosi presso la sede dell'istituto tesoriere faccia emettere speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso della differenza ancora dovuta dall'Agenzia delle Entrate di SS pari ad € 1.298,33 in favore dell'Avv. Ricorrente_3 ; € 15.216,88 in favore dei sigg Ricorrente_4, Ricorrente_1
, Ricorrente_2 , oltre alle spese del presente procedimento che liquida in favore del difensore distrattario avv Ricorrente_3 in complessivi € 5500,00 oltre accessori di legge e CUT se assolto e al compenso , da disporsi in favore del commissario ad acta che si liquida in complessivi
€ 4000,00 oltre accessori di legge .
Concede al commissario ad acta termine di gg 60 per i necessari provvedimenti attuativi;
dispone che lo stesso depositi , all'esito dell'avvenuta ottemperanza , breve relazione con allegati i provvedimenti assunti al PTT .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto e per l'effetto nomina commissario ad acta L'avv. Nominativo_2 con studio in SS, Indirizzo_2, pec Email_3, a cui concede termine di 60 gg e conferisce i poteri di cui in motivazione, per l'esecuzione dei provvedimenti necessari all'emissione dell'ordinativo di pagamento a carico dell'Agenzia delle Entrate di SS per l'importo complessivo ancora dovuto di euro 1.298,33 in favore dell'Avv. Ricorrente_3; euro 15.216,88 in favore dei sigg. Ricorrente_4, Ricorrente_1, Ricorrente_2, somme portate dalla sentenza n. 744/2025 depositata il 30/01/2025, pronunciata il 27/01/2025 dalla sez. 10 della Corte di
Giusitizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione Staccata di SS di cui si chiede l'ottemperanza, oltre alla somma di euro 5.500,00oltre accessori di legge e CUT se assolto per spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Ricorrente_3 e al compenso da disporsi in favore del commissario ad acta che si liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 21.01.2026
Il GU
AR AB OP
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6216/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SS - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 744/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 10 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8640 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Preliminarmente, il difensore dei contribuenti e di se stesso dichiara la permanenza dell'inottemperanza di quanto preteso nel ricorso. Chiede pertanto che si prosegua nella procedura ex art. 70 d.lgs. 546/92.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 21/10/2025 Ricorrente_4, Ricorrente_1, Ricorrente_2
quali eredi legittimi di Nominativo_1 e l'avv.Ricorrente_3 anche quale procuratore distrattario di Nominativo_1 , ricorrevano per l'esecuzione della sentenza n. 744/2025 depositata il 30/01/2025 pronunciata il 27/01/2025 dalla sez. 10 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della sicilia , sez staccata di SS .
Con la predetta sentenza la Corte adita , all'esito di una annosa vicenda giudiziaria originata con il ricorso n. 2726/1998 RGR , così disponeva “ Decidendo in sede di rinvio, accoglie l'appello depositato dai ricorrenti in data 18/2/2005 е per l'effetto condanna l'Ufficio a corrispondere al contribuente, oltre la rivalutazione secondo indici ISTAT già riconosciuta, anche gli interessi nella misura del 6% per ciascun semestre solare con decorrenza dall'1/1/1986 fino alla data di emissione dell'ordinativo che ha disposto il rimborso. “ E in motivazione così provvedeva sulle spese “ Le spese processuali vanno integralmente poste a carico dell'ufficio soccombente e liquidate per le sole spese vive fino all'odierno giudizio, in euro
869,68 e per i compensi per le fasi precedenti questo giudizio di rinvio (quindi compresi i due giudizi di legittimità) in complessivi euro 6.980,00 oltre accessori come per legge, cui si aggiungono quelle di questa ultima fase, che si liquidano in complessivi euro 2.150,00 oltre accessori come per legge. Di tutte le citate spese va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario, che ha reso la dichiarazione prescritta.”
I contribuenti precisavano che la sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato (come da attestazione) in data 14/4/2025 . L'Agenzia delle Entrate di SS provvedeva a corrispondere in data 5/7/2025,solo l'importo di € 12.990,30 per le spese legali , in favore dell'avv. Ricorrente_3 , restando debitrice nei confronti del difensore distrattario avv. Ricorrente_3 della residua somma di € 1.298,33 e nei confronti dei contribuenti, della somma- calcolata alla data del 15/1/2026 - di complessivi € 15.216,88
(comprensivi di sorte capitale e di accessori calcolati secondo i criteri indicati nella sentenza n.
744/2025 ).
Chiedevano venisse data ottemperanza alla sentenza de qua, attraverso la procedura ex art. 70 DLGS
546/92
L'Agenzia non si costituiva .
Il contribuente con memoria successiva precisava il credito , nei termini detti .
All'udienza del 21/1/2026 le parti presenti dichiaravano il persistere dell'ottemperanza parziale .
Il GU decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutata l'ammissibilità del ricorso ai sensi della novella introdotta dal Dlgs n. 156/2015 e l'attualità dell'interesse , per avere l'Agenzia delle Entrate, ottemperato solo parzialmente a quanto dovuto circa il pagamento della complessiva somma portata dalla sentenza n. 744/2025 depositata il 30/01/2025 pronunciata il 27/01/2025 dalla sez. 10 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della sicilia , sez staccata di SS, questo Giudice , ai sensi del comma 7 dell'art. 70 Dlgs 546/92 , nomina quale commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza , l'avv. Nominativo_2 con studio in SS , Indirizzo_2 pec Email_3 delegandolo affinchè , recatosi presso la sede dell'istituto tesoriere faccia emettere speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso della differenza ancora dovuta dall'Agenzia delle Entrate di SS pari ad € 1.298,33 in favore dell'Avv. Ricorrente_3 ; € 15.216,88 in favore dei sigg Ricorrente_4, Ricorrente_1
, Ricorrente_2 , oltre alle spese del presente procedimento che liquida in favore del difensore distrattario avv Ricorrente_3 in complessivi € 5500,00 oltre accessori di legge e CUT se assolto e al compenso , da disporsi in favore del commissario ad acta che si liquida in complessivi
€ 4000,00 oltre accessori di legge .
Concede al commissario ad acta termine di gg 60 per i necessari provvedimenti attuativi;
dispone che lo stesso depositi , all'esito dell'avvenuta ottemperanza , breve relazione con allegati i provvedimenti assunti al PTT .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto e per l'effetto nomina commissario ad acta L'avv. Nominativo_2 con studio in SS, Indirizzo_2, pec Email_3, a cui concede termine di 60 gg e conferisce i poteri di cui in motivazione, per l'esecuzione dei provvedimenti necessari all'emissione dell'ordinativo di pagamento a carico dell'Agenzia delle Entrate di SS per l'importo complessivo ancora dovuto di euro 1.298,33 in favore dell'Avv. Ricorrente_3; euro 15.216,88 in favore dei sigg. Ricorrente_4, Ricorrente_1, Ricorrente_2, somme portate dalla sentenza n. 744/2025 depositata il 30/01/2025, pronunciata il 27/01/2025 dalla sez. 10 della Corte di
Giusitizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione Staccata di SS di cui si chiede l'ottemperanza, oltre alla somma di euro 5.500,00oltre accessori di legge e CUT se assolto per spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Ricorrente_3 e al compenso da disporsi in favore del commissario ad acta che si liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 21.01.2026
Il GU
AR AB OP