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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 674/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25/09/2024, promossa
d a
, Parte_1 Parte_2
e , tutti con il patrocinio dell'avv. Marco Gamba Parte_3
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
QUALE MANDATARIA DI
[...] [...]
, già CO [...]
, con il patrocinio dall'Avv. Luca Controparte_3
Mario Pederneschi,
PARTE APPELLATA
quale mandataria di con il Controparte_4 Controparte_5
patrocinio dell'avv. Antonio Donvito Antonio,
pagina 1 di 8 TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza n. 245/2020 del 09/06/2020 del Tribunale di Cremona, pubblicata in pari data. conclusioni:
Di parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma della sentenza n. 245/2020 del Tribunale di Cremona, così giudicare:
• nel merito ed in via d'eccezione riconvenzionale: 1) dichiarare la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da con riferimento al c/c Controparte_6
n. 014/150735/94, accertando:
a) il mancato adeguamento di , a Controparte_7 far tempo dall'01/01/2014, alle prescrizioni normative in fatto di divieto d'anatocismo; b) l'invalidità della clausola originariamente pattuita in punto c.m.s. e, quale deteriore ipotesi, il mancato rispetto da parte del medesimo Istituto delle innovazioni normative in punto commissione di massimo scoperto succedutesi a far tempo dall'anno 2008 in avanti;
2) per l'effetto, disporre la compensazione giudiziale tra gli importi che s'accertino essere stati incamerati sine titulo da nel corso degli anni ed il CP_2 maggior credito oggi vantato;
• sempre nel merito ed in via d'eccezione riconvenzionale:
1) con riferimento al contratto di mutuo n. 008/924111/89, accertare e dichiarare che il piano d'ammortamento ha generato effetti anatocistici;
2) per l'effetto, ricalcolare il piano d'ammortamento in parola, determinando il surplus indebitamente percepito dall'Istituto mutuante e portando in compensazione il relativo importo con il maggior credito oggi vantato;
• in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
REITERAZIONE ISTANZE ISTRUTTORIE
riprendendo l'istanza già formulata in primo grado e regolarmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, si insiste affinché sia disposta consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, conferendo al designando consulente un mandato articolato sulla base dei temi d'indagine di seguito sintetizzati.
“Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, provveda il CTU a ricalcolare il saldo del c/c n. 014/150735/94 attenendosi ai seguenti criteri:
Anatocismo 1) per tutta la durata del rapporto, quantifichi l'ammontare degli interessi anatocistici (indicando separatamente quelli fino al 31/12/2013 e quelli dall'01/01/2014) contabilizzati sulle singole poste, sulle commissioni di massimo
pagina 2 di 8 scoperto e/o su altri oneri/spese/accessori;
Commissioni di massimo scoperto
2) verifichi se è stata pattuita la commissione di massimo scoperto;
in caso affermativo, ne verifichi la natura, illustrando compiutamente e motivando: a) se abbia funzione di provvigione sull'accordato o sull'accordato al netto dell'utilizzato, oppure b) se abbia natura di commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato o sulla misura massima dello sconfinamento;
verifichi inoltre se la banca si sia adeguata e quando alle disposizioni del comma 1, art. 2 bis, del D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009), degli artt. 27, comma 2, e 27 bis del D.L. n. 1/2012, nonché dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 644/2012; 3) indichi per l'importo delle c.m.s., se non pattuite o se ricadenti nel caso b) del punto 2 e qualora la banca non si sia adeguata o non si sia adeguata in termini alle disposizioni delle norme sopra citate;
Analizzi altresì il CTU il contratto di mutuo chirografario n. 008/924111/89, attenendosi ai seguenti criteri:
A) dica il CTU se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato effettivamente secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.;
B) in caso affermativo distingua il CTU, per ciascuna rata, l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
C) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
D) qualora non sia rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117
TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;
E) precisi, inoltre, il CTU a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
F) determini il CTU il saldo dare/avere tra le parti all'esito delle verifiche che precedono”.
Di parte appellata : Controparte_8
“Voglia l'On.le Corte di Appello adito, ogni eccezione e/o diversa istanza avversaria disattesa, respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n.245/2020 del
Tribunale di Cremona. Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e degli oneri anche del presente grado di giudizio”.
Di parte intervenuta - con la mandataria : Controparte_5 CP_9 pagina 3 di 8 “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a in relazione alle Controparte_5 domande, anche riconvenzionali, ed alle eccezioni di compensazione tra il credito oggetto dell'operazione di cartolarizzazione ed eventuali controcrediti affermati contro la banca cedente ovvero alle domande di ripetizione di somme corrisposte alla società cedente e dante causa, eventualmente proposte da parte attrice;
- nel merito, rigettare – come inammissibili, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o infondate – tutte le domande, anche preliminari, proposte dagli appellanti, confermando, nel merito, la sentenza impugnata;
- in via istruttoria, rigettare le istanze formulate dagli appellanti in quanto inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 245/2020, pubblicata il 9.06.2020, il Tribunale di Cremona ha rigettato l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2019 emesso dal Parte_4 Tribunale di Cremona in favore di per € 84.822,43, Controparte_1 condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
La quale procuratrice di Controparte_1 CO
, aveva agito in via monitoria reclamando il pagamento del saldo a
[...] debito del c/c n. 014/150735/94 aperto in data 11.04.2006, pari ad € 49.509,78 per sorte capitale, nonché della quota residua del mutuo chirografario n. 008/924111/89 stipulato il 14.07.2015 pari ad € 35.312,65.
Gli opponenti hanno contestato la mancanza di prove sufficienti per il credito derivante dal contratto di conto corrente, sottolineando l'inadeguatezza degli estratti di saldo presentati dalla banca, che non potevano avere valore probatorio decisivo. Inoltre, hanno espresso dubbi sulla conformità della banca alle norme sull'anatocismo introdotte dalla Legge n. 147/2013, sostenendo che qualsiasi importo percepito indebitamente dalla banca dovrebbe essere restituito.
Gli opponenti hanno anche contestato la validità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, sostenendo che la stessa fosse indeterminata e che la documentazione presentata non fosse sufficiente per verificare l'adeguamento della banca alle normative. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, hanno accusato la banca di non aver fornito documentazione dettagliata a supporto della presunta esposizione debitoria e di aver applicato un tasso di interesse effettivo globale maggiorato attraverso un piano di ammortamento "alla francese". e i sigg. hanno richiesto al Tribunale di accertare che il Parte_1 Pt_2 credito azionato da non presenta i necessari requisiti di Controparte_1 certezza, liquidità ed esigibilità, e quindi di revocare il decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, hanno chiesto di verificare l'adeguamento della banca alle normative sull'anatocismo e la validità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, oltre a ricalcolare il piano di ammortamento del mutuo per determinare eventuali importi percepiti indebitamente dalla banca.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha rilevato che i fatti oggetto del giudizio sono solo quelli allegati nei rispettivi atti introduttivi e che la produzione di nuove pagina 4 di 8 circostanze durante il processo violerebbe il diritto di difesa delle parti. Inoltre, ha considerato valide le nuove procure presentate dagli opponenti, sanando così eventuali difetti procedurali. Il Tribunale ha giudicato infondata la contestazione sull'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, in quanto questa era chiaramente indicata nel contratto di conto corrente. Anche le contestazioni relative al regime finanziario del mutuo sono state respinte, poiché il tasso d'interesse era determinato con riferimento al tasso Euribor, un parametro oggettivo e facilmente verificabile. La prova dell'esistenza del credito derivante dal mutuo e dal conto corrente è stata ritenuta sufficiente, in quanto la banca ha prodotto documentazione che dimostra l'erogazione del mutuo e gli estratti conto non sono stati contestati dagli opponenti. Le richieste di verifiche aggiuntive sugli aspetti contrattuali, come l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto, sono state considerate generiche e prive di fondamento specifico.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto infondate le richieste degli opponenti e non ha accolto la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, non essendo emersa una consapevolezza dell'infondatezza delle loro affermazioni o una grave negligenza.
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto appello censurando la sentenza di primo grado sotto tre profili e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
116/2019, con vittoria delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto Controparte_1 respingersi il gravame avversario, perché eccepito in via preliminare la manifesta inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e resistito nel merito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione e intervento ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c. si è costituita nel presente giudizio di appello in data 14/02/2023 anche la CP_5
e per essa la mandataria chiedendo l'estromissione dal
[...] CP_9 giudizio. Ha, inoltre, eccepito in ogni caso la carenza di legittimazione passiva in capo alla in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie CP_5 derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito e non dall'attuale cessionaria. Ciò precisato ha fatto proprie le domande, eccezioni, deduzioni e difese, tutte proposte dalla propria dante causa . CO
Con memoria di costituzione depositata in data 06/06/2024 si è costituita
[...] facendo proprie quanto già dedotto Controparte_8
e precisato con la memoria di costituzione di Controparte_6 depositata in data 20/11/2020, oltre agli scritti tutti
[...] successivamente depositati, chiedendo la propria estromissione dal giudizio. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disattesa l'eccezione ex art. 348 bis di inammissibilità dell'appello pagina 5 di 8 formulata dalla difesa della parte intervenuta. Questa deve ritenersi preclusa per effetto dell'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata alla trattazione >> e, dunque, non oltre l'udienza di rimessione in decisione (cfr.
Cass. n. 14696/2016).
***
1. Nel primo motivo d'appello gli appellanti contestano la sentenza di primo grado, ritenendola errata sia per la superficialità nell'esame delle loro istanze sia per errori concettuali. In particolare, il giudice avrebbe interpretato erroneamente il riparto dell'onere probatorio e ritenuto, di conseguenza, erroneamente dimostrato il credito vantato dall'opposta. Gli appellanti sostengono che il loro compito era solo quello di delineare con chiarezza l'ambito dell'accertamento negativo, mentre spettava alla banca dimostrare la validità del credito reclamato. Il giudice di prime cure avrebbe invece richiesto agli opponenti di provare l'inesistenza del credito, invertendo impropriamente l'onere probatorio. La censura è infondata.
Occorre premettere che il credito vantato dalla parte appellata origina da due negozi: un contratto di conto corrente stipulato in dato 11.04.2006 ed un contratto di mutuo stipulato il 22.07.2015. Ciò premesso, l'ingiunzione di pagamento è stata ottenuta dalla CP_1 sulla base di un c.d. “saldaconto” ex art. 50 TUB che, come noto, consiste in
[...] una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito. Il decreto ingiuntivo, infatti, ben può essere richiesto sulla base dell'estratto di saldaconto, che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento. Tuttavia, laddove l'opponente censuri – come nel caso di specie - l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso sulla base del mero saldaconto, la società che si afferma creditrice dell'importo ingiunto è tenuta a fornirne la prova possibilmente con la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti ed eventualmente, quanto meno, con la produzione di altri documenti idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, la sussistenza e la consistenza credito monitoriamente azionato (Cfr. Cass. n. 7872/2022).
Ebbene, nel caso in esame il credito per saldo negativo di conto corrente pari ad €
49.509,78 trova ulteriore idoneo riscontro: negli estratti conto prodotti sia in primo grado che in appello, relativi al rapporto contrattuale nella sua interezza (dal 2006 al
2017), nel contratto di apertura del conto corrente n. 008/150735/94, ancorché sia pacifica l'intervenuta stipulazione tra le parti di tale rapporto contrattuale e, ancora, nel fatto che il totale riportato nel saldo dell'estratto conto coincide con l'importo indicato dalla nelle lettere di messa in mora inviate ai debitori (doc. 6 parte CP_8 appellata).
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la parte debitrice non ha mai contestato il contenuto degli estratti conto prodotti.
Per quanto riguarda il credito sorto sulla base del contratto di mutuo, gli appellanti non hanno specificato alcun motivo di nullità riferibile al contenuto del contratto.
Parte appellata, al contrario, ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio pagina 6 di 8 mediante la produzione del contratto di mutuo (doc. n. 5).
Vi è inoltre prova dell'effettiva corresponsione della somma mutuata, in quanto fatto non contestato né in primo grado, né in appello, mentre non vi è prova che tale somma sia stata restituita al mutuante.
Stando così le cose, la pretesa creditoria dell'istituto bancario deve ritenersi pienamente provata.
2. Con il secondo motivo la parte appellante censura la sentenza di primo grado nelle parti in cui il giudice ha ritenuto che la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista fosse sufficiente a provare il credito e che la mera indicazione della commissione di massimo scoperto nel documento di sintesi dell'11.04.2006, della relativa aliquota e della periodicità dell'addebito fossero elementi sufficienti a confermare la validità della pattuizione. Sul punto precisa che, con riguardo all'anatocismo gli estratti conto dimostrano come la non si fosse adeguata alle CP_8 norme legislative in vigore a partire dal 2014, avendo continuato ad applicare (da inizio 2014 a metà del 2017) la liquidazione trimestrale degli interessi, contrariamente a quanto previsto dall'art. 120 TUB;
mentre per la CMS, la clausola che la prevedeva sarebbe risultata generica ed indeterminata, mentre secondo la giurisprudenza deve essere chiara e dettagliata.
Pertanto, l'appellante insiste nella richiesta di ammissione di CTU contabile.
***
Per quanto attiene gli estratti conto si rimanda a quanto stabilito ut supra. La relativa produzione con riferimento all'intera durata del rapporto, in una con l'assenza di contestazione quanto alla relativa periodica comunicazione al correntista, rende certa la determinazione del saldo sotto il profilo contabile (restando evidentemente impregiudicata la validità o meno degli istituti contrattuali applicati, con conseguente possibile diritto alla rideterminazione del saldo previa espunzione degli addebiti illegittimi). In tale prospettiva resta dunque da verificare la fondatezza o meno delle censure portate dal secondo motivo di gravame, non risultando all'uopo effettuato apposito accertamento a mezzo di CTU con riguardo alle relative pretese.
Si rende pertanto necessario un approfondimento istruttorio mediante CTU, per la cui effettuazione si impone la rimessione in istruttoria della causa con separata ordinanza.
3. Con il terzo ed ultimo motivo d'appello lamenta la mancata pronuncia sui profili d'invalidità dedotti, a dire dell'appellante, in maniera tempestiva. Sul punto precisa che la giurisprudenza stabilisce che entro il termine previsto dalla memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. le parti possono ampliare e chiarire le questioni in esame, anche con modifiche sostanziali avendo le controparti l'opportunità di rispondere a queste modifiche nelle memorie successive e di rivedere le loro richieste in sede d'udienza. Nel caso specifico, l'opponente aveva contestato l'effetto anatocistico del mutuo con ammortamento alla francese, un argomento ripreso e ampliato nelle memorie successive con il supporto della dottrina.
Il Tribunale, tuttavia, non avrebbe considerato adeguatamente questi aspetti, violando l'art. 116 e l'art. 112 c.p.c., ignorando i profili di invalidità sollevati. pagina 7 di 8 Più nel dettaglio afferma nel proprio atto d'appello che: “in citazione, il sottoscritto procuratore, premesso che il mutuo de quo era dichiaratamente caratterizzato da ammortamento c.d. alla francese, eccepiva l'effetto anatocistico determinato da tale peculiare modalità di rimborso...”.
Infine, l'appellante sottolinea l'importanza di affrontare la questione anche alla luce i doveri informativi della Banca posto che l'ammortamento c.d. “alla francese” potrebbe nascondere costi non evidenti per un mutuatario medio, rendendo opportuna la nomina di un consulente tecnico per approfondire la questione.
***
La censura è infondata.
Parte appellante, infatti, suggerisce che il contratto di mutuo stipulato tra le parti, dal quale originerebbe parte del credito vantato dalla banca, sia viziato da tale metodo di calcolo degli interessi per il solo fatto che all'interno dello stesso è stato previsto il c.d. ammortamento alla francese degli interessi. Tuttavia, l'anatocismo, il quale si identifica con il fenomeno dell'applicazione di nuovi interessi su interessi già scaduti, ed è illegittimo laddove esorbiti dai limiti imposti dall'art. 1283, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non è necessariamente insito nella stipulazione del mutuo con modalità di ammortamento c.d. alla francese, vale a dire con rate costanti, rimborso di interessi nel tempo decrescente e capitale nel tempo crescente, fino ad esaurimento.
Nel piano di ammortamento alla francese ciascuna singola rata di rimborso ingloba una quota di capitale ed una quota di interessi, ma questi ultimi si applicano soltanto sul capitale, non sugli interessi già maturati;
pagata la rata, la successiva non vede l'utilizzo degli interessi passivi presenti nella rata precedente per la creazione di interessi su interessi, com'è dimostrato dal fatto che in ciascuno rateo successivo l'ammontare dell'interesse applicato risulta costante. L'operazione in esame non realizza perciò il prospettato fenomeno anatocistico, posto che gli interessi vengono addebitati periodo per periodo sempre e soltanto sulla base del capitale residuo, ottenuto dalla detrazione dal rateo degli interessi precedentemente maturati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
- respinge il primo ed il terzo motivo d'appello;
- ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti tecnici sulle questioni poste dal secondo motivo di gravame, con separata ordinanza rimette in istruttoria la causa;
- riserva al definitivo la regolazione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 22.01.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente Relatore
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 674/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25/09/2024, promossa
d a
, Parte_1 Parte_2
e , tutti con il patrocinio dell'avv. Marco Gamba Parte_3
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
QUALE MANDATARIA DI
[...] [...]
, già CO [...]
, con il patrocinio dall'Avv. Luca Controparte_3
Mario Pederneschi,
PARTE APPELLATA
quale mandataria di con il Controparte_4 Controparte_5
patrocinio dell'avv. Antonio Donvito Antonio,
pagina 1 di 8 TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza n. 245/2020 del 09/06/2020 del Tribunale di Cremona, pubblicata in pari data. conclusioni:
Di parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma della sentenza n. 245/2020 del Tribunale di Cremona, così giudicare:
• nel merito ed in via d'eccezione riconvenzionale: 1) dichiarare la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da con riferimento al c/c Controparte_6
n. 014/150735/94, accertando:
a) il mancato adeguamento di , a Controparte_7 far tempo dall'01/01/2014, alle prescrizioni normative in fatto di divieto d'anatocismo; b) l'invalidità della clausola originariamente pattuita in punto c.m.s. e, quale deteriore ipotesi, il mancato rispetto da parte del medesimo Istituto delle innovazioni normative in punto commissione di massimo scoperto succedutesi a far tempo dall'anno 2008 in avanti;
2) per l'effetto, disporre la compensazione giudiziale tra gli importi che s'accertino essere stati incamerati sine titulo da nel corso degli anni ed il CP_2 maggior credito oggi vantato;
• sempre nel merito ed in via d'eccezione riconvenzionale:
1) con riferimento al contratto di mutuo n. 008/924111/89, accertare e dichiarare che il piano d'ammortamento ha generato effetti anatocistici;
2) per l'effetto, ricalcolare il piano d'ammortamento in parola, determinando il surplus indebitamente percepito dall'Istituto mutuante e portando in compensazione il relativo importo con il maggior credito oggi vantato;
• in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
REITERAZIONE ISTANZE ISTRUTTORIE
riprendendo l'istanza già formulata in primo grado e regolarmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, si insiste affinché sia disposta consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, conferendo al designando consulente un mandato articolato sulla base dei temi d'indagine di seguito sintetizzati.
“Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, provveda il CTU a ricalcolare il saldo del c/c n. 014/150735/94 attenendosi ai seguenti criteri:
Anatocismo 1) per tutta la durata del rapporto, quantifichi l'ammontare degli interessi anatocistici (indicando separatamente quelli fino al 31/12/2013 e quelli dall'01/01/2014) contabilizzati sulle singole poste, sulle commissioni di massimo
pagina 2 di 8 scoperto e/o su altri oneri/spese/accessori;
Commissioni di massimo scoperto
2) verifichi se è stata pattuita la commissione di massimo scoperto;
in caso affermativo, ne verifichi la natura, illustrando compiutamente e motivando: a) se abbia funzione di provvigione sull'accordato o sull'accordato al netto dell'utilizzato, oppure b) se abbia natura di commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato o sulla misura massima dello sconfinamento;
verifichi inoltre se la banca si sia adeguata e quando alle disposizioni del comma 1, art. 2 bis, del D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009), degli artt. 27, comma 2, e 27 bis del D.L. n. 1/2012, nonché dell'art. 5, comma 4, del D.M. n. 644/2012; 3) indichi per l'importo delle c.m.s., se non pattuite o se ricadenti nel caso b) del punto 2 e qualora la banca non si sia adeguata o non si sia adeguata in termini alle disposizioni delle norme sopra citate;
Analizzi altresì il CTU il contratto di mutuo chirografario n. 008/924111/89, attenendosi ai seguenti criteri:
A) dica il CTU se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato effettivamente secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.;
B) in caso affermativo distingua il CTU, per ciascuna rata, l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
C) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
D) qualora non sia rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117
TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;
E) precisi, inoltre, il CTU a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
F) determini il CTU il saldo dare/avere tra le parti all'esito delle verifiche che precedono”.
Di parte appellata : Controparte_8
“Voglia l'On.le Corte di Appello adito, ogni eccezione e/o diversa istanza avversaria disattesa, respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n.245/2020 del
Tribunale di Cremona. Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e degli oneri anche del presente grado di giudizio”.
Di parte intervenuta - con la mandataria : Controparte_5 CP_9 pagina 3 di 8 “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero di titolarità passiva del rapporto controverso in capo a in relazione alle Controparte_5 domande, anche riconvenzionali, ed alle eccezioni di compensazione tra il credito oggetto dell'operazione di cartolarizzazione ed eventuali controcrediti affermati contro la banca cedente ovvero alle domande di ripetizione di somme corrisposte alla società cedente e dante causa, eventualmente proposte da parte attrice;
- nel merito, rigettare – come inammissibili, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o infondate – tutte le domande, anche preliminari, proposte dagli appellanti, confermando, nel merito, la sentenza impugnata;
- in via istruttoria, rigettare le istanze formulate dagli appellanti in quanto inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 245/2020, pubblicata il 9.06.2020, il Tribunale di Cremona ha rigettato l'opposizione proposta da e da Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2019 emesso dal Parte_4 Tribunale di Cremona in favore di per € 84.822,43, Controparte_1 condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
La quale procuratrice di Controparte_1 CO
, aveva agito in via monitoria reclamando il pagamento del saldo a
[...] debito del c/c n. 014/150735/94 aperto in data 11.04.2006, pari ad € 49.509,78 per sorte capitale, nonché della quota residua del mutuo chirografario n. 008/924111/89 stipulato il 14.07.2015 pari ad € 35.312,65.
Gli opponenti hanno contestato la mancanza di prove sufficienti per il credito derivante dal contratto di conto corrente, sottolineando l'inadeguatezza degli estratti di saldo presentati dalla banca, che non potevano avere valore probatorio decisivo. Inoltre, hanno espresso dubbi sulla conformità della banca alle norme sull'anatocismo introdotte dalla Legge n. 147/2013, sostenendo che qualsiasi importo percepito indebitamente dalla banca dovrebbe essere restituito.
Gli opponenti hanno anche contestato la validità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, sostenendo che la stessa fosse indeterminata e che la documentazione presentata non fosse sufficiente per verificare l'adeguamento della banca alle normative. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, hanno accusato la banca di non aver fornito documentazione dettagliata a supporto della presunta esposizione debitoria e di aver applicato un tasso di interesse effettivo globale maggiorato attraverso un piano di ammortamento "alla francese". e i sigg. hanno richiesto al Tribunale di accertare che il Parte_1 Pt_2 credito azionato da non presenta i necessari requisiti di Controparte_1 certezza, liquidità ed esigibilità, e quindi di revocare il decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, hanno chiesto di verificare l'adeguamento della banca alle normative sull'anatocismo e la validità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, oltre a ricalcolare il piano di ammortamento del mutuo per determinare eventuali importi percepiti indebitamente dalla banca.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha rilevato che i fatti oggetto del giudizio sono solo quelli allegati nei rispettivi atti introduttivi e che la produzione di nuove pagina 4 di 8 circostanze durante il processo violerebbe il diritto di difesa delle parti. Inoltre, ha considerato valide le nuove procure presentate dagli opponenti, sanando così eventuali difetti procedurali. Il Tribunale ha giudicato infondata la contestazione sull'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, in quanto questa era chiaramente indicata nel contratto di conto corrente. Anche le contestazioni relative al regime finanziario del mutuo sono state respinte, poiché il tasso d'interesse era determinato con riferimento al tasso Euribor, un parametro oggettivo e facilmente verificabile. La prova dell'esistenza del credito derivante dal mutuo e dal conto corrente è stata ritenuta sufficiente, in quanto la banca ha prodotto documentazione che dimostra l'erogazione del mutuo e gli estratti conto non sono stati contestati dagli opponenti. Le richieste di verifiche aggiuntive sugli aspetti contrattuali, come l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto, sono state considerate generiche e prive di fondamento specifico.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto infondate le richieste degli opponenti e non ha accolto la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, non essendo emersa una consapevolezza dell'infondatezza delle loro affermazioni o una grave negligenza.
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto appello censurando la sentenza di primo grado sotto tre profili e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
116/2019, con vittoria delle spese di lite.
La società costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto Controparte_1 respingersi il gravame avversario, perché eccepito in via preliminare la manifesta inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e resistito nel merito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione e intervento ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c. si è costituita nel presente giudizio di appello in data 14/02/2023 anche la CP_5
e per essa la mandataria chiedendo l'estromissione dal
[...] CP_9 giudizio. Ha, inoltre, eccepito in ogni caso la carenza di legittimazione passiva in capo alla in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie CP_5 derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito e non dall'attuale cessionaria. Ciò precisato ha fatto proprie le domande, eccezioni, deduzioni e difese, tutte proposte dalla propria dante causa . CO
Con memoria di costituzione depositata in data 06/06/2024 si è costituita
[...] facendo proprie quanto già dedotto Controparte_8
e precisato con la memoria di costituzione di Controparte_6 depositata in data 20/11/2020, oltre agli scritti tutti
[...] successivamente depositati, chiedendo la propria estromissione dal giudizio. All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2024 la causa è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disattesa l'eccezione ex art. 348 bis di inammissibilità dell'appello pagina 5 di 8 formulata dalla difesa della parte intervenuta. Questa deve ritenersi preclusa per effetto dell'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata alla trattazione >> e, dunque, non oltre l'udienza di rimessione in decisione (cfr.
Cass. n. 14696/2016).
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1. Nel primo motivo d'appello gli appellanti contestano la sentenza di primo grado, ritenendola errata sia per la superficialità nell'esame delle loro istanze sia per errori concettuali. In particolare, il giudice avrebbe interpretato erroneamente il riparto dell'onere probatorio e ritenuto, di conseguenza, erroneamente dimostrato il credito vantato dall'opposta. Gli appellanti sostengono che il loro compito era solo quello di delineare con chiarezza l'ambito dell'accertamento negativo, mentre spettava alla banca dimostrare la validità del credito reclamato. Il giudice di prime cure avrebbe invece richiesto agli opponenti di provare l'inesistenza del credito, invertendo impropriamente l'onere probatorio. La censura è infondata.
Occorre premettere che il credito vantato dalla parte appellata origina da due negozi: un contratto di conto corrente stipulato in dato 11.04.2006 ed un contratto di mutuo stipulato il 22.07.2015. Ciò premesso, l'ingiunzione di pagamento è stata ottenuta dalla CP_1 sulla base di un c.d. “saldaconto” ex art. 50 TUB che, come noto, consiste in
[...] una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito. Il decreto ingiuntivo, infatti, ben può essere richiesto sulla base dell'estratto di saldaconto, che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento. Tuttavia, laddove l'opponente censuri – come nel caso di specie - l'illegittimità del decreto ingiuntivo perché emesso sulla base del mero saldaconto, la società che si afferma creditrice dell'importo ingiunto è tenuta a fornirne la prova possibilmente con la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti ed eventualmente, quanto meno, con la produzione di altri documenti idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, la sussistenza e la consistenza credito monitoriamente azionato (Cfr. Cass. n. 7872/2022).
Ebbene, nel caso in esame il credito per saldo negativo di conto corrente pari ad €
49.509,78 trova ulteriore idoneo riscontro: negli estratti conto prodotti sia in primo grado che in appello, relativi al rapporto contrattuale nella sua interezza (dal 2006 al
2017), nel contratto di apertura del conto corrente n. 008/150735/94, ancorché sia pacifica l'intervenuta stipulazione tra le parti di tale rapporto contrattuale e, ancora, nel fatto che il totale riportato nel saldo dell'estratto conto coincide con l'importo indicato dalla nelle lettere di messa in mora inviate ai debitori (doc. 6 parte CP_8 appellata).
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la parte debitrice non ha mai contestato il contenuto degli estratti conto prodotti.
Per quanto riguarda il credito sorto sulla base del contratto di mutuo, gli appellanti non hanno specificato alcun motivo di nullità riferibile al contenuto del contratto.
Parte appellata, al contrario, ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio pagina 6 di 8 mediante la produzione del contratto di mutuo (doc. n. 5).
Vi è inoltre prova dell'effettiva corresponsione della somma mutuata, in quanto fatto non contestato né in primo grado, né in appello, mentre non vi è prova che tale somma sia stata restituita al mutuante.
Stando così le cose, la pretesa creditoria dell'istituto bancario deve ritenersi pienamente provata.
2. Con il secondo motivo la parte appellante censura la sentenza di primo grado nelle parti in cui il giudice ha ritenuto che la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista fosse sufficiente a provare il credito e che la mera indicazione della commissione di massimo scoperto nel documento di sintesi dell'11.04.2006, della relativa aliquota e della periodicità dell'addebito fossero elementi sufficienti a confermare la validità della pattuizione. Sul punto precisa che, con riguardo all'anatocismo gli estratti conto dimostrano come la non si fosse adeguata alle CP_8 norme legislative in vigore a partire dal 2014, avendo continuato ad applicare (da inizio 2014 a metà del 2017) la liquidazione trimestrale degli interessi, contrariamente a quanto previsto dall'art. 120 TUB;
mentre per la CMS, la clausola che la prevedeva sarebbe risultata generica ed indeterminata, mentre secondo la giurisprudenza deve essere chiara e dettagliata.
Pertanto, l'appellante insiste nella richiesta di ammissione di CTU contabile.
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Per quanto attiene gli estratti conto si rimanda a quanto stabilito ut supra. La relativa produzione con riferimento all'intera durata del rapporto, in una con l'assenza di contestazione quanto alla relativa periodica comunicazione al correntista, rende certa la determinazione del saldo sotto il profilo contabile (restando evidentemente impregiudicata la validità o meno degli istituti contrattuali applicati, con conseguente possibile diritto alla rideterminazione del saldo previa espunzione degli addebiti illegittimi). In tale prospettiva resta dunque da verificare la fondatezza o meno delle censure portate dal secondo motivo di gravame, non risultando all'uopo effettuato apposito accertamento a mezzo di CTU con riguardo alle relative pretese.
Si rende pertanto necessario un approfondimento istruttorio mediante CTU, per la cui effettuazione si impone la rimessione in istruttoria della causa con separata ordinanza.
3. Con il terzo ed ultimo motivo d'appello lamenta la mancata pronuncia sui profili d'invalidità dedotti, a dire dell'appellante, in maniera tempestiva. Sul punto precisa che la giurisprudenza stabilisce che entro il termine previsto dalla memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. le parti possono ampliare e chiarire le questioni in esame, anche con modifiche sostanziali avendo le controparti l'opportunità di rispondere a queste modifiche nelle memorie successive e di rivedere le loro richieste in sede d'udienza. Nel caso specifico, l'opponente aveva contestato l'effetto anatocistico del mutuo con ammortamento alla francese, un argomento ripreso e ampliato nelle memorie successive con il supporto della dottrina.
Il Tribunale, tuttavia, non avrebbe considerato adeguatamente questi aspetti, violando l'art. 116 e l'art. 112 c.p.c., ignorando i profili di invalidità sollevati. pagina 7 di 8 Più nel dettaglio afferma nel proprio atto d'appello che: “in citazione, il sottoscritto procuratore, premesso che il mutuo de quo era dichiaratamente caratterizzato da ammortamento c.d. alla francese, eccepiva l'effetto anatocistico determinato da tale peculiare modalità di rimborso...”.
Infine, l'appellante sottolinea l'importanza di affrontare la questione anche alla luce i doveri informativi della Banca posto che l'ammortamento c.d. “alla francese” potrebbe nascondere costi non evidenti per un mutuatario medio, rendendo opportuna la nomina di un consulente tecnico per approfondire la questione.
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La censura è infondata.
Parte appellante, infatti, suggerisce che il contratto di mutuo stipulato tra le parti, dal quale originerebbe parte del credito vantato dalla banca, sia viziato da tale metodo di calcolo degli interessi per il solo fatto che all'interno dello stesso è stato previsto il c.d. ammortamento alla francese degli interessi. Tuttavia, l'anatocismo, il quale si identifica con il fenomeno dell'applicazione di nuovi interessi su interessi già scaduti, ed è illegittimo laddove esorbiti dai limiti imposti dall'art. 1283, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non è necessariamente insito nella stipulazione del mutuo con modalità di ammortamento c.d. alla francese, vale a dire con rate costanti, rimborso di interessi nel tempo decrescente e capitale nel tempo crescente, fino ad esaurimento.
Nel piano di ammortamento alla francese ciascuna singola rata di rimborso ingloba una quota di capitale ed una quota di interessi, ma questi ultimi si applicano soltanto sul capitale, non sugli interessi già maturati;
pagata la rata, la successiva non vede l'utilizzo degli interessi passivi presenti nella rata precedente per la creazione di interessi su interessi, com'è dimostrato dal fatto che in ciascuno rateo successivo l'ammontare dell'interesse applicato risulta costante. L'operazione in esame non realizza perciò il prospettato fenomeno anatocistico, posto che gli interessi vengono addebitati periodo per periodo sempre e soltanto sulla base del capitale residuo, ottenuto dalla detrazione dal rateo degli interessi precedentemente maturati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
- respinge il primo ed il terzo motivo d'appello;
- ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti tecnici sulle questioni poste dal secondo motivo di gravame, con separata ordinanza rimette in istruttoria la causa;
- riserva al definitivo la regolazione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 22.01.2025
Il Presidente estensore
(dott. Giuseppe Magnoli)
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