Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4004/2023 R.G., promossa
DA
e , rappresentati e difesi dall' Avv. Fulvia Parte_1 Parte_2
Marsala Fanaara, presso il cui studio, sito in Palermo, via Sammartino n. 2, sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
attori
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Costanzo, presso il cui studio, sito in
Palermo, Piazza Francesco Crispi n. 9, è elettivamente domiciliato. convenuto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno evocato in giudizio l' ”, ente morale munito di Controparte_1
personalità giuridica ed avente sede in Palermo, Corso Tukory n. 204, per sentire dichiarare ed accertare il loro diritto di proprietà sull'immobile situato a Palermo, Cortile
Amoroso n. 22 (individuato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 62, particella 35, sub. 3).
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto: di aver avuto per oltre vent'anni il possesso uti dominus pacifico, continuo e ininterrotto del predetto immobile;
di avervi stabilito la residenza familiare fin dal 1994, senza che mai alcuna contestazione venisse mossa dall'Ente odierno convenuto – formale intestatario dell'appartamento – e
Pertanto, sussistendo tutti gli elementi caratteristici della fattispecie acquisitiva a titolo originario, in virtù del possesso pacifico, non violento, continuo e mai interrotto, protrattosi per oltre vent'anni, hanno chiesto di essere dichiarati proprietari unici ed esclusivi dell'unità immobiliare sita in Palermo, Via Cortile Amoroso n. 22, per intervenuta usucapione e, per l'effetto, di ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione in loro favore.
Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata in data 10.5.2023, l Controparte_1 ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, eccependo la mancanza dei
[...]
presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo agli odierni attori, non avendo gli stessi mai esercitato sull'immobile il possesso uti dominus essendone, invero, soltanto meri detentori.
Nell'argomentare le proprie difese, l'Ente convenuto ha premesso:
- di aver acquistato l'unità immobiliare sita in Palermo, Cortile Amoroso n. 22, da Per_1
e (in forza dell'atto notarile di compravendita del 13.10.1940, Rep.
[...] Persona_2
n. 53180) le quali, a loro volta, ne avevano ottenuto la proprietà in virtù dell'atto di compravendita del 21.1.1922 (Rep. n. 4324);
- di avere concesso in locazione il medesimo cespite nel 1972 a tale;
Persona_3
- che quest'ultimo, destinatario nel 1988 di un'intimazione di sfratto per morosità, aveva avanzato pretese sull'immobile ed il giudizio che ne era scaturito si era concluso solo nel
2005, con sentenza del Tribunale di Palermo n. 10361 del 4.2.2005 che aveva ritenuto
“incontestabile che l'immobile sito in Palermo Cortile Amoroso n. 22 primo piano è tutto di proprietà del ”; Controparte_1
- che nelle more del predetto giudizio lo aveva concesso la detenzione del Per_3
fabbricato agli odierni attori, in virtù di un rapporto obbligatorio di sublocazione e/o comodato.
Tanto premesso, nel chiedere il rigetto della domanda, l' convenuto ha quindi CP_1
dedotto: la mancata prova da parte degli attori degli elementi essenziali della fattispecie acquisitiva, non avendo questi mai esercitato il possesso sull'immobile; che, in particolare, non ricorrevano nella specie i requisiti della pubblicità, continuità e non clandestinità del possesso richiesti dalla giurisprudenza, anche perché almeno fino al 2005 la proprietà del medesimo immobile era addirittura reclamata da soggetti terzi;
che nessun rilievo poteva essere attribuito alle attività materiali allegate dagli attori (quali l'intestazione di utenze, spese di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene occupato), non potendo da queste desumersi in modo inequivoco la c.d. interversio possessionis.
Parte convenuta inoltre ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto di proprietà sull'immobile, la condanna degli attori al suo rilascio e al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo, da liquidarsi in via equitativa, secondo i correnti valori del mercato locatizio per immobili con caratteristiche analoghe a quello per cui è processo, pari a circa 400,00 euro mensili, con decorrenza dalla data della domanda.
Istruita la controversia mediante l'escussione dei testimoni , Testimone_1 [...]
, e all'udienza del 10 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 dicembre 2024 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno precisato le proprie conclusioni e, sulla concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
La domanda principale di usucapione è infondata.
Come noto, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'animus possidendi.
In particolare, l'attore deve provare di avere esercitato sulla cosa un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà e, parimenti, deve provare di avere posseduto con l'animus del proprietario.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva del bene per usucapione è altresì necessario che il possesso sia stato acquistato in modo pacifico ovverosia senza violenza o clandestinità, che si sia protratto per un periodo ventennale, che sia stato esercitato in modo non equivoco ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa la effettiva intenzione dell'interessato.
L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il potere di fatto sulla cosa (corpus) che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, accompagnato dall'animus rem sibi habendi, ovverosia l'intento di riservarne a sé, in via esclusiva, il godimento o la disposizione, comportandosi il soggetto come se ne fosse proprietario.
Il legislatore attribuisce giuridica rilevanza alla predetta situazione di fatto a prescindere dalla circostanza che alla stessa corrisponda o meno la correlativa situazione di diritto. Per tale ragione è affermata in dottrina ed in giurisprudenza la differenza tra ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa e ius possidendi e cioè il diritto di possedere.
L'art. 1140 comma 2 c.c. statuisce in particolare che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa stessa;
nella detenzione, quindi, il soggetto si trova certamente in una relazione materiale con il bene ma non ha l'intenzione di farla propria, cioè di trasformare il rapporto di fatto in rapporto di diritto e questo perché ne riconosce l'alterità; più nello specifico la detenzione è una situazione corrispondente, all'esterno, al possesso, ma caratterizzata dall'animus detinendi e quindi dalla consapevolezza nel detentore che il possesso appartiene ad altri (c.d. laudatio possessoris).
Poiché si detiene per il possessore, si assiste ad un rapporto in base al quale la cosa, anziché essere nella immediata disponibilità del possessore, si trova nella disponibilità del detentore, il quale può anche essere detentore qualificato, come ad esempio nel contratto di locazione oppure nel contratto di comodato, in cui tanto il conduttore quanto il comodatario detengono l'immobile anche nell'interesse proprio rappresentato dal fine di usare la res.
La detenzione si consegue sempre e solo con la consegna collegata ad un contratto non traslativo ma obbligatorio.
L'art. 1141 comma 2 c.c. prevede inoltre che colui il quale ha cominciato ad avere la detenzione della cosa non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente dal terzo o in forza di opposizione fatta avverso lo stesso possessore mediante modifica dello stato psicologico manifestata all'esterno (Cass. n.
144/2007). Il che vale quanto dire che il conduttore o il comodatario – che ha cominciato a detenere il bene in forza del contratto di locazione o di comodato e, quindi, nella piena consapevolezza di essere un semplice detentore, sia pure qualificato, del bene – non può acquistarne il possesso senza fornire la prova di avere mutato il proprio stato psicologico opponendosi in modo manifesto alle pretese del legittimo possessore.
Alla luce degli esposti principi, nel caso di specie deve decisamente escludersi che in capo agli odierni attori si sia mai configurata una situazione di possesso del bene.
È invero rimasta incontestata la circostanza dedotta dall'ente convenuto che l'unità immobiliare sita in Palermo, Cortile Amoroso n. 22, fosse pervenuta agli odierni attori per mezzo della famiglia , che già dal 1972 occupava lo stesso edificio a titolo di Per_3 locazione: sul punto gli attori si sono limitati ad eccepire in astratto e sotto il profilo strettamente giuridico l'inopponibilità ad essi della sentenza emessa in esito al giudizio svoltosi tra l'istituto convenuto e lo , senza tuttavia contestare il fatto materiale di Per_3
avere avuto la disponibilità dell'immobile da quest'ultimo.
Tale circostanza del resto ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali dell'Arch. , incaricato nel novembre 2014 dall'Istituto convenuto di Testimone_3 procedere ad una relazione tecnica sull'unità immobiliare de qua e, contestualmente, di instaurare con gli una trattativa diretta al rilascio bonario del bene. Il teste ha Per_3
riferito, in particolare, di aver appreso in quella occasione da che lo stesso aveva Per_3 dato in locazione l'immobile ad un lontano parente di nome che il teste Parte_1 medesimo ha riferito di avere più volte incontrato durante i sopralluoghi (“aveva dato in locazione l'immobile ad un lontano parente, tale che abitava l'appartamento Parte_1 con la famiglia e che io stesso ebbi modo di incontrare alcune volte […] in quell'arco di tempo l'immobile è rimasto occupato dal che da quanto mi aveva riferito Parte_1
pagava una cifra modesta per l'uso dell'appartamento in quanto erano lontani Per_3 parenti” cfr. verbale d'udienza del 12 marzo 2024).
Tali dichiarazioni, della cui attendibilità e genuinità non vi è alcuna ragione di dubitare - trattandosi di soggetto estraneo ai fatti di causa e non legato da rapporti di interesse con le parti - non sono state smentite neanche dai testi indicati dagli attori, i quali, alla specifica domanda su come l'immobile fosse entrato nella disponibilità del e della Parte_1 moglie, si sono limitati a rispondere di non saperlo con precisione (“qualcuno li ha fatti entrare dandogli le chiavi e sono sicuro che non ci sia stato alcuno scasso da parte loro”, cfr. dichiarazioni di , verbale d'udienza del 12 marzo Testimone_2
2024; “posso dire che io li ho conosciuti che già abitavano lì ma non so riferire da chi avessero avuto le chiavi”, cfr. dichiarazioni , verbale d'udienza del 9 Testimone_4
maggio 2024).
Può dunque dirsi che se per un verso dall'istruttoria è emerso che la relazione materiale degli attori con il bene traeva origine da una sublocazione (o eventualmente da un comodato), quindi da un rapporto obbligatorio da cui discende unicamente una situazione di detenzione, per altro verso gli stessi – su cui incombeva il relativo onere – non hanno dedotto né tanto meno provato la sussistenza di circostanze idonee ad integrare interversio possessionis ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1141, comma secondo, cod. civ.
Essi invero si sono limitati ad allegare di aver compiuto a proprie spese delle attività materiali sul bene immobile, quali in particolare l'aver provveduto a “cambiare la porta di ingresso in legno, sostituendola con una in ferro […] ripristinare il bagno, rifare l'impianto elettrico e quello idrico […] riparare il tetto” (cfr. atto di citazione, pag. 1); di aver intestato a sé le utenze telefoniche (cfr. allegato 4 atto di citazione); di aver ivi stabilito la propria residenza anagrafica sin dal giugno del 1994 (cfr. certificato storico di residenza).
Va al riguardo ribadito che non sono comportamenti sussumibili nel novero delle condotte utili a configurare possesso ad usucapionem la manutenzione (ordinaria o straordinaria) dell'immobile, né il pagamento delle utenze, né aver fatto realizzare manufatti atti a soddisfare esigenze voluttuarie: tanto il conduttore quanto il comodatario possono liberamente decidere di affrontare le relative spese, senza che tali decisioni importino una "interversio possessionis", in quanto si tratta di comportamento che non contrasta con la mera detenzione e che risulta privo di quella necessaria ed inequivocabile valenza idonea a rendere palese il mutamento del rapporto con la "res" (ex multis, Cass.
Sez. II, 18.10.2016 n. 21023; Tribunale di Firenze, sent. n. 1014/2020).
Del resto gli attori e hanno articolato prove testimoniali esclusivamente Parte_1 Pt_2
sulla incontestata, pacifica e generica circostanza di avere adibito (fin dal 1994) l'immobile de quo a propria residenza familiare, senza peraltro offrire alcun elemento di prova che l'esercizio del potere di fatto sulla cosa fosse accompagnato dall'animus rem sibi habendi,
e non configurasse invece una detenzione "nomine alieno", neppure preoccupandosi di fornire una spiegazione alternativa di come fossero riusciti ad entrare nella disponibilità dell'edificio, rispetto a quella dedotta dall'ente convenuto della consegna da parte di
(a sua volta conduttore in base a rapporto di locazione con l'ente proprietario). Per_3
Né, d'altro canto, è stata fornita alcuna prova del mutamento dell'animus detinendi, ovverosia dell'inequivoco mutato atteggiamento psicologico di non riconoscere più e di volersi opporre all'altruità del bene.
Giova osservare che “il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti - quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome - che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Cass. Sent. n. 21726 del 27.08.2019).
Invero, l'interversione del possesso non può consistere in un semplice atto volitivo interno del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o più atti esterni dai quali possa desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in manifesta opposizione al possessore. Deve, cioè, desumersi che il detentore nomine alieno abbia cessato di possedere in nome altrui ed iniziato un possesso in nome e per conto proprio, e tale atteggiamento, pur potendo realizzarsi con il compimento di fatti concludenti che manifestino l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio, deve anche essere inequivocabilmente rivolto all'esterno contro il possessore, ovvero contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intenda sostituire, alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata (Cass. n. 12968/2006; Cass. n.
5487/2002; Cass. n. 12149/1999).
Sotto altro profilo, va poi osservato che, come dedotto e provato da parte convenuta, dal
1988 al 2005 il cespite oggi preteso dagli attori era stato al centro di lunghi contenziosi tra l' proprietario del bene, e l'originario conduttore Controparte_1
che aveva, tra le altre cose, omesso di rilasciare l'immobile al termine Persona_3 della locazione e rivendicato la proprietà di una parte dello stesso. Ora, avendo gli odierni attori occupato l'immobile nel 1994 - cioè nello stesso arco temporale in cui il bene era addirittura oggetto di pretese, nei confronti del proprietario formale intestatario (Istituto figlie della , da parte di soggetti terzi (lo e la sua famiglia) - l'eventuale CP_1 Per_3 possesso esercitato dai sul bene, per assumere giuridica rilevanza ai fini Parte_1 dell'usucapione, ed in particolare per potersi configurare come non clandestino, avrebbe dovuto rendersi noto e manifesto, non al conduttore e sublocatore , bensì al Per_3 proprietario formale, al quale invece è rimasto celato, proprio mentre quest'ultimo era preso a contestare le pretese di . Per_3
Giova in proposito ribadire il principio al riguardo enucleato dalla Suprema Corte, secondo cui “ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo” (Cass. civ. Sez. II Ord., 30.04.2021, n. 11465, rv. 661096-01).
Nella specie, non è stata fornita la prova che gli odierni attori abbiano ad un certo punto manifestato all'esterno di volere iniziare a possedere pubblicamente e pacificamente il bene, in modo da rendere noto all'intestatario formale odierno convenuto di possedere l'immobile uti dominus e non più come sublocatari dello e dunque meri Per_3 detentori qualificati.
Dai documenti prodotti da parte convenuta e dall'esito dell'istruttoria testimoniale (vd. deposizione dell'IT ) è invece emerso come l'Istituto ecclesiastico, ancora Tes_3 dopo il 2005, continuasse formalmente a rapportarsi con gli in ordine alle Per_3
questioni concernenti l'immobile e che, verosimilmente, ancora nel 2014 il proprietario formale fosse convinto che il bene era occupato da questi ultimi e non dalla famiglia del
(anche la corrispondenza versata in atti dimostra che fino al 2019 a rapportarsi Parte_1
formalmente con l'Istituto erano gli , cfr. allegato 7 comparsa di costituzione). Per_3
In altre parole, la relazione con l'immobile degli odierni attori se da un lato integra mera detenzione qualificata nei rapporti con gli (da cui come è emerso avevano Per_3 ottenuto il bene in uso in forza di rapporti di parentela), dall'altro lato, si contraddistingue per essere stata sin dal principio “clandestina” nei rapporti con il proprietario formale, in quanto la materiale disponibilità dell'immobile era stata dagli stessi conseguita attraverso gli che, nel medesimo periodo, ne reclamavano la proprietà e continuavano, Per_3 anche dopo la definizione del giudizio, a rapportarsi con il formale proprietario quali occupanti dell'immobile, in tal modo schermando al proprietario la presenza nell'immobile degli odierni attori.
Del resto se anche l'Ente ecclesiastico fosse stato a conoscenza che il proprio immobile era di fatto occupato dagli odierni attori in forza di sublocazione da parte di , essi Per_3 assumerebbero verso lo stesso la posizione di meri detentori qualificati, non essendo stata né allegata né tanto meno provata alcuna circostanza idonea ad integrare manifestazione esteriore del mutato atteggiamento psicologico secondo le modalità previste dall'art. 1141 comma 2 c.c. dell'animus detinendi e della consapevolezza e del rispetto dell'altruità del bene.
Non possono, peraltro, condividersi le prospettazioni di parte attrice contenute nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., secondo cui sarebbe irrilevante in questa sede conoscere i rapporti processuali tra l'Ente convenuto ed un terzo soggetto, sulla base del fatto che “res inter alios acta” rimangono ininfluenti nei confronti del possessore che esercita il potere sulla cosa e sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene. A supporto di tali deduzioni, essi richiamano il principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, può essere attribuita efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o ad atti giudiziali diretti ad ottenere la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cassazione civile sez. II, 31.08.2017, n. 20611).
Si tratta invero di un principio di diritto inconferente nel caso di specie, riguardando la diversa questione relativa alle cause di interruzione del termine utile per usucapire, che presuppone logicamente che sia già in atto l'esercizio del possesso pacifico e non clandestino sul bene - e che dunque sussistano i presupposti della fattispecie acquisitiva - cosa che non è nel caso di specie, in cui, come si è sopra motivato, non è stato dimostrato che si sia mai configurata in capo agli odierni attori una situazione di possesso dell'immobile nel senso richiesto dalle norme codicistiche illustrate.
Conclusivamente deve quindi respingersi la domanda attorea volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione mentre, conseguentemente, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di condanna degli attori al rilascio del bene, previo accertamento del suo diritto di proprietà.
In ordine a quest'ultimo profilo, deve osservarsi che per pacifica giurisprudenza (cfr., di recente, Cass. Sez. II, Ord. 17.03.2022, n. 8699) il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante rimane attenuato quando la parte avversaria, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere;
e nella specie non vi è alcuna contestazione, da parte dei coniugi circa la Parte_3 titolarità del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa in capo all'Istituto
[...]
”. CP_1
Ad ogni modo, l'Ente convenuto ha comunque dato prova del suo titolo di proprietà (cfr. allegati 3-4 comparsa di costituzione).
Quanto alla domanda riconvenzionale tendente al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo, la stessa merita accoglimento nei termini che seguono.
Risolvendo un risalente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. Sez. Un., Sent. n. 33645 del 15.11.2022) hanno recentemente statuito che tale tipo di danno non può ritenersi in re ipsa, cioè insito nella stessa perdita della disponibilità del bene e che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.
La Suprema Corte, quanto al riparto dell'onere probatorio fra danneggiato e danneggiante, ha avuto anche modo di precisare che nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta, da parte del danneggiato-attore, “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”.
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta “può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito[…]”; al cospetto di tale allegazione “il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento”, mediante contestazione che deve essere specifica;
solo in presenza di una specifica contestazione, “sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici…”. CP_ Ora nella specie, a fronte della allegata possibilità per l' convenuto di trarre utilità dal bene anche mediante locazione a terzi, parte attrice non ha assolto al proprio onere di contestazione specifica.
Se deve quindi, da un lato, ritenersi sussistere il diritto dell' al Controparte_1 risarcimento del danno per occupazione sine titulo da parte degli attori – potendosi fondatamente ritenere che l'Ente ecclesiastico avrebbe messo a frutto il bene in questione, riservandone a sé il godimento diretto o comunque concedendolo a terzi in locazione dietro corrispettivo – dall'altro, il credito risarcitorio può essere riconosciuto solo per un importo inferiore a quello chiesto nella domanda riconvenzionale (pari ad €
400,00 mensili), mancando agli atti elementi che attestino la congruità di tale cifra (es. relazioni di stima, stato aggiornato dell'immobile, contratti di locazione anche risalenti, ecc.).
Conseguentemente, premesso che come chiarito dalle Sezioni Unite “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; ritiene questo Giudice che l'importo possa indicarsi equitativamente in € 250,00 mensili partendo da elementi presuntivi – in primis, valore locativo bene sulla base delle quotazioni dell'Agenzia delle
Entrate con riferimento alla zona censuaria in cui si colloca l'immobile ed alla tipologia ed ai caratteri dello stesso (ricavabili dalla rendita catastale, dalla visura storica e dalla descrizione contenuta negli atti di compravendita, sia pure molto datati) – a decorrere dal
10 maggio 2023, data di deposito della comparsa contenente la domanda riconvenzionale, e dunque per l'importo ad oggi di € 5.750,00 (€ 250,00 x 23 mensilità).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- accerta che l'immobile situato in Palermo, Cortile Amoroso n. 22, identificato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 62, particella 35, sub. 3, è di proprietà esclusiva dell' ”; Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dall'Istituto CP_1
, condanna e al rilascio immediato dell'immobile
[...] Parte_1 Parte_2 situato in Palermo, Cortile Amoroso n. 22 (identificato al Catasto Fabbricati di Palermo al foglio 62, particella 35, sub. 3) nonché al pagamento, in favore della parte convenuta, di €
5.750,00, oltre interessi legali da ciascuna scadenza fino al saldo;
- condanna gli attori al pagamento, in favore dell'Istituto ”, delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 5.431,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso in Palermo, 4 aprile 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato in Tirocinio, dott. Emanuele Damante.