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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 2569 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza: opposizione ad TP
RA
, nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente, alla Via Vecchia Fontanelle, 10, C.F.: rappresentato e C.F._1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Ivan Artico (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliato, in Terzigno (NA), alla Via Amati, n. 13 C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.5.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento e dell'art. 3 comma 3 legge 104 del 1992, deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G.680 del 2024), all'esito del quale gli era stato negato ogni beneficio.
Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento dei predetti benefici, sin dalla domanda. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso deve essere respinto. Come si evince dalla lettura dell'art. 445 bis c.p.c., la legge prevede oggi due distinti giudizi, che non possono essere confusi tra loro. Ebbene, il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso ha il solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio». Pertanto, come risultante dalla chiara formula utilizzata dal legislatore, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
1 Se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6, in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Nella ipotesi al vaglio il ricorrente ha così dedotto: A seguito dello studio delle patologie, sentiamo di discostarci dalla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, per i motivi che ci apprestiamo ad elencare. Il Sig. è portatore di un complesso Pt_1 patologico altamente invalidante tale da integrare i requisiti di legge in merito agli invocati benefici previdenziali. Dalla certificazione Medica Depositata agli atti di causa si legge :
“…paziente diabetico, portatore di protesi aortica degenerata…grave dispnea da sforzo…” ancora “…grave gonartrosi bilaterale con difficoltà ai passaggi posturali in paziente diabetico, obeso e cardiopatico, deficit della deambulazione…” Da tali refertazioni, emerge dunque un quadro clinico ben diverso da quello descritto dal consulente medico d'ufficio tale da far apparire il reso giudizio assolutamente non condivisibile frutto di una pregiudizievole e restrittiva indagine scientifica. Tanto premesso, e sulla scorta di quanto rilevato dagli accertamenti medico-legali, integrati dalle attuali conoscenze scientifiche in merito e dell'esperienza in fattispecie analoghe, il ricorrente, a parere dello scrivente ha diritto a vedersi riconosciuta l 'indennità di accompagnamento, con associata la condizione di handicap grave, dalla data della domanda amministrativa del 18.02.2023 trattandosi di un quadro patologico già esistente all'epoca della presentazione della domanda amministrativa ed aggravatosi ulteriormente nelle more dell'iter amministrativo prima e giudiziario dopo. Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004). Invero, le censure sollevate dalla parte ricorrente, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si risolvono in mere affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico. Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n. 1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che avevano recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre chiarimenti, supplementi o rinnovi peritali Ebbene, in concreto tali provvedimenti sono esclusi dal fatto che le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Nella ipotesi al vaglio si controverte in ordine al diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento e l' art. 3 comma 3 legge 104 del 1992. Quanto alla indennità di accompagnamento, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
2 Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità ( “... si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età...), pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa. Invero, ai fini della indennità in esame, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (in motivazione Cass 12521/2009 conferma le conclusioni del giudizio di merito in cui era stata dichiarata l'infondatezza della domanda in base all'accertamento tecnico che la ricorrente, di età superiore ai sessantacinque anni, pur compiendo con difficoltà la deambulazione e gli atti quotidiani della vita, non necessitava però di assistenza continua). Nella ipotesi in esame, come si rileva dalla stessa documentazione richiamata dal ricorrente, sono certificati: difficoltà ai passaggi posturali e deficit della deambulazione, elementi insufficienti per ottenere il beneficio invocato. Non è stata in alcun modo documentata nemmeno nella presente sede la perdita di autosufficienza del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso in opposizione;
nulla per le spese di lite. Torre Annunziata, 17.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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