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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. STRAMACCIA ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO Controparte_1 P.IVA_2 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 00186 ROMApresso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.03.2025 della ha chiesto, in Parte_2 Parte_1 contraddittorio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni “(i) Controparte_2 accerti e dichiari ai sensi del D.lgs. 216/2003 la natura discriminatoria del comportamento descritto nelle Premesse tenuto da da Dicembre 2024 (o da altra data che risulterà in CP_1 corso di giudizio) in poi;
(ii) per l'effetto: - ordini la cessazione della condotta discriminatoria pregiudizievole, adottando ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. In particolare, ordini a di concludere con tutti i lavoratori dell'unità produttiva di Campi Bisenzio che CP_1 ne abbiano fatto richiesta (in particolare i sigg.ri , Parte_3 Persona_1
, , e Persona_2 Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
e ne faranno richiesta accordi individuali di Lavoro Agile ai sensi dell'art. 19 e ss.
[...]
D.lgs. 81/2017; - ai fini della remozione degli effetti della condotta discriminatoria, condanni la
Società convenuta al risarcimento - per ogni giorno lavorativo a decorrere dal 1.2.2025 e sino alla definizione del presente giudizio - di un danno non patrimoniale commisurato alla retribuzione cui i sigg.ri , , Parte_3 Persona_1 Persona_2 Pt_4
1 , e avrebbero avuto Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 diritto considerando i tempi di percorrenza del tragitto casa – sede di di Campi CP_1
Bisenzio (A/R) descritti in atti alla stregua di orario di lavoro supplementare/straordinario; calcolando quindi la relativa retribuzione secondo i criteri previsti dal CCNL allegato al presente ricorso per tutto il tempo necessario a percorrere, per ciascuno di loro, ogni giorno il viaggio di andata e ritorno verso e dal luogo di lavoro secondo le tempistiche indicate in narrativa. O di quell'altra somma a titolo di risarcimento danni ritenuta di giustizia, determinata anche a seguito di valutazione equitativa. Con espressa riserva per ognuno di loro di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta discriminatoria di . - condanni altresì la Società convenuta in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari ad € 50.000,00 o la diversa somma di giustizia, non patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, in virtù della lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale l'ente collettivo ricorrente è portatore e garante (Cass. Civ. Sez. Lav. sent.. n. 20819/2021 e Cass. Civ. Sez. Lav. sent.
22885/2015); - ordini la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese della
Società convenuta, su un quotidiano di tiratura nazionale a scelta fra Il Corriere della Sera, La
Repubblica, Il Messaggero, La Nazione. Vinte le spese.
A sostegno della domanda il sindacato ha allegato che-
-nella sede produttiva di Campi Bisenzio della convenuta lavorano numerosi dipendenti con mansione di operatori di call center in regime di part-time;
- a partire dalla fine dell'anno 2023 la società datrice è stata destinataria di numerosi ricorsi ex art. 414 c.p.c. volti a far rilevare la violazione delle norme sul part – time;
- i primi ricorsi ( a cui ne erano seguiti ulteriori con flusso non esaurito al momento del deposito del ricorso) erano stati decisi con pronunce favorevoli ai lavoratori, la prima del 10 giugno 2024
e la seconda del 28 ottobre 2024;
- successivamente al deposito della seconda sentenza e precisamente tra dicembre 2024 e gennaio
2025 la società datrice aveva mutato il suo modus operandi rispetto alle richieste di smart working;
- in particolare, mentre prima le richieste venivano accolte tutte, senza eccezioni, successivamente la società aveva iniziato a concedere la misura solo a coloro che accettavano di firmare conciliazioni che prevedevano per i lavoratori la rinuncia a chiedere in via giudiziale la determinazione della collocazione dell'orario di lavoro e il risarcimento dei danni ex art. 10, co. 2 d.lgs. 81/2015 nonché la rinuncia ad esercitare ogni altro diritto derivante dall'intercorso
2 rapporto di lavoro sino alla data della sottoscrizione del verbale e per la datrice l'attribuzione della facoltà di determinare unilateralmente i turni di lavoro in regime di part time cui adibire il lavoratore, il tutto a fronte del pagamento di una somma pari a 75,00 euro netti per ogni anno di servizio del lavoratore;
- in conseguenza di tale mutamento i lavoratori , Parte_3 Persona_1
Persona_2 Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_7 [...]
e , pur avendo fruito dell'istituto sino al 31.1.2025 si erano visti Per_5 Persona_6 successivamente negare lo smart working perché avevano rifiutato di firmare l'accordo proposto dalla datrice;
In diritto i sindacato ricorrente ha sostenuto :
- l'esistenza di una discriminazione argomentando che il denunciato comportamento di parte datoriale riservava un trattamento sfavorevole ai lavoratori sulla base delle “convinzioni personali” del singolo, fattore tutelato nel quale rientra la decisione di non firmare accordi ritenuti non vantaggiosi;
- la propria legittimazione attiva ai sensi del comma 2 dell'art 5 del dvo 216/2003 attesa l'impossibilità di individuare in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione;
- l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile da quantificarsi in via equitativa in una somma corrispondente alla retribuzione cui ogni lavoratore colpito dalla condotta discriminatoria di (in particolare i sigg.ri , CP_1 Parte_3 Persona_1 Persona_2
, e ) avrebbe Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 avuto diritto considerando i tempi di percorrenza del tragitto casa – sede di alla stregua CP_1 di orario di lavoro supplementare/straordinario, nonché in una somma pari ad € 50.000 da versarsi al sindacato, in virtù della lesione dell'interesse diffuso e collettivo del quale lo stesso è portatore
2. Costituendosi in giudizio ha eccepito : Controparte_2
- il difetto di legittimazione attiva del sindacato rilevando come dalla stessa lettura dell'atto introduttivo del giudizio risultavano facilmente individuabili i soggetti lesi dalla condotta denunciata come discriminatoria:
- l'inesistenza dei presupposti per l'accesso allo speciale procedimento previsto dall'art 28 dlvo
150/2011 atteso che i soggetti indicati come lesi dal comportamento datoriale non risultavano
3 portatori di alcuno degli specifici fattori di rischio di cui all'art 44 del dlvo 25 luglio 1998 n. 286;
- l'incompetenza territoriale del giudice adito indicando la competenza del Tribunale di Roma .
Ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso e l'esistenza e la quantificazione del danno asseritamente subito e ha concluso chiedendo in via preliminare la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze e in subordine il rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
In applicazione dei principi di diritto enunciati nei tre precedenti conformi della Suprema Corte
(Cassazione, sez. lav. n. 19188 del 12/7/2024, Cassazione, sez. lav. n. 19190 del 12/7/2024 e
Cassazione, sez. lav. n. 19192 del 12/7/2024) citati dalla difesa della convenuta si osserva che :
a) Il rito speciale previsto dall'art 28 dlvo 150/2011 è riservato alle “controversie in materia di discriminazione” di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”;
b) l'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 concerne le azioni avverso discriminazioni per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi;
l'art. 4 del d.lgs. n.
215 del 2003 concerne la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
l'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE) concerne la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ed ha integrato l'art. 15, comma 2, della legge n. 300 del 1970 che dunque, vieta le discriminazioni, oltre che in ragione dell'affiliazione ad un sindacato o della partecipazione ad uno sciopero, altresì in ragione di adesione politica, religiosa, razza, lingua, sesso, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali;
l'art. 3 della legge n. 67 del 2006 si riferisce a discriminazioni a danno di persone con disabilità; l'art. 55-quinques del d.lgs. n. 198 del 2006 concerne le discriminazioni fondate sul sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
c) la prospettazione contenuta in ricorso – ove si ricollega lo sfavorevole comportamento datoriale alla mancata sottoscrizione di un accordo conciliativo- non configura alcuna delle discriminazioni tutelate dalle norme suindicate;
d) in particolare il denunciato comportamento non configura una discriminazione basata sulle convinzioni personali atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce
4 succitate l'espressione "convinzioni personali", pur se caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali (sulla nozione di tipo universalistico di fattori di discriminazione diversi dal genere cfr. Cass. S.U. n. 20819 del 202), fa riferimento ad opinioni del lavoratore, anche con una proiezione dinamica e fattuale (es. adesione ad una associazione sindacale, esercizio del diritto di sciopero), che abbiano determinato un profilo di svantaggio” … “In altre parole, la discriminazione per convinzioni personali suppone pur sempre come fattore – appunto – di discriminazione – l'adesione del lavoratore ad un sistema di valori o, almeno, a un'opinione specifica su un dato tema o a una singola iniziativa, adesione od opinione estranee alla prestazione oggetto del contratto di lavoro
e preesistenti alla condotta datoriale che le utilizzi come fattore di discriminazione”.
e) nel caso di specie il rifiuto dei lavoratori di firmare l'accordo conciliativo non esprime un preesistente convincimento personale degli stessi su un dato argomento o sistema valoriale, ma la volontà di non accettare una pattuizione ritenuta non conveniente, di talchè il comportamento datoriale ( rispetto al quale resta impregiudicata ogni valutazione di legittimità) non può dirsi discriminatorio ai sensi delle norma suindicate.
Da quanto detto consegue che la domanda – per come proposta- non può essere qualificata come
“controversia antidiscriminatoria” assoggettabile allo speciale rito di cui all'art 28 dlvo 150/2011.
Alla controversia ( sicuramente rientrante tra quelle elencate dall'art 409 cpc) devono, quindi, essere applicate le norme del rito lavoro ordinario.
Sulla base delle suddette norme sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Firenze atteso che nella circoscrizione del suddetto Tribunale ha sede l'unità produttiva della convenuta alla quale sono addetti i lavoratori interessati dal comportamento datoriale denunciato ( cfr art 413 cpc).
L'impossibilità di configurare la controversia come “discriminatoria” ai sensi dell'art 28 dlvo
151/2011 comporta la inapplicabilità dell'invocato art 5 comma 2 del dlvo 216/2003 ( che estende la legittimazione ad agire alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, “nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione) e rende, quindi, evidente il difetto di legittimazione attiva del sindacato che - sulla base delle stesse prospettazioni contenute in ricorso- non risulta titolare di alcuna posizione soggettiva tutelabile in sede ordinaria.
La novità e la particolarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente.
Spese compensate
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. STRAMACCIA ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSO Controparte_1 P.IVA_2 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA 50 00186 ROMApresso il difensore avv. FUSO RICCARDO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.03.2025 della ha chiesto, in Parte_2 Parte_1 contraddittorio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni “(i) Controparte_2 accerti e dichiari ai sensi del D.lgs. 216/2003 la natura discriminatoria del comportamento descritto nelle Premesse tenuto da da Dicembre 2024 (o da altra data che risulterà in CP_1 corso di giudizio) in poi;
(ii) per l'effetto: - ordini la cessazione della condotta discriminatoria pregiudizievole, adottando ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. In particolare, ordini a di concludere con tutti i lavoratori dell'unità produttiva di Campi Bisenzio che CP_1 ne abbiano fatto richiesta (in particolare i sigg.ri , Parte_3 Persona_1
, , e Persona_2 Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
e ne faranno richiesta accordi individuali di Lavoro Agile ai sensi dell'art. 19 e ss.
[...]
D.lgs. 81/2017; - ai fini della remozione degli effetti della condotta discriminatoria, condanni la
Società convenuta al risarcimento - per ogni giorno lavorativo a decorrere dal 1.2.2025 e sino alla definizione del presente giudizio - di un danno non patrimoniale commisurato alla retribuzione cui i sigg.ri , , Parte_3 Persona_1 Persona_2 Pt_4
1 , e avrebbero avuto Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 diritto considerando i tempi di percorrenza del tragitto casa – sede di di Campi CP_1
Bisenzio (A/R) descritti in atti alla stregua di orario di lavoro supplementare/straordinario; calcolando quindi la relativa retribuzione secondo i criteri previsti dal CCNL allegato al presente ricorso per tutto il tempo necessario a percorrere, per ciascuno di loro, ogni giorno il viaggio di andata e ritorno verso e dal luogo di lavoro secondo le tempistiche indicate in narrativa. O di quell'altra somma a titolo di risarcimento danni ritenuta di giustizia, determinata anche a seguito di valutazione equitativa. Con espressa riserva per ognuno di loro di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla condotta discriminatoria di . - condanni altresì la Società convenuta in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno pari ad € 50.000,00 o la diversa somma di giustizia, non patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, in virtù della lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale l'ente collettivo ricorrente è portatore e garante (Cass. Civ. Sez. Lav. sent.. n. 20819/2021 e Cass. Civ. Sez. Lav. sent.
22885/2015); - ordini la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese della
Società convenuta, su un quotidiano di tiratura nazionale a scelta fra Il Corriere della Sera, La
Repubblica, Il Messaggero, La Nazione. Vinte le spese.
A sostegno della domanda il sindacato ha allegato che-
-nella sede produttiva di Campi Bisenzio della convenuta lavorano numerosi dipendenti con mansione di operatori di call center in regime di part-time;
- a partire dalla fine dell'anno 2023 la società datrice è stata destinataria di numerosi ricorsi ex art. 414 c.p.c. volti a far rilevare la violazione delle norme sul part – time;
- i primi ricorsi ( a cui ne erano seguiti ulteriori con flusso non esaurito al momento del deposito del ricorso) erano stati decisi con pronunce favorevoli ai lavoratori, la prima del 10 giugno 2024
e la seconda del 28 ottobre 2024;
- successivamente al deposito della seconda sentenza e precisamente tra dicembre 2024 e gennaio
2025 la società datrice aveva mutato il suo modus operandi rispetto alle richieste di smart working;
- in particolare, mentre prima le richieste venivano accolte tutte, senza eccezioni, successivamente la società aveva iniziato a concedere la misura solo a coloro che accettavano di firmare conciliazioni che prevedevano per i lavoratori la rinuncia a chiedere in via giudiziale la determinazione della collocazione dell'orario di lavoro e il risarcimento dei danni ex art. 10, co. 2 d.lgs. 81/2015 nonché la rinuncia ad esercitare ogni altro diritto derivante dall'intercorso
2 rapporto di lavoro sino alla data della sottoscrizione del verbale e per la datrice l'attribuzione della facoltà di determinare unilateralmente i turni di lavoro in regime di part time cui adibire il lavoratore, il tutto a fronte del pagamento di una somma pari a 75,00 euro netti per ogni anno di servizio del lavoratore;
- in conseguenza di tale mutamento i lavoratori , Parte_3 Persona_1
Persona_2 Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_7 [...]
e , pur avendo fruito dell'istituto sino al 31.1.2025 si erano visti Per_5 Persona_6 successivamente negare lo smart working perché avevano rifiutato di firmare l'accordo proposto dalla datrice;
In diritto i sindacato ricorrente ha sostenuto :
- l'esistenza di una discriminazione argomentando che il denunciato comportamento di parte datoriale riservava un trattamento sfavorevole ai lavoratori sulla base delle “convinzioni personali” del singolo, fattore tutelato nel quale rientra la decisione di non firmare accordi ritenuti non vantaggiosi;
- la propria legittimazione attiva ai sensi del comma 2 dell'art 5 del dvo 216/2003 attesa l'impossibilità di individuare in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione;
- l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile da quantificarsi in via equitativa in una somma corrispondente alla retribuzione cui ogni lavoratore colpito dalla condotta discriminatoria di (in particolare i sigg.ri , CP_1 Parte_3 Persona_1 Persona_2
, e ) avrebbe Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 avuto diritto considerando i tempi di percorrenza del tragitto casa – sede di alla stregua CP_1 di orario di lavoro supplementare/straordinario, nonché in una somma pari ad € 50.000 da versarsi al sindacato, in virtù della lesione dell'interesse diffuso e collettivo del quale lo stesso è portatore
2. Costituendosi in giudizio ha eccepito : Controparte_2
- il difetto di legittimazione attiva del sindacato rilevando come dalla stessa lettura dell'atto introduttivo del giudizio risultavano facilmente individuabili i soggetti lesi dalla condotta denunciata come discriminatoria:
- l'inesistenza dei presupposti per l'accesso allo speciale procedimento previsto dall'art 28 dlvo
150/2011 atteso che i soggetti indicati come lesi dal comportamento datoriale non risultavano
3 portatori di alcuno degli specifici fattori di rischio di cui all'art 44 del dlvo 25 luglio 1998 n. 286;
- l'incompetenza territoriale del giudice adito indicando la competenza del Tribunale di Roma .
Ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso e l'esistenza e la quantificazione del danno asseritamente subito e ha concluso chiedendo in via preliminare la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze e in subordine il rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
In applicazione dei principi di diritto enunciati nei tre precedenti conformi della Suprema Corte
(Cassazione, sez. lav. n. 19188 del 12/7/2024, Cassazione, sez. lav. n. 19190 del 12/7/2024 e
Cassazione, sez. lav. n. 19192 del 12/7/2024) citati dalla difesa della convenuta si osserva che :
a) Il rito speciale previsto dall'art 28 dlvo 150/2011 è riservato alle “controversie in materia di discriminazione” di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”;
b) l'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 concerne le azioni avverso discriminazioni per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi;
l'art. 4 del d.lgs. n.
215 del 2003 concerne la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
l'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 (di attuazione della direttiva 2000/78/CE) concerne la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ed ha integrato l'art. 15, comma 2, della legge n. 300 del 1970 che dunque, vieta le discriminazioni, oltre che in ragione dell'affiliazione ad un sindacato o della partecipazione ad uno sciopero, altresì in ragione di adesione politica, religiosa, razza, lingua, sesso, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali;
l'art. 3 della legge n. 67 del 2006 si riferisce a discriminazioni a danno di persone con disabilità; l'art. 55-quinques del d.lgs. n. 198 del 2006 concerne le discriminazioni fondate sul sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
c) la prospettazione contenuta in ricorso – ove si ricollega lo sfavorevole comportamento datoriale alla mancata sottoscrizione di un accordo conciliativo- non configura alcuna delle discriminazioni tutelate dalle norme suindicate;
d) in particolare il denunciato comportamento non configura una discriminazione basata sulle convinzioni personali atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte nelle pronunce
4 succitate l'espressione "convinzioni personali", pur se caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali (sulla nozione di tipo universalistico di fattori di discriminazione diversi dal genere cfr. Cass. S.U. n. 20819 del 202), fa riferimento ad opinioni del lavoratore, anche con una proiezione dinamica e fattuale (es. adesione ad una associazione sindacale, esercizio del diritto di sciopero), che abbiano determinato un profilo di svantaggio” … “In altre parole, la discriminazione per convinzioni personali suppone pur sempre come fattore – appunto – di discriminazione – l'adesione del lavoratore ad un sistema di valori o, almeno, a un'opinione specifica su un dato tema o a una singola iniziativa, adesione od opinione estranee alla prestazione oggetto del contratto di lavoro
e preesistenti alla condotta datoriale che le utilizzi come fattore di discriminazione”.
e) nel caso di specie il rifiuto dei lavoratori di firmare l'accordo conciliativo non esprime un preesistente convincimento personale degli stessi su un dato argomento o sistema valoriale, ma la volontà di non accettare una pattuizione ritenuta non conveniente, di talchè il comportamento datoriale ( rispetto al quale resta impregiudicata ogni valutazione di legittimità) non può dirsi discriminatorio ai sensi delle norma suindicate.
Da quanto detto consegue che la domanda – per come proposta- non può essere qualificata come
“controversia antidiscriminatoria” assoggettabile allo speciale rito di cui all'art 28 dlvo 150/2011.
Alla controversia ( sicuramente rientrante tra quelle elencate dall'art 409 cpc) devono, quindi, essere applicate le norme del rito lavoro ordinario.
Sulla base delle suddette norme sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Firenze atteso che nella circoscrizione del suddetto Tribunale ha sede l'unità produttiva della convenuta alla quale sono addetti i lavoratori interessati dal comportamento datoriale denunciato ( cfr art 413 cpc).
L'impossibilità di configurare la controversia come “discriminatoria” ai sensi dell'art 28 dlvo
151/2011 comporta la inapplicabilità dell'invocato art 5 comma 2 del dlvo 216/2003 ( che estende la legittimazione ad agire alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, “nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione) e rende, quindi, evidente il difetto di legittimazione attiva del sindacato che - sulla base delle stesse prospettazioni contenute in ricorso- non risulta titolare di alcuna posizione soggettiva tutelabile in sede ordinaria.
La novità e la particolarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente.
Spese compensate
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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