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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 488/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Valentina Migliardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Controparte_1
Pezzoni e Roberto Alfieri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il primo difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate all'udienza del giorno 8 ottobre 2024: parte ricorrente, riportandosi al ricorso introduttivo, ha chiesto, in parziale revisione della sentenza n. 1562/2017 del 9 novembre 2017, depositata il 13 novembre 2017, ridursi ad Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio), a far tempo dal deposito del medesimo ricorso, la misura dell'obbligo di versamento monetario mensile destinato al mantenimento ordinario della prole e rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata da controparte, insistendo nelle istanze anche d'istruttoria orale;
parte resistente ha chiesto a sua volta il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in sede di costituzione (intesa ad obbligarsi il ricorrente a versare contribuzioni economiche per il mantenimento ordinario dei figli secondo importi già rapportati alla maturata rivalutazione e compensativi della cessazione o riduzione delle provvidenze percepite a titolo di assegno unico universale per i figli, con una pari ripartizione delle spese straordinarie o, in via subordinata, una loro forfettizzazione nell'ammontare complessivo di Euro 250,00 al mese).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 16 febbraio 2024 premetteva che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza definitiva n. 1562/2017 del 9 novembre 2017, depositata il 13 novembre 2017, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio un tempo celebrato con , ad un tempo recependo, tra le altre, la concordata condizione Controparte_1 secondo cui egli avrebbe dovuto corrispondere mensilmente all'ex coniuge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli ( , nato il [...], e , nato il [...]), Per_1 Per_2 la somma di Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Allegava di avere conservato un trattamento retributivo analogo al passato, gravato dagli obblighi di restituzione rateale di due finanziamenti contratti nell'anno 2018, e di avere intrapreso una convivenza con la nuova compagna, così da condividerne le spese.
Per quanto di maggior rilievo, rappresentava che , a sua volta convivente con altro Controparte_1 compagno, aveva iniziato a lavorare a tempo pieno e non più a tempo parziale, con ogni conseguente incremento reddituale.
Rimarcando, sotto altri profili, un sensibile aumento delle spese straordinarie e l'ormai raggiunta autonomia dei figli, invocava una revisione della suddetta sentenza divorzile nei termini di cui in epigrafe.
Depositando ritualmente e tempestivamente comparsa scritta il 5 settembre 2024, si costituiva in giudizio , resistendo ed opponendosi alla domanda avversaria, di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, e formulando a propria volta domanda riconvenzionale nei termini sopra compendiati.
Evidenziando in via preliminare il vizio di notifica degli atti introduttivi (in quanto rimasta priva del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione), la stessa convenuta affermava di non avere goduto di alcun aumento reddituale rispetto alla pronuncia di divorzio e, anzi, valorizzava l'intervenuta cessazione e la prossima riduzione (dal marzo 2025) della misura dell'assegno unico CP_ universale per i figli già erogatole dall' così come l'esposizione alla restituzione rateale di due finanziamenti.
Escludeva, ancora, di avere allacciato nuove relazioni di convivenza (a differenza del ricorrente), allegava che i figli sono soliti trascorrere con il padre tempi ben inferiori rispetto a quelli stabiliti con la sentenza del 2017 e attribuiva allo stesso lo svolgimento di attività remunerata, Parte_1
e non dichiarata, di giardiniere.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del giorno 8 ottobre 2024, sentite le parti personalmente, erano precisate le conclusioni senza incombenti istruttori.
Sostituita la seguente udienza di discussione con il deposito di note scritte, la causa è stata infine rimessa alla decisione del Collegio il 20 dicembre 2024.
*****
Rilevato incidentalmente che l'incompleta notificazione degli atti introduttivi non ha concretamente impedito la rituale instaurazione del contraddittorio né la tempestiva costituzione in giudizio della stessa resistente (la quale, del resto, non ha eccepito specificamente la nullità, né ha invocato la rinnovazione della notificazione di tali atti), va allora rimarcato nel merito che questo Tribunale, con sentenza definitiva n. 1562/2017 pubblicata il 13 novembre 2017, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle concordate condizioni tra le quali, per quanto di precipuo interesse, avrebbe dovuto contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]) mediante la Per_1 Per_2 corresponsione mensile dell'importo di Euro 700,00 (Euro 350,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sulla base del presupposto, tra gli altri, che i figli sarebbero rimasti con lui quanto meno nei pomeriggi del martedì e del giovedì (fino alle ore 20,00 dopo cena), a fine settimana alternati (dal sabato pomeriggio alla domenica sera), nonché in ulteriori periodi coincidenti con le festività e le vacanze estive.
Incontroverso, ora, che entrambi i figli (anche , divenuto maggiorenne) hanno conservato una Per_1 condizione di dipendenza economica, debbono quindi valutarsi, alla stregua delle allegazioni delle parti, le circostanze sopravvenute (rispetto a quelle fondanti la suddetta decisione) incidenti sui parametri di ponderazione di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c.
Con riferimento alle risorse economiche dei genitori, in primo luogo, può dirsi sostanzialmente inalterata la posizione di . Parte_1
I suoi redditi documentati per il tempo maggiormente prossimo (anno 2018) a quello della pronuncia divorzile erano infatti pari ad Euro 27.120,00 netti annui, mentre quelli dichiarati per l'anno 2022 sono stati pari ad Euro 27.648,00.
L'affermazione di controparte secondo la quale egli svolgerebbe remunerativamente attività lavorativa irregolare di giardiniere, se pure ha trovato un principio di riscontro probatorio nelle movimentazioni del suo conto corrente bancario (effettivamente attestante pagamenti eseguiti nel tempo ad esercizi attinenti a quel settore d'impiego, quali ferramenta o vivaisti), non risulta tuttavia suffragata in termini sufficienti e adeguati da elementi eventualmente dimostrativi della effettiva redditività (sotto tale profilo, tra l'altro, essendovi registrazioni solo isolate e sporadiche di versamenti di contante sul documentato rapporto bancario), né, tanto meno, della ipotetica portata vantaggiosa sopravvenuta di siffatta occupazione.
D'altra parte, non possono stimarsi in senso favorevole al ricorrente i due contratti di mutuo conclusi nel corso dell'anno 2018 che lo stanno esponendo a restituzioni rateali mensili rispettivamente pari ad Euro 384,65 e ad Euro 101,25.
E ciò, per vero, non tanto perché analoghi costi mensili (dei quali si dirà oltre) gravano ora anche sulla convenuta, quanto, piuttosto, per l'oggettiva impossibilità di ricondurre tali finanziamenti ad esigenze di prima necessità di il quale peraltro, nel precedente anno 2016, aveva Parte_1 pacificamente conseguito significative liquidità monetarie (solo in minima parte reinvestite) in conseguenza della vendita di un immobile.
Con riguardo alla posizione di , invece, i documenti prodotti evidenziano un Controparte_1 rilevante incremento del suo dato reddituale, se è vero che per l'anno 2017 ella aveva dichiarato redditi netti pari ad Euro 13.552,00, mentre, per l'ultimo anno d'imposta 2023, ha dichiarato redditi netti per Euro 17.497,00.
E non possono essere ponderati in termini significativamente favorevoli alla convenuta i menzionati costi per la restituzione dei finanziamenti percepiti nell'anno 2018 e nell'anno 2022.
Quanto al primo, pari a circa Euro 50.000,00, invero, ha sostenuto essere stato Controparte_1 destinato a pagare l'adeguamento ed arredamento dell'appartamento in comodato (cfr., comparsa di costituzione), ovvero contratto a copertura di debiti pregressi presso banche e Poste resi necessari dai cambi di abitazione.
La documentazione prodotta riferibile a tali specifici esborsi (degli anni 2015 e 2016) dà tuttavia conto, a tacer d'altro, di una corrispondente esposizione debitoria già presente al momento della pronuncia divorzile. Quanto al secondo finanziamento, di entità assai più contenuta (Euro 5.000,00) e gravante sull'interessata in misura alquanto ridotta (Euro 150,00 al mese), sarebbe stato invece contratto per integrare il bilancio familiare e per fare fronte alle aumentate esigenze dei figli.
Ebbene, le spese per necessità domestiche effettivamente documentate rispetto al lasso temporale di interesse sono pari a poco più di Euro 1.000,00.
Può invece apprezzarsi in termini minimamente favorevoli alla convenuta la recente convivenza instaurata da (da cui l'inevitabile ripartizione dei relativi costi abitativi), essendo Parte_1 rimasto, al contrario, indimostrato e fermamente contestato il suo prospettato rapporto di convivenza con tale Persona_3
Alla stregua dei complessivi parametri normativi da applicare nella fattispecie, invero, può fondatamente ritenersi che, oltre a tale ultima circostanza, i maggiorati valori reddituali di
[...]
siano integralmente compensati dal sensibile incremento dei tempi di permanenza dei CP_1 figli presso di lei (essendo incontroversa la residualità delle loro permanenze presso il padre, senz'altro ben inferiori rispetto ai tempi previsti in sede di accordi divorzili) e dall'aumento delle loro esigenze economiche al pari della loro crescita intervenuta nel frattempo (oltre sette anni).
Consegue pertanto a tali complessive considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo, l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
Altresì infondata e meritevole di reiezione è altresì la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e intesa ad un aumento del contributo paterno per il mantenimento della prole in modo CP_1 tale da sopperire questo alla cessata corresponsione dell'assegno unico per i figli relativo alla persona del ventunenne e alla prossima riduzione della misura della stessa provvidenza in Per_1 coincidenza con il compimento del diciottesimo anno di età da parte del secondogenito . Per_2
A prescindere dalla generale osservazione per cui un siffatto decremento globale delle provvidenze previdenziali ha fonte legale, è infatti risolutivo rimarcare come l'assetto delle contribuzioni convenuto tra le parti, come recepito dalla stessa sentenza di divorzio dell'anno 2017 cui deve farsi riferimento in questa sede, non abbia in alcun modo tenuto conto della percezione, da parte dell'uno o dell'altro genitore, dell'assegno unico universale per i figli, né di altri benefici in qualche misura assimilabili.
Il fatto che, poi, abbia potuto percepire integralmente gli emolumenti in esame Controparte_1 con l'acquiescenza di controparte a nulla influisce nella presente sede di giudizio.
Merita ancora di essere disattesa anche la domanda, prospettata dalla stessa resistente in via subordinata in tema di spese straordinarie, secondo la quale sarebbe suscettibile d'imposizione a un obbligo di corresponsione forfettaria di tali spese da sostenere nell'interesse dei Parte_1 figli (per un ammontare complessivo mensile di Euro 250,00, e con l'eventuale importo delle maggiori spese totalmente a carico della medesima ). Controparte_1
Come noto, infatti, una eventualità di tal fatta si pone in contrasto con i principi ordinamentali, giacché l'ipotetica liquidazione in via forfettaria, nell'ambito di un assegno fisso, di voci di spesa rilevanti, imprevedibili e imponderabili potrebbe rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, con il rischio pure di recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 1562 del 23 gennaio 2020).
Tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c. e 473 bis.29 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- rigetta le domande formulate da entrambe le parti;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 488/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Valentina Migliardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Controparte_1
Pezzoni e Roberto Alfieri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il primo difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate all'udienza del giorno 8 ottobre 2024: parte ricorrente, riportandosi al ricorso introduttivo, ha chiesto, in parziale revisione della sentenza n. 1562/2017 del 9 novembre 2017, depositata il 13 novembre 2017, ridursi ad Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio), a far tempo dal deposito del medesimo ricorso, la misura dell'obbligo di versamento monetario mensile destinato al mantenimento ordinario della prole e rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata da controparte, insistendo nelle istanze anche d'istruttoria orale;
parte resistente ha chiesto a sua volta il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in sede di costituzione (intesa ad obbligarsi il ricorrente a versare contribuzioni economiche per il mantenimento ordinario dei figli secondo importi già rapportati alla maturata rivalutazione e compensativi della cessazione o riduzione delle provvidenze percepite a titolo di assegno unico universale per i figli, con una pari ripartizione delle spese straordinarie o, in via subordinata, una loro forfettizzazione nell'ammontare complessivo di Euro 250,00 al mese).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 16 febbraio 2024 premetteva che questo Tribunale, con Parte_1 sentenza definitiva n. 1562/2017 del 9 novembre 2017, depositata il 13 novembre 2017, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio un tempo celebrato con , ad un tempo recependo, tra le altre, la concordata condizione Controparte_1 secondo cui egli avrebbe dovuto corrispondere mensilmente all'ex coniuge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli ( , nato il [...], e , nato il [...]), Per_1 Per_2 la somma di Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Allegava di avere conservato un trattamento retributivo analogo al passato, gravato dagli obblighi di restituzione rateale di due finanziamenti contratti nell'anno 2018, e di avere intrapreso una convivenza con la nuova compagna, così da condividerne le spese.
Per quanto di maggior rilievo, rappresentava che , a sua volta convivente con altro Controparte_1 compagno, aveva iniziato a lavorare a tempo pieno e non più a tempo parziale, con ogni conseguente incremento reddituale.
Rimarcando, sotto altri profili, un sensibile aumento delle spese straordinarie e l'ormai raggiunta autonomia dei figli, invocava una revisione della suddetta sentenza divorzile nei termini di cui in epigrafe.
Depositando ritualmente e tempestivamente comparsa scritta il 5 settembre 2024, si costituiva in giudizio , resistendo ed opponendosi alla domanda avversaria, di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, e formulando a propria volta domanda riconvenzionale nei termini sopra compendiati.
Evidenziando in via preliminare il vizio di notifica degli atti introduttivi (in quanto rimasta priva del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione), la stessa convenuta affermava di non avere goduto di alcun aumento reddituale rispetto alla pronuncia di divorzio e, anzi, valorizzava l'intervenuta cessazione e la prossima riduzione (dal marzo 2025) della misura dell'assegno unico CP_ universale per i figli già erogatole dall' così come l'esposizione alla restituzione rateale di due finanziamenti.
Escludeva, ancora, di avere allacciato nuove relazioni di convivenza (a differenza del ricorrente), allegava che i figli sono soliti trascorrere con il padre tempi ben inferiori rispetto a quelli stabiliti con la sentenza del 2017 e attribuiva allo stesso lo svolgimento di attività remunerata, Parte_1
e non dichiarata, di giardiniere.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del giorno 8 ottobre 2024, sentite le parti personalmente, erano precisate le conclusioni senza incombenti istruttori.
Sostituita la seguente udienza di discussione con il deposito di note scritte, la causa è stata infine rimessa alla decisione del Collegio il 20 dicembre 2024.
*****
Rilevato incidentalmente che l'incompleta notificazione degli atti introduttivi non ha concretamente impedito la rituale instaurazione del contraddittorio né la tempestiva costituzione in giudizio della stessa resistente (la quale, del resto, non ha eccepito specificamente la nullità, né ha invocato la rinnovazione della notificazione di tali atti), va allora rimarcato nel merito che questo Tribunale, con sentenza definitiva n. 1562/2017 pubblicata il 13 novembre 2017, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle concordate condizioni tra le quali, per quanto di precipuo interesse, avrebbe dovuto contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]) mediante la Per_1 Per_2 corresponsione mensile dell'importo di Euro 700,00 (Euro 350,00 per ogni figlio), soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sulla base del presupposto, tra gli altri, che i figli sarebbero rimasti con lui quanto meno nei pomeriggi del martedì e del giovedì (fino alle ore 20,00 dopo cena), a fine settimana alternati (dal sabato pomeriggio alla domenica sera), nonché in ulteriori periodi coincidenti con le festività e le vacanze estive.
Incontroverso, ora, che entrambi i figli (anche , divenuto maggiorenne) hanno conservato una Per_1 condizione di dipendenza economica, debbono quindi valutarsi, alla stregua delle allegazioni delle parti, le circostanze sopravvenute (rispetto a quelle fondanti la suddetta decisione) incidenti sui parametri di ponderazione di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c.
Con riferimento alle risorse economiche dei genitori, in primo luogo, può dirsi sostanzialmente inalterata la posizione di . Parte_1
I suoi redditi documentati per il tempo maggiormente prossimo (anno 2018) a quello della pronuncia divorzile erano infatti pari ad Euro 27.120,00 netti annui, mentre quelli dichiarati per l'anno 2022 sono stati pari ad Euro 27.648,00.
L'affermazione di controparte secondo la quale egli svolgerebbe remunerativamente attività lavorativa irregolare di giardiniere, se pure ha trovato un principio di riscontro probatorio nelle movimentazioni del suo conto corrente bancario (effettivamente attestante pagamenti eseguiti nel tempo ad esercizi attinenti a quel settore d'impiego, quali ferramenta o vivaisti), non risulta tuttavia suffragata in termini sufficienti e adeguati da elementi eventualmente dimostrativi della effettiva redditività (sotto tale profilo, tra l'altro, essendovi registrazioni solo isolate e sporadiche di versamenti di contante sul documentato rapporto bancario), né, tanto meno, della ipotetica portata vantaggiosa sopravvenuta di siffatta occupazione.
D'altra parte, non possono stimarsi in senso favorevole al ricorrente i due contratti di mutuo conclusi nel corso dell'anno 2018 che lo stanno esponendo a restituzioni rateali mensili rispettivamente pari ad Euro 384,65 e ad Euro 101,25.
E ciò, per vero, non tanto perché analoghi costi mensili (dei quali si dirà oltre) gravano ora anche sulla convenuta, quanto, piuttosto, per l'oggettiva impossibilità di ricondurre tali finanziamenti ad esigenze di prima necessità di il quale peraltro, nel precedente anno 2016, aveva Parte_1 pacificamente conseguito significative liquidità monetarie (solo in minima parte reinvestite) in conseguenza della vendita di un immobile.
Con riguardo alla posizione di , invece, i documenti prodotti evidenziano un Controparte_1 rilevante incremento del suo dato reddituale, se è vero che per l'anno 2017 ella aveva dichiarato redditi netti pari ad Euro 13.552,00, mentre, per l'ultimo anno d'imposta 2023, ha dichiarato redditi netti per Euro 17.497,00.
E non possono essere ponderati in termini significativamente favorevoli alla convenuta i menzionati costi per la restituzione dei finanziamenti percepiti nell'anno 2018 e nell'anno 2022.
Quanto al primo, pari a circa Euro 50.000,00, invero, ha sostenuto essere stato Controparte_1 destinato a pagare l'adeguamento ed arredamento dell'appartamento in comodato (cfr., comparsa di costituzione), ovvero contratto a copertura di debiti pregressi presso banche e Poste resi necessari dai cambi di abitazione.
La documentazione prodotta riferibile a tali specifici esborsi (degli anni 2015 e 2016) dà tuttavia conto, a tacer d'altro, di una corrispondente esposizione debitoria già presente al momento della pronuncia divorzile. Quanto al secondo finanziamento, di entità assai più contenuta (Euro 5.000,00) e gravante sull'interessata in misura alquanto ridotta (Euro 150,00 al mese), sarebbe stato invece contratto per integrare il bilancio familiare e per fare fronte alle aumentate esigenze dei figli.
Ebbene, le spese per necessità domestiche effettivamente documentate rispetto al lasso temporale di interesse sono pari a poco più di Euro 1.000,00.
Può invece apprezzarsi in termini minimamente favorevoli alla convenuta la recente convivenza instaurata da (da cui l'inevitabile ripartizione dei relativi costi abitativi), essendo Parte_1 rimasto, al contrario, indimostrato e fermamente contestato il suo prospettato rapporto di convivenza con tale Persona_3
Alla stregua dei complessivi parametri normativi da applicare nella fattispecie, invero, può fondatamente ritenersi che, oltre a tale ultima circostanza, i maggiorati valori reddituali di
[...]
siano integralmente compensati dal sensibile incremento dei tempi di permanenza dei CP_1 figli presso di lei (essendo incontroversa la residualità delle loro permanenze presso il padre, senz'altro ben inferiori rispetto ai tempi previsti in sede di accordi divorzili) e dall'aumento delle loro esigenze economiche al pari della loro crescita intervenuta nel frattempo (oltre sette anni).
Consegue pertanto a tali complessive considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo, l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
Altresì infondata e meritevole di reiezione è altresì la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
e intesa ad un aumento del contributo paterno per il mantenimento della prole in modo CP_1 tale da sopperire questo alla cessata corresponsione dell'assegno unico per i figli relativo alla persona del ventunenne e alla prossima riduzione della misura della stessa provvidenza in Per_1 coincidenza con il compimento del diciottesimo anno di età da parte del secondogenito . Per_2
A prescindere dalla generale osservazione per cui un siffatto decremento globale delle provvidenze previdenziali ha fonte legale, è infatti risolutivo rimarcare come l'assetto delle contribuzioni convenuto tra le parti, come recepito dalla stessa sentenza di divorzio dell'anno 2017 cui deve farsi riferimento in questa sede, non abbia in alcun modo tenuto conto della percezione, da parte dell'uno o dell'altro genitore, dell'assegno unico universale per i figli, né di altri benefici in qualche misura assimilabili.
Il fatto che, poi, abbia potuto percepire integralmente gli emolumenti in esame Controparte_1 con l'acquiescenza di controparte a nulla influisce nella presente sede di giudizio.
Merita ancora di essere disattesa anche la domanda, prospettata dalla stessa resistente in via subordinata in tema di spese straordinarie, secondo la quale sarebbe suscettibile d'imposizione a un obbligo di corresponsione forfettaria di tali spese da sostenere nell'interesse dei Parte_1 figli (per un ammontare complessivo mensile di Euro 250,00, e con l'eventuale importo delle maggiori spese totalmente a carico della medesima ). Controparte_1
Come noto, infatti, una eventualità di tal fatta si pone in contrasto con i principi ordinamentali, giacché l'ipotetica liquidazione in via forfettaria, nell'ambito di un assegno fisso, di voci di spesa rilevanti, imprevedibili e imponderabili potrebbe rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, con il rischio pure di recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, ord. n. 1562 del 23 gennaio 2020).
Tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c. e 473 bis.29 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
- rigetta le domande formulate da entrambe le parti;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto