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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1579/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANNECHINI Parte_1 C.F._1
EGIDIO e dell'avv. ANNECHINI MASSIMO ( ) ; , elettivamente domiciliato C.F._2 in presso il difensore avv. ANNECHINI EGIDIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRAPIS ALESSIA Controparte_1 C.F._3 e dell'avv. elettivamente domiciliato in BORGO DEI GHERARDINI, 5 33080 PORCIA presso il difensore avv. CRAPIS ALESSIA
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere, a vario Controparte_1 titolo, il rimborso delle spese sostenute.
Ha dedotto, in fatto, di aver sostenuto i costi di ristrutturazione di un immobile intestato al figlio, in costanza di matrimonio con la convenuta, sulla scorta di un accordo con la moglie che si sarebbe impegnata, in un secondo momento, alla restituzione di quanto interamente versato.
A seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha dedotto tuttavia che parte convenuta non ha provveduto alla restituzione di tali importi.
pagina 1 di 5 Ha pertanto ritenuto in diritto fondata la propria pretesa restitutoria sia, in via principale, alla luce dell'accordo di restituzione intercorso tra le parti in causa sia, in via subordinata, ai sensi dell'art 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando l'esistenza di un accordo in tal senso nonché la prova dell'effettivo pagamento di quanto preteso in restituzione.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 7 Marzo 2025, ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO
Le domande di parte attrice sono infondate.
Con riferimento alla domanda principale, occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, conforme ai canoni probatori discendenti dall'art 2697 c.c., che l'attore, che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le tantissime C. 9541/2010; C. 17050/2014; C. 2003/12119).
In ragione di tali elementi fondanti la pretesa restitutoria discendente dall'invocato contratto di mutuo, la datio di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, ben potendo avvenire per svariate ragioni, di per sé inidonee a legittimare una richiesta di restituzione (ex multis C. 180/2018; C. 6295/2013).
Di qui la necessità della rigorosa prova, a carico dell'attore, dell'esistenza di un titolo implicante il suddetto obbligo restitutorio.
Pertanto, per come più volte statuito dalla Suprema Corte, anche allorquando “il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata […] rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore [in merito all'esistenza di un accordo avente ad oggetto anche l'obbligo di restituzione della somma consegnata], con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo” (ex multis C. 6295/2013; C. 7343/1996; nello stesso senso, da ultimo C. 180/2018 che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio a carico dell'attore anche “allorquando l'accipiens ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa [restitutoria]”).
L'onere probatorio rigoroso imposto dalla giurisprudenza consolidata appare ancora più pregnante nell'ipotesi, rilevante nel caso di pagina 2 di 5 specie, di prestito tra coniugi, operando, in questi casi, la presunzione relativa di cui all'art 143 c.c.
Nel caso di specie, l'odierno attore ha fornito prova della consegna di denaro, come da assegni in atti, ma non dell'esistenza di un diverso titolo che giustifichi l'obbligo di restituzione (C. 3258/2007).
Priva di pregio, infatti, per le ragioni testé riportate, appare la mera allegazione e prova della dazione della somma indicata negli assegni, senza tuttavia esplicitare in alcun modo l'esistenza di un titolo tra le parti in ordine alla loro futura restituzione.
In questo senso le prove orali rese si sono rivelate del tutto inidonee ad acclarare l'esistenza di un accordo restitutorio.
Il teste si è rivelato invero del tutto generico Testimone_1 nelle sue affermazioni. Il Teste, in particolare, non è stato in grado di specificare di quale accordo si faccia riferimento e quale siano le spese oggetto dell'accordo che il teste avrebbe sentito. Non si capisce cioè a quali spese si faccia riferimento. Parla genericamente di un problema di soldi ma non già dell'esistenza di un accordo per la ristrutturazione dell'immobile con correlata restituzione del prezzo.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni rese da che, Tes_2 oltretutto, ha aggiunto di non sapere gli accordi tra i coniugi sui lavori e le forniture interne.
Il teste parla solo della richiesta della sig.ra Testimone_3
a di provvedere al pagamento delle spese per lavori CP_1 Pt_1 ma non già di una pattuizione sulla restituzione. In questo senso la mera affermazione che tali spese sarebbero state “anticipate” da non consente di ritenere concretamente definito un Parte_1 accordo sulla restituzione delle spese.
In difetto assoluto di prova dell'esistenza tra le parti di un titolo contrattuale avente ad oggetto, altresì, la pattuizione dell'obbligo di restituzione della somma asseritamente versata, la pretesa attorea è da ritenersi pertanto infondata.
La domanda di parte ricorrente, pertanto, deve essere rigettata in ragione del difetto di prova in merito all'esistenza di un accordo bilaterale che consenta di ritenere maturato il diritto alla ripetizione della prestazione eseguita.
Parimenti non meritevole di accoglimento si appalesa la pretesa restitutoria invocata, in via subordinata, ai sensi dell'art 2033 e/o 2041 c.c.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento pagina 3 di 5 remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (C. 11330/2009).
Pertanto, in costanza di matrimonio, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento in presenza di prestazioni, a vantaggio dell'altro coniuge, esulanti dal mero adempimento dei doveri morali e sociali di cui all'art 143 c.c. in quanto travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (C. cit).
La valutazione di tali parametri deve essere effettuata sulla scorta delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia, nonché sulla base dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens (ex multis C: 3713/2003; C: 14732/2018; C. 11303/2020).
Nel caso di specie, tale prova rigorosa non può dirsi minimamente raggiunta.
Parte attrice invero non si preoccupa minimamente di comprovare, tramite produzione di dichiarazioni dei redditi e/o di altra documentazione contabile, le condizioni economico/patrimoniali dello stesso odierno attore, omettendo di allegare, prima ancora di provare, quali siano i redditi ordinariamente percepiti all'atto dell'esborso in denaro, lo stato patrimoniale del sig. e, in Pt_1 generale, il tenore di vita e le condizioni abituali dello stesso durante il matrimonio con parte convenuta e della famiglia in generale.
Parte attrice, così facendo, preclude in radice una valutazione completa e globale del concetto di proporzionalità che possa ritenere tale importo esorbitante rispetto ai doveri imposti dall'art 143 c.c., fermo restando che, con riferimento all'altro requisito oggettivo necessario (i.e. la valutazione circa il fatto che l'importo versato abbia contribuito al menage familiare) non possa esserci dubbio sul fatto che la ristrutturazione del bene intestato al figlio della coppia rientri senz'altro in tale ambito di operatività (C. 18721/2021).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che in difetto di prova contraria è da ritenersi che l'esborso sostenuto in costanza di matrimonio sia da considerarsi adempimento di una obbligazione naturale per come presuntivamente desumibile dall'art 143 c.c, atteso anche il rigoroso regime dell'onus probandi che tipizza le azioni di cui agli artt. 2043 e 2041 c.c.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1 pagina 4 di 5 - condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 7600,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Pordenone, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANNECHINI Parte_1 C.F._1
EGIDIO e dell'avv. ANNECHINI MASSIMO ( ) ; , elettivamente domiciliato C.F._2 in presso il difensore avv. ANNECHINI EGIDIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRAPIS ALESSIA Controparte_1 C.F._3 e dell'avv. elettivamente domiciliato in BORGO DEI GHERARDINI, 5 33080 PORCIA presso il difensore avv. CRAPIS ALESSIA
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio al fine di ottenere, a vario Controparte_1 titolo, il rimborso delle spese sostenute.
Ha dedotto, in fatto, di aver sostenuto i costi di ristrutturazione di un immobile intestato al figlio, in costanza di matrimonio con la convenuta, sulla scorta di un accordo con la moglie che si sarebbe impegnata, in un secondo momento, alla restituzione di quanto interamente versato.
A seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio ha dedotto tuttavia che parte convenuta non ha provveduto alla restituzione di tali importi.
pagina 1 di 5 Ha pertanto ritenuto in diritto fondata la propria pretesa restitutoria sia, in via principale, alla luce dell'accordo di restituzione intercorso tra le parti in causa sia, in via subordinata, ai sensi dell'art 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando l'esistenza di un accordo in tal senso nonché la prova dell'effettivo pagamento di quanto preteso in restituzione.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 7 Marzo 2025, ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c.
DIRITTO
Le domande di parte attrice sono infondate.
Con riferimento alla domanda principale, occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, conforme ai canoni probatori discendenti dall'art 2697 c.c., che l'attore, che chiede la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le tantissime C. 9541/2010; C. 17050/2014; C. 2003/12119).
In ragione di tali elementi fondanti la pretesa restitutoria discendente dall'invocato contratto di mutuo, la datio di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, ben potendo avvenire per svariate ragioni, di per sé inidonee a legittimare una richiesta di restituzione (ex multis C. 180/2018; C. 6295/2013).
Di qui la necessità della rigorosa prova, a carico dell'attore, dell'esistenza di un titolo implicante il suddetto obbligo restitutorio.
Pertanto, per come più volte statuito dalla Suprema Corte, anche allorquando “il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata […] rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore [in merito all'esistenza di un accordo avente ad oggetto anche l'obbligo di restituzione della somma consegnata], con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto di mutuo” (ex multis C. 6295/2013; C. 7343/1996; nello stesso senso, da ultimo C. 180/2018 che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio a carico dell'attore anche “allorquando l'accipiens ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa [restitutoria]”).
L'onere probatorio rigoroso imposto dalla giurisprudenza consolidata appare ancora più pregnante nell'ipotesi, rilevante nel caso di pagina 2 di 5 specie, di prestito tra coniugi, operando, in questi casi, la presunzione relativa di cui all'art 143 c.c.
Nel caso di specie, l'odierno attore ha fornito prova della consegna di denaro, come da assegni in atti, ma non dell'esistenza di un diverso titolo che giustifichi l'obbligo di restituzione (C. 3258/2007).
Priva di pregio, infatti, per le ragioni testé riportate, appare la mera allegazione e prova della dazione della somma indicata negli assegni, senza tuttavia esplicitare in alcun modo l'esistenza di un titolo tra le parti in ordine alla loro futura restituzione.
In questo senso le prove orali rese si sono rivelate del tutto inidonee ad acclarare l'esistenza di un accordo restitutorio.
Il teste si è rivelato invero del tutto generico Testimone_1 nelle sue affermazioni. Il Teste, in particolare, non è stato in grado di specificare di quale accordo si faccia riferimento e quale siano le spese oggetto dell'accordo che il teste avrebbe sentito. Non si capisce cioè a quali spese si faccia riferimento. Parla genericamente di un problema di soldi ma non già dell'esistenza di un accordo per la ristrutturazione dell'immobile con correlata restituzione del prezzo.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni rese da che, Tes_2 oltretutto, ha aggiunto di non sapere gli accordi tra i coniugi sui lavori e le forniture interne.
Il teste parla solo della richiesta della sig.ra Testimone_3
a di provvedere al pagamento delle spese per lavori CP_1 Pt_1 ma non già di una pattuizione sulla restituzione. In questo senso la mera affermazione che tali spese sarebbero state “anticipate” da non consente di ritenere concretamente definito un Parte_1 accordo sulla restituzione delle spese.
In difetto assoluto di prova dell'esistenza tra le parti di un titolo contrattuale avente ad oggetto, altresì, la pattuizione dell'obbligo di restituzione della somma asseritamente versata, la pretesa attorea è da ritenersi pertanto infondata.
La domanda di parte ricorrente, pertanto, deve essere rigettata in ragione del difetto di prova in merito all'esistenza di un accordo bilaterale che consenta di ritenere maturato il diritto alla ripetizione della prestazione eseguita.
Parimenti non meritevole di accoglimento si appalesa la pretesa restitutoria invocata, in via subordinata, ai sensi dell'art 2033 e/o 2041 c.c.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento pagina 3 di 5 remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (C. 11330/2009).
Pertanto, in costanza di matrimonio, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento in presenza di prestazioni, a vantaggio dell'altro coniuge, esulanti dal mero adempimento dei doveri morali e sociali di cui all'art 143 c.c. in quanto travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (C. cit).
La valutazione di tali parametri deve essere effettuata sulla scorta delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia, nonché sulla base dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens (ex multis C: 3713/2003; C: 14732/2018; C. 11303/2020).
Nel caso di specie, tale prova rigorosa non può dirsi minimamente raggiunta.
Parte attrice invero non si preoccupa minimamente di comprovare, tramite produzione di dichiarazioni dei redditi e/o di altra documentazione contabile, le condizioni economico/patrimoniali dello stesso odierno attore, omettendo di allegare, prima ancora di provare, quali siano i redditi ordinariamente percepiti all'atto dell'esborso in denaro, lo stato patrimoniale del sig. e, in Pt_1 generale, il tenore di vita e le condizioni abituali dello stesso durante il matrimonio con parte convenuta e della famiglia in generale.
Parte attrice, così facendo, preclude in radice una valutazione completa e globale del concetto di proporzionalità che possa ritenere tale importo esorbitante rispetto ai doveri imposti dall'art 143 c.c., fermo restando che, con riferimento all'altro requisito oggettivo necessario (i.e. la valutazione circa il fatto che l'importo versato abbia contribuito al menage familiare) non possa esserci dubbio sul fatto che la ristrutturazione del bene intestato al figlio della coppia rientri senz'altro in tale ambito di operatività (C. 18721/2021).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che in difetto di prova contraria è da ritenersi che l'esborso sostenuto in costanza di matrimonio sia da considerarsi adempimento di una obbligazione naturale per come presuntivamente desumibile dall'art 143 c.c, atteso anche il rigoroso regime dell'onus probandi che tipizza le azioni di cui agli artt. 2043 e 2041 c.c.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1 pagina 4 di 5 - condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 7600,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Pordenone, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
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