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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3099/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA NA de UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3099/2021 promossa da:
, in persona del Sindaco e rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Pennelli, elettivamente domiciliato in in San Giovanni
Rotondo (FG) alla Via Tagliamento n.11, presso lo studio legale dell'avv. Pennelli
APPELLANTE
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Dimotoli elettivamente domiciliata in alla Via Protano n.13, presso la Struttura C. CP_1
Burocratico Legale dell' CP_1
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
, , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
NO VI elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Marco in Lamis alla via MA SS di Stignano n.1
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 82/2020 del Giudice di Pace di , Parte_1 depositata in data 12/12/2020, non notificata, resa a definizione del giudizio N.R.G. 358/2017.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati atti di citazione, notificati in data l'8.09.2017, e Controparte_2 CP_3 hanno convenuto in giudizio l' , per ivi sentirla condannare al risarcimento dei
[...] CP_1 danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 28.02.2017 allorquando CP_3
alla guida del veicolo Fiat Uno tg. FG337471 di proprietà di aveva
[...] Controparte_2 impattato un cane randagio che improvvisamente era comparso sulla carreggiata.
Nel dettaglio, ha agito per il risarcimento dei danni subiti alla propria Controparte_2 autovettura, quantificati nella complessiva somma di €. 1.000,00, e per il Controparte_3 risarcimento del danno da lesioni patite a seguito del sinistro e quantificate in €. 3.653,58.
A sostegno delle proprie richieste, gli attori hanno dedotto che in data 28.02.2017, alle ore 00,30 circa, mentre percorrevano la strada Via D. Alighieri nel Comune di S. Giovanni Rotondo, a bordo dell'auto FIAT UNO tg FG 337471, avevano impattato un cane randagio di grossa taglia di colore bianco e che a seguito dell'impatto l'auto aveva terminato la sua corsa contro un palo della luce ivi presente. CP_4
Si è costituita in giudizio la la quale preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva e ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo, altresì, al Giudice adito l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , in entrambi i giudizi. Parte_1
Con provvedimento del 14.11.2017 il Giudice di Pace di , cui venivano Parte_1 assegnate le causa iscritte al n. 358/2017 RG e n. 361/2017, poi riunite per connessione oggettiva al procedimento n. 358/2017, autorizzava la parte convenuta alla chiamata in causa del terzo
[...]
in Persona del Sindaco P.t., fissando per la comparizione delle parti Parte_1
l'udienza del 13 febbraio 2018.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 9 febbraio 2018 si è costituito il eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
In particolare, entrambi gli enti convenuti, deducevano l'estrema genericità della dinamica sinistrosa descritta in citazione e l'assenza di qualsivoglia riscontro alla asserita qualità di
“randagio” del cane che aveva causato il sinistro.
La causa è stata istruita con attività di acquisizione documentale ed escussione testi nelle persone di
, Per_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3
All'esito, precisate le conclusioni, con sentenza n. 82/2020, il Giudice di Pace di S. Giovanni
Rotondo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Controparte_2 CP_3 nei confronti della e del , così provvedeva: “accoglie la CP_1 Controparte_5 domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di €. 300,00 in favore della per il danno materiale, e in favore di la Controparte_2 Controparte_3 somma €. 2.466,97 per le lesioni;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario degli attori che liquida in complessive €. 2.800,00
(spese aumentate per n. 2 parti) oltre accessori;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di Ctu”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il chiedendone Parte_1 la riforma integrale e: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone gravi e fondati motivi, stante la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello per tutte le ragioni esposte;
accogliere lo spiegato appello e, pertanto, riformare la sentenza n. 82/2020 del Giudice di Pace di , nella persona della dott.ssa Parte_1
MA TO MO, per tutti i motivi esposti, adottando ogni consequenziale statuizione, ed in completo accoglimento delle specifiche conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note conclusive del giudizio di primo grado;
condannare gli appellati in solido tra loro ovvero la parte ritenuta soccombente secondo il giudizio dell'On.le Giudicante, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la spesa della già espletata
CTU, in favore del appellante”. Parte_1
Con comparsa di costituzione del 25.8.2021 si è costituita l' chiedendo il rigetto del CP_1 gravame e interponendo appello incidentale avverso la gravata sentenza, così concludendo “In via principale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o della titolarità sostanziale passiva dell , con rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, nella denegata ipotesi di non CP_1 accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell , dichiarare, infondata CP_1
e non provata l'avversa Firmato domanda attorea/ odierni appellati, sia nell'an che nel quantum, per tutte le ragioni innanzi esposte;
nel MERITO B)- Rigettare l'avverso Atto di Appello proposto nei confronti della , per le ragioni esposte in proemio. in via gradata - Dichiarare la CP_1 legittimazione passiva del , e dichiarare unico responsabile il Parte_1
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e condannarlo al Parte_1 risarcimento dei danni, ove accertati e confermati in sede di Appello, in favore degli attori, odierni appellati, in forza della stipulata polizza ai sensi della L.R. n. 26/2006, e comunque a tenere indenne l da ogni responsabilità; in via ancor più gradata, salvo gravame, nella denegata CP_1 ipotesi di riconoscimento di un'eventuale responsabilità dell , in solido , nella causazione CP_1 del sinistro de quo, ridurre proporzionalmente l'entità delle somme dovute a titolo di risarcimento danno in via concorsuale, sulla base delle rispettive responsabilità, come statuito nella sentenza n.
82/2020, emessa dal Giudice di Pace di , per i motivi di fatto e di diritto di Parte_1 cui al presente atto, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1227 c,c; In via estremamente gradata
“Rigettare” l'avverso Atto di Citazione in Appello proposto e confermare la sentenza n. 82/ 2020 emessa dal Giudice di Pace di Dott.ssa M. TO BUONOMO in data Parte_1
12.12.2020, per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
e si sono costituiti in data 17.09.2021 eccependo Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello interposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo: “Rigettare la richiesta di sospensiva, in quanto infondata perché richiesta in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari anche del presente sub-procedimento; Rigettare l'appello proposto dal , in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, perché inammissibile per il motivo di cui al punto 1 del presente atto, in subordine comunque, infondato nel merito in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti di cui ai punti
2, 3 e 4 del presente atto;
Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
Condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, lo scrivente Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
Con ordinanza del 22/10/2021 il G.I. è stata rigettata l'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado;
infine, con ordinanza del 1/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
1. In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme. Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da e Controparte_2 CP_3
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierno appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass.,
05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto dal appellante consta di una parte censoria, diretta ad Pt_1 individuare i punti impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellanti è da ritenersi priva di fondamento.
2. Tanto premesso, il ha introdotto giudizio di gravame avverso Parte_1 la sentenza n. 82/2020 del Giudice di Pace di contestando globalmente la Parte_1 pronuncia del Giudice di prime cure e sostenendo che lo stesso, se avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie e dei consolidati arresti giurisprudenziali sul tema oggetto di controversia avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea perché infondata o, in subordine, avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità del danneggiamento unicamente sulla inadempiente ai doveri di CP_1 controllo ad essa demandati. Cont Costituitasi in giudizio l' contestando anch'essa l'iter logico che ha condotto il GdP all'impugnata sentenza, ha chiesto il rigetto dell'appello così come proposto dal
[...] chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità sostanziale Parte_1 passiva dell' e l'esclusiva legittimazione passiva del appellante ed ha, CP_1 Pt_1 contestualmente, chiesto il rigetto della domanda proposta da in Parte_2 quanto infondata e non provata.
Gli appellati, dal canto loro, hanno sostenuto la correttezza della statuizione resa dal GdP e l'infondatezza delle ragioni di gravame. 2. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti devono anzitutto operarsi alcune precisazioni di carattere sistematico sul tema della legittimazione e della titolarità che investe la presente controversia.
Tanto il , tanto l' , infatti, hanno eccepito la propria Parte_1 CP_1 carenza di legittimazione passiva nell'ambito della presente controversia, in primo grado, riportando tale eccezione anche in grado di appello.
Sul punto, deve rilevarsi, che oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e che il convenuto sia il destinatario della propria domanda. Ciò che rileva è quindi la sua prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla (stessa) prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l'eccezione non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.
Di contro, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 2951/2016 hanno rilevato che in molti casi il temine
“legittimazione ad agire” viene ad essere utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è quindi un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito del giudizio. È questo, esattamente, il caso che ci occupa e, in ragione della peculiare normativa che regolamenta il riparto di competenze tra gli enti deputati al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, di cui si dirà di seguito deve qui essere dichiarata tanto la legittimazione quanto la titolarità passiva degli enti convenuti nel presente giudizio.
3. Al fine di vagliare la fondatezza dell'appello, appare necessario rilevare, in premessa, che risulta coerente con la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro occorso agli attori danneggiati e del danno risarcibile, l'applicazione della disciplina delineata dall'art. 2043 c.c., in virtù del principio generale del neminem laedere.
Nel caso in esame, i danneggiati hanno lamentato la lesione del suddetto principio CP_2 generale, in ragione dell'omesso intervento di prevenzione e controllo da parte dei soggetti che sono tenuti ad intervenire in materia di randagismo. Trattandosi di responsabilità da colpa omissiva è necessario individuare qual sia la norma violata che, ove rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Dalla lettura della Legge n. 26/2006 integrativa della più risalente disciplina Controparte_6 dettata dalla L.R. n. 12/1995, vigente al momento del fatto oggetto di causa e successivamente sostituita dalla L.R. n.2/2020, emerge una ripartizione di compiti tra i Comuni e le Asl locali per la gestione del fenomeno del randagismo.
Il testo normativo, individuando le specifiche competenze, stabiliva, infatti, che i Comuni, Cont nell'esercizio del potere di sorveglianza, dovessero segnalare alle la presenza di cani randagi, mentre, quest'ultime dovessero intervenire per provvedere all'accalappiamento ed al ricovero presso i canili, a condizione che i Comuni avessero, a loro volta, provveduto al relativo allestimento.
L'attività di ricovero e di cattura dei cani randagi risulta essere, dunque, estranea ai compiti dei
Comuni, i quali si limitano alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza degli animali, Cont mentre il recupero dei cani randagi è delegato ai servizi veterinari delle (ex multis Cass. n.
9167/2020).
La ha dunque stabilito, al fine di prevenire il pericolo dell'incolumità pubblica, che CP_7 le funzioni di recupero e custodia dei cani randagi, nonché di controllo della popolazione canina a fini di igiene e profilassi, siano svolte dalle aziende sanitarie locali, riservando invece ai comuni una generica attività di redazione di piani di controllo delle nascite e meri compiti di gestione dei canili al fine dell'accoglienza dei cani randagi recuperati (ex multis Cass. n. 6392/2020; Cass. n. 22522/
2019, Cass. n. 17060/2018).
Ciò posto, costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis sent. n. 18954/2017;
Cass. Sentenza n. 31059/2019; Cass. Sent. n. 31957/2018), ha ritenuto che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi debba ricondursi alla generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; pertanto, occorrerà che la parte danneggiata che agisca per il risarcimento del danno causato da animali randagi dia la prova concreta di una condotta colposa ascrivibile all'ente e, della riconducibilità allo stesso dell'evento dannoso, sicché occorre che parte danneggiata dia la prova del danno subìto, della presenza del cane randagio sulla strada, del nesso di causalità, ossia, occorre dimostrare che la determinazione del sinistro sia imputabile solo ed unicamente all'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze (come, ad esempio, la velocità del conducente, la rottura di un freno, ecc.) e del comportamento colpevole dell'amministrazione, non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali
(Cass. n.31957/2018; Cass. n. 18954/2017.
Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare.
Ciò premesso, è bene precisare altresì, che la cognizione del giudice è informata al principio del libero convincimento, ai sensi art. 116, co. 1 c.p.c. Ebbene, tale norma specifica che il libero convincimento del giudice implica il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, il quale si traduce in una necessaria ed approfondita valutazione globale di tutte le risultanze processuali.
Il giudice, dunque, è chiamato a porre a fondamento della decisone i fatti che risultano provati alla luce di una globale valutazione circa le attività asseverative espletate in corso di causa (escussione di testimoni, produzioni documentali, ctu) e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (cfr. art. 115 c.p.c.).
3. Alla luce di quanto sopra esposto, nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve rilevarsi, infatti, che e azionando la rispettiva pretesa risarcitoria, Controparte_2 CP_3 nel corso del giudizio di primo grado non hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, fornendo la prova che la determinazione del sinistro fosse imputabile solo ed unicamente all'attraversamento improvviso dell'animale (e non altre circostanze come, ad esempio, la velocità del conducente, la rottura di un freno, un'errata manovra ecc.) e del comportamento colpevole degli enti citati in giudizio, non potendo presumere, si ribadisce, tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali.
È opportuno dare atto, ai fini della decisione, che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso. Nel caso di specie, occorre, dunque, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Tuttavia, dalle risultanze di causa emerge come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a riguardo, non dimostrando, quindi, la specifica condotta omissiva del Parte_1
e dell' e il conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso;
né è stata fornita
[...] CP_1 alcuna prova in merito a specifiche segnalazioni al appellante circa la presenza di cani Pt_1 randagi sul territorio comunale, al fine di consentire a quest'ultimo di richiedere un intervento di cattura da parte dell' CP_1
La sentenza gravata, pertanto, merita riforma nella parte in cui ha stabilito che la dinamica del fatto a fondamento della domanda, come esposta nell'atto di citazione, è risultata confermata dagli esiti istruttori.
In primis deve rilevarsi che l'attore in citazione non ha circostanziato con precisione il fatto storico posto a fondamento della sua pretesa risarcitoria;
non ha, infatti, precisato le modalità verificative del sinistro stradale occorso limitandosi laconicamente a riferire: “impattava con il lato angolare dx con un grosso cane di colore bianco” (cfr. atto di citazione).
Neppure hanno comprovato la reale dinamica del sinistro le dichiarazioni rese dai testi escussi e che, al contrario, hanno contribuito a rendere ancor più evidenti Testimone_4 Testimone_5 le carenze assertive ed allegative dell'attore.
Deve rilevarsi, infatti, che tali testi hanno dichiarato che nel veicolo condotto da erano CP_2 presenti due uomini ed una donna, particolare, questo, che non emerge dalla lettura dei due atti di citazione notificati né da altri atti di parte. Inoltre, entrambi hanno riferito che l'autovettura aveva impattato il cane, e che la bestia, nonostante l'impatto, si sarebbe poi allontanata. Quest'ultimo dettaglio non si rinviene nella narrazione presentata dagli attori in primo grado che, al contrario, non deducono alcun dettaglio circa la sorte del cane asseritamente randagio.
Ebbene, va evidenziato, preliminarmente, che la presenza stessa dei testi sul luogo teatro del sinistro non è stata dedotta né nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, né nell'atto di citazione, ove sarebbe stato interesse degli attori dichiarare la presenza dei testimoni ai fini della conferma della dinamica sinistrosa decritta. Tale circostanza risulta peculiare poiché appare difficile comprendere come sia stato possibile che, pur consci della presenza di ben due testimoni e ben consapevoli del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a loro favore, entrambi gli attori si siano determinati a non notiziare il e la (e dopo questi il Giudice di Pace) Pt_1 CP_1 dell'esistenza di due testimoni, indicandone sin da subito il nome posto che – come si evince dalle dichiarazioni rese dal – quest'ultimo conoscesse “ (…) e veniva colpito dall'auto Tes_3 CP_2 guidata da ” (cfr. verbale di udienza fascicolo di primo grado). CP_2
Peraltro, gli attori in citazione, come pure i testi, precisavano di aver visto genericamente un cane all'improvviso sulla sede stradale, bianco senza museruola e che si presentava sporco.
Invero, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non è emerso alcun elemento decisivo a prova della qualificazione della natura di “randagio” del cane che avrebbe provocato il sinistro stradale. Infatti, il cane non è stato identificato né a mezzo del microchip né attraverso successive verifiche effettuate dai veterinari dell'Asl competente il cui intervento, peraltro, non risulta essere stato richiesto.
Al riguardo, non è infatti sufficiente la descrizione di un cane “non curato” dedotta da parte attrice, né sufficienti possono considerarsi le dichiarazioni rese dal “ un cane di colore bianco sporco Tes_3 privo di collare e microchip” anche se, al riguardo, v'è da chiedersi come abbia fatto il teste a percepire che il cane in questione si presentasse senza collare, atteso che lo stesso ha dichiarato che
“il cane di lì a poco si alzava e scappava via”, considerando anche la circostanza che il sinistro sarebbe avvenuto alle ore 00,30.
Invero, è la presenza stessa del randagio ad essere in dubbio.
Infatti, non vi sono agli atti allegazioni provanti la presenza del cane;
dalle fotografie del mezzo non
è possibile rinvenire tracce che testimonino l'effettiva presenza dell'animale sulla sede stradale;
non vi sono notizie riguardo alla sorte del cane a seguito dell'incidente, se non da parte dei testi che hanno dichiarato che il cane a seguito dell'impatto si fosse allontanato.
Ciò posto, anche a voler ritenere effettiva la presenza del cane sulla strada al momento del sinistro, non vi è prova certa che lo stesso fosse randagio.
Di contro, il convenuto e l' , a mezzo di produzione documentale nonché dei testi Pt_1 CP_1 escussi (cfr. dichiarazioni dei testi e hanno ampiamente dimostrato la propria Per_1 Tes_2 diligenza nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legislazione regionale in materia di randagismo. Risultanze queste ultime, erroneamente ignorate nel provvedimento impugnato.
Il teste ha dichiarato, infatti, che né il 28.02.2017, né nei giorni precedenti vi sono state Tes_2 segnalazioni al Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL
FG, competenza territoriale S.G. Rotondo circa la presenza di cani randagi nella zona indicata come luogo del sinistro e tale dichiarazione non risulta essere stata smentita da allegazioni di senso opposto.
Infine, deve darsi atto, come evidenziato dall'ente comunale, che al verificarsi del sinistro non è stata allertata alcuna autorità. Manca, infatti, un verbale di accertamento redatto dalla competente autorità e munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito allo stato dei luoghi e all'identità dei soggetti presenti come testi oculari. Detto elemento, benché non indispensabile, costituisce – ove presente - elemento di certezza della effettiva verificazione del sinistro e dei soggetti coinvolti, tanto più in fattispecie analoghe a quella che ci occupa ove è contestata la dinamica del fatto storico in relazione, in particolare, alla presenza di animali vaganti.
Applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., infatti, non è infatti sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, avuto riguardo, nello specifico, alla notevole estensione dell'agro del Comune di San Nicandro.
Occorre, al contrario, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno era possibile ed esigibile e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Ebbene, dalle risultanze di causa emerge come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a riguardo, non dimostrando, quindi, la specifica condotta omissiva imputabile ai convenuti e il conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso.
Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare.
Sul punto la Suprema Corte ha, invero, chiarito che l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda postula che questa sia stata specificata nell'oggetto, oltre che nelle ragioni che la sorreggono (cfr. Cass., n. 231/2005; Cass., n. 7115/2013).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di risarcimento dei danni è infondata per la mancata allegazione sul piano assertivo, prima, e per la mancata dimostrazione, sul piano probatorio, del nesso di causalità intercorrente tra i danni subiti dagli attori, odierni appellati, e la presenza sulla sede stradale del supposto randagio.
In conclusione, dal riesame complessivo degli atti di causa, si ritiene che il ragionamento posto a base delle conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace nell'appellata sentenza non risulti essere immune dalle censure mosse dagli appellanti relativamente alla sua correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico in relazione, in particolare, al criterio adottato per la valutazione degli esiti istruttori.
Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere provato l'an della domanda risarcitoria azionata vale a dire un riscontro oggettivo che ponesse in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione e con l'attribuibilità di questo agli enti odierni appellanti, e che, in ragione di ciò, la sentenza gravata debba essere riformata, rigettando la domanda azionata dal per infondatezza, con accoglimento delle CP_8 ragioni dell'appello principale e di quello incidentale interposto e con assorbimento di ogni ulteriore domanda.
3. In relazione alle spese di lite, tanto del primo grado di giudizio, quanto del presente, ritiene il
Tribunale che sussistano giuste ragioni per la compensazione delle stesse. Le ragioni giustificative di tale determinazione devono rinvenirsi nella mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione che risentono anche di una non omogenea produzione legislativa regionale sulla tematica in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 82/2020 del Giudice di Pace di
, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e Parte_1 Controparte_2
nei confronti del e della;
Controparte_3 Parte_1 CP_1
2) compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello tra le parti.
Così deciso in Foggia, il 21.10.2025.
Il Giudice
MA NA de UR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA NA de UR ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3099/2021 promossa da:
, in persona del Sindaco e rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Pennelli, elettivamente domiciliato in in San Giovanni
Rotondo (FG) alla Via Tagliamento n.11, presso lo studio legale dell'avv. Pennelli
APPELLANTE
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Dimotoli elettivamente domiciliata in alla Via Protano n.13, presso la Struttura C. CP_1
Burocratico Legale dell' CP_1
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
, , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
NO VI elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Marco in Lamis alla via MA SS di Stignano n.1
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 82/2020 del Giudice di Pace di , Parte_1 depositata in data 12/12/2020, non notificata, resa a definizione del giudizio N.R.G. 358/2017.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati atti di citazione, notificati in data l'8.09.2017, e Controparte_2 CP_3 hanno convenuto in giudizio l' , per ivi sentirla condannare al risarcimento dei
[...] CP_1 danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 28.02.2017 allorquando CP_3
alla guida del veicolo Fiat Uno tg. FG337471 di proprietà di aveva
[...] Controparte_2 impattato un cane randagio che improvvisamente era comparso sulla carreggiata.
Nel dettaglio, ha agito per il risarcimento dei danni subiti alla propria Controparte_2 autovettura, quantificati nella complessiva somma di €. 1.000,00, e per il Controparte_3 risarcimento del danno da lesioni patite a seguito del sinistro e quantificate in €. 3.653,58.
A sostegno delle proprie richieste, gli attori hanno dedotto che in data 28.02.2017, alle ore 00,30 circa, mentre percorrevano la strada Via D. Alighieri nel Comune di S. Giovanni Rotondo, a bordo dell'auto FIAT UNO tg FG 337471, avevano impattato un cane randagio di grossa taglia di colore bianco e che a seguito dell'impatto l'auto aveva terminato la sua corsa contro un palo della luce ivi presente. CP_4
Si è costituita in giudizio la la quale preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva e ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda, contestandone la fondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo, altresì, al Giudice adito l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , in entrambi i giudizi. Parte_1
Con provvedimento del 14.11.2017 il Giudice di Pace di , cui venivano Parte_1 assegnate le causa iscritte al n. 358/2017 RG e n. 361/2017, poi riunite per connessione oggettiva al procedimento n. 358/2017, autorizzava la parte convenuta alla chiamata in causa del terzo
[...]
in Persona del Sindaco P.t., fissando per la comparizione delle parti Parte_1
l'udienza del 13 febbraio 2018.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 9 febbraio 2018 si è costituito il eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
In particolare, entrambi gli enti convenuti, deducevano l'estrema genericità della dinamica sinistrosa descritta in citazione e l'assenza di qualsivoglia riscontro alla asserita qualità di
“randagio” del cane che aveva causato il sinistro.
La causa è stata istruita con attività di acquisizione documentale ed escussione testi nelle persone di
, Per_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3
All'esito, precisate le conclusioni, con sentenza n. 82/2020, il Giudice di Pace di S. Giovanni
Rotondo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Controparte_2 CP_3 nei confronti della e del , così provvedeva: “accoglie la CP_1 Controparte_5 domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di €. 300,00 in favore della per il danno materiale, e in favore di la Controparte_2 Controparte_3 somma €. 2.466,97 per le lesioni;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario degli attori che liquida in complessive €. 2.800,00
(spese aumentate per n. 2 parti) oltre accessori;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di Ctu”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il chiedendone Parte_1 la riforma integrale e: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendone gravi e fondati motivi, stante la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello per tutte le ragioni esposte;
accogliere lo spiegato appello e, pertanto, riformare la sentenza n. 82/2020 del Giudice di Pace di , nella persona della dott.ssa Parte_1
MA TO MO, per tutti i motivi esposti, adottando ogni consequenziale statuizione, ed in completo accoglimento delle specifiche conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note conclusive del giudizio di primo grado;
condannare gli appellati in solido tra loro ovvero la parte ritenuta soccombente secondo il giudizio dell'On.le Giudicante, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la spesa della già espletata
CTU, in favore del appellante”. Parte_1
Con comparsa di costituzione del 25.8.2021 si è costituita l' chiedendo il rigetto del CP_1 gravame e interponendo appello incidentale avverso la gravata sentenza, così concludendo “In via principale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o della titolarità sostanziale passiva dell , con rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, nella denegata ipotesi di non CP_1 accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell , dichiarare, infondata CP_1
e non provata l'avversa Firmato domanda attorea/ odierni appellati, sia nell'an che nel quantum, per tutte le ragioni innanzi esposte;
nel MERITO B)- Rigettare l'avverso Atto di Appello proposto nei confronti della , per le ragioni esposte in proemio. in via gradata - Dichiarare la CP_1 legittimazione passiva del , e dichiarare unico responsabile il Parte_1
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, e condannarlo al Parte_1 risarcimento dei danni, ove accertati e confermati in sede di Appello, in favore degli attori, odierni appellati, in forza della stipulata polizza ai sensi della L.R. n. 26/2006, e comunque a tenere indenne l da ogni responsabilità; in via ancor più gradata, salvo gravame, nella denegata CP_1 ipotesi di riconoscimento di un'eventuale responsabilità dell , in solido , nella causazione CP_1 del sinistro de quo, ridurre proporzionalmente l'entità delle somme dovute a titolo di risarcimento danno in via concorsuale, sulla base delle rispettive responsabilità, come statuito nella sentenza n.
82/2020, emessa dal Giudice di Pace di , per i motivi di fatto e di diritto di Parte_1 cui al presente atto, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 1227 c,c; In via estremamente gradata
“Rigettare” l'avverso Atto di Citazione in Appello proposto e confermare la sentenza n. 82/ 2020 emessa dal Giudice di Pace di Dott.ssa M. TO BUONOMO in data Parte_1
12.12.2020, per i motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
e si sono costituiti in data 17.09.2021 eccependo Controparte_2 Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello interposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo: “Rigettare la richiesta di sospensiva, in quanto infondata perché richiesta in assenza dei presupposti di legge, con conseguente condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari anche del presente sub-procedimento; Rigettare l'appello proposto dal , in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, perché inammissibile per il motivo di cui al punto 1 del presente atto, in subordine comunque, infondato nel merito in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti di cui ai punti
2, 3 e 4 del presente atto;
Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
Condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, lo scrivente Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
Con ordinanza del 22/10/2021 il G.I. è stata rigettata l'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado;
infine, con ordinanza del 1/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
1. In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme. Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da e Controparte_2 CP_3
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierno appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass.,
05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto dal appellante consta di una parte censoria, diretta ad Pt_1 individuare i punti impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellanti è da ritenersi priva di fondamento.
2. Tanto premesso, il ha introdotto giudizio di gravame avverso Parte_1 la sentenza n. 82/2020 del Giudice di Pace di contestando globalmente la Parte_1 pronuncia del Giudice di prime cure e sostenendo che lo stesso, se avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie e dei consolidati arresti giurisprudenziali sul tema oggetto di controversia avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea perché infondata o, in subordine, avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità del danneggiamento unicamente sulla inadempiente ai doveri di CP_1 controllo ad essa demandati. Cont Costituitasi in giudizio l' contestando anch'essa l'iter logico che ha condotto il GdP all'impugnata sentenza, ha chiesto il rigetto dell'appello così come proposto dal
[...] chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità sostanziale Parte_1 passiva dell' e l'esclusiva legittimazione passiva del appellante ed ha, CP_1 Pt_1 contestualmente, chiesto il rigetto della domanda proposta da in Parte_2 quanto infondata e non provata.
Gli appellati, dal canto loro, hanno sostenuto la correttezza della statuizione resa dal GdP e l'infondatezza delle ragioni di gravame. 2. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti devono anzitutto operarsi alcune precisazioni di carattere sistematico sul tema della legittimazione e della titolarità che investe la presente controversia.
Tanto il , tanto l' , infatti, hanno eccepito la propria Parte_1 CP_1 carenza di legittimazione passiva nell'ambito della presente controversia, in primo grado, riportando tale eccezione anche in grado di appello.
Sul punto, deve rilevarsi, che oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e che il convenuto sia il destinatario della propria domanda. Ciò che rileva è quindi la sua prospettazione. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla (stessa) prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l'eccezione non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.
Di contro, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 2951/2016 hanno rilevato che in molti casi il temine
“legittimazione ad agire” viene ad essere utilizzato impropriamente, in quanto il problema attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: in realtà si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è quindi un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito del giudizio. È questo, esattamente, il caso che ci occupa e, in ragione della peculiare normativa che regolamenta il riparto di competenze tra gli enti deputati al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, di cui si dirà di seguito deve qui essere dichiarata tanto la legittimazione quanto la titolarità passiva degli enti convenuti nel presente giudizio.
3. Al fine di vagliare la fondatezza dell'appello, appare necessario rilevare, in premessa, che risulta coerente con la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro occorso agli attori danneggiati e del danno risarcibile, l'applicazione della disciplina delineata dall'art. 2043 c.c., in virtù del principio generale del neminem laedere.
Nel caso in esame, i danneggiati hanno lamentato la lesione del suddetto principio CP_2 generale, in ragione dell'omesso intervento di prevenzione e controllo da parte dei soggetti che sono tenuti ad intervenire in materia di randagismo. Trattandosi di responsabilità da colpa omissiva è necessario individuare qual sia la norma violata che, ove rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
Dalla lettura della Legge n. 26/2006 integrativa della più risalente disciplina Controparte_6 dettata dalla L.R. n. 12/1995, vigente al momento del fatto oggetto di causa e successivamente sostituita dalla L.R. n.2/2020, emerge una ripartizione di compiti tra i Comuni e le Asl locali per la gestione del fenomeno del randagismo.
Il testo normativo, individuando le specifiche competenze, stabiliva, infatti, che i Comuni, Cont nell'esercizio del potere di sorveglianza, dovessero segnalare alle la presenza di cani randagi, mentre, quest'ultime dovessero intervenire per provvedere all'accalappiamento ed al ricovero presso i canili, a condizione che i Comuni avessero, a loro volta, provveduto al relativo allestimento.
L'attività di ricovero e di cattura dei cani randagi risulta essere, dunque, estranea ai compiti dei
Comuni, i quali si limitano alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza degli animali, Cont mentre il recupero dei cani randagi è delegato ai servizi veterinari delle (ex multis Cass. n.
9167/2020).
La ha dunque stabilito, al fine di prevenire il pericolo dell'incolumità pubblica, che CP_7 le funzioni di recupero e custodia dei cani randagi, nonché di controllo della popolazione canina a fini di igiene e profilassi, siano svolte dalle aziende sanitarie locali, riservando invece ai comuni una generica attività di redazione di piani di controllo delle nascite e meri compiti di gestione dei canili al fine dell'accoglienza dei cani randagi recuperati (ex multis Cass. n. 6392/2020; Cass. n. 22522/
2019, Cass. n. 17060/2018).
Ciò posto, costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis sent. n. 18954/2017;
Cass. Sentenza n. 31059/2019; Cass. Sent. n. 31957/2018), ha ritenuto che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi debba ricondursi alla generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; pertanto, occorrerà che la parte danneggiata che agisca per il risarcimento del danno causato da animali randagi dia la prova concreta di una condotta colposa ascrivibile all'ente e, della riconducibilità allo stesso dell'evento dannoso, sicché occorre che parte danneggiata dia la prova del danno subìto, della presenza del cane randagio sulla strada, del nesso di causalità, ossia, occorre dimostrare che la determinazione del sinistro sia imputabile solo ed unicamente all'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze (come, ad esempio, la velocità del conducente, la rottura di un freno, ecc.) e del comportamento colpevole dell'amministrazione, non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali
(Cass. n.31957/2018; Cass. n. 18954/2017.
Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare.
Ciò premesso, è bene precisare altresì, che la cognizione del giudice è informata al principio del libero convincimento, ai sensi art. 116, co. 1 c.p.c. Ebbene, tale norma specifica che il libero convincimento del giudice implica il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, il quale si traduce in una necessaria ed approfondita valutazione globale di tutte le risultanze processuali.
Il giudice, dunque, è chiamato a porre a fondamento della decisone i fatti che risultano provati alla luce di una globale valutazione circa le attività asseverative espletate in corso di causa (escussione di testimoni, produzioni documentali, ctu) e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (cfr. art. 115 c.p.c.).
3. Alla luce di quanto sopra esposto, nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve rilevarsi, infatti, che e azionando la rispettiva pretesa risarcitoria, Controparte_2 CP_3 nel corso del giudizio di primo grado non hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, fornendo la prova che la determinazione del sinistro fosse imputabile solo ed unicamente all'attraversamento improvviso dell'animale (e non altre circostanze come, ad esempio, la velocità del conducente, la rottura di un freno, un'errata manovra ecc.) e del comportamento colpevole degli enti citati in giudizio, non potendo presumere, si ribadisce, tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali.
È opportuno dare atto, ai fini della decisione, che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso. Nel caso di specie, occorre, dunque, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Tuttavia, dalle risultanze di causa emerge come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a riguardo, non dimostrando, quindi, la specifica condotta omissiva del Parte_1
e dell' e il conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso;
né è stata fornita
[...] CP_1 alcuna prova in merito a specifiche segnalazioni al appellante circa la presenza di cani Pt_1 randagi sul territorio comunale, al fine di consentire a quest'ultimo di richiedere un intervento di cattura da parte dell' CP_1
La sentenza gravata, pertanto, merita riforma nella parte in cui ha stabilito che la dinamica del fatto a fondamento della domanda, come esposta nell'atto di citazione, è risultata confermata dagli esiti istruttori.
In primis deve rilevarsi che l'attore in citazione non ha circostanziato con precisione il fatto storico posto a fondamento della sua pretesa risarcitoria;
non ha, infatti, precisato le modalità verificative del sinistro stradale occorso limitandosi laconicamente a riferire: “impattava con il lato angolare dx con un grosso cane di colore bianco” (cfr. atto di citazione).
Neppure hanno comprovato la reale dinamica del sinistro le dichiarazioni rese dai testi escussi e che, al contrario, hanno contribuito a rendere ancor più evidenti Testimone_4 Testimone_5 le carenze assertive ed allegative dell'attore.
Deve rilevarsi, infatti, che tali testi hanno dichiarato che nel veicolo condotto da erano CP_2 presenti due uomini ed una donna, particolare, questo, che non emerge dalla lettura dei due atti di citazione notificati né da altri atti di parte. Inoltre, entrambi hanno riferito che l'autovettura aveva impattato il cane, e che la bestia, nonostante l'impatto, si sarebbe poi allontanata. Quest'ultimo dettaglio non si rinviene nella narrazione presentata dagli attori in primo grado che, al contrario, non deducono alcun dettaglio circa la sorte del cane asseritamente randagio.
Ebbene, va evidenziato, preliminarmente, che la presenza stessa dei testi sul luogo teatro del sinistro non è stata dedotta né nelle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti, né nell'atto di citazione, ove sarebbe stato interesse degli attori dichiarare la presenza dei testimoni ai fini della conferma della dinamica sinistrosa decritta. Tale circostanza risulta peculiare poiché appare difficile comprendere come sia stato possibile che, pur consci della presenza di ben due testimoni e ben consapevoli del fatto che tale circostanza avrebbe sicuramente giocato a loro favore, entrambi gli attori si siano determinati a non notiziare il e la (e dopo questi il Giudice di Pace) Pt_1 CP_1 dell'esistenza di due testimoni, indicandone sin da subito il nome posto che – come si evince dalle dichiarazioni rese dal – quest'ultimo conoscesse “ (…) e veniva colpito dall'auto Tes_3 CP_2 guidata da ” (cfr. verbale di udienza fascicolo di primo grado). CP_2
Peraltro, gli attori in citazione, come pure i testi, precisavano di aver visto genericamente un cane all'improvviso sulla sede stradale, bianco senza museruola e che si presentava sporco.
Invero, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non è emerso alcun elemento decisivo a prova della qualificazione della natura di “randagio” del cane che avrebbe provocato il sinistro stradale. Infatti, il cane non è stato identificato né a mezzo del microchip né attraverso successive verifiche effettuate dai veterinari dell'Asl competente il cui intervento, peraltro, non risulta essere stato richiesto.
Al riguardo, non è infatti sufficiente la descrizione di un cane “non curato” dedotta da parte attrice, né sufficienti possono considerarsi le dichiarazioni rese dal “ un cane di colore bianco sporco Tes_3 privo di collare e microchip” anche se, al riguardo, v'è da chiedersi come abbia fatto il teste a percepire che il cane in questione si presentasse senza collare, atteso che lo stesso ha dichiarato che
“il cane di lì a poco si alzava e scappava via”, considerando anche la circostanza che il sinistro sarebbe avvenuto alle ore 00,30.
Invero, è la presenza stessa del randagio ad essere in dubbio.
Infatti, non vi sono agli atti allegazioni provanti la presenza del cane;
dalle fotografie del mezzo non
è possibile rinvenire tracce che testimonino l'effettiva presenza dell'animale sulla sede stradale;
non vi sono notizie riguardo alla sorte del cane a seguito dell'incidente, se non da parte dei testi che hanno dichiarato che il cane a seguito dell'impatto si fosse allontanato.
Ciò posto, anche a voler ritenere effettiva la presenza del cane sulla strada al momento del sinistro, non vi è prova certa che lo stesso fosse randagio.
Di contro, il convenuto e l' , a mezzo di produzione documentale nonché dei testi Pt_1 CP_1 escussi (cfr. dichiarazioni dei testi e hanno ampiamente dimostrato la propria Per_1 Tes_2 diligenza nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legislazione regionale in materia di randagismo. Risultanze queste ultime, erroneamente ignorate nel provvedimento impugnato.
Il teste ha dichiarato, infatti, che né il 28.02.2017, né nei giorni precedenti vi sono state Tes_2 segnalazioni al Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL
FG, competenza territoriale S.G. Rotondo circa la presenza di cani randagi nella zona indicata come luogo del sinistro e tale dichiarazione non risulta essere stata smentita da allegazioni di senso opposto.
Infine, deve darsi atto, come evidenziato dall'ente comunale, che al verificarsi del sinistro non è stata allertata alcuna autorità. Manca, infatti, un verbale di accertamento redatto dalla competente autorità e munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito allo stato dei luoghi e all'identità dei soggetti presenti come testi oculari. Detto elemento, benché non indispensabile, costituisce – ove presente - elemento di certezza della effettiva verificazione del sinistro e dei soggetti coinvolti, tanto più in fattispecie analoghe a quella che ci occupa ove è contestata la dinamica del fatto storico in relazione, in particolare, alla presenza di animali vaganti.
Applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., infatti, non è infatti sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso, avuto riguardo, nello specifico, alla notevole estensione dell'agro del Comune di San Nicandro.
Occorre, al contrario, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno era possibile ed esigibile e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente.
Ebbene, dalle risultanze di causa emerge come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a riguardo, non dimostrando, quindi, la specifica condotta omissiva imputabile ai convenuti e il conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso.
Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare.
Sul punto la Suprema Corte ha, invero, chiarito che l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda postula che questa sia stata specificata nell'oggetto, oltre che nelle ragioni che la sorreggono (cfr. Cass., n. 231/2005; Cass., n. 7115/2013).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di risarcimento dei danni è infondata per la mancata allegazione sul piano assertivo, prima, e per la mancata dimostrazione, sul piano probatorio, del nesso di causalità intercorrente tra i danni subiti dagli attori, odierni appellati, e la presenza sulla sede stradale del supposto randagio.
In conclusione, dal riesame complessivo degli atti di causa, si ritiene che il ragionamento posto a base delle conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace nell'appellata sentenza non risulti essere immune dalle censure mosse dagli appellanti relativamente alla sua correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico in relazione, in particolare, al criterio adottato per la valutazione degli esiti istruttori.
Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere provato l'an della domanda risarcitoria azionata vale a dire un riscontro oggettivo che ponesse in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione e con l'attribuibilità di questo agli enti odierni appellanti, e che, in ragione di ciò, la sentenza gravata debba essere riformata, rigettando la domanda azionata dal per infondatezza, con accoglimento delle CP_8 ragioni dell'appello principale e di quello incidentale interposto e con assorbimento di ogni ulteriore domanda.
3. In relazione alle spese di lite, tanto del primo grado di giudizio, quanto del presente, ritiene il
Tribunale che sussistano giuste ragioni per la compensazione delle stesse. Le ragioni giustificative di tale determinazione devono rinvenirsi nella mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione che risentono anche di una non omogenea produzione legislativa regionale sulla tematica in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 82/2020 del Giudice di Pace di
, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e Parte_1 Controparte_2
nei confronti del e della;
Controparte_3 Parte_1 CP_1
2) compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello tra le parti.
Così deciso in Foggia, il 21.10.2025.
Il Giudice
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