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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca
Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2019 R.G. promossa da:
nato a [...] il Parte_1
12/10/1965 (C.F. ) e nato C.F._1 Parte_2
a BA ZO di TT (ME) il 15/04/1958 (C.F.
), elettivamente domiciliati in Patti (ME) via C.F._2
Sant'Antonino c/o , recapito professionale dell'avv. CP_1
Nunzio Fugazzotto, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori-
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2
sede in Roma, via Monzambano n. 10, (C.F. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, via Dama Bianca n. 1, presso lo studio dell'avv. Emilia Magazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta-
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 23-12-2024 svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., gli attori precisavano le conclusioni come da note scritte in atti, mentre parte convenuta non depositava note scritte e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, premessa l'esposizione delle ragioni in fatto e in Parte_2
diritto, convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “1) CP_2
previa la declaratoria della responsabilità dell'Ente convenuto condannare quest'ultimo, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attore
[...]
la complessiva somma di € 13.250,73, o quell'altra maggiore o Pt_2
minore che dovesse risultare in corso di causa, quale risarcimento per i danni subiti dalla moto Yamaha tg. CP15709, di sua proprietà, per le causali di cui in premessa, oltre interessi e decorrenza di legge e svalutazione monetaria. 2) sempre previa declaratoria della responsabilità dell'Ente convenuto condannare quest'ultimo, ai sensi degli artt. 2043 e
2051 c.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attore tutti i danni afferenti e conseguenti alle lesioni Parte_1
riportate nel sinistro de quo, così come in premessa specificati e così come saranno quantificati in corso di causa anche con l'ausilio di C.T.U. oltre interessi in misura e decorrenza di legge e svalutazione monetaria. 3) condannare l'Ente convenuto, ut supra, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA sul dovuto e spese generali. 4) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20-05-2019, si costituiva in giudizio chiedendo, “in via preliminare: - CP_2
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le CP_2
motivazioni di cui sopra. In via principale - Rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto ed escludere qualsiasi forma di responsabilità dell per i motivi sopra esposti e per l'effetto CP_2
respingere le domande tutte svolte nei suoi confronti. -Rigettare, di conseguenza, qualsiasi richiesta risarcitoria dell'attore, essendo tali richieste, non fondate in fatto ed in diritto. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e, per l'effetto, ridurre la relativa pretesa secondo il combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 comma 2, per tutte le motivazioni sopra esposte”.
All'udienza di prima comparizione del 4 giugno 2019, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva, allora, istruita sia documentalmente sia mediante l'escussione dei testi ammessi come da ordinanza del 12-04-2022 sia mediante CTU medico legale demandata al dott. Persona_1
chiamato a rispondere ai seguenti quesiti formulati con
[...]
ordinanza del 29-11-2022: “1) descriva la natura e l'entità delle lesioni riportate dal periziando, ne indichi le cause in rapporto alla loro riconducibilità all'evento dedotto in citazione, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione o la loro stabilizzazione e lo stato attuale delle medesime;
2) determini la durata della inabilità temporanea sia assoluta che relativa, indicandone le rispettive misure;
3) accerti l'eventuale sussistenza di esiti di carattere permanente e indicandone l'incidenza sulla integrità psicofisica globale (danno biologico), valutando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
4)
3 quantifichi, se sussiste, tale permanente incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico–legali far riferimento per tale liquidazione;
5) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali”.
In data 23-04-2023, il nominato consulente d'ufficio depositava la propria relazione peritale;
sicché, all'esito dell'udienza del 20-06-
2023, la causa veniva rinviata all'udienza del 19-12-2023 per verificare la ricorrenza di eventuali soluzioni transattive della controversia.
Tuttavia, le parti non raggiungevano alcun accordo transattivo e, alla predetta udienza del 19 dicembre 2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23-12-2024.
Come accennato, all'udienza del 23-12-2024 svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., gli attori precisavano le conclusioni come da note scritte in atti, mentre
[...]
non depositava note scritte e la causa veniva assunta in CP_2
decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Giova, anzitutto, premettere che, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi, di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte e escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo
4 ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Trattasi, invero, di responsabilità oggettiva poiché
“La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., configura una responsabilità presunta a carico del custode per i danni derivanti dalla cosa custodita, salvo che questi dimostri l'esistenza di un caso fortuito. Tale responsabilità trova il suo fondamento nell'obbligo di custodia che grava su chiunque eserciti, a qualsiasi titolo, un potere fisico effettivo e continuativo sulla cosa, comportando il dovere di vigilare affinché essa non provochi danni a terzi.
Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, in cui è sufficiente accertare il nesso causale tra il danno e la cosa custodita, senza che rilevi la condotta del custode” (Tribunale Bari sez. III, 13/11/2024).
Mentre, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere:
a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, soggiungendosi che, nella nozione, rientrano:
1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
5 3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile.
Tale prevedibilità, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, è sufficiente a escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
3. Tanto premesso, l'ente convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché “...Si rileva il difetto di legittimazione passiva dell posto che il danno subito dall'attore è direttamente CP_2
imputabile alla vettura che lo ha investito e certamente non è ammissibile chiedere i danni all sulla base di un presunto avvallamento. Parte CP_2
attrice non dimostra - né potrà farlo neppure in corso di causa - il nesso causale tra il presunto avvallamento e il danno subito, posto che il danno subito dall'attore è unicamente riconducibile ad un suo comportamento dettato dall'avere invaso la corsia opposta al suo senso di marcia ed essersi per tale ragione scontrato con altro veicolo...”.
L'eccezione è infondata, quanto meno nei termini in cui è stata prospettata, atteso che, in ogni caso, non si tratterebbe (neppure in astratto) di “carenza di legittimazione passiva” posto che la legittimazione passiva risiede nell'identità della persona del convenuto con colui al quale l'attore attribuisca la soggettività passiva del rapporto giuridico controverso;
identità che, nel caso in esame, è stata attribuita.
Tale corrispondenza prescinde dall'effettiva titolarità del diritto o del rapporto controverso (in capo a chi se ne affermi titolare) che afferisce, infatti, al vaglio del merito della causa e, quindi, alla fondatezza o meno della domanda giudiziale.
A tale riguardo, va rammentato che “La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del
6 giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata”
(Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, n.11284) e ciò vale pure, all'inverso, per l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
4. Nel merito, giova, anzitutto, premettere che il fatto storico non è stato contestato dall'ente convenuto il quale ha, invece, ascritto il sinistro al caso fortuito, comprensivo (come sopra accennato) della condotta colposa del conducente della moto, eccependo, in sintesi, che “...Nel caso di specie manca il requisito dell'oggettiva invisibilità in considerazione del fatto che il sinistro si è verificato in pieno giorno e che parte attrice assume si trattasse di un avvallamento per cui ha impattato contro un'autovettura che veniva in senso di marcia opposto.
L'avvallamento era in un rettilineo e, pertanto, perfettamente visibile ad un autista attento e prudente... Non si può ritenere che nel caso di specie lo stato del manto stradale possa apparire dotato di autonoma efficienza causale rispetto al sinistro, essendo piuttosto stato determinante il comportamento dell'attore che verosimilmente procedeva a velocità sostenuta, superando il limite massimo fissato in quel tratto di strada. La
7 ratio dell'art. 141 del vigente codice della strada - che impone di moderare la velocità in presenza di curve o nei tratti di strada a visibilità limitata - deve essere ravvisata nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza attinente alla conformazione o condizione della strada in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (Cass. 29.12.2009 n. 27501). Dalla dinamica del sinistro emerge con evidenza che l'attore non ha rispettato il disposto della norma sopra richiamata, cosicché solo il comportamento imprudente dell'attore ha determinato il sinistro per cui è causa, visto e considerato che è lo stesso attore che sostiene di essersi immesso nella corsia opposta per evitare l'avvallamento. Ebbene in primo luogo nulla si dice sull'avvallamento in oggetto e in secondo luogo non è detto che passando su quello che l'attore definisce avvallamento si sarebbe verificato un danno all'attore e al suo mezzo. Il danno si è verificato esclusivamente perché l'attore tenendo un'andatura troppo veloce ha ritenuto di cambiare repentinamente carreggiata senza usare alcuna accortezza rispetto ad una situazione che sulla base di una frettolosa e soggettiva valutazione veniva ritenuta pericolosa sebbene intrinsecamente non lo fosse come si evince dalle foto allegate. Diversamente opinando, si finirebbe per far carico all'amministrazione anche delle conseguenze di eventi che esulano dalla propria sfera di controllo e che si pongono al di fuori di qualsivoglia prevedibilità, come nel caso di specie. D'altra parte, l'attore, inoltre, assume di avere subito “notevoli danni” e certamente questi sono incompatibili con una andatura moderata!” (vedi comparsa di costituzione di . CP_2
4.1. Orbene, le eccezioni dell' convenuto appaiono, solo in CP_3
parte, fondate.
A tale riguardo, giova osservare che “In tema di danno da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
8 prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile sez.
VI, 17/11/2021, n.34883).
Nel caso in esame, l'attore ha allegato di aver perso aderenza a causa di un avvallamento presente sul manto stradale a tal punto da non poter più controllare il mezzo, andando ad impattare contro l'autovettura che sopraggiungeva nell'opposta direzione di marcia.
Ora, dall'esame del compendio fotografico in atti e tenuto conto delle dichiarazioni del teste escusso Testimone_1
all'udienza del 13 maggio 2022, non sono sorti dubbi sulla presenza sul manto stradale del predetto avvallamento che, secondo regole di comune esperienza e canoni di probabilità, usualmente adottati in tema di verifica della serie causale degli accadimenti, basata sull'
“id quod plerumque accidit”, ha inciso sull'evento, favorendo causalmente la perdita del controllo del mezzo da parte di Pt_1
.
[...]
Tuttavia, dalla comunicazione di servizio allegata alla comparsa di costituzione di è emerso quanto di seguito si trascrive: CP_2
9 A tal proposito, la segnaletica verticale di “pericolo di doppie curve”
impone all'utente della strada l'adozione di un livello di cautela particolarmente elevato, atteso che ai sensi dell'art. 141 Codice della
Strada (applicabile ratione temporis), “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di
10 strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità…”.
Ciò non significa affermare che il abbia, necessariamente, Pt_1
oltrepassato i limiti di velocità consentiti in quel tratto di strada (in tal senso, peraltro, propende l'annullamento, da parte del Giudice di Pace
di Patti, del relativo verbale della Polizia Stradale) ma che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e al mezzo impiegato (un motociclo), non ha prudentemente adeguato la velocità
di guida per renderla conforme a quei canoni di prudenza e diligenza della condotta di guida richiesti, nel caso concreto, al conducente medio.
D'altro canto, non è stata allegata la ricorrenza di ulteriori fattori determinativi della scarsa aderenza al manto stradale (come pioggia,
pietrisco, sversamento d'olio ecc.…), né può assumere rilevanza, in direzione contraria, la consulenza di parte offerta dal , Pt_1
considerato che “La perizia stragiudiziale, ancorché asseverata da
11 giuramento, ha il valore di una mera allegazione difensiva, ma non ha autonomo valore probatorio: di conseguenza il giudice non deve analizzarne e confutarne il contenuto, né deve motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, essa ha solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo”
(Corte appello Roma sez. VI, 25/08/2023, n.5543).
Benché non si ritenga che il deficit di diligenza del danneggiato abbia integralmente interrotto il nesso eziologico tra fatto e evento dannoso,
tuttavia, esso appare idoneo a integrare un'ipotesi di responsabilità
concorrente, ex art. 1227 comma I c.c., a tenore del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Sul punto, va precisato che la Suprema Corte (proprio in tema di responsabilità della pubblica amministrazione) ha chiarito che “sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. sia in quella di responsabilità
aquiliana, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso. Diversamente si può configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 20827 del
26.9.2006).
12 E allora, nella specie, il comportamento incauto del , il quale Pt_1
avrebbe dovuto adeguare la propria condotta di guida alle caratteristiche pericolose della strada, già segnalate con il cartello di
“pericolo di doppie curve”, in ossequio al disposto di cui all'art. 141
C.d.S. e alla circostanza che lo stesso conducente fosse impegnato ad affrontare una curva, come riferito dal teste (“...quando Tes_1
vedevo che il Sig. affrontando una curva perdeva aderenza al Parte_3
manto stradale e la moto veniva proiettata nella corsia opposta andando ad impattare contro una autovettura che sopraggiungeva da direzione opposta...”
vedi verbale del 13 maggio 2022), costituisce una condotta concorrente che, per quanto sopra esplicitato, ha inciso nella causazione del danno in misura percentuale pari al 50%, anche in applicazione del principio generale della presunzione di pari concorso di colpa ex art. 2055,
comma III, c.c.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria deve essere accolta ma solo parzialmente, ovvero nella misura del 50% del quantum come sotto determinato.
5. Occorre, ora, procedere alla quantificazione dei danni risarcibili.
A tal proposito, in punto di considerazioni di carattere generale, non ci si può discostare dalle risultanze delle operazioni peritali compiute dal dott. che appaiono congruamente motivate e attendibili sul Per_1
piano tecnico.
Nella relazione depositata il 23-04-2023, il CTU ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali e conclusioni: “Lo scrivente,
consultato il fascicolo telematico e cartaceo, visti gli elementi scaturiti
13 dall'esame peritale, risponde ai quesiti posti dall' Ill.mo Sig. Giudice del tribunale sezione civile di Patti.
1 - La natura delle lesioni riportate, in seguito al sinistro stradale, del
08.05.2016, sono la chiara conseguenza del grave politrauma, che ha comportato Frattura pluriframmentaria scomposta intrarticolare epifisi distale radio destro con instabilità DRU e frattura dello stiloide ulnare di destra. Frattura pluriframmentaria scomposta estremo distale metafisario del IV° V° metacarpo mano sinistra.
Frattura da schiacciamento dei somi di D6, D7 cui si associa frattura del processo trasverso di destra e D8; frattura arco posteriore di C7,
lussazione scapolo-omerale sinistra con frattura parcellare scapola sinistra. trauma toracico con contusioni polmonari e trauma addominale. Le lesioni obiettivate riscontrate e successivamente certificate sono secondo i criteri medicolegali, casualmente riconducibili al fatto lesivo, e sono debitamente documentate dalla copiosa certificazione medica allegata nel fascicolo telematico e cartaceo è assumibile che, in conseguenza del fatto per cui è causa ed alla conoscenza della naturale evoluzione clinica delle lesioni diagnosticate è da ritenere che il loro trattamento abbia necessitato in data
18.05.2016 ad intervento chirurgico di Riduzione cruenta di lussazione di colles. Riduzione cruenta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione interna;
seguito in seguito dai colleghi ortopedici in regime ambulatoriale al
P.O. di Milazzo per le lesioni riportate, che sono state trattate con medicazioni, terapia farmacologia, rimozione degli apparecchi gessati dei fili di e dei punti di sutura;
consigliati cicli FKT, che ha eseguito;
usato Per_2
il collare cervicale tipo Philadelphia, busto tipo CAMP C35 e il tutore sino
14 alla guarigione clinica, che in atto, sia in virtù del loro decorso, che del tempo trascorso dal sinistro, possono ritenersi ormai stabilizzate;
nonostante ancora abbia in situ i mezzi di sintesi al polso destro a distanza di quasi 7 anni dal danno patito.
2 - In base alla documentazione allegata agli atti ed alla conoscenza della naturale evoluzione clinica delle patologie diagnosticate è da ritenere che le lesioni riportate dal ricorrente siano guarite comportando:
inabilità temporanea assoluta: giorni 30
inabilità temporanea parziale al 75%: giorni 30
3 e 4 - In base all'esame semeiotico-clinico peritale ed alla documentazione medica allegata, le lesioni per cui è causa valutati a quasi 7 anni dal trauma ed a guarigione clinica avvenuta, comportano una riduzione dell'integrità
psico-fisica del ricorrente che è complessivamente quantizzabile nella misura del 33% (trentatrepercento). Lo stato del periziando è cronicizzato,
considerato il periodo di tempo passato dalla noxa lesiva;
pertanto, non è
suscettibile né di miglioramento che di peggioramento. Ho fatto riferimento alle tabelle delle lesioni macro-permanenti e comparativamente a “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità” - aa. Persona_3 [...]
e “Guida orientativa per la Persona_4 Persona_5 CP_4
valutazione del danno biologico” – aa. Bargagna-Canale - Ed. Giuffrè e
“Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” -aa.
– CP_5 CP_4
5 - Le spese mediche documentate per € 280,00 (duecentottanta), presenti nel fascicolo telematico, risultano congrue e rientrano ampiamente nella media delle prestazioni fornite: fattura della ditta LO AC del 19.09.2016
15 per - Reggibraccio;
-Collare cervicale Philadelphia;
Iperstensore a 3 punte
Modular e - Manogym ball giallo/blù/rossa”.
5.1. In merito ai criteri di quantificazione del danno biologico sofferto da , va fatta applicazione delle tabelle milanesi, atteso Parte_1
che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle
"Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cassazione civile sez. III,
28/06/2018, n.17018) e ancora che “In tema di risarcimento del danno,
l'articolo 139 del Dlgs 209/2005 trova applicazione esclusivamente, come si desume dalla stessa lettera della norma, alle "…lesioni di lieve entità,
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti…", non assumendo di per sé alcun rilievo determinante la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione, ma occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno,
come segnatamente derivante dalla circolazione stradale, che nella predetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno. Ne consegue che le tabelle allegate alla disposizione in esame non possono essere utilizzate per la liquidazione del
16 danno derivato al pedone da insidia stradale, fattispecie riconducibile alla disciplina di cui all'articolo 2051 del Cc, relativa alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione relativo ad una controversia avente ad oggetto l'azione risarcitoria promossa nei confronti di un'amministrazione comunale dall'odierna appellante, vittima di lesioni personali a causa di una rovinosa caduta provocata da una sconnessione nel manto stradale non visibile e non segnalata, la corte territoriale, avendo il giudice di prime cure erroneamente applicato le tabelle di cui alla citata norma, ha accolto il gravame,
rideterminando la somma del risarcimento sulla base delle Tabelle
milanesi)” (Corte appello Lecce sez. I, 14/06/2022, n.677).
Peraltro, l'adozione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
comporta che il risarcimento del danno corrispondente alla sofferenza soggettiva che, prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008,
veniva risarcita come c.d. danno morale, è compreso nella liquidazione del danno biologico (cfr. Cass. SS.UU. 26972/08).
5.2. Sotto il profilo della concreta quantificazione, in applicazione delle tabelle milanesi, il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore va quantificato come di seguito Parte_1
rappresentato nel sottostante quadro sinottico che tiene conto dell'età
del danneggiato all'epoca dei fatti (50 anni) e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio del dott. Basilio S. Monastra:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 33%
Punto danno biologico € 5.366,74
17 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 133.712,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Totale danno biologico temporaneo € 6.037,50
Totale generale: € 139.749,50
Tuttavia, la somma dovuta a titolo di invalidità permanente, pari ad €
133.712,00, va devalutata alla data di cessazione del danno temporaneo
(cfr. Cass. Civ. n. 10303/2012) ricavandosi, pertanto, l'importo di €
111.241,26; mentre gli importi dovuti a titolo di danno temporaneo (€
6.037,50) vanno devalutati alla data dell'evento (8-05-2016),
discendendone l'importo di € 5.006,22.
L'importo complessivo così ottenuto, pari ad € 116.247,48 (€ 111.241,26
+ € 5.006,22), deve essere rivalutato dalla data dell'evento lesivo sino alla liquidazione e, sul capitale via via rivalutato annualmente, vanno calcolati gli interessi legali, derivandone la somma complessiva di €
153.998,67.
Tale importo complessivo va ridotto della metà per quanto sopra argomentato, con la conseguenza che la somma complessivamente dovuta da a , a titolo di danno non CP_2 Parte_1
patrimoniale, è pari ad € 76.999,33 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi) oltre ad interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo.
18 5.2.1. A tale importo, va aggiunto il rimborso della metà (€ 140,00)
delle spese mediche ritenute congrue dal CTU.
6. La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata da risulta fondata, anch'essa, però, nei limiti della Parte_2
misura del 50% del dovuto, per le medesime motivazioni di cui s'è
detto supra.
Ora se è vero che “In tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo o motoveicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la dimostrazione che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità. Il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione,
se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Corte d'Appello
di Roma - Sez. 3, Sen. n. 4978 del 10 ottobre 2012). E Nel caso di specie si rileva la mancanza di tali ulteriori elementi di riscontro” (Tribunale Roma
sez. XI, 14/10/2019, n. 19631; conformi ex multis Tribunale Nola sez. I,
15/05/2019, n. 1094, Tribunale Torre Annunziata sez. I, 08/01/2014, n.
19 152, Tribunale Potenza sez. I, 11/03/2022, n. 281), tuttavia, nella vicenda in esame, ricorrono ulteriori elementi di riscontro discendenti non solo dal compendio fotografico da cui si evincono i danni riportati dal veicolo;
non solo, ancora, dal dato per cui il preventivo, depositato l'8-08-2019 per la somma complessiva di € 13.250,73, riporta analiticamente la descrizione dei singoli interventi di riparazione del motociclo ma, soprattutto, dalla circostanza per cui il precitato preventivo è stato confermato dal teste titolare Testimone_2
dell'officina meccanica, che l'ha redatto, sentito all'udienza del 13
maggio 2022 (cfr. verbale in atti).
Conseguentemente, la domanda di risarcimento merita accoglimento nella misura anzidetta del 50% (ossia la metà di € 13.250,73) con conseguente condanna di parte convenuta a corrispondere a
[...]
la somma di € 6.625,36 oltre interessi e rivalutazione Pt_2
monetaria, (trattandosi di debito di valore), come decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
7. Non si comprende l'ulteriore domanda degli attori (pure reiterata nella comparsa conclusionale) dal seguente tenore letterale “Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione”, atteso che le sentenze pronunciate nei giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 1993 o pubblicate dopo il 19 aprile 1995 sono provvisoriamente esecutive ex lege ex art. 282 c.p.c. (“La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”) come modificato dall' art. 33 della Legge del 26 novembre 1990,
n. 353.
20 8. Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate in CP_2
dispositivo in base ai parametri minimi (stante l'accertato concorso di colpa del danneggiato) di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, dato dal decisum (Cassazione civile sez. II, 24/07/2023, n.22160) secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
8.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate con separato decreto, vanno integralmente e definitivamente poste a carico di parte convenuta (con conseguente rimborso in favore degli attori delle spese di CTU se già corrisposte). In tal caso, si ritiene che non debba operare alcuna decurtazione del 50% considerato che le operazioni peritali si sono rivelate funzionali all'accertamento della pretesa dell'attore, cui,
tuttavia, viene riconosciuta soltanto una parte del quantum accertato.
P.Q.M.
21 Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 156/2019
R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
In parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni formulata dagli attori:
1. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2
pagamento, in favore di , della somma complessiva di Parte_1
€ 76.999,33 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi) a titolo di danno non patrimoniale oltre al rimborso della metà delle spese mediche per € 140,00, oltre ad interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2
pagamento, in favore di , della somma complessiva Parte_2
di € 6.625,36, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla pronuncia sino al soddisfo;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2
pagamento, in favore degli attori, creditori in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00, per compensi oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, se dovuti come per legge, oltre alle spese di notifica dell'atto di citazione e della citazione dei testi,
come documentate in atti, e alla integrale rifusione del C.U. e dei diritti di anticipazione forfettaria (€ 27,00);
4. Pone definitivamente e interamente a carico di le spese CP_2
di CTU già provvisoriamente liquidate con separato decreto in atti,
22 anche mediante rimborso di quelle eventualmente anticipate da parte attrice.
Così deciso in Patti, il 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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