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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11028/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da con l'avv. Francesco Certomà; Pt_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Angelo Nobile;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 13.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l' Pt_1
chiedeva dichiararsi insussistente in capo a il requisito Controparte_1
sanitario previsto dall'art. 13 l. 118/1971 ai fini dell'assegno di invalidità
civile.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda e dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario prescritto per l'assegno di
1 invalidità civile, come riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso dell è infondato. Pt_1
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'odierno convenuta ne riducono la capacità lavorativa in ragione del 75%,
e pertanto in misura pari o superiore alla soglia minima del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1 d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale: tanto,
a decorrere dalla domanda amministrativa (23.2.2024).
Conclusivamente, il ricorso proposto dall va disatteso, e per l'effetto Pt_1
deve dichiararsi sussistente, in capo alla convenuta, il requisito sanitario prescritto per la concessione dell'assegno di invalidità civile, nella misura e con la decorrenza sopra indicate.
2 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' le spese di c.t.u. come già liquidate. Pt_1
P.q.m.
rigetta il ricorso proposto dall e per l'effetto dichiara Pt_1 CP_1
invalida civile in misura del 75% con decorrenza dalla data della
[...]
domanda amministrativa (23.2.2024); condanna l' a rifondere alla Pt_1
convenuta le spese di causa, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro
2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Angelo Nobile.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11028/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da con l'avv. Francesco Certomà; Pt_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Angelo Nobile;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 13.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., l' Pt_1
chiedeva dichiararsi insussistente in capo a il requisito Controparte_1
sanitario previsto dall'art. 13 l. 118/1971 ai fini dell'assegno di invalidità
civile.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda e dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario prescritto per l'assegno di
1 invalidità civile, come riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso dell è infondato. Pt_1
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'odierno convenuta ne riducono la capacità lavorativa in ragione del 75%,
e pertanto in misura pari o superiore alla soglia minima del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1 d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale: tanto,
a decorrere dalla domanda amministrativa (23.2.2024).
Conclusivamente, il ricorso proposto dall va disatteso, e per l'effetto Pt_1
deve dichiararsi sussistente, in capo alla convenuta, il requisito sanitario prescritto per la concessione dell'assegno di invalidità civile, nella misura e con la decorrenza sopra indicate.
2 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' le spese di c.t.u. come già liquidate. Pt_1
P.q.m.
rigetta il ricorso proposto dall e per l'effetto dichiara Pt_1 CP_1
invalida civile in misura del 75% con decorrenza dalla data della
[...]
domanda amministrativa (23.2.2024); condanna l' a rifondere alla Pt_1
convenuta le spese di causa, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro
2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Angelo Nobile.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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