Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1169/2024 introdotto con ricorso depositato in data 08.08.2024 da
IA IO (C.F.: ) nata il [...] a [...] C.F._1
NE DE TO (AP) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annagrazia Di Nicola e dall'Avv. Emidio Premici, entrambi DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
SE EL (C.F.: ) nato il [...] a [...] C.F._2
NE DE TO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Schiavi DE Foro di Ascoli
Piceno
RESISTENTE
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili DE matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill. mo tribunale, contrariis rejectis: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto in Monteprandone, in data
20.05.1990, con il sig. ER PO;
2) confermare il collocamento DE figlio secondogenito IO presso la madre, fin quando lo stesso non diventerà economicamente autosufficiente;
3) assegnare l'intera casa coniugale alla sig.ra
TT, intesa come lo stabile di via Truento 33, disponendo che il PO dovrà lasciare detto immobile entro 30 gg. dal provvedimento di assegnazione, e stabilendo altresì che lo stesso continuerà a pagare il mutuo per intero così come da accordi di separazione;
4) nel caso in cui la casa coniugale venga assegnata al PO, determinare e conseguentemente condannare il sig. PO a versare in favore DEla sig.ra TT la somma mensile di Euro 350,00 a titolo di assegno di divorzio, importo da corrispondersi a fare tempo dalla presente domanda;
6) stabilire a carico DE sig. PO un assegno di mantenimento in favore DE figlio IO economicamente non autosufficiente pari ad Euro 300,00 oltre il 50% DEle spese straordinarie fino a quando il ragazzo non abbia una stabilità lavorativa e dunque economica Spese DE giudizio a carico DE sig. PO, oltre 15% DE contributo forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge”.
PER IL RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis;
pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la declaratoria di cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da TT IL con PO ER;
accertare e dichiarare che ciascun coniuge ha effettiva capacità reddituale e lavorativa e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento DEl'assegno divorzile in favore DEl'uno o DEl'altra; dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondata per tutti i motivi di cui al presente atto la domanda DEla ricorrente in ordine all'assegnazione a sé DEl'integrale immobile familiare e/o DEl'appartamento ex casa coniugale;
rigettare la domanda di riconoscimento in favore DEla ricorrente di un assegno di mantenimento per il secondogenito da porre a carico DE sig. PO ER in considerazione DEla maggiore età raggiunta da IO PO e DEla sua autonomia reddituale;
rigettare ogni altra domanda, anche istruttoria, formulata dalla sig.a TT IL;
con vittoria DEle spese e compensi professionali DE giudizio in favore DE sig. PO ER”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2024 TT IL sulla premessa che:
- in data 20.05.1990 contraeva matrimonio concordatario in Monteprandone (AP) con il Sig. ER PO, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio DE
Comune di Monteprandone DEl'anno 1990, n. 5 Parte II Serie A, Ufficio 2, optando per il regime patrimoniale DEla comunione dei beni;
- dal matrimonio nascevano i figli: RE (C.F.: ) nato il C.F._3
15.10.1992 a San NE DE TO (AP), maggiorenne autosufficiente e residente nella ex casa coniugale sita in Monteprandone, in via Truento n. 33, e
IO (C.F.: ) nato il [...] a [...] C.F._4
TO (AP), maggiorenne non autosufficiente e residente nella ex casa coniugale sita in Monteprandone, in via Truento n. 33;
- in data 10.11.2021 i coniugi depositavano ricorso congiunto per separarsi consensualmente dinanzi al presente Tribunale il quale, con decreto n. 2726/2022 DE 18.03.2022 nel proc. R.G. N. 1961/2021, ha pronunciato la separazione consensuale alle seguenti condizioni concordate tra i coniugi: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo DE reciproco rispetto, rimanendo la sig. ra TT IL a vivere nell'ex casa coniugale, sita a Monteprandone, via Truento n. 33 unitamente ai figli. Il sig. PO ER si trasferirà, a partire dal deposito DE presente ricorso, a vivere nell'unità abitativa posta al piano inferiore, distinta al foglio 19, particella 963 sub 2, pari a mq 139,00, la quale è arredata. Poiché le utenze sia DEla casa coniugale che DEl'unità abitativa posta al piano inferiore sono attualmente intestate al sig. PO ER, si conviene che tutte le fatture relative alle utenze (acqua, luce e gas) saranno divise al 50%; 2) L'appartamento coniugale verrà assegnato alla sig. ra TT IL la quale continuerà ad abitarlo unitamente al figlio minorenne ed al figlio maggiorenne, economicamente autonomo, usufruendo degli arredi e complementi di arredo in esso contenuti;
3) il sig. PO, in quanto coniuge con maggior reddito, continuerà a provvedere al pagamento DEla rata mensile DE mutuo ipotecario pari ad Euro 900,00 mensili circa, mentre la sig. ra TT continuerà a farsi carico DEle rate DE finanziamento acceso, con cessione DE quinto DEla retribuzione, per l'acquisto dei mobili e per il pagamento di alcune opere edilizie relative all'immobile in comproprietà; 4) il figlio minore, ultra sedicenne, il quale frequenta la classe III DEl'ITI di Ascoli Piceno verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sul minore IO, in modalità condivisa;
le decisioni di maggior interesse per IO, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta DEla residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto DEle capacità, DEle inclinazioni naturali e DEle aspirazioni DE figlio. 5) In considerazione DEl'età DE minore, ormai sedicenne, degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli scolastici ed extrascolastici DE medesimo e DEla vicinanza DEle loro abitazioni, i genitori, dopo aver provveduto preventivamente ad ascoltare il figlio, hanno concordato le seguenti modalità e tempi di permanenza DE ragazzo presso ciascuno di essi: IO, infatti, avrà facoltà di concordare direttamente con entrambi i genitori i tempi che egli vorrà trascorrere con loro;
in ogni caso, egli cenerà con il padre tutte le sere DEla settimana in cui la madre svolge attività lavorativa pomeridiana. Inoltre, IO trascorrerà con il padre, a settimane alterne, il sabato o la domenica, coincidendo il sabato con quello in cui la madre è impegnata al lavoro. I genitori si impegnano ad accompagnare il figlio all'attività sportiva ed in particolare alle partite, alternandosi di settimana in settimana. Il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio, per le vacanze estive, per due settimane, periodo coincidente con la settimana antecedente e quella successiva al Ferragosto, potendo godere solo di tale periodo di ferie. La madre avrà diritto di godere con il figlio pari tempo durante le vacanze estive;
la scelta DE periodo dovrà essere comunicata al sig. PO entro il 31 maggio di ogni anno. Le festività natalizie, pasquali e quelle scolastiche saranno suddivise secondo il principio DEl'alternanza e, dunque, alternando, di anno in anno, il giorno di
Pasqua con la Pasquetta e il giorno di Natale con il primo DEl'anno; il 25 aprile ed il 1° maggio, il 1° novembre e l'8 dicembre, il 2 giugno in alternanza con l'Epifania. Resta inteso che i coniugi potranno, di comune accordo, variare tempi e modalità di frequentazione padre e figlie determinati da fatti imprevisti ed imprevedibili o in adesione alle richieste ed ai desiderata DE figlio, in grado di autodeterminarsi in merito mediante comunicazione anche telefonica con congruo anticipo. 6) In considerazione DEl'entità DE mutuo gravante su entrambi i coniugi, ma che il sig. PO provvederà a corrispondere in via esclusiva, assicurando al minore un alloggio comodo e sicuro, dei tempi ed impegni di cura DE figlio sedicenne, il quale trascorrerà e cenerà con la madre e con il padre con tempi pressoché paritari, i coniugi provvederanno al mantenimento DE figlio in modalità diretta nei tempi di permanenza di IO presso ciascuno di essi. Le spese straordinarie meglio identificate nel Protocollo di intesa sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno con il Presidente DE Tribunale di Ascoli Piceno saranno a carico di entrambi i genitori nella misura paritaria;
7) gli assegni familiari continueranno ad essere versarti direttamente dal datore di lavoro alla sig. ra TT IL quanto meno sino a quando non entrerà in vigore l'assegno unico per la famiglia;
8) l'indennità di frequenza per IO, compresi gli eventuali arretrati, verranno versati sul conto bancario cointestato ai coniugi, acceso nell'interesse DE figlio, ed utilizzata esclusivamente per il minore;
9) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi contributo al mantenimento, essendo economicamente autosufficienti ed avendo provveduto ad accendere un conto corrente autonomo su cui far confluire la propria retribuzione. Il conto corrente cointestato presso la BPER verrà estinto entro e non oltre il 30 dicembre 2021, mentre quello cointestato presso la Banca DE Piceno continuerà ad essere mantenuto acceso al fine di consentire il pagamento DEla rata DE mutuo ipotecario. 10) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio DE passaporto ed altro documento valido per l'espatrio; 11) le spese ed i compensi legali DE presente procedimento saranno sostenute in pari misura dai coniugi”;
- dalla data DEl'omologa DEla separazione avvenuta il 18.03.2022, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza: il sig. PO è rimasto ad abitare nella palazzina in cui ha sede la casa coniugale, mentre la sig.ra TT ha abbandonato la casa coniugale per trasferirsi presso una diversa abitazione sita in Monteprandone, in via
Poggio Belvedere n. 49, in quanto la convivenza nel medesimo stabile, sia pure se su due piani diversi, era ormai divenuta intollerabile a causa di numerosi episodi di violenza DE PO nei confronti DEla TT;
- la ricorrente ha deciso di sporgere denuncia-querela alle autorità di PS, che ha portato, a seguito DEle indagini condotte dalla Procura DEla Repubblica di Ascoli
Piceno, all'iscrizione DE procedimento penale n. 354/23 R.G.N.R. a carico DEl'ex coniuge con emissione a suo carico DE decreto di citazione diretta a giudizio da parte DE Tribunale di Ascoli Piceno, per i reati di cui agli artt. 81, 56 e 610 c.p.; tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto DE 02.09.2024, il Presidente DE Tribunale designava il giudice relatore, cui DEegava la trattazione DE procedimento, e fissava l'udienza DE 13.03.2025 per la prima comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato. In data 07.02.2025 si costituiva in giudizio il resistente PO ER, impugnando e contestando la ricostruzione dei fatti offerta da controparte, nonché le argomentazioni, le conclusioni e le produzioni avversarie ed opponendosi alle domande anche di natura istruttoria formulate, ad eccezione DEla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili DE matrimonio limitatamente allo status.
All'udienza DE 13.03.2025 il Giudice disponeva la discussione orale DEla causa in ordine alla sentenza non definitiva di divorzio in quanto ritenuto opportuno rinviare l'esame DEle questioni attinenti all'assegnazione DEla casa coniugale ad epoca successiva all'emanazione DEla sentenza penale nei confronti DE PO con il fine di stabilire se si sia trattato di un abbandono volontario, come assume il PO, o di una scelta obbligata come assume la TT, vista la coincidenza temporale tra l'abbandono DEla casa coniugale che la Sig.ra TT dichiara essere avvenuto nell'aprile 2023 e i fatti di violenza e minaccia che, secondo il capo di imputazione, risalirebbero a maggio 2023 ma che sarebbero stati in parte compiuti, secondo quanto emerso dal verbale allegato ex L. 69/2019, al 20.02.2023; le parti chiedevano entrambe l'emissione DEla sentenza parziale sullo status e, pertanto, il G.I. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva.
Osserva il Collegio che la domanda dei coniugi relativa alla pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili DE matrimonio va accolta vista la mancanza, tra gli stessi, di ogni forma di coabitazione e comunione materiale e/o morale e l'impossibilità di qualsiasi forma di riconciliazione.
Il presente giudizio dovrà, poi, essere rimesso in fase istruttoria dinanzi al Giudice relatore per la sua prosecuzione.
La regolamentazione DEle spese di lite, pertanto, viene rimandata al momento DEla pronuncia DEla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa R.G. N.
1169/2024 come sopra promossa, così provvede: - dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra la Sig.ra IL TT
e il Sig. ER PO contratto in data 20.05.1990 in Monteprandone (AP);
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, venga comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di Monteprandone
(AP), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio DE Comune di Monteprandone DEl'anno 1990, n. 5 Parte II Serie A, Ufficio 2
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi