Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 662
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente riproponga eccezioni già sollevate e decise nei gradi precedenti e in Cassazione, ritenendole inammissibili in questa sede. Ha inoltre affermato la legittimità dell'atto di intimazione emesso in esecuzione della sentenza di secondo grado, in quanto l'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 permette la riscossione a titolo provvisorio e frazionato.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intimazione per decadenza dell'azione accertatrice e illegittimo disconoscimento aliquota agevolata IRES

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente riproponga eccezioni già sollevate e decise nei gradi precedenti e in Cassazione, ritenendole inammissibili in questa sede. Ha inoltre affermato la legittimità dell'atto di intimazione emesso in esecuzione della sentenza di secondo grado, in quanto l'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 permette la riscossione a titolo provvisorio e frazionato.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, co. 3 D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che l'intimazione di pagamento sia assimilabile all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, DPR n. 601/1973, come confermato dalla Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 662
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 662
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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