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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Raffaglio Paola e domiciliati presso il suo studio in Brescia via Solferino n.23, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 24.04.1975 in Rovereto, nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Affido condiviso del figlio minorenne con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in
Rovereto, Via Depero n.25, che verrà quindi abitata dalla madre e dal minore.
3) Il Sig. si obbliga a pagare il 50% delle utenze (acqua, luce,gas) Pt_2
della casa coniugale, oltre al 100% delle eventuali spese straordinarie relative alla stessa;
sarà quindi sua cura e onere scegliere, incaricare e pagare i relativi tecnici e opere.
4) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo Persona_1
desideri, previo accordo con la madre, e comunque nei seguenti giorni ed orari:
- I E III SETTIMANA del mese: dal venerdì sera alla domenica sera, nonchè il mercoledì (con pernottamento);
- II E IV SETTIMANA del mese: il mercoledì e il giovedì (con pernottamento);
- Almeno 15 gg durante le vacanze estive da fissarsi in accordo con la madre ogni anno, salvo diverso accordo fra i genitori;
- Almeno una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del Capodanno;
pag. 2 di 6 - Almeno tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando di anno in anno
Pasqua e Pasquetta);
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
5) Il signor considerate le risorse economiche del Parte_2
nucleo familiare, si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra € Pt_1
600,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese, importo che le parti concordano non sia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e ciò a partire dall'uscita di casa del
Sig. Parte_2
6) Il signor , considerato il divario reddituale esistente tra Parte_2
i coniugi ed il lavoro prestato dalla Sig.ra a favore del Parte_1
nucleo familiare nel corso del matrimonio, si obbliga a versarle mensilmente € 1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento, entro il 10 di ogni mese, importo che le parti concordano non sia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e ciò a partire dall'uscita di casa del Sig. Parte_2
[...]
7) Relativamente alle spese straordinarie per la prole minorenne, esse verranno sostenute nella misura del 100% dal Sig. seguendo il Pt_2
Protocollo del CNF, come di seguito trascritto: In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in “ordinarie” o “straordinarie” verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze),
pag. 3 di 6 spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre scuola, doposcuola se gia presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con
I'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o pag. 4 di 6 scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi I'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove I'esigenza nasca con la separazione e debba coprire I'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per
I'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti pag. 5 di 6 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1
9) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
10) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
11) I coniugi dichiarano di rinunciare all'audizione del figlio minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
12) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Raffaglio Paola e domiciliati presso il suo studio in Brescia via Solferino n.23, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 24.04.1975 in Rovereto, nonché lo scioglimento del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2) Affido condiviso del figlio minorenne con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in
Rovereto, Via Depero n.25, che verrà quindi abitata dalla madre e dal minore.
3) Il Sig. si obbliga a pagare il 50% delle utenze (acqua, luce,gas) Pt_2
della casa coniugale, oltre al 100% delle eventuali spese straordinarie relative alla stessa;
sarà quindi sua cura e onere scegliere, incaricare e pagare i relativi tecnici e opere.
4) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo Persona_1
desideri, previo accordo con la madre, e comunque nei seguenti giorni ed orari:
- I E III SETTIMANA del mese: dal venerdì sera alla domenica sera, nonchè il mercoledì (con pernottamento);
- II E IV SETTIMANA del mese: il mercoledì e il giovedì (con pernottamento);
- Almeno 15 gg durante le vacanze estive da fissarsi in accordo con la madre ogni anno, salvo diverso accordo fra i genitori;
- Almeno una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del Capodanno;
pag. 2 di 6 - Almeno tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando di anno in anno
Pasqua e Pasquetta);
Resta inteso che nei periodi di vacanza sopra indicati, il regime di visita ordinario sarà sospeso e verrà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
5) Il signor considerate le risorse economiche del Parte_2
nucleo familiare, si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra € Pt_1
600,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese, importo che le parti concordano non sia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e ciò a partire dall'uscita di casa del
Sig. Parte_2
6) Il signor , considerato il divario reddituale esistente tra Parte_2
i coniugi ed il lavoro prestato dalla Sig.ra a favore del Parte_1
nucleo familiare nel corso del matrimonio, si obbliga a versarle mensilmente € 1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento, entro il 10 di ogni mese, importo che le parti concordano non sia da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, e ciò a partire dall'uscita di casa del Sig. Parte_2
[...]
7) Relativamente alle spese straordinarie per la prole minorenne, esse verranno sostenute nella misura del 100% dal Sig. seguendo il Pt_2
Protocollo del CNF, come di seguito trascritto: In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in “ordinarie” o “straordinarie” verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze),
pag. 3 di 6 spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre scuola, doposcuola se gia presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con
I'accordo di entrambi i genitori.” Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o pag. 4 di 6 scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi I'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove I'esigenza nasca con la separazione e debba coprire I'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per
I'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti pag. 5 di 6 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
8) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1
9) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
10) Le parti prestano, infine, sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e rinnovo di un documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
11) I coniugi dichiarano di rinunciare all'audizione del figlio minore ritenendo che l'accordo sia conforme alle esigenze della prole.
12) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6 di 6