Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza di discussione del 22 maggio 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 10524/2022 avente ad OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
TRA in p.l.r.p.t., C.F. , elett.te Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli al C.so Garibaldi n°246 presso lo studio dell'Avv. Gennaro De Angelis dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti opponente
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, anche CP_1 quale procuratore speciale della rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Ente in Napoli alla via A. De Gasperi
n. 55;
(già Controparte_3
, già ) in Controparte_4 Controparte_5 persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Stefania Sielo come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Marcantonio Bragadin n. 96;
opposta Nonché
L' Controparte_6
con sede legale in Roma alla via IV Novembre
[...]
n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva cod. fiscale P.IVA_2
) in persona del pro-tempore P.IVA_3 Controparte_7 della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria CP_8
Liguori giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. Persona_1
8545, registrato presso l' di Castellammare Controparte_3 di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90133475 55/000, notificata via pec il 19/05/2022 ed afferente le seguenti poste debitorie portate dalle seguenti cartelle/avvisi di addebito: Ente cartella notifica euro
07120140104527135000 09/12/2014 CP_9
8.084,39 7120180002015381000 22/01/2018 42,60 CP_9
37120140007609503000 18/09/2014 140,60 CP_10
37120140017470129000 15/01/2015 CP_10
50.887,22
37120150000504379000 30/04/2015 CP_10
66.025,09
37120150000751641000 13/05/2015 39.830,73 CP_10
37120150001851061000 13/07/2015 17.670,26 CP_10
37120170000335531000 16/02/2017 41,18 CP_10 per un totale di euro 182.722,07 a titolo di contributi e premi assicurativi non versati, oltre accessori.
Eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata in quanto inviata da un indirizzo PEC ( t) non Email_1 risultante dai registri pubblici ufficiali;
deduceva quindi l'inesistenza/nullità della notifica di tutte le cartelle/avvisi, essendo venuta a conoscenza dei presunti crediti contributivi ed assicurativi solo attraverso la notificazione della intimazione di pagamento;
eccepiva la intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese, sia a decorrere dal termine di scadenza per i versamenti delle contribuzioni e dei premi, sia successivamente alla notifica, senza atti interruttivi intermedi.
Eccepiva altresì la decadenza dal diritto alla riscossione in applicazione del D.Legis. 46/1999 Capo II.
Concludeva pertanto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: “- Dichiarare l'illegittimità della notifica pec per inesistenza dell'indirizzo di posta certificata del mittente in quanto non estratta dai registri pubblici ufficiali;
4) Dichiarare la mancata notifica delle cartelle/avvisi di cui all'intimazione impugnata;
5) Dichiarare la prescrizione del diritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale con inesigibilità del credito e, che nulla quindi è dovuto dal ricorrente;
6) Dichiararsi la decadenza dal diritto alla riscossione delle somme in applicazione del D. Legisl. 46/99; 7) Condanna in solido dei resistenti alle spese ed onorario di giudizio con attribuzione secondo i parametri dei decreti Ministeriali”.
Si costituiva l' anche quale procuratore speciale di CP_10 CP_2
opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto;
[...] eccepiva l'inammissibilità/intempestività dell'opposizione proposta e nel merito faceva rilevare il mancato compimento della prescrizione, il cui termine risultava ritualmente interrotto dalla regolare notifica di tutti gli avvisi/atti del procedimento.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità, improcedibilità CP_11 ed infondatezza dell'opposizione. Deduceva la ritualità delle notifiche della intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi, il mancato decorso del termine prescrizionale e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva l' opponendosi al ricorso e facendo valere - a CP_9 sua volta - eccezioni di inammissibilità ed infondatezza come da memoria in atti.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note.
Disposta inizialmente la celebrazione dell'udienza di discussione con modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza di discussione odierna in presenza.
Quindi il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Sussiste, in via preliminare, l'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito/cartelle e della conseguente estinzione del credito per prescrizione.
E' noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50
d.P.R. cit. Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace.
Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga, contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v. amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito (Cass. n. 6833 del 11/03/2021). Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione ex art. 50, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Va, poi, affermato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
poiché, trattandosi nella specie di crediti maturati ed
[...] accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999,
n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio
2002, n. 138). Con la presente opposizione parte ricorrente ha in primis eccepito l'inesistenza o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata per essere stata effettuata da in CP_11 violazione dell'art.
3-bis L. 53/94, in quanto inviata da un indirizzo pec non presente dei pubblici registri.
Rileva il Tribunale che su tale questione occorre segnalare la soluzione raggiunta dai più recenti approdi della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 982/2023), che ha così statuito:“…Secondo questa Corte, infatti, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3- bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui al Controp
D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
cfr Cass. n. 15979 del 2022)”. La Corte di Cassazione ha poi precisato che deve ritenersi
“valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)), circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).” Nella specie, la società opponente non ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica della intimazione di pagamento da un indirizzo telematico non corrispondente al domicilio digitale dell' ma da uno Controparte_3
(“ t”) diverso, Email_1 comunque riferibile all'ente, mentre - al contrario - ha proposto tempestivo giudizio di opposizione difendendosi anche nel merito.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
Passando alle ulteriori eccezioni formulate in ricorso,
l'opponente ha affermato che solo attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento, e pertanto in data 19.5.2022, era venuto a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, di molteplici pretese creditorie ed , non avendo CP_1 CP_9 invece in precedenza ricevuto alcuna rituale notifica degli atti prodromici/cartelle.
Col presente ricorso, pertanto, la parte opponente ha inteso far valere l'insussistenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito/cartelle indicati nella intimazione di pagamento in ragione della avvenuta prescrizione dei crediti contributivi ed assicurativi, facendo valere il duplice profilo della decorrenza del termine prescrizionale (quinquennale) sin dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi/premi, nonché la decorrenza dalla data di presunta notifica dei titoli, e cioè la sopravvenienza della causa estintiva dei crediti in epoca successiva alla formazione degli stessi titoli esecutivi.
Infine nel ricorso sono contenute alcune censure di carattere procedurale, attinenti a dedotte irregolarità formali degli atti e della sequenza procedimentale, nonché riguardanti l'eccepita decadenza dalla potestà impositiva degli enti convenuti.
Alla stregua delle eccezioni formulate, pertanto, il ricorso deve essere qualificato: a) quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne i vizi formali/procedurali, ovvero le irregolarità degli atti impugnati e delle notifiche degli stessi;
b) quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 24 Dlgsl n. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché - infine – c) quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo della prospettata causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva alla notifica).
Sotto il primo profilo, le censure formulate con riguardo alle irregolarità formali degli atti della procedura appaiono intempestivamente proposte, e pertanto sono inammissibili.
Ed invero, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602 del 1973, o dell'avviso di addebito, trova applicazione l'art 29, II comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro venti giorni dalla notifica della cartella, (ex art. 2, III comma, lettera e), n. 41, del dl. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'articolo 617, secondo comma del c.p.c.).
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione proposta per i motivi di irregolarità formale - nel caso di specie relativi all'eccepito vizio procedurale derivante dalla omessa notifica degli atti prodromici, nonchè alla decadenza dal diritto alla riscossione in applicazione del D. Legsl. 46/1999 - risulta intempestiva e pertanto essa è inammissibile, in quanto il ricorso risulta depositato in data 13.6.2022, oltre il termine di venti giorni dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento (19.5.2022). Con riguardo ai vizi dedotti in ricorso quali motivi di opposizione all'esecuzione (ex art. 24 Dlgsl n. 46/99 ed ex art. 615 cpc), intesi a contestare cioè la sussistenza della pretesa creditoria a causa dell'intervenuto fatto estintivo costituito dalla prescrizione dei crediti, deve poi premettersi che l'azione proposta tende ad offrire una “tutela recuperatoria”, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente di cui non abbia avuto conoscenza allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente abbia appreso per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale/avviso a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, consentendogli di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della inesistenza o invalidità della notifica. Pertanto, rispetto a tale eccezione è necessario procedere alla verifica circa la avvenuta regolare notifica degli atti prodromici costituiti dalle cartelle ed avvisi di addebito contenuti nell'intimazione.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dall' e CP_10 dall' si evince ictu oculi che alcune delle cartelle ed avvisi di CP_9 addebito in contestazione, inclusi nella intimazione di pagamento impugnata, risultano essere stati correttamente notificati alla società opponente: ciò risulta avvenuto per taluni attraverso recapito del plico presso la sede della società e consegna a mani di persona qualificatasi come dipendente incaricato, per altri invece attraverso consegna di messaggio pec presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società risultante dai pubblici registri (cfr. docc. in produzione ed CP_10
. CP_9
Più precisamente, le notifiche di cui risulta positivamente provata la avvenuta notifica al destinatario sono quelle relative a:
1. cartella n. 07120140104527135000 – premi – CP_9 mediante raccomandata AR consegnata presso la sede della società il 09.12.2014;
2. cartella n. 07120180002015381000 – premi – CP_9 mediante raccomandata AR consegnata presso la sede della società il 22.1.2018;
3. avviso n. 37120140007609503000 – DM10 - mediante CP_10 raccomandata AR consegnata il 18/09/2014 presso la sede della società a mani di persona qualificatasi come dipendente;
4. avviso n. 37120140017470129000 – DM10 - mediante CP_10 raccomandata AR consegnata il 15/01/2015 presso la sede della società a mani di persona qualificatasi come dipendente;
5. avviso n. 37120170000335531000 – DM10 Inps - mediante
PEC consegnata il 16/02/2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società opponente risultante dai pubblici registri.
Parte opponente ha reclamato la nullità della notifica delle prime quattro cartelle/avvisi (nn. 1, 2, 3 e 4), affermando che la persona che risultava avere sottoscritto le rispettive relate non era un dipendente della società, come invece era stato dichiarato, all'uopo producendo documenti Uniemens (cfr. in atti). Tale eccezione va rigettata, in quanto l'unico mezzo idoneo per contrastare le risultanze della relata è quello di inficiare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza con la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, procedimento la cui specifica finalità consiste nel privare un documento munito di fede privilegiata (relata di notifica, appunto) della sua efficacia probatoria.
Con riguardo a tali cinque cartelle/avvisi, l'opposizione ex art. 24
Dlgsl n. 46/99 (prescrizione dalla scadenza dei crediti contributivi/premi) deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Passando alla disamina della documentazione prodotta dall' CP_10 con riguardo alla notifica dei restanti avvisi di addebito, in particolare:
6. l'avviso n. 37120150000504379000 (PEC asseritamente consegnata il 30/04/2015);
7. l'avviso n. 37120150000751641000 (PEC asseritamente consegnata il 13/05/2015);
8. l'avviso n. 37120150001851061000 (PEC asseritamente consegnata il 13/07/2015);
l' ha depositato – con riguardo ad essi – soltanto tre CP_10 documenti/ricevute in formato .xlm (cfr. in produzione , CP_10 disattendendo la richiesta di integrazione della prova documentale (relate in formato .eml o .msg) avanzata da questo Giudice (cfr. in atti).
Deve difatti evidenziarsi che tali documenti .xml, da sé soli, non possano costituire valida prova della avvenuta ricezione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata contenente gli atti impositivi innanzi indicati. Costituisce difatti principio affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure garantisce l'autenticità del messaggio Contro stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni” (da ultimo Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024). Ed invero in tema di notificazione a mezzo pec, la violazione delle forme digitali (previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del
Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia) che impongono il deposito nel processo dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nei file “datiAtto.xml”, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione (cfr. Cass. ord. n.16189/2023).
Infatti, soltanto il rispetto di tali forme consente di provare il perfezionamento legale della notificazione via pec, permettendo di realizzare l'effetto della consegna dell'atto, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
In definitiva, da quanto innanzi osservato non può ritenersi che l' abbia ritualmente documentato la avvenuta notificazione CP_10 dei tre avvisi di addebito dinanzi indicati. Deve tuttavia rilevarsi che, come documentato da
[...]
, la società ricorrente risulta avere presentato, Controparte_14 in duplice occasione, istanza di definizione agevolata con riguardo – tra l'altro – ai carichi contenuti negli avvisi di addebito da ultimo richiamati, e cioè n. 37120150000504379000, n.
37120150000751641000 nonchè n. 37120150001851061000
(con precisione, rispettivamente, in data 20.4.2017 per i primi due avvisi ed in data 18.4.2017 per il terzo, cfr. docc. in prod.
Ader). Orbene di recente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, la Cassazione ha rammentato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale è pertanto totalmente incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento. A fondamento del proprio dictum, la Corte di legittimità ha richiamato le più recenti pronunce in argomento (così, tra le tante, Cassazione, sezione 5, 18 giugno 2018, n. 16098
Cassazione, sezione 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cassazione, sezione 5, 2 maggio 2023, n. 11338), le quali “con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario” hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”. In sostanza, ciò che rileva, ai fini d'interesse, è l'avvenuta presentazione dell'istanza di dilazione, seguita, o meno, dal pagamento, anche parziale, delle rate concesse. La Corte di
Cassazione - sulla base del disposto dell'articolo 2944 codice civile, cui è ricollegato l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito - è, difatti, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata. (cfr. Cass.
9242/2024). Di conseguenza, anche in relazione agli avvisi di addebito innanzi menzionati l'opposizione proposta sotto il profilo dell'art. 24 Dlgsl cit. si appalesa inammissibile, dal momento che la conoscenza da parte dell'opponente degli atti impositivi predetti, contrariamente a quanto affermato in ricorso, risulta positivamente dimostrata proprio attraverso la presentazione da parte della delle istanze di definizione agevolata con Parte_1 richiesta di rateizzazione dei relativi debiti contributivi.
Dalla lettura degli atti impositivi costituiti dagli avvisi di addebito n. 37120150000504379000, n. 37120150000751641000, nonchè n. 37120150001851061000, emerge in particolare che essi attengono ad inadempienze per DM10 insoluti relativi ai periodi: nov 2012-mar 2013, mag-ott 2014 e dic-2014 (cfr. in atti).
Di conseguenza deve osservarsi che la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi risulta essere stata validamente interrotta dalla presentazione delle istanze di dilazione/rateizzazione del 18 e 20 aprile 2017. In memoria di costituzione non ha precisato se la società CP_11 opponente abbia o meno proceduto al pagamento di alcune rate ovvero si sia astenuta del tutto dal versare le somme corrispondenti al rateizzo richiesto e concesso (cfr. supra).
In ogni caso, la prima rata prevista nel prospetto di rateizzo era in scadenza il 31.7.2017 (doc. 10 prod . CP_11
Pertanto, anche ammettendosi l'ipotetica fissazione del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale da tale data, la notifica dell'intimazione di pagamento - avvenuta pacificamente il 19.5.2022 – ha validamente interrotto tale termine (che sarebbe, difatti, scaduto il 31.7.2022, ed a prescindere dalla allegata sospensione dei termini per effetto delle normative emergenziali Covid, le quali in ogni caso, si ritengono comunque applicabili nella fattispecie, attesa la pendenza del termine prescrizionale alla data di entrata in vigore dei provvedimenti in parola – cd. Decreto Cura Italia e Decreto sostegni). Con riferimento alle ulteriori cartelle ed avvisi ricompresi nella intimazione di pagamento impugnata (in particolare: n.
07120140104527135000 – premi – notificata il CP_9
09.12.2014; n. 37120140007609503000 – DM10 - CP_10 notificata il 18/09/2014; n. 37120140017470129000 – DM10
- notificata il 15/01/2015; 5. n. 37120170000335531000 – CP_10
DM10 Inps - mediante PEC notificata il 16/02/2017) deve poi osservarsi quanto segue. Anche tali atti hanno formato oggetto di plurime istanze di definizione agevolata avanzate da (cfr. in atti). Pt_1
Con riguardo alla cartella n. 07120140104527135000, all'avviso di addebito n. 371 20140007609503000 ed all'avviso di addebito n. 371 20140017470129000 la documentazione depositata al fascicolo di , difatti, la proposizione dapprima di CP_15 domanda di definizione agevolata – seguita da accettazione e piano di rateazione - in data 26.6.2015 e, successivamente, di ulteriore analoga domanda del 19.4.2017.
Anche con riguardo a detti atti impositivi, pertanto, il termine prescrizionale quinquennale – interrotto dalla presentazione delle istanze di rateizzazione richiamate – non risulta interamente decorso alla data del 19.5.2022 (notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata), come innanzi si è argomentato.
Per quanto concerne, invece, per l'avviso n. 371
20170000335531000, il termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla sua notifica del 16 febbraio 2017 (cfr. supra) risulta essere stato validamente interrotto con atto di intimazione di pagamento n. 07120199027063692000, ritualmente notificata a mezzo pec in data 24.7.19 all'indirizzo telematico della società intimata (cfr. documento n. 9a in prod. Ader).
Infine, la cartella n. 07120180002015381000 – premi – CP_9 notificata il 22.1.2018 (cfr. supra) è stata seguita dalla notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta prima della scadenza del relativo termine quinquennale decorrente dalla predetta notifica.
Da tutto quanto innanzi rilevato, il termine quinquennale della prescrizione dei crediti successiva alla formazione e notificazione di tutti i titoli testè richiamati non risulta interamente decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90133475 55/000 (19.5.2022), con la conseguenza che la proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri costituiti dalle vigenti tariffe professionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e quella ex art. 24 Dlgsl n. 64/99;
3) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e conferma la validità dell'intimazione di pagamento, degli avvisi di addebito e delle cartelle impugnati;
4) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse nella misura di complessivi euro 2.250,00 in favore di ciascuna delle parti convenute per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge. Napoli, 22 maggio 2025 IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino