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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4888 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Costanzo Di Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, via
Bartolomeo Camerario n. 11,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Stefania
Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023 il ricorrente, premesso di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di artigiano in campo edile, impegnato soprattutto come piastrellista, la patologia tabellata “meniscopatia del ginocchio destro”, di aver presentato all' , CP_1 in data 7.03.2022, domanda di riconoscimento dell'origine professionale di tale patologia, respinta dall' , di avere inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi, e che già in precedenza CP_2 gli era stata riconosciuta dall' una menomazione dell'integrità psico-fisica per limitazione CP_1 funzionale pari al 34%, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare e dichiarare la CP_1 natura professionale della patologia lamentata e, per l'effetto, condannare l' al pagamento del CP_2 corrispondente indennizzo per danno biologico, da erogarsi in capitale ovvero in rendita a seconda del grado di invalidità complessivamente accertato tramite CTU, in subordine anche in unifica con il pregresso danno biologico già riconosciuto;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato. Ha, in particolare, dedotto che la problematica che affligge l'assicurato, non tabellata, è a genesi plurifattoriale, e che con tale valutazione aveva concordato anche il medico del patronato che assiste il ricorrente in sede di visita collegiale del 12/09/2022. Ha, inoltre, dedotto che gravava sul lavoratore l'onere di provare l'esposizione a un rischio idoneo a cagionare la malattia.
1 La causa, escussi i testi indicati dal ricorrente e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con domanda del 7.03.2022 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia “meniscopatia degenerativa” in connessione con “microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguite con continuità durante il turno lavorativo”, nell'esercizio dell'attività di “carpentiere montatore edile” (artigiano) svolta dall'1.01.1987 al 31.03.2021.
In sede di visita collegiale, il medico e quello del patronato hanno concluso in maniera CP_1 concorde che trattavasi di malattia di origine multifattoriale e che vi era un'inidoneità del rischio, per natura e intensità.
Pertanto, la domanda è stata respinta per inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L,
2 Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato. In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, compreso il nesso causale.
Venendo al caso di specie, la meniscopatia degenerativa è tabellata con riferimento a “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”, qualora insorga nel termine di due anni dalla cessazione della lavorazione.
Il ricorrente ha svolto, dal 1987 al marzo del 2021, l'attività di artigiano in edilizia (cfr. estratto contributivo, primo certificato ). CP_1
Deduce di essere stato impegnato soprattutto come piastrellista, con la posa delle piastrelle su pavimenti e muri, e che i suoi compiti richiedevano il mantenimento prolungato di posizioni incongrue e innaturali, anche all'aperto; in particolare, era costretto a trascorrere molte ore in posizione china o accovacciata, con carico sulle ginocchia ed effettuazione di movimenti ripetitivi a carico degli arti inferiori.
Il teste ha confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni descritte in ricorso, Testimone_1 con le modalità ivi indicate, per esserne a conoscenza in quanto aveva effettuato lavori di pavimentazione interna ed esterna e costruzione di un muro presso la sua abitazione, in due occasioni, una nel 1995 e una negli anni 2000. Ha, altresì, riferito che il ricorrente aveva un'impresa edile con un socio e due operai, e che tutti e quattro lavoravano e svolgevano tutte le attività necessarie.
Il teste socio del ricorrente dal 1990 al pensionamento di quest'ultimo nel 2021, ha Testimone_2 riferito che svolgevano ogni tipo di lavoro edile, con l'ausilio di uno/due operai, e che anche il ricorrente faceva tutto, avvalendosi di martello pneumatico, betoniera, flex, impalcatura, tutti gli attrezzi necessari per lavori edili, anche pala e piccone, inoltre provvedeva a pavimentare e tagliare le piastrelle, come gli altri. In merito agli orari, ha riferito che lavoravano da lunedì a venerdì, dalle
7.15 alle 12 e dalle 13 alle 16.30, il sabato raramente.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata e che la stessa rientra nella previsione tabellare in relazione alle mansioni di piastrellista concretamente disimpegnate dal ricorrente, oltre ad essere stata diagnosticata per la prima volta entro il periodo massimo di indennizzabilità.
In applicazione del codice 283 della tabella delle menomazioni (Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare), l'ausiliare ha ritenuto il danno biologico quantificabile nella misura del 4%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, il danno (biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro) è indennizzabile in capitale solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore (Cass. 3 luglio 2014, n. 15247). E lo stesso d.lgs. n. 38 del 2000 stabilisce che solo dal 16% in poi di invalidità è possibile avere diritto alla costituzione di una rendita per malattia professionale, comprensiva di una quota per danno biologico e dì una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali (retribuzione) delle menomazioni riportate.
3 Il comma 5 della medesima disposizione prevede tuttavia che “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Nella fattispecie, il ricorrente ha espressamente chiesto, in ricorso, di tener conto del pregresso riconoscimento di un complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, per eventi di origine lavorativa, del 34%.
Richiesto di integrare la perizia sul punto, il CTU, premesso che la patologia diagnosticata è coesistente, e non concorrente, con gli esiti delle lesioni precedenti, e che si è prodotta in tempi e in esito a eventi diversi, ha stimato il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 37%.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una puntuale motivazione di carattere medico-legale, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche, per cui meritano condivisione.
Tanto premesso il ricorso va accolto, con condanna dell' a costituire in favore del ricorrente CP_1 una rendita commisurata a un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
37% e a corrispondergli i ratei maturati e non riscossi, detratto quanto già versato a titolo di rendita commisurata a un grado di menomazione del 34%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda subordinata, per compensare le spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che la malattia denunciata con domanda del 7.03.2022 ha origine professionale e determina un danno biologico pari al 4%;
2) per l'effetto, condanna l' a costituire in favore del ricorrente una rendita commisurata a un CP_1 grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 37% e a corrispondergli i ratei maturati e non riscossi, detratto quanto già versato a titolo di rendita commisurata a un grado di menomazione del 34%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.535,34 oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 22 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4888 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Costanzo Di Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, via
Bartolomeo Camerario n. 11,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Stefania
Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023 il ricorrente, premesso di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di artigiano in campo edile, impegnato soprattutto come piastrellista, la patologia tabellata “meniscopatia del ginocchio destro”, di aver presentato all' , CP_1 in data 7.03.2022, domanda di riconoscimento dell'origine professionale di tale patologia, respinta dall' , di avere inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi, e che già in precedenza CP_2 gli era stata riconosciuta dall' una menomazione dell'integrità psico-fisica per limitazione CP_1 funzionale pari al 34%, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare e dichiarare la CP_1 natura professionale della patologia lamentata e, per l'effetto, condannare l' al pagamento del CP_2 corrispondente indennizzo per danno biologico, da erogarsi in capitale ovvero in rendita a seconda del grado di invalidità complessivamente accertato tramite CTU, in subordine anche in unifica con il pregresso danno biologico già riconosciuto;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato. Ha, in particolare, dedotto che la problematica che affligge l'assicurato, non tabellata, è a genesi plurifattoriale, e che con tale valutazione aveva concordato anche il medico del patronato che assiste il ricorrente in sede di visita collegiale del 12/09/2022. Ha, inoltre, dedotto che gravava sul lavoratore l'onere di provare l'esposizione a un rischio idoneo a cagionare la malattia.
1 La causa, escussi i testi indicati dal ricorrente e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con domanda del 7.03.2022 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia “meniscopatia degenerativa” in connessione con “microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguite con continuità durante il turno lavorativo”, nell'esercizio dell'attività di “carpentiere montatore edile” (artigiano) svolta dall'1.01.1987 al 31.03.2021.
In sede di visita collegiale, il medico e quello del patronato hanno concluso in maniera CP_1 concorde che trattavasi di malattia di origine multifattoriale e che vi era un'inidoneità del rischio, per natura e intensità.
Pertanto, la domanda è stata respinta per inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L,
2 Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato. In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, compreso il nesso causale.
Venendo al caso di specie, la meniscopatia degenerativa è tabellata con riferimento a “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”, qualora insorga nel termine di due anni dalla cessazione della lavorazione.
Il ricorrente ha svolto, dal 1987 al marzo del 2021, l'attività di artigiano in edilizia (cfr. estratto contributivo, primo certificato ). CP_1
Deduce di essere stato impegnato soprattutto come piastrellista, con la posa delle piastrelle su pavimenti e muri, e che i suoi compiti richiedevano il mantenimento prolungato di posizioni incongrue e innaturali, anche all'aperto; in particolare, era costretto a trascorrere molte ore in posizione china o accovacciata, con carico sulle ginocchia ed effettuazione di movimenti ripetitivi a carico degli arti inferiori.
Il teste ha confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni descritte in ricorso, Testimone_1 con le modalità ivi indicate, per esserne a conoscenza in quanto aveva effettuato lavori di pavimentazione interna ed esterna e costruzione di un muro presso la sua abitazione, in due occasioni, una nel 1995 e una negli anni 2000. Ha, altresì, riferito che il ricorrente aveva un'impresa edile con un socio e due operai, e che tutti e quattro lavoravano e svolgevano tutte le attività necessarie.
Il teste socio del ricorrente dal 1990 al pensionamento di quest'ultimo nel 2021, ha Testimone_2 riferito che svolgevano ogni tipo di lavoro edile, con l'ausilio di uno/due operai, e che anche il ricorrente faceva tutto, avvalendosi di martello pneumatico, betoniera, flex, impalcatura, tutti gli attrezzi necessari per lavori edili, anche pala e piccone, inoltre provvedeva a pavimentare e tagliare le piastrelle, come gli altri. In merito agli orari, ha riferito che lavoravano da lunedì a venerdì, dalle
7.15 alle 12 e dalle 13 alle 16.30, il sabato raramente.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata e che la stessa rientra nella previsione tabellare in relazione alle mansioni di piastrellista concretamente disimpegnate dal ricorrente, oltre ad essere stata diagnosticata per la prima volta entro il periodo massimo di indennizzabilità.
In applicazione del codice 283 della tabella delle menomazioni (Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare), l'ausiliare ha ritenuto il danno biologico quantificabile nella misura del 4%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, il danno (biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro) è indennizzabile in capitale solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore (Cass. 3 luglio 2014, n. 15247). E lo stesso d.lgs. n. 38 del 2000 stabilisce che solo dal 16% in poi di invalidità è possibile avere diritto alla costituzione di una rendita per malattia professionale, comprensiva di una quota per danno biologico e dì una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali (retribuzione) delle menomazioni riportate.
3 Il comma 5 della medesima disposizione prevede tuttavia che “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Nella fattispecie, il ricorrente ha espressamente chiesto, in ricorso, di tener conto del pregresso riconoscimento di un complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, per eventi di origine lavorativa, del 34%.
Richiesto di integrare la perizia sul punto, il CTU, premesso che la patologia diagnosticata è coesistente, e non concorrente, con gli esiti delle lesioni precedenti, e che si è prodotta in tempi e in esito a eventi diversi, ha stimato il grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 37%.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una puntuale motivazione di carattere medico-legale, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche, per cui meritano condivisione.
Tanto premesso il ricorso va accolto, con condanna dell' a costituire in favore del ricorrente CP_1 una rendita commisurata a un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al
37% e a corrispondergli i ratei maturati e non riscossi, detratto quanto già versato a titolo di rendita commisurata a un grado di menomazione del 34%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda subordinata, per compensare le spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che la malattia denunciata con domanda del 7.03.2022 ha origine professionale e determina un danno biologico pari al 4%;
2) per l'effetto, condanna l' a costituire in favore del ricorrente una rendita commisurata a un CP_1 grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 37% e a corrispondergli i ratei maturati e non riscossi, detratto quanto già versato a titolo di rendita commisurata a un grado di menomazione del 34%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.535,34 oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 22 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4