Articolo 60 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 59Articolo 61
Versione
11 maggio 1966
Art. 60.

E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonomia delle strade per l'anno finanziario 1966, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1966, concernenti gli oneri di carattere generale i fondi inscritti ai capitoli n. 243 e 244 del detto stato di previsione.
Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Entrata in vigore il 11 maggio 1966