TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1971/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1971/2024 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Quaglieri c.f. giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
C.F. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro-tempore Regionale dell' del Lazio, dr. giusta CP_3 CP_1 Controparte_4
Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' , CP_1 CP_1 CP_5
n. 43 del 27.2.2023, con domicilio eletto presso l'avvocatura regionale , in p.zza CP_6 delle V Giornate n. 3 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco c.f.
, in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._3 Per_1 dell'1.8.2024, Rep. 93118 – Racc. 28300), allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 4/4/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare la natura professione della malattia “spondiloartrosi con protrusioni discali multiple a carico della colonna” contratta dal Sig. ed accertare e Parte_1 dichiarare che lo stesso ha subito una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al
12%, ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa, comunque non inferiore al 6%;
per l'effetto, condannare l' all'erogazione del suddetto indennizzo nella misura CP_1 determinata secondo la tabella delle menomazioni allegata al D.Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi con la decorrenza e gli accessori di legge.
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 16/10/2024 per chiedere di: “IN VIA CP_1
PREGIUDIZIALE
Accertarsi e dichiararsi la improponibilità ed in subordine, improcedibilità del ricorso, ex artt. 443
c.p.c. e 104 del T.U. 1124/65.
NEL MERITO IN SUBORDINE
Respingersi perché non provata e comunque infondata la domanda della ricorrente, o con qualsiasi altra statuizione;
in ogni caso spese per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 10/4/2024 per il giorno
12/11/2024; all'esito veniva emessa ordinanza del 13/11/2024 di rinvio per discussione con termine per note;
all'esito dell'udienza dell'11/9/2025 veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5. Con l'odierno ricorso la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della natura professionale della seguente patologia: “spondiloartrosi con protrusioni discali multiple a carico della colonna” e per l'effetto deduceva di aver presentato domanda amministrativa il 14/7/2022; il ricorrente deduceva altresì di non essere stato sottoposto a visita medica e per l'effetto, decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa, deduceva l'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo con provvedimento di silenzio-rigetto.
6. Si costituiva l' per dedurre preliminarmente l'improcedibilità della domanda atteso CP_1 che la domanda amministrativa non veniva corredata da certificazione medica ai sensi dell'art
104 TU. N. 1124/1965, nonostante due solleciti di integrazione della domanda effettuati dall' in data 20/7/2022 e in data 16/8/2022 (v. allegati nn. 3 e 4 memoria ); CP_1 CP_1 inoltre deduceva l'omesso ricorso amministrativo avverso il silenzio-diniego; nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso.
7. Osserva il decidente, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall' , CP_1 che il ricorso è improcedibile.
Si precisa, infatti, che l' ha prodotto prova che la domanda di malattia professionale CP_2 avanzata da parte ricorrente il 14/7/2022 era incompleta perché priva dei dati anagrafici della ricorrente e perché priva dell'allegato certificato medico;
allo scopo di completare la domanda l' inviava due PEC all'interessato in data 20/7/2022 (v. doc. 4 e 5 allegati alla CP_1 memoria) e in data 16/8/2025 (v. doc. 3 e 6 allegati alla memoria). Alle due istanze dell' non veniva data risposta. Ne consegue che il procedimento amministrativo CP_2 preliminare al ricorso giurisdizionale non si è utilmente perfezionato con conseguente improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 443 cpc.
8. Irrilevante è il successivo invio in data 25/11/2024– rispetto all'introduzione dell'odierno giudizio- da parte del ricorrente del “modulo integrativo” depositato in atti in data 1/9/2025
3 poiché il documento composto da una sola pagina non prova cosa sia stato inviato a scopo integrativo.
9. Si conferma, pertanto, l'improcedibilità del ricorso.
3. Le spese di lite.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti della parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sua esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, per l'effetto dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Così deciso in Velletri, l'11 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1971/2024 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
( ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Quaglieri c.f. giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
C.F. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro-tempore Regionale dell' del Lazio, dr. giusta CP_3 CP_1 Controparte_4
Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' , CP_1 CP_1 CP_5
n. 43 del 27.2.2023, con domicilio eletto presso l'avvocatura regionale , in p.zza CP_6 delle V Giornate n. 3 in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco c.f.
, in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._3 Per_1 dell'1.8.2024, Rep. 93118 – Racc. 28300), allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 4/4/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare la natura professione della malattia “spondiloartrosi con protrusioni discali multiple a carico della colonna” contratta dal Sig. ed accertare e Parte_1 dichiarare che lo stesso ha subito una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al
12%, ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa, comunque non inferiore al 6%;
per l'effetto, condannare l' all'erogazione del suddetto indennizzo nella misura CP_1 determinata secondo la tabella delle menomazioni allegata al D.Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi con la decorrenza e gli accessori di legge.
Con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 16/10/2024 per chiedere di: “IN VIA CP_1
PREGIUDIZIALE
Accertarsi e dichiararsi la improponibilità ed in subordine, improcedibilità del ricorso, ex artt. 443
c.p.c. e 104 del T.U. 1124/65.
NEL MERITO IN SUBORDINE
Respingersi perché non provata e comunque infondata la domanda della ricorrente, o con qualsiasi altra statuizione;
in ogni caso spese per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 10/4/2024 per il giorno
12/11/2024; all'esito veniva emessa ordinanza del 13/11/2024 di rinvio per discussione con termine per note;
all'esito dell'udienza dell'11/9/2025 veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5. Con l'odierno ricorso la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della natura professionale della seguente patologia: “spondiloartrosi con protrusioni discali multiple a carico della colonna” e per l'effetto deduceva di aver presentato domanda amministrativa il 14/7/2022; il ricorrente deduceva altresì di non essere stato sottoposto a visita medica e per l'effetto, decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa, deduceva l'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo con provvedimento di silenzio-rigetto.
6. Si costituiva l' per dedurre preliminarmente l'improcedibilità della domanda atteso CP_1 che la domanda amministrativa non veniva corredata da certificazione medica ai sensi dell'art
104 TU. N. 1124/1965, nonostante due solleciti di integrazione della domanda effettuati dall' in data 20/7/2022 e in data 16/8/2022 (v. allegati nn. 3 e 4 memoria ); CP_1 CP_1 inoltre deduceva l'omesso ricorso amministrativo avverso il silenzio-diniego; nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso.
7. Osserva il decidente, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall' , CP_1 che il ricorso è improcedibile.
Si precisa, infatti, che l' ha prodotto prova che la domanda di malattia professionale CP_2 avanzata da parte ricorrente il 14/7/2022 era incompleta perché priva dei dati anagrafici della ricorrente e perché priva dell'allegato certificato medico;
allo scopo di completare la domanda l' inviava due PEC all'interessato in data 20/7/2022 (v. doc. 4 e 5 allegati alla CP_1 memoria) e in data 16/8/2025 (v. doc. 3 e 6 allegati alla memoria). Alle due istanze dell' non veniva data risposta. Ne consegue che il procedimento amministrativo CP_2 preliminare al ricorso giurisdizionale non si è utilmente perfezionato con conseguente improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 443 cpc.
8. Irrilevante è il successivo invio in data 25/11/2024– rispetto all'introduzione dell'odierno giudizio- da parte del ricorrente del “modulo integrativo” depositato in atti in data 1/9/2025
3 poiché il documento composto da una sola pagina non prova cosa sia stato inviato a scopo integrativo.
9. Si conferma, pertanto, l'improcedibilità del ricorso.
3. Le spese di lite.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti della parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sua esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, per l'effetto dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- dichiara il ricorrente esonerato dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Così deciso in Velletri, l'11 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4