TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa AR FA, chiamato il procedimento iscritto al n. 5300/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. Rubino in sostituzione dell'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv. Ragusa in sostituzione dell'avv. CAMARDA
LL per la parte resistente
L'avv. Rubino conclude come da atti e verbali di causa, dichiara di rinunciare alla distrazione delle spese.
L'avv. Camarda contesta le risultanze della CTU e chiede il richiamo del consulente d'ufficio.
Il Giudice Onorario
Ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.08 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa AR FA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5300 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, dall' Avv. Claudia Spotorno per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
- CF: Controparte_2 Controparte_1
– P. IVA - Sede di Palermo, in persona del suo Direttore Regionale legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo viale del Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Camarda per mandato in atti.
Resistente
oggetto: malattia professionale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/10/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale, contratta a causa dell'attività lavorativa svolta , da cui ha riportato un danno psico-fisico nella misura del 6%;
-Condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo con decorrenza ed accessori CP_1
come per legge;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 1.778,00 oltre rimborso spese CP_1
forfetarie, CPA ed IVA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.4.2024, l'odierno istante conveniva in giudizio l' e CP_1
premettendo:
- di avere svolto la propria attività lavorativa come marittimo imbarcato presso le navi di marina mercantile nazionale alle dipendenze della SNAV S.p.a, Grandi Navi Veloci (G.N.V.) Controparte_3
con la qualifica di mozzo, di piccolo di camera, di cameriere, di barista e da ultimo di addetto alla cambusa, con periodi di imbarco e sbarco per un totale di navigazione effettiva di circa 34 anni;
-che in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa a bordo della nave Tenacia dell'armatore
Grandi Navi Veloci S.p.a., nell'atto di sollevare una pesante cassetta contenente alimenti, subiva un infortunio al tratto lombare;
– che a seguito di accertamenti medici ed esami specialistici riscontrava di essere affetto da NI
discale e spondilo discopatia del tratto lombare”,
-che la malattia era certamente da ricondurre alle vibrazioni meccaniche, all'eccessivo sforzo fisico per movimentazione manuale e sollevamento di carichi, al ripetuto sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, nonché ai continui e notevoli movimenti di flesso estensione e di rotazione del rachide a cui era sottoposto a causa della attività lavorativa svolta;
-che sporgeva denunzia di malattia professionale, a mezzo pec, in data 31/01/2023 all' che CP_1
negava la tutela assicurativa asserendo che il tipo di rischio non era idoneo a provocare la malattia
denunciata;
- che invano opponeva il provvedimento;
chiedeva di - accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU medico legale, che il
ricorrente è affetto, sin dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta
a causa delle esposizioni a continue vibrazioni meccaniche, a eccessivo sforzo fisico per
movimentazione manuale e sollevamento di carichi, a ripetuto sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori tipiche, nonché a continui e notevoli movimenti di flesso estensione e di rotazione del
rachide del settore in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa così come dedotto in fatto e
come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche allegate, con menomazione
certamente pari o superiore a 6 punti.- per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in
proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a seguito di CTU
medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di
giustizia; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore
dell'avvocato Claudia Spotorno antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' convenuto contestando la CP_2
domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, eccepiva la carenza di prova della sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento professionale delle denunciate patologie, in particolare dell'esposizione ad un rischio tecnopatico idoneo a determinare, per postura e tempi, le dette malattie.
La causa istruita con prove testimoniali e c.t.u. viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La prova per testi ha dimostrato le allegazioni attoree relative alla attività lavorativa svolta e alla tipologia delle mansioni espletate con sforzo fisico e con esposizione a vibrazioni meccaniche.
Tali dichiarazioni testimoniali risultano confermate dalle risultanze della CTU, affidata al dott.
[...]
che ha ritenuto l'origine professionale della malattia “ La lunga vita lavorativa (circa 35 Per_1
anni di imbarco) con mansioni che richiedono impegno fisico, il mantenimento prolungato della
stazione eretta, il sovraccarico biomeccanico, in un ambiente dove sono presenti costanti vibrazioni e variazioni di posizione continue (moto ondoso), può giustificare la correlazione causale tra la
patologia a carico del rachide lombo-sacrale e l'attività lavorativa……Tenuto conto, inoltre,
dell'evento traumatico occorso il 19/07/2022 (trauma distorsivo a carico del rachide lombo-sacrale,
durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative), dell'attuale entità del danno funzionale,
dell'assenza di disturbi trofici e dell'entità di quelli sensitivi, si ritiene congrua una valutazione
percentuale del danno psico-fisico nella misura del 6 (sei)%.” così concludendo: “ La condizione
sanitaria del ricorrente, derivante da fenomeni degenerativo-artrosici del rachide, è compatibile con
l'origine professionale della stessa e per l'attuale entità è valutabile come menomazione psico-fisica
del 6 (sei)%. “Il riconoscimento di tale menomazione può decorrere dalla data di presentazione
dell'istanza amministrativa.”
Tali conclusioni siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e i documenti agli atti vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni tecnico - scientifiche.
Acclarata dunque la sussistenza delle lamentate patologie e la loro natura professionale ci si riporta alle relative risultanze anche in ordine alla quantificazione della menomazione psico-fisica pari al
6%.
La domanda, pertanto, deve essere accolta con condanna dell' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in somma capitale rapportato al grado della menomazione accertata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 15.10.2025 Il Giudice Onorario
AR FA