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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di NI, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 15346/2020 R.G. avente ad oggetto: somministrazione promosso da con sede in Milano, via Domenichino 5, codice fiscale in Parte_1 P.IVA_1 persona dei procuratori dott. e avv. Lorenza Prati, giusta procura speciale del Controparte_1 giorno 1.8.2019 rilasciata a rogito del notaio (rep. Persona_1
22579, racc. 9127), rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, giusta procura in atti;
attrice contro
, in Controparte_2 persona del dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello stato di NI;
convenuto
e nei confronti di
, codice fiscale , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Alleruzzo, giusta procura in atti;
terzo chiamato in causa
********
1 All'udienza del giorno 17.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 19.12.2020, in qualità di Parte_1 cessionaria dei crediti vantati da HE Comm s.p.a. per l'erogazione di servizi di energia elettrica, ha citato in giudizio l' Controparte_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 10.840,11, a titolo di sorte capitale di cui alle fatture emesse dalla predetta società, oltre interessi moratori ed anatocistici determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del decreto 231/2002 (come novellato dal d. lgs. n. 192/2012), euro 80 a titolo di indennizzo per ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in recepimento della normativa comunitaria (direttiva
2011/7/EU) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto. Ha altresì spiegato, in via subordinata, domanda di condanna al pagamento dei diversi importi ritenuti dovuti e, in via ulteriormente subordinata, ha proposto domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Con comparsa di risposta depositata il 26.7.2021 si è costituito l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa creditoria;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda. Il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della , ai sensi dell'art. 269 c.p.c., spiegando nei Controparte_3 confronti del terzo, in subordine, azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. ovvero azione di regresso ex art. 1299 c.c.
All'udienza del 21.9.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_3
, la quale si è costituita il 14.3.2022 resistendo alle domande proposte dal convenuto
[...] nei propri confronti e deducendo, in via gradata, l'infondatezza dell'azione spiegata da
[...]
Parte_1
Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 3.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni;
posta
2 la causa in decisione, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
è fondata. Controparte_2
Giova premettere che la questione concernente la legittimazione passiva degli istituti scolastici rispetto alle azioni promosse da quale cessionaria dei crediti Parte_1 derivanti dalla somministrazione di energia elettrica, è controversa nella giurisprudenza di merito ed è stata oggetto di plurime pronunce contrastanti emesse anche dall'intestato
Tribunale e dalla Corte di appello di NI (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice, del convenuto e della terza chiamata in causa, con relativi allegati).
Ritiene il decidente di conformarsi al recente orientamento adottato dalla Corte di appello di
NI (sentenze nn. 169/2025, 170/2025 e 171/2025), che ha escluso la sussistenza della legittimazione passiva degli istituti scolastici.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la legge
n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali
(comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze
e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua non può pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni.” (Cass. n. 19956/2020)
In applicazione del superiore principio di diritto, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato - art. 12, comma 6), si è verificata una successione automatica degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni, verso i terzi creditori, di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le 3 utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti – nei confronti dei fornitori – del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali.
La sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) non può essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ed invero, come osservato dalla Corte di appello di NI, “tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento
(anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi”. Pertanto, trattasi di un procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento), senza che ciò valga a trasferire agli istituti scolastici la titolarità
(o la contitolarità) passiva delle medesime obbligazioni.
La circostanza che la , con mandato n. 8370 del 6.9.2006 (doc. Controparte_3
3), abbia versato all'istituto “ di la somma di euro 14.858,10 per la CP_2 CP_2 costituzione del proprio fondo di dotazione finalizzato al pagamento delle utenze, come da determina n. 582 del 21.8.2006, non incide, dunque, sulla titolarità passiva del rapporto obbligatorio verso i terzi. Al più, come osservato dalla Corte di appello, può considerarsi integrata “una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sé non produttiva né della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della (sola) Provincia”.
Per quanto sopra, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto, spettando la legittimazione unicamente alla Controparte_4
[..
[...] (già ) in ordine alla pretesa di pagamento del corrispettivo per la
[...] Controparte_5 somministrazione di energia elettrica.
3. In conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal convenuto, la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti della
[...]
, chiamata in causa dal convenuto che abbia negato la propria Controparte_3 legittimazione passiva (cfr., tra le tante, Cass. 11450/2017).
Ciò detto, la domanda è fondata.
3.1 L'attrice ha agito in giudizio quale cessionaria dei crediti vantati HE Comm s.p.a. sulla base dell'atto di cessione stipulato con scrittura privata autenticata del 28.3.2019 (doc. 10).
Tra i crediti oggetto di cessione risulta indicato nell'allegato atto il credito vantato da HE
Comm. s.p.a. nei confronti dell'Istituto Tecnico IE NA di , credito derivante CP_2 dalla fattura n. 1810373892 del giorno 11.12.2018 di euro 5.907,34 e dalla fattura n.
1900170979, emessa in data 11.01.2019, di euro 4.932,77.
3.2 Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_3 non è fondata.
In ordine alla durata del termine di prescrizione, va ricordato che l'art. 1, comma 4, della legge 205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018) ha stabilito, per le forniture di energia elettrica, che il termine di prescrizione abbia durata biennale e si applichi alle fatture con scadenza successiva al 1.3.2018.
Nel caso in esame, le fatture oggetto di controversia risultano rispettivamente scadute il
31.1.2019 ed il 28.2.2019 (cfr. doc. 11), mentre la domanda di adempimento proposta dalla cessionaria è stata notificata il 19.12.2020. Ne consegue che, alla data della Parte_1 proposizione della domanda, la pretesa creditoria non risulta prescritta.
3.3 Non merita accoglimento l'eccezione di nullità di nullità del contratto sollevata dalla difesa della , ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. 95/2012, sul presupposto Controparte_3 che per le istituzioni scolastiche vige “l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.” a pena di nullità del contratto.
La questione relativa alla nullità del contratto non assume rilievo nel caso in esame, in ragione del fatto che la somministrazione di energia elettrica da parte di HE Comm s.p.a. è avvenuta in regime di salvaguardia, come si desume dalle fatture in atti dove si indica che si tratta di “vendita nell'ambito del servizio di salvaguardia” (cfr. doc. 11).
5 È noto che il servizio di salvaguardia è stato istituito dalla legge 125/2007 (di conversione del d.l. 73/2007) per gli utenti che non abbiano effettuato la scelta del fornitore nel mercato libero. Nel caso di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia si è al cospetto di un'obbligazione ex lege, in assenza di contratto, regolata dalla legge 125/2007 e dalla normativa secondaria (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07).
In sostanza, qualora il cliente scelga il suo fornitore tra quelli abilitati ad operare nel mercato libero dell'energia, concluderà con lo stesso il relativo contratto di somministrazione alle condizioni in esso previste. Laddove, invece, l'utente non abbia scelto il fornitore, il rapporto verrà ad instaurarsi, sulla base della normativa primaria ed attuativa sopra richiamata, con il soggetto esercente la fornitura in regime di salvaguardia per la zona che viene in rilievo, alle condizioni previste dalla stessa.
Ebbene, non avendo l'istituto scolastico concluso il contratto con il fornitore, l'erogazione dell'energia elettrica di cui la scuola ha incontestatamente beneficiato nell'anno 2018 è avvenuta alle condizioni applicate da HE Comm s.p.a.
L'attrice, al riguardo, ha depositato in giudizio:
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che proroga il regime di salvaguardia mediante procedura ad evidenza pubblica nel triennio decorrente dal 2014 (doc. 7);
- l'esito della procedura ad evidenza pubblica che ha visto aggiudicataria per la regione
Sicilia, negli anni 2017 e 2018, la società HE Comm s.p.a. (doc. 8);
- le condizioni economiche applicate da HE Comm s.p.a. ai clienti della regione Sicilia per l'applicazione del servizio di salvaguardia (doc. 9);
- le fatture emesse da HE Comm s.p.a. in data 11.12.2018 e 11.1.2019 con l'indicazione esatta dei consumi effettuati dall'istituto scolastico di (doc. 11); CP_2 CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni, ha assolto compiutamente agli oneri Parte_1 probatori su di essa incombenti.
La chiamata in causa non ha fornito, invece, la prova del fatto estintivo Controparte_3 né ha contestato specificamente la quantità di energia elettrica erogata (risultante dai consumi rilevati in bolletta) e l'applicazione dei relativi prezzi.
6 Per quanto sopra, la domanda formulata dall'attrice va accolta e la Controparte_3
va condannata al pagamento della somma di euro 10.840,11, calcolata dalla
[...] sommatoria degli importi riportati nelle due fatture.
3.4 Merita accoglimento la domanda relativa al pagamento degli interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali da applicarsi con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, ovvero: dal 1.2.2019 sulla somma di euro 5.907,34 e dal 1.3.2019 sulla somma di euro 4.932,77.
3.5 È parimenti fondata la domanda di pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, ex art. 1283 c.c., atteso che le due fatture risultano scadute oltre il termine di sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione.
Pertanto, tali interessi sono dovuti nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di citazione
(19.12.2020).
3.6 La domanda relativa al risarcimento forfettario del danno per costi di recupero dei crediti azionati da parte attrice in virtù del disposto dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 è fondata.
L'art. 6, rubricato “risarcimento delle spese di recupero”, stabilisce che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La ratio della previsione de quo è riconducibile, da un lato, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali che ispira tutta la disciplina recata dal decreto citato e, dall'altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore. Trattasi, infatti, di costi “interni” o “amministrativi” diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni che va riconosciuto quale conseguenza del tardivo pagamento di tutte le fatture oggetto del giudizio (cfr. sentenza
CGCE, terza sezione, del 20 ottobre 2022). Ne consegue la fondatezza della richiesta di pagamento della somma ulteriore di euro 40 per ciascuna fattura, complessivamente pari ad euro 80,00.
3.7 Rimangono assorbite le domande subordinate.
4. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al contrasto di giurisprudenza esistente, di cui si è dato atto in motivazione. 7
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di NI, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15346/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
ACCOGLIE la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di
[...] euro 10.840,11, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 1.2.2019 sulla somma di euro
5.907,34 e dal 1.3.2019 sulla somma di euro 4.932,77; oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura degli interessi legali di mora con decorrenza dalla notifica della citazione;
oltre euro 80 a titolo di risarcimento delle spese di recupero, come in parte motiva;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NI, il 3 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di NI, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 15346/2020 R.G. avente ad oggetto: somministrazione promosso da con sede in Milano, via Domenichino 5, codice fiscale in Parte_1 P.IVA_1 persona dei procuratori dott. e avv. Lorenza Prati, giusta procura speciale del Controparte_1 giorno 1.8.2019 rilasciata a rogito del notaio (rep. Persona_1
22579, racc. 9127), rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, giusta procura in atti;
attrice contro
, in Controparte_2 persona del dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello stato di NI;
convenuto
e nei confronti di
, codice fiscale , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Alleruzzo, giusta procura in atti;
terzo chiamato in causa
********
1 All'udienza del giorno 17.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 19.12.2020, in qualità di Parte_1 cessionaria dei crediti vantati da HE Comm s.p.a. per l'erogazione di servizi di energia elettrica, ha citato in giudizio l' Controparte_2 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 10.840,11, a titolo di sorte capitale di cui alle fatture emesse dalla predetta società, oltre interessi moratori ed anatocistici determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del decreto 231/2002 (come novellato dal d. lgs. n. 192/2012), euro 80 a titolo di indennizzo per ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in recepimento della normativa comunitaria (direttiva
2011/7/EU) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto. Ha altresì spiegato, in via subordinata, domanda di condanna al pagamento dei diversi importi ritenuti dovuti e, in via ulteriormente subordinata, ha proposto domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Con comparsa di risposta depositata il 26.7.2021 si è costituito l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa creditoria;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda. Il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della , ai sensi dell'art. 269 c.p.c., spiegando nei Controparte_3 confronti del terzo, in subordine, azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. ovvero azione di regresso ex art. 1299 c.c.
All'udienza del 21.9.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa di Controparte_3
, la quale si è costituita il 14.3.2022 resistendo alle domande proposte dal convenuto
[...] nei propri confronti e deducendo, in via gradata, l'infondatezza dell'azione spiegata da
[...]
Parte_1
Nel corso del giudizio sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 3.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni;
posta
2 la causa in decisione, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
è fondata. Controparte_2
Giova premettere che la questione concernente la legittimazione passiva degli istituti scolastici rispetto alle azioni promosse da quale cessionaria dei crediti Parte_1 derivanti dalla somministrazione di energia elettrica, è controversa nella giurisprudenza di merito ed è stata oggetto di plurime pronunce contrastanti emesse anche dall'intestato
Tribunale e dalla Corte di appello di NI (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice, del convenuto e della terza chiamata in causa, con relativi allegati).
Ritiene il decidente di conformarsi al recente orientamento adottato dalla Corte di appello di
NI (sentenze nn. 169/2025, 170/2025 e 171/2025), che ha escluso la sussistenza della legittimazione passiva degli istituti scolastici.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la legge
n. 23 del 1996 ha disposto il trasferimento automatico e incondizionato agli enti locali
(comuni per le scuole elementari e medie, province per gli istituti di istruzione secondaria superiore) degli oneri relativi alle utenze, compresa la fornitura di acqua, degli edifici scolastici, indipendentemente dal previo trasferimento della proprietà degli immobili e dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati. Tale trasferimento di competenze
e oneri opera ex lege a partire dal 1997, senza che il mancato perfezionamento delle convenzioni previste dalla legge possa pregiudicare o condizionare l'automatica successione negli obblighi di pagamento delle spese per le utenze. Pertanto, il gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'acqua non può pretendere il pagamento delle relative spese dal soggetto che occupava l'immobile scolastico in precedenza, ma deve rivolgersi ai comuni e alle province competenti per legge, fermo restando il diritto di questi ultimi di ottenere il rimborso delle somme eventualmente anticipate dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche per il periodo transitorio antecedente alla stipula delle convenzioni.” (Cass. n. 19956/2020)
In applicazione del superiore principio di diritto, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 23/1996 (applicabile alle istituzioni scolastiche statali, nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato - art. 12, comma 6), si è verificata una successione automatica degli enti territoriali nella titolarità passiva delle obbligazioni, verso i terzi creditori, di pagamento delle “spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le 3 utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento”, a prescindere sia dalla stipulazione di apposite convenzioni tra gli enti interessati, sia da specifiche previsioni di eventuali contratti di somministrazione e dalla formale intestazione o meno (agli istituti scolastici) delle varie utenze destinate agli stessi istituti, i quali non possono, pertanto, essere considerati debitori (o condebitori) diretti – nei confronti dei fornitori – del pagamento dei relativi corrispettivi, invece dovuti (ai terzi) soltanto dai predetti enti territoriali.
La sussistenza di tale obbligazione (fondata sulla menzionata legge statale) non può essere esclusa da eventuali previsioni di regolamenti provinciali relativi alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ed invero, come osservato dalla Corte di appello di NI, “tali regolamenti locali (costituenti fonti secondarie dell'ordinamento, come tali inidonee a derogare validamente alle norme legislative di rango primario;
artt. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.) devono limitarsi a disciplinare le modalità sia di erogazione (dalle Province alle istituzioni scolastiche operanti nei relativi territori) dei fondi da destinare al concreto pagamento
(anche) delle spese per le utenze elettriche, sia di conseguente rendicontazione (da parte degli istituti) delle spese al riguardo sostenute e/o da sostenersi”. Pertanto, trattasi di un procedimento, amministrativo e contabile, di adempimento delle relative obbligazioni (verso i terzi creditori) di pagamento dei corrispettivi delle forniture (pur sempre gravanti ex lege, formalmente e sostanzialmente, sull'ente territoriale, a prescindere dall'osservanza o meno dello stesso procedimento), senza che ciò valga a trasferire agli istituti scolastici la titolarità
(o la contitolarità) passiva delle medesime obbligazioni.
La circostanza che la , con mandato n. 8370 del 6.9.2006 (doc. Controparte_3
3), abbia versato all'istituto “ di la somma di euro 14.858,10 per la CP_2 CP_2 costituzione del proprio fondo di dotazione finalizzato al pagamento delle utenze, come da determina n. 582 del 21.8.2006, non incide, dunque, sulla titolarità passiva del rapporto obbligatorio verso i terzi. Al più, come osservato dalla Corte di appello, può considerarsi integrata “una possibile fattispecie di mera delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.), di per sé non produttiva né della liberazione dell'ente delegante, né di un valido ed efficace vincolo obbligatorio tra l'istituto delegato e i terzi creditori della (sola) Provincia”.
Per quanto sopra, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto, spettando la legittimazione unicamente alla Controparte_4
[..
[...] (già ) in ordine alla pretesa di pagamento del corrispettivo per la
[...] Controparte_5 somministrazione di energia elettrica.
3. In conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal convenuto, la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti della
[...]
, chiamata in causa dal convenuto che abbia negato la propria Controparte_3 legittimazione passiva (cfr., tra le tante, Cass. 11450/2017).
Ciò detto, la domanda è fondata.
3.1 L'attrice ha agito in giudizio quale cessionaria dei crediti vantati HE Comm s.p.a. sulla base dell'atto di cessione stipulato con scrittura privata autenticata del 28.3.2019 (doc. 10).
Tra i crediti oggetto di cessione risulta indicato nell'allegato atto il credito vantato da HE
Comm. s.p.a. nei confronti dell'Istituto Tecnico IE NA di , credito derivante CP_2 dalla fattura n. 1810373892 del giorno 11.12.2018 di euro 5.907,34 e dalla fattura n.
1900170979, emessa in data 11.01.2019, di euro 4.932,77.
3.2 Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_3 non è fondata.
In ordine alla durata del termine di prescrizione, va ricordato che l'art. 1, comma 4, della legge 205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018) ha stabilito, per le forniture di energia elettrica, che il termine di prescrizione abbia durata biennale e si applichi alle fatture con scadenza successiva al 1.3.2018.
Nel caso in esame, le fatture oggetto di controversia risultano rispettivamente scadute il
31.1.2019 ed il 28.2.2019 (cfr. doc. 11), mentre la domanda di adempimento proposta dalla cessionaria è stata notificata il 19.12.2020. Ne consegue che, alla data della Parte_1 proposizione della domanda, la pretesa creditoria non risulta prescritta.
3.3 Non merita accoglimento l'eccezione di nullità di nullità del contratto sollevata dalla difesa della , ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. 95/2012, sul presupposto Controparte_3 che per le istituzioni scolastiche vige “l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.” a pena di nullità del contratto.
La questione relativa alla nullità del contratto non assume rilievo nel caso in esame, in ragione del fatto che la somministrazione di energia elettrica da parte di HE Comm s.p.a. è avvenuta in regime di salvaguardia, come si desume dalle fatture in atti dove si indica che si tratta di “vendita nell'ambito del servizio di salvaguardia” (cfr. doc. 11).
5 È noto che il servizio di salvaguardia è stato istituito dalla legge 125/2007 (di conversione del d.l. 73/2007) per gli utenti che non abbiano effettuato la scelta del fornitore nel mercato libero. Nel caso di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia si è al cospetto di un'obbligazione ex lege, in assenza di contratto, regolata dalla legge 125/2007 e dalla normativa secondaria (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07).
In sostanza, qualora il cliente scelga il suo fornitore tra quelli abilitati ad operare nel mercato libero dell'energia, concluderà con lo stesso il relativo contratto di somministrazione alle condizioni in esso previste. Laddove, invece, l'utente non abbia scelto il fornitore, il rapporto verrà ad instaurarsi, sulla base della normativa primaria ed attuativa sopra richiamata, con il soggetto esercente la fornitura in regime di salvaguardia per la zona che viene in rilievo, alle condizioni previste dalla stessa.
Ebbene, non avendo l'istituto scolastico concluso il contratto con il fornitore, l'erogazione dell'energia elettrica di cui la scuola ha incontestatamente beneficiato nell'anno 2018 è avvenuta alle condizioni applicate da HE Comm s.p.a.
L'attrice, al riguardo, ha depositato in giudizio:
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che proroga il regime di salvaguardia mediante procedura ad evidenza pubblica nel triennio decorrente dal 2014 (doc. 7);
- l'esito della procedura ad evidenza pubblica che ha visto aggiudicataria per la regione
Sicilia, negli anni 2017 e 2018, la società HE Comm s.p.a. (doc. 8);
- le condizioni economiche applicate da HE Comm s.p.a. ai clienti della regione Sicilia per l'applicazione del servizio di salvaguardia (doc. 9);
- le fatture emesse da HE Comm s.p.a. in data 11.12.2018 e 11.1.2019 con l'indicazione esatta dei consumi effettuati dall'istituto scolastico di (doc. 11); CP_2 CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni, ha assolto compiutamente agli oneri Parte_1 probatori su di essa incombenti.
La chiamata in causa non ha fornito, invece, la prova del fatto estintivo Controparte_3 né ha contestato specificamente la quantità di energia elettrica erogata (risultante dai consumi rilevati in bolletta) e l'applicazione dei relativi prezzi.
6 Per quanto sopra, la domanda formulata dall'attrice va accolta e la Controparte_3
va condannata al pagamento della somma di euro 10.840,11, calcolata dalla
[...] sommatoria degli importi riportati nelle due fatture.
3.4 Merita accoglimento la domanda relativa al pagamento degli interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali da applicarsi con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, ovvero: dal 1.2.2019 sulla somma di euro 5.907,34 e dal 1.3.2019 sulla somma di euro 4.932,77.
3.5 È parimenti fondata la domanda di pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, ex art. 1283 c.c., atteso che le due fatture risultano scadute oltre il termine di sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione.
Pertanto, tali interessi sono dovuti nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di citazione
(19.12.2020).
3.6 La domanda relativa al risarcimento forfettario del danno per costi di recupero dei crediti azionati da parte attrice in virtù del disposto dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 è fondata.
L'art. 6, rubricato “risarcimento delle spese di recupero”, stabilisce che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La ratio della previsione de quo è riconducibile, da un lato, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali che ispira tutta la disciplina recata dal decreto citato e, dall'altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore. Trattasi, infatti, di costi “interni” o “amministrativi” diversi da quelli eventualmente sostenuti in ragione del conferimento di incarichi di recupero crediti a soggetti esterni che va riconosciuto quale conseguenza del tardivo pagamento di tutte le fatture oggetto del giudizio (cfr. sentenza
CGCE, terza sezione, del 20 ottobre 2022). Ne consegue la fondatezza della richiesta di pagamento della somma ulteriore di euro 40 per ciascuna fattura, complessivamente pari ad euro 80,00.
3.7 Rimangono assorbite le domande subordinate.
4. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al contrasto di giurisprudenza esistente, di cui si è dato atto in motivazione. 7
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di NI, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 15346/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
ACCOGLIE la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di
[...] euro 10.840,11, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 1.2.2019 sulla somma di euro
5.907,34 e dal 1.3.2019 sulla somma di euro 4.932,77; oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura degli interessi legali di mora con decorrenza dalla notifica della citazione;
oltre euro 80 a titolo di risarcimento delle spese di recupero, come in parte motiva;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in NI, il 3 ottobre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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