Sentenza 26 novembre 1971
Massime • 3
La celebrazione del matrimonio non esige per la sua esistenza che i nubendi siano esattamente identificati,onde il vizio,casuale colposo, o doloso, (cioe a seguito di dichiarazione di nome falso) nell'identificazione non incide sull'elemento intrinseco dell'accertamento, da parte dell'ufficiale dello stato civile, del consenso delle persone che fisicamente si sono a lui presentate per la celebrazione, ma su un elemento meramente estrinseco, qual'e quello della formazione del documento destinato a provare l'avvenuta celebrazione che ha funzione esclusivamente probatoria. Per tale sua caratteristica detto vizio non e neppure previsto dalla legge come motivo di nullita o di annullabilita del matrimonio e puo essere sempre sanato, nella Forma e nella Sede opportuna, dimostrando la reale identita dei nubendi ed ottenendo la rettifica conseguenziale dell'atto di matrimonio.*
La domanda di soppressione dell'atto falso presuppone la declaratoria della falsita dell'atto stesso per il cui ottenimento non puo prescindersi dalla proposizione della querela di falso nelle forme previste dall'art 221 cod proc civ e dal procedimento relativo, poiche dette forme sono previste per esigenze pubblicistiche sempre presenti nella tutela del bene della fede nella genuinita e nella veridicita dei documenti e non possono ritenersi inutili neanche quando le parti siano concordi nell'ammettere la falsita, trattandosi di materia sottratta alla loro disponibilita.*
E prescrittibile l'Azione di nullita del matrimonio per l'errore sull'identita dell'altro coniuge.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/11/1971, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1971 |
Testo completo
La celebrazione del matrimonio non esige per la sua esistenza che i nubendi siano esattamente identificati,onde il vizio,casuale colposo, o doloso, (cioe a seguito di dichiarazione di nome falso) nell'identificazione non incide sull'elemento intrinseco dell'accertamento, da parte dell'ufficiale dello stato civile, del consenso delle persone che fisicamente si sono a lui presentate per la celebrazione, ma su un elemento meramente estrinseco, qual'e quello della formazione del documento destinato a provare l'avvenuta celebrazione che ha funzione esclusivamente probatoria. Per tale sua caratteristica detto vizio non e neppure previsto dalla legge come motivo di nullita o di annullabilita del matrimonio e puo essere sempre sanato, nella Forma e nella Sede opportuna, dimostrando la reale identita dei nubendi ed ottenendo la rettifica conseguenziale dell'atto di matrimonio.*