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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8243/2024 R.G.
Tribunale Civile di Genova
Sezione prima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Lorenza Calcagno Presidente
Dott. Emanuela Giordano Giudice rel.
Dott. Daniele Bianchi Giudice provvedendo fuori udienza in esito alla fissazione di udienza a mezzo di trattazione scritta;
viste le note a verbale depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza sul reclamo ex art. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. Att. c.c. proposto da;
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FERRARO FABRIZIO contro
Controparte_1
[...]
IN PERSONA DEL CONSERVATORE DEI REGISTRI
[...]
IMMOBILIARI DOTT. GABRIELE FERRARA
1. visto il reclamo ex art. 2674 bis c.c. proposto dal Parte_1
avverso il provvedimento di trascrizione con
[...] Parte_1 riserva del pignoramento immobiliare, protocollo richiesta n° GE 194486/1 del 2024 emessa dall di avanzata dal Controparte_1 Pt_1 [...]
, avente registro generale n. 38918 e registro particolare 30599 Parte_1 con numero di presentazione n° 21 del 19/11/2024;
2. rilevato che la nota di trascrizione per cui è causa indica come data del pignoramento 11.10.2024, corrispondente alla data riportata dalla cartolina di ritorno, restituita dall'Ambasciata Italiana di Tunisi ad attestazione della presa in carico dell'atto da notificarsi in Tunisia, di cui essa avrebbe dovuto curare la consegna a termini di legge;
3. rilevato che il Conservatore ha eseguito la predetta formalità con riserva ai sensi dell'art. 2674-bis c.c. così motivando: “Si manifestano dubbi sulla validità della notifica all'estero, quando l'avviso di ricevimento non dà contezza delle operazioni compiute dal funzionario consolare e pertanto la data riportata sulla medesima non dovrebbe corrispondere a quella di conoscenza legale per il notificato.”
4. che parte reclamante, nel proporre reclamo, ha richiamato il principio generale della scissione degli effetti della notificazione enunciato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n° 477 del 26/11/2002, alla base del quale si pone l'esigenza “di evitare pregiudizi per attività in parte sottratte ai poteri di impulso del soggetto notificante, ritenendo che debba impedirsi un irrazionale effetto di decadenza, il quale ha senso come sanzione, solo se rapportata ad un'effettiva inerzia della parte nel termine fissato per legge” (reclamo pag. 2);
5. che parte reclamante ha in particolare evidenziato che i tempi di restituzione da parte dell'Ambasciata dell'esito della notificazione non sono compatibile con il rispetto del termine stabilito ex art.497 c.p.c. (“Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”);
6. vista la documentazione depositata da parte reclamante con note a verbale del
24.3.2025;
7. rilevato che, in base alla documentazione restituita dall'Ambasciata Italiana a
Tunisi, la notifica del pignoramento al debitore residente in [...], risulta essersi perfezionata per compiuta giacenza in data 25.11.2024;
8. che alla data della presentazione della nota di trascrizione la notifica non si era quindi ancora perfezionata per il destinatario;
9. che, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 18758 del 2017, proprio con riferimento alla notifica del pignoramento, “la scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, come risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l'epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario”
(nell'occasione la Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti Cass. 11/05/2007,
n. 10837; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 29/01/2016, n.
1662 relativi all'affermazione dello stesso principio in relazione al decorso del termine per la costituzione dell'appellante o per il deposito del ricorso per cassazione);
10. che pertanto la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della “Corte territoriale che ha computato il termine per il deposito dell'istanza di vendita non dalla data di consegna dell'atto di pignoramento all'Ufficiale giudiziario, ma dal momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato, ovvero, essendo state adoperate le modalità del cd. rito degli irreperibili, dal ventesimo giorno dal compimento delle formalità indicate dall'art. 143, comma 1, cod. proc. civ.”;
11. che non sussistono pertanto le esigenze rappresentate da parte reclamante di evitare che parte procedente possa incorrere nella decadenza di cui all'art. 497 c.p.c.;
12. che il pignoramento immobiliare è dalla giurisprudenza configurato come fattispecie a formazione progressiva, che si compone di due momenti processuali (la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari), dei quali la notificazione dell'ingiunzione al debitore produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato e la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, consentendo - fra l'altro - la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi ( cfr. Cass. 20/04/2015, n. 7998, Cass. 11/03/2016, n. 4751 entrambe richiamate da Cass. n. 18758 del 2017 sopra citata);
13. che pertanto la trascrizione esige che il vincolo di indisponibilità sul bene si sia già perfezionato attraverso il perfezionamento della notifica per il destinatario;
14. che, dunque, il mancato perfezionamento della notifica al momento della presentazione della nota di trascrizione comporta che la stessa non potesse essere accettata;
P.Q.M.
respinge il reclamo. Genova 01/04/2025
Il Giudice estensore
Emanuela Giordano
Il Presidente
Lorenza Calcagno
Tribunale Civile di Genova
Sezione prima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Lorenza Calcagno Presidente
Dott. Emanuela Giordano Giudice rel.
Dott. Daniele Bianchi Giudice provvedendo fuori udienza in esito alla fissazione di udienza a mezzo di trattazione scritta;
viste le note a verbale depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza sul reclamo ex art. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. Att. c.c. proposto da;
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FERRARO FABRIZIO contro
Controparte_1
[...]
IN PERSONA DEL CONSERVATORE DEI REGISTRI
[...]
IMMOBILIARI DOTT. GABRIELE FERRARA
1. visto il reclamo ex art. 2674 bis c.c. proposto dal Parte_1
avverso il provvedimento di trascrizione con
[...] Parte_1 riserva del pignoramento immobiliare, protocollo richiesta n° GE 194486/1 del 2024 emessa dall di avanzata dal Controparte_1 Pt_1 [...]
, avente registro generale n. 38918 e registro particolare 30599 Parte_1 con numero di presentazione n° 21 del 19/11/2024;
2. rilevato che la nota di trascrizione per cui è causa indica come data del pignoramento 11.10.2024, corrispondente alla data riportata dalla cartolina di ritorno, restituita dall'Ambasciata Italiana di Tunisi ad attestazione della presa in carico dell'atto da notificarsi in Tunisia, di cui essa avrebbe dovuto curare la consegna a termini di legge;
3. rilevato che il Conservatore ha eseguito la predetta formalità con riserva ai sensi dell'art. 2674-bis c.c. così motivando: “Si manifestano dubbi sulla validità della notifica all'estero, quando l'avviso di ricevimento non dà contezza delle operazioni compiute dal funzionario consolare e pertanto la data riportata sulla medesima non dovrebbe corrispondere a quella di conoscenza legale per il notificato.”
4. che parte reclamante, nel proporre reclamo, ha richiamato il principio generale della scissione degli effetti della notificazione enunciato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n° 477 del 26/11/2002, alla base del quale si pone l'esigenza “di evitare pregiudizi per attività in parte sottratte ai poteri di impulso del soggetto notificante, ritenendo che debba impedirsi un irrazionale effetto di decadenza, il quale ha senso come sanzione, solo se rapportata ad un'effettiva inerzia della parte nel termine fissato per legge” (reclamo pag. 2);
5. che parte reclamante ha in particolare evidenziato che i tempi di restituzione da parte dell'Ambasciata dell'esito della notificazione non sono compatibile con il rispetto del termine stabilito ex art.497 c.p.c. (“Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”);
6. vista la documentazione depositata da parte reclamante con note a verbale del
24.3.2025;
7. rilevato che, in base alla documentazione restituita dall'Ambasciata Italiana a
Tunisi, la notifica del pignoramento al debitore residente in [...], risulta essersi perfezionata per compiuta giacenza in data 25.11.2024;
8. che alla data della presentazione della nota di trascrizione la notifica non si era quindi ancora perfezionata per il destinatario;
9. che, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 18758 del 2017, proprio con riferimento alla notifica del pignoramento, “la scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, come risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante (quali la decadenza per il tardivo compimento di attività dell'ufficiale giudiziario), non anche quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l'epoca di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario”
(nell'occasione la Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti Cass. 11/05/2007,
n. 10837; Cass. 26/02/2008, n. 4996; Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass. 29/01/2016, n.
1662 relativi all'affermazione dello stesso principio in relazione al decorso del termine per la costituzione dell'appellante o per il deposito del ricorso per cassazione);
10. che pertanto la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della “Corte territoriale che ha computato il termine per il deposito dell'istanza di vendita non dalla data di consegna dell'atto di pignoramento all'Ufficiale giudiziario, ma dal momento in cui il procedimento notificatorio si era perfezionato, ovvero, essendo state adoperate le modalità del cd. rito degli irreperibili, dal ventesimo giorno dal compimento delle formalità indicate dall'art. 143, comma 1, cod. proc. civ.”;
11. che non sussistono pertanto le esigenze rappresentate da parte reclamante di evitare che parte procedente possa incorrere nella decadenza di cui all'art. 497 c.p.c.;
12. che il pignoramento immobiliare è dalla giurisprudenza configurato come fattispecie a formazione progressiva, che si compone di due momenti processuali (la notifica dell'atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari), dei quali la notificazione dell'ingiunzione al debitore produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato e la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, consentendo - fra l'altro - la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi ( cfr. Cass. 20/04/2015, n. 7998, Cass. 11/03/2016, n. 4751 entrambe richiamate da Cass. n. 18758 del 2017 sopra citata);
13. che pertanto la trascrizione esige che il vincolo di indisponibilità sul bene si sia già perfezionato attraverso il perfezionamento della notifica per il destinatario;
14. che, dunque, il mancato perfezionamento della notifica al momento della presentazione della nota di trascrizione comporta che la stessa non potesse essere accettata;
P.Q.M.
respinge il reclamo. Genova 01/04/2025
Il Giudice estensore
Emanuela Giordano
Il Presidente
Lorenza Calcagno