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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2024, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5283/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to MARLETTA Parte_1 P.IVA_1
CRISTINA MARTA,
RICORRENTE
CONTRO
con il Patrocinio dell'Avv.to GELARDI FABRIZIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in Via Catania 15 90141 Palermo
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo emesso da questo Ufficio il 19.4.2024 veniva ingiunto a il pagamento di €.9409,76 in favore di Parte_1 Controparte_1
odierna opposta, a titolo di t.f.r. residuo, e dunque al netto degli acconti corrisposti.
Avverso tale decreto veniva proposta tempestiva opposizione, con la quale veniva dedotto: TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
1) l'erroneità delle somme ingiunte a lordo anziché al netto, essendo l'opponente debitrice dell'importo di euro 8.728,85 al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali;
2) l'inammissibilità, improcedibilità e nullità del decreto ingiuntivo, non fondandosi quest'ultimo su idonea prova scritta;
3) la violazione del principio di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c.,
avendo parte lavoratrice agito in sede monitoria nonostante la proposta transattiva formulata dal datore di lavoro di corrispondere quanto dovuto ratealmente.
All'odierna udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito di note scritte, la parte convenuta ha insistito nel rigetto dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo, invero, risulta emesso in base agli importi risultanti dalla documentazione rilasciata dal datore di lavoro (Certificazione unica, prodotta nel fascicolo monitorio), a lordo delle ritenute ed al netto degli acconti corrisposti.
L'importo ingiunto appare pertanto fondato a livello probatorio e correttamente quantificato (sulla correttezza della determinazione a lordo, si veda tra le tante
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, n.6639, secondo cui “L'accertamento e la
liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere
effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute
previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è
consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di
tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218,
art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere
detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene
non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra
contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”; in tal senso, v. anche Tribunale , Napoli , sez. lav. , 17/01/2023 , n. 258).
In particolare, l'opponente non contesta i criteri di quantificazione del residuo lordo, ma solo la determinazione a lordo dell'importo, riconoscendo pertanto che il residuo di t.f.r spettante, a lordo, è quello effettivamente richiesto ed ingiunto, come rappresentato già nel ricorso monitorio e ulteriormente dimostrato analiticamente dal creditore nella propria comparsa di costituzione, con allegazioni che sono rimaste prive di specifica contestazione.
La stessa opponente del resto si dichiara debitrice del t.f.r. e degli emolumenti di fine rapporto (“Unica eccezione è stata rappresentata dal TFR e dagli emolumenti di
fine rapporto, sebbene in data 03.03.2023 la società opponente eseguiva un bonifico di euro 1.500,00 a titolo d'acconto, come parte avversa conferma”, così ricorso in opposizione, pag. 3), offrendo come prova del pagamento solo l'importo di euro 1500, a fronte di una busta paga conclusiva del rapporto pari ad euro 13409,76 a titolo di t.f.r.,
13 e 14 mensilità, ferie residue ed altri accessori.
L'inadempimento è quindi pacifico e riconosciuto dall'opponente, mentre non risultano comprovati motivi che possano giustificarlo.
Né può costituire serio motivo di opposizione il fatto che il lavoratore non abbia inteso accettare la proposta transattiva, tesa al pagamento rateale di quanto dovuto, non sussistendo dunque la dedotta violazione degli invocati principi di buona fede e correttezza, tanto più che il datore di lavoro, dalla data di cessazione del rapporto ad oggi, avrebbe potuto comunque procedere a pagamenti rateali che di fatto non sono avvenuti o non sono stati tali da estinguere o ridurre significativamente il debito ingiunto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Stante la manifesta infondatezza dell'opposizione e le finalità meramente dilatorie della stessa, e dunque della mala fede dimostrata dalla parte con l'azione
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
intrapresa, tenuto conto, altresì, delle verosimili esigenze di natura alimentare del lavoratore e dei verosimili pregiudizi dallo stesso sofferti in forza del perdurare dell'inadempimento datoriale, parte opponente va anche condannata, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in favore della controparte, al pagamento della somma, equitativamente determinata, tenuto conto dell'importo ingiunto, pari ad €.1.881,00 (circa 1/5 della sorte capitale).
Ed invero, come è stato evidenziato, “In tema di spese processuali, la
disposizione di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, a mente della quale, testualmente,
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche
d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della
controparte, di una somma equitativamente determinata», ha introdotto un meccanismo
che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto
sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la
funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui
all'articolo 96, comma 1, del Cpc) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso
condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte” (Tribunale Milano sez. XIII, 04/04/2024,
n.3809; conf. Cassazione civile, sez. I, 27/10/2023, n. 29831).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa,
così statuisce:
I. RIGETTA l'opposizione;
II. CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo opposto, di cui dispone l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
III. AN parte opponente al pagamento delle spese processuali,
della presente fase, in favore dell'opposta, che liquida in complessivi
€.2650 per compensi, oltre I.V.A., C.P, rimborso forfettario al 15%,
come per legge;
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
IV. AN parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, ex art. 96, III c., c.p.c., della somma indicata in parte motiva a tale titolo (euro 1881).
Così deciso in Catania, il dì 12/07/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5283/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to MARLETTA Parte_1 P.IVA_1
CRISTINA MARTA,
RICORRENTE
CONTRO
con il Patrocinio dell'Avv.to GELARDI FABRIZIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in Via Catania 15 90141 Palermo
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo emesso da questo Ufficio il 19.4.2024 veniva ingiunto a il pagamento di €.9409,76 in favore di Parte_1 Controparte_1
odierna opposta, a titolo di t.f.r. residuo, e dunque al netto degli acconti corrisposti.
Avverso tale decreto veniva proposta tempestiva opposizione, con la quale veniva dedotto: TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
1) l'erroneità delle somme ingiunte a lordo anziché al netto, essendo l'opponente debitrice dell'importo di euro 8.728,85 al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali;
2) l'inammissibilità, improcedibilità e nullità del decreto ingiuntivo, non fondandosi quest'ultimo su idonea prova scritta;
3) la violazione del principio di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c.,
avendo parte lavoratrice agito in sede monitoria nonostante la proposta transattiva formulata dal datore di lavoro di corrispondere quanto dovuto ratealmente.
All'odierna udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con il deposito di note scritte, la parte convenuta ha insistito nel rigetto dell'opposizione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo, invero, risulta emesso in base agli importi risultanti dalla documentazione rilasciata dal datore di lavoro (Certificazione unica, prodotta nel fascicolo monitorio), a lordo delle ritenute ed al netto degli acconti corrisposti.
L'importo ingiunto appare pertanto fondato a livello probatorio e correttamente quantificato (sulla correttezza della determinazione a lordo, si veda tra le tante
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, n.6639, secondo cui “L'accertamento e la
liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere
effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute
previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, al datore di lavoro è
consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di
tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218,
art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere
detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene
non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra
contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”; in tal senso, v. anche Tribunale , Napoli , sez. lav. , 17/01/2023 , n. 258).
In particolare, l'opponente non contesta i criteri di quantificazione del residuo lordo, ma solo la determinazione a lordo dell'importo, riconoscendo pertanto che il residuo di t.f.r spettante, a lordo, è quello effettivamente richiesto ed ingiunto, come rappresentato già nel ricorso monitorio e ulteriormente dimostrato analiticamente dal creditore nella propria comparsa di costituzione, con allegazioni che sono rimaste prive di specifica contestazione.
La stessa opponente del resto si dichiara debitrice del t.f.r. e degli emolumenti di fine rapporto (“Unica eccezione è stata rappresentata dal TFR e dagli emolumenti di
fine rapporto, sebbene in data 03.03.2023 la società opponente eseguiva un bonifico di euro 1.500,00 a titolo d'acconto, come parte avversa conferma”, così ricorso in opposizione, pag. 3), offrendo come prova del pagamento solo l'importo di euro 1500, a fronte di una busta paga conclusiva del rapporto pari ad euro 13409,76 a titolo di t.f.r.,
13 e 14 mensilità, ferie residue ed altri accessori.
L'inadempimento è quindi pacifico e riconosciuto dall'opponente, mentre non risultano comprovati motivi che possano giustificarlo.
Né può costituire serio motivo di opposizione il fatto che il lavoratore non abbia inteso accettare la proposta transattiva, tesa al pagamento rateale di quanto dovuto, non sussistendo dunque la dedotta violazione degli invocati principi di buona fede e correttezza, tanto più che il datore di lavoro, dalla data di cessazione del rapporto ad oggi, avrebbe potuto comunque procedere a pagamenti rateali che di fatto non sono avvenuti o non sono stati tali da estinguere o ridurre significativamente il debito ingiunto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Stante la manifesta infondatezza dell'opposizione e le finalità meramente dilatorie della stessa, e dunque della mala fede dimostrata dalla parte con l'azione
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
intrapresa, tenuto conto, altresì, delle verosimili esigenze di natura alimentare del lavoratore e dei verosimili pregiudizi dallo stesso sofferti in forza del perdurare dell'inadempimento datoriale, parte opponente va anche condannata, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in favore della controparte, al pagamento della somma, equitativamente determinata, tenuto conto dell'importo ingiunto, pari ad €.1.881,00 (circa 1/5 della sorte capitale).
Ed invero, come è stato evidenziato, “In tema di spese processuali, la
disposizione di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, a mente della quale, testualmente,
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche
d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della
controparte, di una somma equitativamente determinata», ha introdotto un meccanismo
che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto
sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la
funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui
all'articolo 96, comma 1, del Cpc) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso
condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte” (Tribunale Milano sez. XIII, 04/04/2024,
n.3809; conf. Cassazione civile, sez. I, 27/10/2023, n. 29831).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa,
così statuisce:
I. RIGETTA l'opposizione;
II. CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo opposto, di cui dispone l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.;
III. AN parte opponente al pagamento delle spese processuali,
della presente fase, in favore dell'opposta, che liquida in complessivi
€.2650 per compensi, oltre I.V.A., C.P, rimborso forfettario al 15%,
come per legge;
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
IV. AN parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, ex art. 96, III c., c.p.c., della somma indicata in parte motiva a tale titolo (euro 1881).
Così deciso in Catania, il dì 12/07/2024
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(Dott. Mario Fiorentino)
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