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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2904/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2904/2022 promossa da:
, C.F. , in proprio e quale amministratore di Parte_1 CodiceFiscale_1
sostegno di , C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Luciano Trofa (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla C.F._3
via Fioretti n. 10;
ATTORE
, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Marino Parte_3 C.F._4
Iannacchero (CF. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via CodiceFiscale_5
Tagliamento n. 165.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale amministratore di Parte_1 sostegno di spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato da Parte_2 Pt_3
mediante cui veniva intimato il pagamento di € 13.846,30, in forza del decreto ingiuntivo n.
[...]
1580/2013 del Tribunale di Avellino, dichiarato definitivamente esecutivo, in seguito alla proposizione del giudizio di opposizione iscritto al n. 262/2024 R.G.A.C., con sentenza n. 486/2019, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, ricorrendo gravi motivi, disporre, anche
pagina 1 di 6 inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n.486/2019 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva dichiarato esecutivo il D.I. 1580/2013, poi munito di formula esecutiva in data 24/6/2022. In subordine, fissare con decreto, nel più breve tempo possibile, l'udienza di comparizione delle parti per decidere sulla richiesta di sospensiva, concedendo all'opponente termine per la notifica.
2. Sempre in via preliminare, accogliere la presente opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e dichiarare non dovuto l'importo indicato nel precetto notificato dall'opposto, con condanna alle spese di lite a carico di quest'ultimo, per evidente carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri ed , con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
3. in via Parte_1 Parte_2
ulteriormente preliminare, dichiarare la nullità del precetto opposto, non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo così come invece previsto dall'art.477 cpc;
4. In via meramente subordinata, nel merito, qualora l'opposto riuscisse a dimostrare la qualità di eredi dei sigg.ri dichiarare Parte_1
questi ultimi tenuti al pagamento della sola quota ereditaria della sig.ra pari ad 1/3, Persona_1 che determinerebbe il debito di € 2.462,76 ciascuno, restando le ulteriori quote a carico degli altri chiamati all'eredità;
3. Condannare, per l'effetto, il sig. , ai sensi dell'art.96 cpc, al Parte_3
pagamento di una somma per lite temeraria, per aver proposto un'azione alquanto imprudente, nella misura che l'On. Tribunale Vorrà liquidare secondo Equità;
4. Condannare, in ogni caso, il convenuto-opposta, al pagamento delle spese e competenze professionali della presente procedura da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo i destinatari del precetto eredi dell'originaria debitrice
[...]
ed opponeva il divieto di solidarietà passiva tra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c., con Per_1 conseguente eccessività della somma intimata, oltre alla violazione dell'art. 477 c.p.c., per non esser stato notificato agli stessi il titolo esecutivo posto a fondamento dell'impugnato atto di precetto.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento della spiegata domanda, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di aver rinunciato, per il tramite del Parte_3 procuratore costituito, formalmente all'intimato atto di precetto con comunicazione del 16.08.2022, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere.
Evidenziava, tuttavia, che la qualifica di erede di ed sarebbe evincibile Pt_3 Parte_2
dalla attestazione rilasciata dal Comune di Contrada in data 22.09.2014, prodotta agli atti del giudizio e che, in ogni caso, gli opponenti erano a conoscenza del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1580/2013, in quanto evocati, nel giudizio di opposizione iscritto al n. 262/2014 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino, quali terzi chiamati in causa.
pagina 2 di 6 Chiedeva, dunque, di tener conto di tali circostanze esposte ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
All'udienza del 23.03.2023, la causa veniva rinviata all'udienza del dì 11.12.2024, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'esito della quale, veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
§ Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte opposta rinunciato all'atto di precetto oggetto di opposizione.
Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio di opposizione.
Ed invero, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (Cassazione Civile, ordinanza n. 351/2023).
In particolare, “La rinuncia all'atto di precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale” (Tribunale Lucca, 6.9.2011).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 1950/2003).
In applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, pur imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre procedere al vaglio sulla presumibile fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo la parte opponente insistito per l'accoglimento della spiegata opposizione, con condanna al pagamento delle spese processuali.
§ Passando, dunque, a valutare la fondatezza delle censure mosse dalla odierna parte opponente, per quel che concerne la dedotta violazione dell'art. 477 c.p.c., per non esser stato notificato il titolo esecutivo ai presunti eredi, la norma codicistica richiamata prevede che il titolo esecutivo contro il defunto abbia efficacia contro gli eredi, sebbene si debba loro notificare il precetto dopo 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
pagina 3 di 6 La notifica di entrambi gli atti (titolo esecutivo e precetto) agli eredi va eseguita solo in mancanza di avvenuta notifica al debitore defunto.
La ratio della notificazione separata è quella di consentire agli eredi di avere contezza delle obbligazioni rimaste insoddisfatte dal debitore defunto, nonché di provvedere eventualmente all'adempimento spontaneo del credito.
Nel caso di specie, non vi è prova della notificazione del titolo esecutivo ad opera di ai Parte_3 presunti eredi dell'originario debitore;
tuttavia, risulta documentalmente provata l'intervenuta notificazione del solo decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 1580/2013 del Tribunale di
Avellino nei confronti del de cuis IN Ammaturo in data 10.12.2013.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'art. 477 c.p.c.. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste invece se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto” (Cassazione Civile, sentenza n. 14653/2015).
Peraltro, “Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine” (Cassazione Civile, ordinanza n. 31436/2024).
Dunque, essendo stato notificato unicamente il richiamato decreto ingiuntivo e non anche l'atto di precetto al dante causa, che risulta deceduto in epoca anteriore alla dichiarazione di esecutorietà resa in seguito al rigetto della opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio, risulta violato, per le argomentazioni esposte, il disposto di cui all'art. 477 c.p.c., con conseguente fondatezza delle censure mosse.
Ed invero, tenuto conto della notificazione del solo titolo e non anche dell'atto di precetto, vi era l'obbligo di procedere alla rinotifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto agli eredi di
[...]
Per_1
Al contempo, le parti opponenti eccepiscono l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, non essendo eredi dell'originaria debitrice , chiedendo la declaratoria del proprio difetto Persona_1
di legittimazione passiva.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, deve osservarsi che l'opponente rivestiva la qualifica di chiamato all' eredità, come emerge dall'attestazione del Comune di Contrada del 22.09.2014, ma non emerge la qualità di erede, atteso che non vi è prova dell'accettazione espressa e/o tacita dell'eredità.
Sul punto, è stato chiarito che “la facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precetto, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un'accettazione dell'eredità sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione, posto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo” (Cassazione Civile, sentenza n. 2849/1992).
Ne consegue che, “in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per il pagamento di debiti del de cuius, incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata all'eredità ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita: accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella qualità di erede”
(Cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 1885/1988).
In particolare, “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (ex multis, Cassazione Civile sentenza n. 10525/2010).
Nel caso di specie, una prova in tal senso non è stata fornita dall'opposto, in veste di creditore procedente e, dunque, deve rilevarsi un difetto di legittimazione passiva della parte opponente.
pagina 5 di 6 Peraltro, anche laddove fosse stata provata l'accettazione dell'eredità di , ciascun erede Persona_1
sarebbe stato tenuto al pagamento dei debiti ereditari non in solido bensì in proporzione alla quota di eredità ricevuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 752 c.c...
Ne consegue la fondatezza delle singole censure mosse da in proprio e quale Parte_1
amministratore di sostegno di Parte_2
§ Alla luce della virtuale fondatezza dell'opposizione, le spese di lite vanno poste in applicazione del principio della soccombenza virtuale a carico della parte opposta e vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi di legge, con decurtazione della fase istruttoria, tenuto conto dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto e della rinuncia al precetto come notificata dalla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
AVELLINO, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2904/2022 promossa da:
, C.F. , in proprio e quale amministratore di Parte_1 CodiceFiscale_1
sostegno di , C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Luciano Trofa (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla C.F._3
via Fioretti n. 10;
ATTORE
, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Marino Parte_3 C.F._4
Iannacchero (CF. ), presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla via CodiceFiscale_5
Tagliamento n. 165.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale amministratore di Parte_1 sostegno di spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificato da Parte_2 Pt_3
mediante cui veniva intimato il pagamento di € 13.846,30, in forza del decreto ingiuntivo n.
[...]
1580/2013 del Tribunale di Avellino, dichiarato definitivamente esecutivo, in seguito alla proposizione del giudizio di opposizione iscritto al n. 262/2024 R.G.A.C., con sentenza n. 486/2019, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, ricorrendo gravi motivi, disporre, anche
pagina 1 di 6 inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n.486/2019 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva dichiarato esecutivo il D.I. 1580/2013, poi munito di formula esecutiva in data 24/6/2022. In subordine, fissare con decreto, nel più breve tempo possibile, l'udienza di comparizione delle parti per decidere sulla richiesta di sospensiva, concedendo all'opponente termine per la notifica.
2. Sempre in via preliminare, accogliere la presente opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e dichiarare non dovuto l'importo indicato nel precetto notificato dall'opposto, con condanna alle spese di lite a carico di quest'ultimo, per evidente carenza di legittimazione passiva dei sigg.ri ed , con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
3. in via Parte_1 Parte_2
ulteriormente preliminare, dichiarare la nullità del precetto opposto, non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo così come invece previsto dall'art.477 cpc;
4. In via meramente subordinata, nel merito, qualora l'opposto riuscisse a dimostrare la qualità di eredi dei sigg.ri dichiarare Parte_1
questi ultimi tenuti al pagamento della sola quota ereditaria della sig.ra pari ad 1/3, Persona_1 che determinerebbe il debito di € 2.462,76 ciascuno, restando le ulteriori quote a carico degli altri chiamati all'eredità;
3. Condannare, per l'effetto, il sig. , ai sensi dell'art.96 cpc, al Parte_3
pagamento di una somma per lite temeraria, per aver proposto un'azione alquanto imprudente, nella misura che l'On. Tribunale Vorrà liquidare secondo Equità;
4. Condannare, in ogni caso, il convenuto-opposta, al pagamento delle spese e competenze professionali della presente procedura da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte opponente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo i destinatari del precetto eredi dell'originaria debitrice
[...]
ed opponeva il divieto di solidarietà passiva tra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c., con Per_1 conseguente eccessività della somma intimata, oltre alla violazione dell'art. 477 c.p.c., per non esser stato notificato agli stessi il titolo esecutivo posto a fondamento dell'impugnato atto di precetto.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento della spiegata domanda, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di aver rinunciato, per il tramite del Parte_3 procuratore costituito, formalmente all'intimato atto di precetto con comunicazione del 16.08.2022, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere.
Evidenziava, tuttavia, che la qualifica di erede di ed sarebbe evincibile Pt_3 Parte_2
dalla attestazione rilasciata dal Comune di Contrada in data 22.09.2014, prodotta agli atti del giudizio e che, in ogni caso, gli opponenti erano a conoscenza del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1580/2013, in quanto evocati, nel giudizio di opposizione iscritto al n. 262/2014 R.G.A.C. del Tribunale di Avellino, quali terzi chiamati in causa.
pagina 2 di 6 Chiedeva, dunque, di tener conto di tali circostanze esposte ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
All'udienza del 23.03.2023, la causa veniva rinviata all'udienza del dì 11.12.2024, per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'esito della quale, veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
§ Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte opposta rinunciato all'atto di precetto oggetto di opposizione.
Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio di opposizione.
Ed invero, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (Cassazione Civile, ordinanza n. 351/2023).
In particolare, “La rinuncia all'atto di precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale” (Tribunale Lucca, 6.9.2011).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 1950/2003).
In applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, pur imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre procedere al vaglio sulla presumibile fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo la parte opponente insistito per l'accoglimento della spiegata opposizione, con condanna al pagamento delle spese processuali.
§ Passando, dunque, a valutare la fondatezza delle censure mosse dalla odierna parte opponente, per quel che concerne la dedotta violazione dell'art. 477 c.p.c., per non esser stato notificato il titolo esecutivo ai presunti eredi, la norma codicistica richiamata prevede che il titolo esecutivo contro il defunto abbia efficacia contro gli eredi, sebbene si debba loro notificare il precetto dopo 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
pagina 3 di 6 La notifica di entrambi gli atti (titolo esecutivo e precetto) agli eredi va eseguita solo in mancanza di avvenuta notifica al debitore defunto.
La ratio della notificazione separata è quella di consentire agli eredi di avere contezza delle obbligazioni rimaste insoddisfatte dal debitore defunto, nonché di provvedere eventualmente all'adempimento spontaneo del credito.
Nel caso di specie, non vi è prova della notificazione del titolo esecutivo ad opera di ai Parte_3 presunti eredi dell'originario debitore;
tuttavia, risulta documentalmente provata l'intervenuta notificazione del solo decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 1580/2013 del Tribunale di
Avellino nei confronti del de cuis IN Ammaturo in data 10.12.2013.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'art. 477 c.p.c.. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste invece se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto” (Cassazione Civile, sentenza n. 14653/2015).
Peraltro, “Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine” (Cassazione Civile, ordinanza n. 31436/2024).
Dunque, essendo stato notificato unicamente il richiamato decreto ingiuntivo e non anche l'atto di precetto al dante causa, che risulta deceduto in epoca anteriore alla dichiarazione di esecutorietà resa in seguito al rigetto della opposizione proposta avverso il provvedimento monitorio, risulta violato, per le argomentazioni esposte, il disposto di cui all'art. 477 c.p.c., con conseguente fondatezza delle censure mosse.
Ed invero, tenuto conto della notificazione del solo titolo e non anche dell'atto di precetto, vi era l'obbligo di procedere alla rinotifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto agli eredi di
[...]
Per_1
Al contempo, le parti opponenti eccepiscono l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, non essendo eredi dell'originaria debitrice , chiedendo la declaratoria del proprio difetto Persona_1
di legittimazione passiva.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, deve osservarsi che l'opponente rivestiva la qualifica di chiamato all' eredità, come emerge dall'attestazione del Comune di Contrada del 22.09.2014, ma non emerge la qualità di erede, atteso che non vi è prova dell'accettazione espressa e/o tacita dell'eredità.
Sul punto, è stato chiarito che “la facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precetto, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un'accettazione dell'eredità sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione, posto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo” (Cassazione Civile, sentenza n. 2849/1992).
Ne consegue che, “in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per il pagamento di debiti del de cuius, incombe su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata all'eredità ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita: accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella qualità di erede”
(Cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 1885/1988).
In particolare, “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (ex multis, Cassazione Civile sentenza n. 10525/2010).
Nel caso di specie, una prova in tal senso non è stata fornita dall'opposto, in veste di creditore procedente e, dunque, deve rilevarsi un difetto di legittimazione passiva della parte opponente.
pagina 5 di 6 Peraltro, anche laddove fosse stata provata l'accettazione dell'eredità di , ciascun erede Persona_1
sarebbe stato tenuto al pagamento dei debiti ereditari non in solido bensì in proporzione alla quota di eredità ricevuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 752 c.c...
Ne consegue la fondatezza delle singole censure mosse da in proprio e quale Parte_1
amministratore di sostegno di Parte_2
§ Alla luce della virtuale fondatezza dell'opposizione, le spese di lite vanno poste in applicazione del principio della soccombenza virtuale a carico della parte opposta e vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi di legge, con decurtazione della fase istruttoria, tenuto conto dell'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto e della rinuncia al precetto come notificata dalla parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
AVELLINO, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6