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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 104/2024 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di separazione e scioglimento del matrimonio, promossa 3
DA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso su foglio separato dall'avv.
Claudia Parrino, con elezione di domicilio nel di lei studio in Ragusa, piazza Cappuccini n. 24
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
pronunciarsi la separazione, e cumulativamente il divorzio, della stessa e di , con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio in data 05 ottobre 2013, in IA (Tunisia), e dall'unione con il quale erano nati due figli gemelli, dati in adozione per gravi motivi non meglio specificati. Riferiva la ricorrente che la relazione tra i due coniugi si era deteriorata irrimediabilmente, al punto che la stessa aveva deciso di lasciare la Tunisia, nell'agosto del
2014, senza farvi più rientro. Da tale momento si era interrotta definitivamente la relazione di convivenza tra i due, non essendo la medesima più ritornata in Tunisia, né avendola cercata il marito. Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi cumulativamente sia la separazione che lo scioglimento del matrimonio con il resistente, senza null'altro pretendere nei riguardi della controparte. 5
Il resistente, , nonostante regolarmente Controparte_1
citato, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 843/2024 del 10.05.2024, pubblicata in data
17.5.2024, veniva pronunciata la separazione personale tra le parti, e il giudizio proseguiva in ordine alla domanda, cumulativamente proposta dalla ricorrente, di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del giorno 16.06.2025, stante la richiesta della sola pronuncia divorzile, formulata dalla ricorrente, e la contumacia del resistente, il Giudice poneva la causa in decisione.
In data 15.10.2025 il P.M., cui venivano inviati gli atti, nulla opponeva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dall'anno 2014, come 6
esposto dalla ricorrente, e come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett.
b), legge n. 898/1970.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, inoltre, risulta dimostrato dall'intervenuta sentenza di separazione giudiziale n.
843/2024, resa dal Tribunale di Ragusa il 10.05.2024, pubblicata in data 17.5.2024, nonché dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari ad un anno, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
Dalle argomentazioni e dalle conclusioni espresse dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, nonché dall'attuale stato di irreperibilità del resistente, rimasto contumace sebbene regolarmente citato, si evince altresì l'impossibilità di ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi, ai sensi degli artt. 2, 3 l.n. 898/1970.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti.
Relativamente alle spese processuali, attesa la natura della controversia, e stante lo stato di contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili. 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
udito il P.M.
dichiarata la contumacia di Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra e , in data 05 ottobre 2013, in Parte_1 Controparte_1
IA (Tunisia) - con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2014, p. II, serie C, atto n. 1 -;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza. 8
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, in data 16.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 104/2024 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di separazione e scioglimento del matrimonio, promossa 3
DA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso su foglio separato dall'avv.
Claudia Parrino, con elezione di domicilio nel di lei studio in Ragusa, piazza Cappuccini n. 24
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
pronunciarsi la separazione, e cumulativamente il divorzio, della stessa e di , con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio in data 05 ottobre 2013, in IA (Tunisia), e dall'unione con il quale erano nati due figli gemelli, dati in adozione per gravi motivi non meglio specificati. Riferiva la ricorrente che la relazione tra i due coniugi si era deteriorata irrimediabilmente, al punto che la stessa aveva deciso di lasciare la Tunisia, nell'agosto del
2014, senza farvi più rientro. Da tale momento si era interrotta definitivamente la relazione di convivenza tra i due, non essendo la medesima più ritornata in Tunisia, né avendola cercata il marito. Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi cumulativamente sia la separazione che lo scioglimento del matrimonio con il resistente, senza null'altro pretendere nei riguardi della controparte. 5
Il resistente, , nonostante regolarmente Controparte_1
citato, non compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 843/2024 del 10.05.2024, pubblicata in data
17.5.2024, veniva pronunciata la separazione personale tra le parti, e il giudizio proseguiva in ordine alla domanda, cumulativamente proposta dalla ricorrente, di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del giorno 16.06.2025, stante la richiesta della sola pronuncia divorzile, formulata dalla ricorrente, e la contumacia del resistente, il Giudice poneva la causa in decisione.
In data 15.10.2025 il P.M., cui venivano inviati gli atti, nulla opponeva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dall'anno 2014, come 6
esposto dalla ricorrente, e come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett.
b), legge n. 898/1970.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, inoltre, risulta dimostrato dall'intervenuta sentenza di separazione giudiziale n.
843/2024, resa dal Tribunale di Ragusa il 10.05.2024, pubblicata in data 17.5.2024, nonché dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari ad un anno, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
Dalle argomentazioni e dalle conclusioni espresse dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, nonché dall'attuale stato di irreperibilità del resistente, rimasto contumace sebbene regolarmente citato, si evince altresì l'impossibilità di ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi, ai sensi degli artt. 2, 3 l.n. 898/1970.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti.
Relativamente alle spese processuali, attesa la natura della controversia, e stante lo stato di contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili. 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
udito il P.M.
dichiarata la contumacia di Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra e , in data 05 ottobre 2013, in Parte_1 Controparte_1
IA (Tunisia) - con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2014, p. II, serie C, atto n. 1 -;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza. 8
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, in data 16.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti