TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/12/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2117/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, all'esito della camera di consiglio, visti ed applicati gli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2117/2022 promossa da:
, in persona dell'amministratore, sig. , Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata in Albano Laziale, alla Via Abetonia, n. 22/A, presso e nello studio dell'Avv.
GO IL, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato e allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Esposto ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in San Benedetto del Tronto (AP), al Viale De Gasperi, n. 125, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavori
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia il Tribunale Ordinario di Teramo, adìto, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE:
1) Rilevare l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in quanto di competenza del Tribunale
Ordinario di Velletri;
2) In subordine dichiarare l'improcedibilità del giudizio, in quanto non esperito il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010; IN VIA PRINCIPALE: 1) Revocare e/o annullare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 629/2022, de quo agitur, dichiarando privo di effetti giuridici poiché infondato in fatto e diritto e perché è infondata e indimostrata la pretesa posta a sostegno della domanda della controparte;
2) Accertare e dichiarare che il credito a saldo non è dovuto in quanto i lavori risultano non terminati;
IN VIA SUBORDINATA: 3) Accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, mediante nomina di CTU tecnica;
4) Condannare la opposta al pagamento dei danni arrecati a seguito delle difformità dei lavori eseguiti come contestati nelle missive e nella CTP tecnica del TR;
5) Persona_1
Condannare l'opposta al pagamento delle spese, compensi professionali, oltre spese generali, oltre IVA
E CPA, come per legge”.
Opposta: “affinché l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) In via preliminare: -concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nè di facile e pronta soluzione;
-accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, la decadenza e la prescrizione dell'azione per cui è causa;
- accertare e dichiarare inammissibili e/o infondate le eccezioni di incompetenza territoriale e di improcedibilità avanzate da controparte, per le motivazioni descritte in narrativa;
-accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione formulata da controparte, per le motivazioni descritte in narrativa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 629/2022 del 31.05.2022 – RG n°1714/2022 emesso dal
Tribunale di Teramo;
2) Nel merito: -rigettare le domande tutte proposte dall'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 629/2022 del
31.05.2022 – RG n°1714/2022 emesso dal Tribunale di Teramo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la Controparte_1
ha adito codesto Tribunale formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 629/2022 (R.G.
[...]
1714/2022) emesso dal Tribunale di Teramo in data 31.5.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.500,00, in favore della oltre interessi e Controparte_2 spese di procedura, quale residuo credito sul maggior importo dovuto, portato dalla fattura n° 204 del
29.12.2020 per il “Saldo per la fornitura e posa in opera di un edificio prefabbricato, come da contrato del 05/02/2018 e integrazione del 13/04/2018 […]”, meglio descritte nella citata fattura.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice: - in via preliminare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.LGS. n. 28 del 2010; - in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- nel merito, la non fondatezza della pretesa creditoria, stante la presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Ente, ha eccepito e dedotto, in sintesi, la pretestuosità delle eccezioni avanzate, in rito e nel merito, per i motivi descritti in atti, in particolare, nel merito, la tardività della contestazione degli asseriti vizi, nonché la prescrizione della relativa azione per i presunti difetti in esame, ex art.1667 c.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita a mezzo documentale e prove orali, e il Giudicante, fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., decide come di seguito la causa.
----------
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, a prescindersi dalla formulazione assolutamente irrituale della sua proposizione, affatto articolata in relazione ai fori possibili e soprattutto, indicata solo nelle conclusioni, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, atteso che il Tribunale adito di
Teramo è territorialmente competente, in quanto trattasi del Foro convenzionale, ex art. 28 c.p.c., stabilito espressamente dalle parti in virtù dell'art.12 del contratto in esame tra le stesse (doc.4 fascicolo di parte opposta, fase monitoria). Inoltre, sarebbe competente anche ai sensi dell'art.20 c.p.c., quale domicilio del creditore qual è la Controparte_2
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria da parte opponente, tenuto conto che la materia oggetto del contendere non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs 28/2010.
Venendo al merito, giova osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto,
l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che dall'esame documentale l'opposta ha dato prova del proprio credito e ha provato documentalmente il titolo in forza del quale sarebbe sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto, costituito sia dal contratto del
05/02/2018 che della integrazione del 13/04/2018, avendo la stessa opponente dato atto dell'intervenuta esecuzione dei lavori per i quali avrebbe omesso solo il pagamento della fattura finale n. 204/20, azionata in monitorio (cfr. al riguardo lo stesso atto di citazione in opposizione); viceversa, le eccezioni sollevate da parte opposta si sono rivelate meramente dilatorie, generiche e infondate nel merito non avendo prodotto documenti idonei a dimostrare l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo;
in particolare le doglianze sui dedotti vizi non sono idonee a paralizzare la pretesa monitoria mentre la perizia prodotta in atti è stata svolta solo a distanza di due anni dalla riconsegna dei lavori, accettati senza riserve e dopo la proposizione del decreto ingiuntivo, a fronte di lavori terminati nell'ottobre 2020 e, a tal proposito, nulla è emerso dall'ascolto dei testi a confutazione della documentazione in atti.
In disparte le eccezioni di prescrizione e decadenza in virtù degli artt. 1667 e 1669 c.c. e degli artt. 9.4
e 6.2. delle condizioni generali di contratto, per cui l'opponente dopo la consegna dell'opera - come da comunicazione del 21 ottobre 2020 in atti – nessuna contestazione ha svolto nei termini di legge e di contratto, né ha chiesto il collaudo (cfr. testimonianza ), le uniche missive cui fa Testimone_1 riferimento la difesa di sono costituite dalla pec dell'11.11.2020 e quella del Controparte_1
19.11.2020, in seguito alla quale sono stati effettuati dalla i lavori mancanti di Controparte_2 sigillatura che, per come emerso in modo chiaro dalle testimonianze in atti e dalla documentazione prodotta, non potevano essere realizzate in precedenza per le situazioni di cantiere (cfr. testi
[...]
). Tes_2 Testimone_1
In seguito a detto intervento, nessuna contestazione è più stata formulata dalla opponente e senza esito sono rimaste le richieste di pagamento in atti del 22.06.2021, del 19.11.2021 e del 06.05.2022 da parte della allegate al monitorio, essendo stata effettuata la consulenza di parte depositata in atti e sulla CP_2 quale è basata l'opposizione, soltanto in data 30.06.2022, quindi in data successiva alla emissione del decreto ingiuntivo. Non senza considerare che nella stessa vengono riportate mere imperfezioni, non certo idonee a paralizzare la riconosciuta debenza, diverse peraltro da quelle inizialmente oggetto di doglianza e sulle quali la era prontamente intervenuta, con conseguente decadenza da ogni CP_2 possibile rilievo, non essendo peraltro certa neanche la relativa riferibilità alla convenuta, essendo documentalmente provata (certificazione di collaudo delle opere da parte della D.L.) l'esecuzione delle fondamenta da altre ditte e l'accettazione di dette opere dalla committenza. Di conseguenza deve ribadirsi la superfluità ed il carattere meramente esplorativo della chiesta CTU sul punto.
In definitiva, non essendo contestata specificamente nè l'esecuzione dei lavori origine della pretesa monitoria, né l'importo di cui al predetto documento fiscale oggetto di monitorio – fattura n. 204 del
29.12.2020 per € 14.500,00) e risultando la opponente decaduta dal sollevare vizi, peraltro non provati ed anche sconfessati dall'istruttoria documentale ed orale espletate, l'opposizione spiegata va integralmente rigettata e con essa ogni connessa domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento
(scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione per tutte le fasi dei valori medi in relazione all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_1 provvede: 1) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 629/2022;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della Controparte_1 [...] liquidate in euro 5077,00 per compenso professionale al difensore, oltre Controparte_2
I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Teramo, il 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, all'esito della camera di consiglio, visti ed applicati gli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2117/2022 promossa da:
, in persona dell'amministratore, sig. , Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliata in Albano Laziale, alla Via Abetonia, n. 22/A, presso e nello studio dell'Avv.
GO IL, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato e allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Esposto ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in San Benedetto del Tronto (AP), al Viale De Gasperi, n. 125, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavori
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia il Tribunale Ordinario di Teramo, adìto, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE:
1) Rilevare l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in quanto di competenza del Tribunale
Ordinario di Velletri;
2) In subordine dichiarare l'improcedibilità del giudizio, in quanto non esperito il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010; IN VIA PRINCIPALE: 1) Revocare e/o annullare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 629/2022, de quo agitur, dichiarando privo di effetti giuridici poiché infondato in fatto e diritto e perché è infondata e indimostrata la pretesa posta a sostegno della domanda della controparte;
2) Accertare e dichiarare che il credito a saldo non è dovuto in quanto i lavori risultano non terminati;
IN VIA SUBORDINATA: 3) Accertare e dichiarare l'eventuale minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, mediante nomina di CTU tecnica;
4) Condannare la opposta al pagamento dei danni arrecati a seguito delle difformità dei lavori eseguiti come contestati nelle missive e nella CTP tecnica del TR;
5) Persona_1
Condannare l'opposta al pagamento delle spese, compensi professionali, oltre spese generali, oltre IVA
E CPA, come per legge”.
Opposta: “affinché l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) In via preliminare: -concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nè di facile e pronta soluzione;
-accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, la decadenza e la prescrizione dell'azione per cui è causa;
- accertare e dichiarare inammissibili e/o infondate le eccezioni di incompetenza territoriale e di improcedibilità avanzate da controparte, per le motivazioni descritte in narrativa;
-accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione formulata da controparte, per le motivazioni descritte in narrativa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 629/2022 del 31.05.2022 – RG n°1714/2022 emesso dal
Tribunale di Teramo;
2) Nel merito: -rigettare le domande tutte proposte dall'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 629/2022 del
31.05.2022 – RG n°1714/2022 emesso dal Tribunale di Teramo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la Controparte_1
ha adito codesto Tribunale formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 629/2022 (R.G.
[...]
1714/2022) emesso dal Tribunale di Teramo in data 31.5.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.500,00, in favore della oltre interessi e Controparte_2 spese di procedura, quale residuo credito sul maggior importo dovuto, portato dalla fattura n° 204 del
29.12.2020 per il “Saldo per la fornitura e posa in opera di un edificio prefabbricato, come da contrato del 05/02/2018 e integrazione del 13/04/2018 […]”, meglio descritte nella citata fattura.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attrice: - in via preliminare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.LGS. n. 28 del 2010; - in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- nel merito, la non fondatezza della pretesa creditoria, stante la presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Ente, ha eccepito e dedotto, in sintesi, la pretestuosità delle eccezioni avanzate, in rito e nel merito, per i motivi descritti in atti, in particolare, nel merito, la tardività della contestazione degli asseriti vizi, nonché la prescrizione della relativa azione per i presunti difetti in esame, ex art.1667 c.c..
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita a mezzo documentale e prove orali, e il Giudicante, fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., alla relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., decide come di seguito la causa.
----------
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata, per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, a prescindersi dalla formulazione assolutamente irrituale della sua proposizione, affatto articolata in relazione ai fori possibili e soprattutto, indicata solo nelle conclusioni, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, atteso che il Tribunale adito di
Teramo è territorialmente competente, in quanto trattasi del Foro convenzionale, ex art. 28 c.p.c., stabilito espressamente dalle parti in virtù dell'art.12 del contratto in esame tra le stesse (doc.4 fascicolo di parte opposta, fase monitoria). Inoltre, sarebbe competente anche ai sensi dell'art.20 c.p.c., quale domicilio del creditore qual è la Controparte_2
Va parimenti disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria da parte opponente, tenuto conto che la materia oggetto del contendere non rientra tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs 28/2010.
Venendo al merito, giova osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto,
l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che dall'esame documentale l'opposta ha dato prova del proprio credito e ha provato documentalmente il titolo in forza del quale sarebbe sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto, costituito sia dal contratto del
05/02/2018 che della integrazione del 13/04/2018, avendo la stessa opponente dato atto dell'intervenuta esecuzione dei lavori per i quali avrebbe omesso solo il pagamento della fattura finale n. 204/20, azionata in monitorio (cfr. al riguardo lo stesso atto di citazione in opposizione); viceversa, le eccezioni sollevate da parte opposta si sono rivelate meramente dilatorie, generiche e infondate nel merito non avendo prodotto documenti idonei a dimostrare l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo;
in particolare le doglianze sui dedotti vizi non sono idonee a paralizzare la pretesa monitoria mentre la perizia prodotta in atti è stata svolta solo a distanza di due anni dalla riconsegna dei lavori, accettati senza riserve e dopo la proposizione del decreto ingiuntivo, a fronte di lavori terminati nell'ottobre 2020 e, a tal proposito, nulla è emerso dall'ascolto dei testi a confutazione della documentazione in atti.
In disparte le eccezioni di prescrizione e decadenza in virtù degli artt. 1667 e 1669 c.c. e degli artt. 9.4
e 6.2. delle condizioni generali di contratto, per cui l'opponente dopo la consegna dell'opera - come da comunicazione del 21 ottobre 2020 in atti – nessuna contestazione ha svolto nei termini di legge e di contratto, né ha chiesto il collaudo (cfr. testimonianza ), le uniche missive cui fa Testimone_1 riferimento la difesa di sono costituite dalla pec dell'11.11.2020 e quella del Controparte_1
19.11.2020, in seguito alla quale sono stati effettuati dalla i lavori mancanti di Controparte_2 sigillatura che, per come emerso in modo chiaro dalle testimonianze in atti e dalla documentazione prodotta, non potevano essere realizzate in precedenza per le situazioni di cantiere (cfr. testi
[...]
). Tes_2 Testimone_1
In seguito a detto intervento, nessuna contestazione è più stata formulata dalla opponente e senza esito sono rimaste le richieste di pagamento in atti del 22.06.2021, del 19.11.2021 e del 06.05.2022 da parte della allegate al monitorio, essendo stata effettuata la consulenza di parte depositata in atti e sulla CP_2 quale è basata l'opposizione, soltanto in data 30.06.2022, quindi in data successiva alla emissione del decreto ingiuntivo. Non senza considerare che nella stessa vengono riportate mere imperfezioni, non certo idonee a paralizzare la riconosciuta debenza, diverse peraltro da quelle inizialmente oggetto di doglianza e sulle quali la era prontamente intervenuta, con conseguente decadenza da ogni CP_2 possibile rilievo, non essendo peraltro certa neanche la relativa riferibilità alla convenuta, essendo documentalmente provata (certificazione di collaudo delle opere da parte della D.L.) l'esecuzione delle fondamenta da altre ditte e l'accettazione di dette opere dalla committenza. Di conseguenza deve ribadirsi la superfluità ed il carattere meramente esplorativo della chiesta CTU sul punto.
In definitiva, non essendo contestata specificamente nè l'esecuzione dei lavori origine della pretesa monitoria, né l'importo di cui al predetto documento fiscale oggetto di monitorio – fattura n. 204 del
29.12.2020 per € 14.500,00) e risultando la opponente decaduta dal sollevare vizi, peraltro non provati ed anche sconfessati dall'istruttoria documentale ed orale espletate, l'opposizione spiegata va integralmente rigettata e con essa ogni connessa domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento
(scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione per tutte le fasi dei valori medi in relazione all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da , disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_1 provvede: 1) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 629/2022;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della Controparte_1 [...] liquidate in euro 5077,00 per compenso professionale al difensore, oltre Controparte_2
I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Teramo, il 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)