CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4176/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T9DIPRN00182/2025 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4122/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
La ricorrente Ricorrente_1 , impugna l'avviso di intimazione notificato il 7/07/2025 dall'Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano in esecuzione della sentenza di II grado della CGT della Lombardia n. 1282/02/2025, sulla quale pende ricorso per Cassazione.
La sentenza richiamata aveva respinto l'appello della ricorrente avverso la pronuncia di I grado della CGT di Milano che aveva confermato l'atto impositivo.
La contribuente chiede in via preliminare ed urgente la sospensione dell'atto impugnato, essendo pendente il giudizio in Cassazione, stante la eccepita erroneità della sentenza d'appello che non avrebbe considerato la preliminare intervenuta decadenza dell'azione accertatrice, essendo l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno 2015, e nel merito l'illegittimo disconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata Ires ex art. 6 del D.P.R. n. 601/1973. La ricorrente ripropone eccezioni già decise con la richiamata sentenza di secondo grado e conclude chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, di annullare l'intimazione in oggetto, con vittoria di spese e onorari, da distrarsi in favore dei difensori ansitatari.
Si costituisce la Agenzia Entrate D.P.II di Milano precisando che l'atto di intimazione impugnato è stato emesso mettendo in esecuzione la decisione di secondo grado, affidando a ruolo il carico finale residuo di
1/3 oltre sanzioni, in quanto l'art 68 del D.lgs. 546/1992 permette all'Ufficio di procedere alla riscossione a titolo provvisorio e frazionato. Afferma che la ricorrente non ha mai chiesto la sospensione della esecuzione della sentenza di appello, ai sensi dell'art. 62 bis D.lgs. 546/1992, per cui l'atto emesso è perfettamente legittimo. Eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, co. 3 D.lgs. 546/1992 in quanto non rientrante nella fattispecie prevista dalla disposizione dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92. Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche per rischio di violazione del ne bis in idem, in ogni caso il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVAZIONI
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
L'avviso di intimazione oggetto di impugnazione, è relativo alla sentenza n.1282/02/2025 emessa dalla CGT della Lombardia che ha rigettato l'appello del contribuente, e confermato la decisione di I grado.
Va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, co. 3 D.lgs. 546/1992 in quanto non rientrante nella fattispecie prevista dalla disposizione dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024 -
Cassazione SU n. 26817 del 2024 e Cass. sentenza n.6436 dell'11 marzo 2025).
Osserva la Corte che la ricorrente ripropone le stesse eccezioni già sollevate e decise nei due gradi di giudizio precedenti e riproposte in Cassazione che come tali in questa sede non possono essere esaminate e risultano inammissibili.
L'atto opposto risulta legittimamente emesso in esecuzione della sentenza n.1282/02/2025 in quanto l'art
68 del D.lgs. 546/1992 permette all'Ufficio di procedere alla riscossione a titolo provvisorio e frazionato. La
Cassazione ha confermato che in tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario, l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione modificata dall'art. 29 d.lgs. n. 472 /1997, ha natura di regola generale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme, anche a titolo di sanzioni pecuniarie, in forza di sentenza della Commissione tributaria regionale pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472/1997, anche se il relativo giudizio sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal d.
P.R. n. 636/1972.(Cass. sez. V Ordinanza 26/02/2020 n.5158- Cass. Sez. V, sentenza n. 33581 del 2019 ).
Essendo legittima la intimazione di pagamento impugnata il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 a favore della Parte Resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e liquida le spese a carico di Parte Ricorrente in euro 1.500,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4176/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T9DIPRN00182/2025 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 4122/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
La ricorrente Ricorrente_1 , impugna l'avviso di intimazione notificato il 7/07/2025 dall'Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano in esecuzione della sentenza di II grado della CGT della Lombardia n. 1282/02/2025, sulla quale pende ricorso per Cassazione.
La sentenza richiamata aveva respinto l'appello della ricorrente avverso la pronuncia di I grado della CGT di Milano che aveva confermato l'atto impositivo.
La contribuente chiede in via preliminare ed urgente la sospensione dell'atto impugnato, essendo pendente il giudizio in Cassazione, stante la eccepita erroneità della sentenza d'appello che non avrebbe considerato la preliminare intervenuta decadenza dell'azione accertatrice, essendo l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno 2015, e nel merito l'illegittimo disconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata Ires ex art. 6 del D.P.R. n. 601/1973. La ricorrente ripropone eccezioni già decise con la richiamata sentenza di secondo grado e conclude chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, di annullare l'intimazione in oggetto, con vittoria di spese e onorari, da distrarsi in favore dei difensori ansitatari.
Si costituisce la Agenzia Entrate D.P.II di Milano precisando che l'atto di intimazione impugnato è stato emesso mettendo in esecuzione la decisione di secondo grado, affidando a ruolo il carico finale residuo di
1/3 oltre sanzioni, in quanto l'art 68 del D.lgs. 546/1992 permette all'Ufficio di procedere alla riscossione a titolo provvisorio e frazionato. Afferma che la ricorrente non ha mai chiesto la sospensione della esecuzione della sentenza di appello, ai sensi dell'art. 62 bis D.lgs. 546/1992, per cui l'atto emesso è perfettamente legittimo. Eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, co. 3 D.lgs. 546/1992 in quanto non rientrante nella fattispecie prevista dalla disposizione dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92. Conclude chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche per rischio di violazione del ne bis in idem, in ogni caso il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVAZIONI
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa ritiene che il ricorso non possa essere accolto.
L'avviso di intimazione oggetto di impugnazione, è relativo alla sentenza n.1282/02/2025 emessa dalla CGT della Lombardia che ha rigettato l'appello del contribuente, e confermato la decisione di I grado.
Va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, co. 3 D.lgs. 546/1992 in quanto non rientrante nella fattispecie prevista dalla disposizione dell'art. 47 del D.Lgs. 546/92. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024 -
Cassazione SU n. 26817 del 2024 e Cass. sentenza n.6436 dell'11 marzo 2025).
Osserva la Corte che la ricorrente ripropone le stesse eccezioni già sollevate e decise nei due gradi di giudizio precedenti e riproposte in Cassazione che come tali in questa sede non possono essere esaminate e risultano inammissibili.
L'atto opposto risulta legittimamente emesso in esecuzione della sentenza n.1282/02/2025 in quanto l'art
68 del D.lgs. 546/1992 permette all'Ufficio di procedere alla riscossione a titolo provvisorio e frazionato. La
Cassazione ha confermato che in tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario, l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione modificata dall'art. 29 d.lgs. n. 472 /1997, ha natura di regola generale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme, anche a titolo di sanzioni pecuniarie, in forza di sentenza della Commissione tributaria regionale pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472/1997, anche se il relativo giudizio sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal d.
P.R. n. 636/1972.(Cass. sez. V Ordinanza 26/02/2020 n.5158- Cass. Sez. V, sentenza n. 33581 del 2019 ).
Essendo legittima la intimazione di pagamento impugnata il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 a favore della Parte Resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e liquida le spese a carico di Parte Ricorrente in euro 1.500,00.