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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/08/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
1920/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 1920/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via C.F._1
Purgatorio n. 1, presso l'avvocato Vincenzo Zeuli dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( ) ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via C.F._2
Cupa Maresca n. 5 bis, presso l'avvocato , dal quale è rappresentata Parte_2
e difesa come da procura in atti RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate integralmente alle condizioni trascritte nelle note di trattazione per l'udienza del 03.06.2025 ed hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
PM: In data 17.04.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01.10.2024 e Parte_1 [...]
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio da loro contratto in data 12.08.1996 in Torre del Greco (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio concordatario in data 12.08.1996 in Torre del Greco (NA);
2. che dalla loro unione erano nati due figli: (nato a [...] il Per_1
20.01.1998) e (nata a [...] il [...]), entrambi Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3. che avevano stabilito la propria residenza familiare in Torre del Greco alla via Lamaria n.27;
4. che erano separati sin dal 06.10.2020, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 7135/2020, a seguito della comparizione degli stessi in data 17 settembre 2020 dinanzi al Presidente del Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I coniugi con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'01.07.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in data 26.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025, e con ordinanza emessa all'esito del deposito delle predette note, il giudice relatore, visto il parere favorevole del P.M. pervenuto in data 17.04.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (17.09.2020) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 7135/2020 del 06.10.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso, così come parzialmente modificate con note per l'udienza del 03.06.2025, in virtù dell'anticipato adempimento dell'obbligo originariamente posto di comune accordo in capo a si deve Parte_1 ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
I ricorrenti in particolare, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, avendo, la , dato atto di aver ricevuto, da parte del la somma pari ad CP_1 Pt_1 euro 15.000,00 ex art. 5, comma 8, L. 898/1970 a titolo di versamento in unica soluzione a tacitazione di qualunque pretesa anche risarcitoria connessa al vincolo matrimoniale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Torre del Greco (NA) in data 12.08.1996 da nato a [...] il Parte_1
30.04.1969 e , nata a [...] il [...] (atto n. Controparte_1
418, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Torre del Greco, anno 1996);
riconosce e dà atto di avere ricevuto da parte del sig. Controparte_2 [...] la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), a titolo di Parte_1 versamento in una unica soluzione dell'assegno ex art. 5, comma 8, Legge n. 898/1970; C. le parti riconoscono e si danno reciproco atto che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale;
D. dà atto che le parti riconoscono e si danno reciproco atto di avere trasferito già da tempo, ognuna di esse, la propria residenza in una abitazione diversa dalla casa coniugale situata in Torre del Greco alla Via Lamaria n. 27; E. dà atto che le parti riconoscono e si danno reciproco atto che l'appartamento situato in Torre del Greco alla Via Lamaria n. 27, già casa coniugale, di proprietà della signora , resta in disponibilità di quest'ultima; Controparte_1
F. dà atto che le parti con la firma del presente atto consentono a che l'Autorità Amministrativa competente mantenga, rilasci o proroghi in favore di entrambi il passaporto od altro documento equivalente, impegnandosi a prestare ogni ulteriore consenso e a compiere ogni ulteriore attività eventualmente necessaria a tal fine;
G. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
H. Nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24.07.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.V.G. 1920/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via C.F._1
Purgatorio n. 1, presso l'avvocato Vincenzo Zeuli dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
( ) ed elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via C.F._2
Cupa Maresca n. 5 bis, presso l'avvocato , dal quale è rappresentata Parte_2
e difesa come da procura in atti RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: Ricorrenti: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 ex art.127 ter c.p.c., le parti si sono riportate integralmente alle condizioni trascritte nelle note di trattazione per l'udienza del 03.06.2025 ed hanno chiesto la rimessione della causa al Collegio e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
PM: In data 17.04.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01.10.2024 e Parte_1 [...]
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio da loro contratto in data 12.08.1996 in Torre del Greco (NA).
A sostegno della domanda deducevano:
1. che avevano contratto matrimonio concordatario in data 12.08.1996 in Torre del Greco (NA);
2. che dalla loro unione erano nati due figli: (nato a [...] il Per_1
20.01.1998) e (nata a [...] il [...]), entrambi Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3. che avevano stabilito la propria residenza familiare in Torre del Greco alla via Lamaria n.27;
4. che erano separati sin dal 06.10.2020, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 7135/2020, a seguito della comparizione degli stessi in data 17 settembre 2020 dinanzi al Presidente del Tribunale;
5. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
6. che avevano raggiunto un accordo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I coniugi con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'01.07.2025 ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in data 26.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025, e con ordinanza emessa all'esito del deposito delle predette note, il giudice relatore, visto il parere favorevole del P.M. pervenuto in data 17.04.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (17.09.2020) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. 7135/2020 del 06.10.2020, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso, così come parzialmente modificate con note per l'udienza del 03.06.2025, in virtù dell'anticipato adempimento dell'obbligo originariamente posto di comune accordo in capo a si deve Parte_1 ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
I ricorrenti in particolare, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, avendo, la , dato atto di aver ricevuto, da parte del la somma pari ad CP_1 Pt_1 euro 15.000,00 ex art. 5, comma 8, L. 898/1970 a titolo di versamento in unica soluzione a tacitazione di qualunque pretesa anche risarcitoria connessa al vincolo matrimoniale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Torre del Greco (NA) in data 12.08.1996 da nato a [...] il Parte_1
30.04.1969 e , nata a [...] il [...] (atto n. Controparte_1
418, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Torre del Greco, anno 1996);
riconosce e dà atto di avere ricevuto da parte del sig. Controparte_2 [...] la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), a titolo di Parte_1 versamento in una unica soluzione dell'assegno ex art. 5, comma 8, Legge n. 898/1970; C. le parti riconoscono e si danno reciproco atto che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e, comunque, al vincolo matrimoniale;
D. dà atto che le parti riconoscono e si danno reciproco atto di avere trasferito già da tempo, ognuna di esse, la propria residenza in una abitazione diversa dalla casa coniugale situata in Torre del Greco alla Via Lamaria n. 27; E. dà atto che le parti riconoscono e si danno reciproco atto che l'appartamento situato in Torre del Greco alla Via Lamaria n. 27, già casa coniugale, di proprietà della signora , resta in disponibilità di quest'ultima; Controparte_1
F. dà atto che le parti con la firma del presente atto consentono a che l'Autorità Amministrativa competente mantenga, rilasci o proroghi in favore di entrambi il passaporto od altro documento equivalente, impegnandosi a prestare ogni ulteriore consenso e a compiere ogni ulteriore attività eventualmente necessaria a tal fine;
G. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
H. Nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24.07.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato