Articolo 2 della Legge 7 gennaio 1974, n. 5
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 febbraio 1974
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Versione
29 giugno 1975
Art. 2.
L'inquadramento di cui al precedente articolo e' altresi' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall' articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , ferma restando l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno elevabile ai 55 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni, nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali gia' regolamentate per legge.
Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente articolo 1.
L'accertamento dell'idoneita' fisica verra' effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12 .
L'utilizzazione avverra' nelle mansioni per le quali il personale sara' stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.
((In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sara' effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e sempreche' per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie))
Entrata in vigore il 29 giugno 1975