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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 933/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOCCHEGIANI Parte_1
MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ASTAGNO 3 60100
ANCONApresso il difensore avv. MOCCHEGIANI MAURO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPUCCI LEONARDO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VELLUTI N. 19 MACERATApresso il difensore avv. FILIPPUCCI LEONARDO
pagina 1 di 20 ARCH. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOCETI Controparte_2 C.F._1
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MANTHONÈ 37
PESCARApresso il difensore avv. NOCETI STEFANO
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 784/2023 del 30 settembre 2023 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di contratto di appalto privato.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, Parte_1
“ammesse le richieste istruttorie dedotte nel corso del giudizio di primo grado (prove orali, acquisizioni ed esibizione di documenti;
CTU) riformare la sentenza impugnata in quanto infondata ed errata e per l'effetto accogliere le conclusioni svolte in primo grado che vengono qui di seguito trascritte:
«Vengono precisate le conclusioni rilevando l'inutilizzabilità dell'A.T.P. RG. 1768/2020 e la revoca del provvedimento che ha disposto l'acquisizione della in quanto CP_3
ingiusto e erroneo;
insistendo sulle richieste istruttorie (e sulla confutazione di quelle avversarie) dedotte con la memoria 13.6.2022 sul presupposto che l'arch.
[...]
era Progettista Responsabile e Direttore dei lavori de qui, nel modo che segue CP_2
con vittoria di spese e competenze legali anche della CP_3
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che Parte_1
ha realizzato ed eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle norme della buona
[...]
tecnica le opere di cui al proprio preventivo 2018-PR05- 54 del 25.10.2018 e preventivo
n. 2019-PR05-14 del 7.3.2019 sull'immobile sito in Contrada Pace di Tolentino di
pagina 2 di 20 proprietà di secondo il progetto presupposto al lavoro stesso e Controparte_1
predisposto dall'Arch. che in ogni caso dovrà essere chiamato a Controparte_2
rispondere e manlevare da ogni eventuale conseguenza Parte_1
pregiudizievole della presente causa anche quale Direttore dei Lavori.
In via subordinata accertare e dichiarare l'Arch. solidalmente Controparte_2
responsabile con dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_1
dall'accertamento dei vizi denunciati da con la presente causa”. Controparte_1
Con il favore delle spese legali e tecniche della fase della istruzione preventiva, di primo grado e della presente impugnazione”.
PER L'APPELLATA, CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti,
- in via istruttoria, ammettere, ove necessario, le prove orali articolate nella seconda e nella terza memoria istruttoria depositate nel primo grado di giudizio;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO, ARCH. Controparte_2
“. . .chiede che l'ECC.MA Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione voglia accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate con l'atto di appello dalla
[...]
nei confronti dell'arch. poiché infondate in Parte_1 Controparte_2
fatto e diritto, rigettare integralmente l'appello, confermare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Macerata. pagina 3 di 20 Con piena vittoria del compenso professionale oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, si opus sit, le richieste istruttorie formulate nel giudizio di I grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione depositato in data 27 settembre 2021 conveniva Controparte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata per Parte_1
sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 62.619,40, oltre
IVA, o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine l'attrice esponeva che era proprietaria di un lotto edificabile Controparte_1
nel Comune di Tolentino, Contrada Pace, sul quale aveva realizzato un edificio direzionale;
che nel corso dei lavori di costruzione del predetto edificio, oltre ad aver appaltato le opere murarie tradizionali all'impresa (ditta Controparte_4
responsabile del cantiere in termini di sicurezza), aveva intrattenuto distinti rapporti con svariate altre imprese per la fornitura e la messa in opera di determinati interventi connotati da specifiche cognizioni tecniche e/o tecnologiche (es.: scale elicoidali, pareti vetrate, impianti, panelli fotovoltaici, ascensori, ecc.); che per la realizzazione della copertura su una parte del fabbricato, aveva avviato un'indagine di mercato al fine di individuare un'impresa specializzata in grado di fornire e porre in opera una struttura lignea con sovrastante pacchetto di coibentazione e impermeabilizzazione;
che lo
(incaricato della progettazione architettonica e della D.L. Controparte_5
architettonica), per conto dell'attrice, aveva inviato a diverse imprese – tra cui la
[...]
– gli elaborati grafici utili a formulare una propria proposta;
che Parte_1
la aveva aderito ed aveva inviato alla il proprio preventivo n. Parte_1 CP_1
2018-PR05-54 del 25.10.2018, successivamente aggiornato in data 28.01.2019 ed pagina 4 di 20 accettato dall'attrice, con successive modifiche vergate a mano, in data 04.02.2019; che i lavori oggetto di appalto erano stati eseguiti dalla tra i mesi di Parte_1
aprile e settembre del 2019 ed erano stati integralmente pagati;
che, a distanza di alcuni mesi e precisamente in data 04.05.2020, in occasione della ripresa dei lavori dopo il c.d. “lockdown”, erano stati avviati i lavori di installazione sulla copertura realizzata dalla dei pannelli vetrati fotovoltaici;
che, tuttavia, in tale Parte_1
circostanza, il Direttore dei Lavori architettonici Arch. aveva riscontrato Controparte_2
alcuni cedimenti sul pacchetto di coibentazione e impermeabilizzazione eseguito dalla che l'Arch. aveva notiziato immediatamente la Parte_1 CP_2 Pt_1
la quale, in data 08.05.2020, era intervenuta in cantiere mediante propri
[...]
tecnici, verificando e riconoscendo l'esistenza della problematica denunciata;
che, in data 13.05.2020, si era tenuto un ulteriore sopralluogo alla presenza di tutte le parti interessate: nell'occasione era stata aperta la guaina impermeabile e si era potuto accertare che i sottostanti pannelli di legno erano marciti;
che a fronte dell'inerzia dell'appaltatrice, intendendo proporre, nei confronti della azione di Parte_1
garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c., ma avendo l'urgenza di far verificare lo stato dei luoghi e di accertare le cause dei denunciati vizi nonché i relativi danni, in data
21.07.2020 aveva promosso dinanzi al Tribunale di Macerata un ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., rubricato al n. 1768/2020
RG, con il quale ha richiesto la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio; che all'esito delle operazioni peritali, il CTU designato depositava la propria relazione, che veniva successivamente integrata in data 24.05.2021, in quanto nella versione originaria, per mero errore, non erano state prese in esame le osservazioni pervenute dal CTP della
; che la convenuta non intendeva porre riparo ai vizi accertati. CP_1
pagina 5 di 20 Si costituiva con comparsa depositata in data 13 dicembre 2021
[...]
che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'Arch. Parte_1 [...]
e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda e, in ogni caso, per essere CP_2
garantire dal terzo chiamato o rispondere in solido con lo stesso.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa depositata il 21 marzo
2022 l'Arch. che concludeva per il rigetto di ogni domanda nei suoi Controparte_2
confronti.
Con la sentenza n. 784/2023 del 30 settembre 2023 il Tribunale di Macerata condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 62.619,00 oltre ad IVA ed interessi legali come in motivazione;
rigettava le domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;
condannava la convenuta a rifondere all'attrice ed al terzo chiamato le spese di lite e poneva definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP iscritto al n. 1768/2020 R.G. Trib.
Macerata.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati e Arch. Controparte_1 Controparte_2
Verificato il deposito degli scritti conclusivi secondo il nuovo rito, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 15 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 784/2023 del 30 settembre 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
pagina 6 di 20 • costituendosi in giudizio, aveva espressamente dedotto che «le Parte_1
carenze emerse al tetto di copertura non v'è dubbio che derivino totalmente dal progetto del tetto rivelatosi evidentemente inadeguato»;
• le risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP di cui era stata disposta l'acquisizione con ordinanza del 19.9.2022, erano pienamente ammissibili e, soprattutto, opponibili nei confronti della convenuta stessa, essendo del tutto evidente come la circostanza che a detto procedimento non avesse preso parte il terzo chiamato non importasse alcuna lesione del CP_2
contraddittorio nei confronti di chi, come invece la società convenuta, vi aveva preso parte;
• per quanto concerneva i vizi lamentati dall'attrice, all'esito della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP, il CTU conformemente all'incarico ricevuto, con lucida ed esaustiva indagine, correttamente condotta, esente da vizi logici e/o giuridici, e quindi da recepire integralmente, verificata la natura e la situazione della copertura del tetto, aveva concluso ritenendo la sussistenza di detti vizi nel pacchetto di copertura, la loro riconducibilità non al materiale impiegato ma alla non corretta posa in opera dei materiali stessi, quantificando in complessivi € 62.619,00 oltre ad IVA il costo degli interventi necessari per porre rimedio ai vizi riscontrati, oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma via via rivalutata a far data dal 24 maggio 2021 (cfr. Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712, Cass. 4 ottobre
1999 n. 11021 e Cass. 5 maggio 2016 n. 9039) sino alla data di notificazione dell'atto di citazione (20.9.2021) e, da quest'ultima data sino al saldo effettivo, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c.;
pagina 7 di 20 • era infondata la domanda nei confronti del terzo chiamato dovendo escludersi una responsabilità del tanto nella veste di progettista, non essendo CP_2
invero nemmeno ravvisabile un vero e proprio progetto allo stesso riconducibile, quanto nella diversa veste di direttore dei lavori non avendo invocato la responsabilità del con l'allegazione di specifiche condotte attive od CP_2
omissive poste in essere da quest'ultimo in violazione delle obbligazioni sullo stesso incombenti quale direttore dei lavori, ma, a fronte della sua chiamata in causa, limitandosi a chiederne la condanna in solido con la convenuta «in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in corso di causa una corresponsabilità […]».
I motivi di appello
A) Illogicità, contraddittorietà, infondatezza del punto della sentenza che argomenta in merito alla mancata prova da parte della della natura di nudus minister. Parte_1
Deduce l'appellante che “nel caso di specie sin dalla comparsa di costituzione e della memoria difensiva nella fase della istruzione preventiva la ha precisato di Parte_1
aver “… puntualmente realizzato il lavoro commissionato come da progetto…” significando, appunto di essersi comportata come semplice esecutore delle indicazioni progettuali (con il contratto veniva esclusa qualsiasi onere progettuale all'attività della
; e proprio per questo ha richiesto la chiamata in causa del Parte_1 CP_2
. . .
La mancata ammissione di quei mezzi istruttori costituisce (e questo è un autonomo motivo di impugnazione) un vizio della sentenza in quanto da mancate risultanze istruttorie che avrebbero potuto definire i rapporti in causa, il Giudice trae il convincimento della mancata osservanza dell'onere probatorio (sul punto Cassazione n. pagina 8 di 20 6167/2000) in ordine alle direttive progettuali vincolanti del committente e del progettista.
. . .
In altre parole, la non era tenuta ad interloquire sulla utilità dei torrini di Parte_1
aerazione limitandosi ad eseguire il progetto elaborato, per singole competenze da plurimi valenti professionisti;
torrini di aerazione necessari, tanto che infatti ha Pt_2
incluso nella sua relazione.
Non era tenuta in quanto tra l'altro potevano essere posizionati successivamente”.
Il motivo è manifestamente infondato.
La nozione di nudus minister in materia di appalto risponde da sempre all'esigenza di disciplinare le ipotesi di responsabilità dell'appaltatore che – diversamente dalla normale autonomia di organizzazione e di mezzi tipica dell'appalto – subisce la riduzione o l'esclusione della propria capacità organizzativa per effetto delle intromissioni e delle direttive del committente o di altri (ad es. del progettista o del direttore dei lavori).
E, tuttavia, anche in detta ipotesi (per tutte vds. Cass. n. 1981 del 2 febbraio 2016) in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne pagina 9 di 20 segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
Nel caso concreto non è possibile ritenere né che l'appellante fosse un mero nudus minister, tenuto conto che ha autonomamente proposto modalità di realizzazione della copertura e della coibentazione diverse da quelle inizialmente richieste dal committente (che già aveva un suo progetto) e da questi accettate, sia perché – come si vedrà in seguito – i vizi oggetto del giudizio, come riscontrati dal CTU, non sono riferibili a carenze del progetto (ad es. la mancanza dei torrini di areazione), bensì a modalità errate di posa in opera del materiale.
B) Illogicità ed infondatezza delle argomentazioni del Giudice di primo grado in merito alle risultanze della CTU (ATP R.G. n. 1768/2020) ritenuta, Pt_2
contrariamente al vero esaustive corrette ed esenti da vizi logici e giuridici.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe acriticamente accettato le conclusioni rassegnate dal CTU designato in sede di ATP senza tener conto delle fondate critiche formulate in merito alle stesse, per aver ad esempio trascurato “di verificare lo stato di maturazione del calcestruzzo affermando di non averne i dati (!) su cui la guaina è stata stesa ed omettendo qualsiasi ricerca ed analisi fattuale e scientifica sulla caldana e sulla data della sua apposizione, impedendo così di considerarne l'apporto causale (o concausale) e snaturando il concetto stesso della
pagina 10 di 20 funzione giurisdizionale che deve tenere conto ed esaminare ogni deduzione anche tecnica delle parti;
nel caso:
- la data della posa in opera della caldana e le relative condizioni meteo;
- la natura e la qualità della pasta cementizia;
- la sua “maturazione” alla data della posa in opera della membrana TPO.
E' lo stesso CTU a considerare (senza poi approfondire) la caldana comunque come concausa dell'avaria, laddove si esprime (ed il Tribunale acriticamente trascrive passivamente senza osservare nulla …) che “le superfici che presentano il maggior degrado sono quelle rivolte verso l'alto” facendo intendere che il degrado è presente anche verso il basso! Senza specificarne se l'alto ed il basso possano contaminarsi l'un
l'altro e comunque senza spiegare l'entità del degrado “verso il basso””.
Il motivo è manifestamente infondato e la CTU non richiede alcuna integrazione, né rinnovazione.
In primo luogo, l'adesione acritica del giudice alle conclusioni del CTU può compromettere la sufficienza della motivazione solo (vds. Cass. n. 23637 del 21 novembre 2016) allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte ed il giudice intenda disattenderle;
in tal caso ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).
pagina 11 di 20 E' infatti pacifico, oltre che logico (considerato che il giudice dispone la CTU perchè affida la valutazione di certi fatti a chi ha conoscenze tecnico-scientifiche che lui non possiede), che (vds. Cass. n. 15147 dell'11 giugno 2018) qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (vds. anche Cass. n. 11917 del 6 maggio 2021).
Nel caso di specie, non risultano osservazioni del CTP trascurate dal CTU e, di conseguenza, dal giudice che di quest'ultimo ha recepito le conclusioni.
Infatti, il consulente di parte dell'appellante è stato l'unico a depositare osservazioni rispetto alle quali il CTU ha lungamente e doviziosamente argomentato, smentendone la fondatezza (vds. pagg. 28 e seg. della consulenza).
Del resto, tutte le censure della parte appellante – anche quelle tecniche – s'infrangono su un argomento di ordine meramente logico visto che non spiegano come mai i fenomeni di marcescenza che hanno interessato la copertura in questione siano osservabile solo sulla parte verso l'esterno.
pagina 12 di 20 I tentativi di eludere l'argomento – lamentando altre e supposte carenze (la tardiva applicazione delle scossaline, la mancanza delle torrette di areazione, i tempi e le modalità di posa del calcestruzzo ecc.) – sono tutti recessivi rispetto all'osservazione del CTU secondo cui “è difficile sostenere che l'acqua meteorica che cade sulla modesta faccia orizzontale del bauletto possa insinuarsi tra questa e la guaina, attraversare tutta la parete verticale ed andare ad imbibire il pacchetto di copertura fino a determinarne il completo deterioramento”.
Peraltro, va considerato che i vizi non sono imputabili né al progetto (predisposto in larga parte dalla stessa appellante che ha proposto modifiche recepite dalla committenza), né al tipo di materiali impiegati, sicchè residua solo l'ipotesi di errori nelle modalità e nella scelta dei tempi della messa in opera.
Il CTU, quindi, non ha “tirato ad indovinare” – come pur sostiene l'appellante – ma ha osservato lo stato dei luoghi, descritto le modalità realizzative dell'opera e spiegato nell'unico modo logico e tecnico possibile il perché della marcescenza.
La mancata considerazione del ruolo dell'Arch. da parte del CTU non è CP_2
ovviamente un vizio della CTU, spettando al giudice di merito la relativa valutazione.
C) In merito alla posizione ed alla responsabilità dell'Arch. progettista e D.L., CP_2
dobbiamo rilevare come la sentenza impugnata abbia esaminato la questione in modo del tutto viziato, infondato ed immotivato.
Deduce l'appellante che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui è stato ritenuto che il progetto e la direzione Lavori dell'opera realizzata dalla non Parte_1
facessero capo al e che la avrebbe genericamente richiamato la CP_2 Parte_1
responsabilità del quale D.L.. CP_2
pagina 13 di 20 Sostiene ora l'appellante che si tratterebbe di “sconcertanti considerazioni in quanto non tengono conto della documentazione tecnica proveniente dallo Studio Tecnico anche per conto dell'Arch. , degli aggiustamenti intervenuti nel tempo, CP_2 CP_2
dei progetti di provenienza relativi alla copertura in legno (ns. doc. 5 – 9 – 10) e CP_2
della riconosciuta (dallo stesso in causa sin dalla costituzione in giudizio) CP_2
qualifica di progettista architettonico e D.L. dell'intero edificio direzionale dell'Arch
che in tale qualifica ha sottoscritto la dichiarazione (doc. n. 7) della Controparte_2
buona esecuzione dei lavori. Sostenere il contrario è tesi insostenibile, priva di qualsiasi valenza e contraria alla realtà.
La “genericità” dell'addebito di responsabilità del quale Direttore dei Lavori è CP_2
realmente fuori luogo e smentita, come già sostenuto, dallo stesso riconoscimento del ruolo da parte del chiamato e dalla documentazione in atti”.
Quindi, la sentenza sarebbe errata laddove ha escluso qualsiasi competenza di controllo e verifica quale Direzione dei Lavori.
Replica sul punto l'appellato arch. sostenendo che “dimentica, infatti, l'odierna CP_2
appellante che lo era stato incaricato dalla committente della Controparte_5 CP_1
progettazione e DL architettonica dell'intero edificio direzionale sede dell'azienda, ma
NON della progettazione né, tantomeno, della D.L della copertura, struttura e manto di coibentazione e impermeabilizzazione del tetto per il quale l'arch. si era CP_2
semplicemente limitato a promuovere una preliminare ricerca di mercato fra le ditte in grado di farsi carico dell'intero pacchetto.
. . .
E che questi siano stati i rapporti tra le parti è pacifico ed evidente proprio dagli elaborati dell'offerta della la quale proponeva un pacchetto che Parte_1
pagina 14 di 20 riguardava il sistema copertura/coibentazione/impermeabilizzazione che aveva CP_6
a che fare con quanto lo Studio dell'arch. aveva prodotto in fase di invito CP_2
all'offerta!!
. . .
Dunque, non solamente l'arch. non aveva mai svolto il ruolo di D.L. per quel che CP_2
riguarda il sistema copertura/coibentazione/impermeabilizzazione per cui è causa, ma dal suo canto la non ha nemmeno soddisfatto l'onere di allegazione che il codice Pt_1
di rito pone a carico di colui che intende agire in giudizio il quale deve indicare in modo chiaro ed esaustivo i fatti e le ragioni di diritto attinenti a quei fatti”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto nei termini che seguono.
Va precisato che, sin dalla costituzione in giudizio innanzi al Tribunale, l'appellante aveva dedotto (e quindi allegato) che “il Progettista e Direttore dei Lavori è certamente ed esclusivamente responsabile (in via subordinata, solidalmente responsabile con
l'appaltatore) per i vizi dell'opera eseguita (e realizzata) secondo i propri parametri progettuali, incombendogli i doveri di vigilanza correlati alle capacità tecniche che ne caratterizzano la figura professionale. E quindi le conseguenti responsabilità”.
La circostanza che risulti accertato che i vizi non sono riconducibili al progetto, non vuol dire che diventi generica o superflua l'allegazione relativa al direttore dei lavori del quale viene comunque invocata la responsabilità per l'errata vigilanza sulla realizzazione dell'opera.
Non può sussistere nel vigente ordinamento giuridico una differente responsabilità del direttore dei lavori in base alla paternità del progetto da realizzare (quindi responsabilità piena se viene realizzato un progetto da lui redatto o a cui ha preso parte ed esenzione di responsabilità se ne viene realizzato uno diverso). pagina 15 di 20 La qualità di direttore dei lavori in capo all'Arch. è allegata esplicitamente CP_2
dall'appellante, oltre che pacifica, così come deve ritenersi allegato il debito di vigilanza a lui spettante.
A tal proposito basti osservare che così lo qualifica la stessa committente nella lettera del 22 maggio 2020 – a firma del proprio Legale – in cui l'Arch. Controparte_2
destinatario della stessa lettera, è ripetutamente indicato come proprio direttore dei lavori.
La qualità di direttore dei lavori è poi spesa dallo stesso Arch. quando CP_2
sottoscrive (doc. all. 7 di parte appellante in primo grado) il verbale di fine dei lavori attestando che le opere – diversamente da quanto in seguito risultato - sono state regolarmente eseguite ed ultimate nel rispetto delle norme della buona tecnica.
Nel caso concreto i vizi non sono riconducibili né al progetto, né alla qualità o alle caratteristiche dei materiali, bensì alle modalità di posa in opera degli stessi e, in particolare, alla fase esecutiva, durante la quale devono essere rispettate le buone regole della tecnica.
Non è di ostacolo all'utilizzo delle risultanze della CTU svolta in sede di ATP, la circostanza che il terzo chiamato non abbia preso parte all'ATP, atteso che lo stesso
Arch. – nelle proprie difese – ne invoca più volte le risultanze così CP_2
manifestando di volersene avvalere (ad es. per escludere di aver preso parte alla predisposizione del progetto).
Tuttavia, quel che qui rileva è l'estensione e la rilevanza del debito di vigilanza che può essere preteso dall'Arch. in relazione al tipo di vizio accertato ed alle sue CP_2
cause, visto che il CTU riferisce che “dall'esame dell'andamento meteorologico dell'ultima decade di Aprile, risulta evidente che le precipitazioni atmosferiche sono pagina 16 di 20 state numerose ed anche intense, specie nei giorni 28 e 29 quando si sono verificati dei temporali. Ma nel suddetto periodo il pacchetto di copertura risultava completato a meno della fondamentale posa in opera della membrana impermeabile TPO che avrebbe dovuto proteggerlo proprio dalle precipitazioni atmosferiche. Pertanto, è facile ipotizzare che le strutture legnose della copertura, prive di protezione, si siano completamente imbibite di acqua. A questo punto, prima di porre in opere la membrana TPO, bisognava attendere il tempo necessario affinché l'acqua assorbita dalle strutture legnose evaporasse. Invece il 2 e 3 Maggio è stata montata la membrana impedendo così l'evaporazione ed imprigionando l'umidità all'interno del pacchetto di copertura. Dall'esame delle "caratteristiche igrometriche dei componenti opachi" del solaio di copertura non praticabile, risulta che i materiali presi in considerazione erano idonei per evitare che si formasse condensa interstiziale al loro interno”.
E' quindi evidente che la posa dei materiali, pur tecnicamente corretta (così come attestato dal direttore dei lavori nel relativo verbale di fine lavori), è avvenuta in condizioni metereologiche avverse o tali da determinare i fenomeni di accumulo di umido descritti dal CTU.
Occorre dunque stabilire se rientri tra i doveri di vigilanza del direttore dei lavori anche quello di suggerire il tempo di posa del materiale alla luce delle precipitazioni atmosferiche intense che rendevano bagnata la superficie di posa.
Ritiene la Corte che si tratti di un aspetto del tutto marginale, insufficiente ad integrare la responsabilità solidale del direttore dei lavori, che rientra nell'esclusiva autonomia dell'appaltatore, essendo invero notorio che la copertura di una superficie bagnata e non ventilata avrebbe determinato fenomeni di umido.
pagina 17 di 20 Occorre, infatti, rammentare che (vds. Cass. n. 9572 del 9 aprile 2024) tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse;
inoltre, (vds.
Cass. n. 39448 del 13 dicembre 2021) in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. 20557 del 30 settembre 2014, in applicazione del suddetto principio, ha riformato la sentenza di appello che, con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per
"culpa in vigilando" dell'amministratore , quale direttore dei lavori, che CP_7
aveva omesso di controllare l'idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto).
D) Si rileva l'erroneità del calcolo risarcitorio effettuato dal Tribunale con la sentenza impugnata;
sotto molteplici aspetti.
pagina 18 di 20 Deduce l'appellante che “il contratto inter partes di fornitura e posa in opera prevedeva un importo di € 44.000,00 e non ha senso logico che il Tribunale, seguendo la linea del
CTU abbia aderito totalmente, ed anche in questo frangente acriticamente, alla liquidazione del danno in € 62.619,00 (oltre IVA se dovuta). . .”.
Replica sul punto l'appellata che “in sede di ATP il consulente tecnico di CP_1
parte della nelle proprie osservazioni alla bozza di relazione peritale Parte_1
non ha minimamente contestato il danno come quantificato dal CTU.
La solo con la comparsa conclusionale depositata nel precedente grado Parte_1
di giudizio contesta l'importo di € 62.619,40 + I.V.A. ritenuto necessario dal CTU Ing. per l'emenda dei vizi e difetti esistenti sul pacchetto di copertura”. Per_1
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
La contestazione relativa all'IVA sull'importo liquidato a titolo risarcitorio deve essere condivisa atteso che la somma in questione è liquidata a titolo di risarcimento del danno, sicchè non integra alcuna prestazione soggetta ad IVA, cioè non è né una cessione di beni, né una prestazione di servizi (in tal senso depone, peraltro, esplicitamente l'art. 15, punto 1), del TU IVA d.p.r. 633/1972).
Nel resto il motivo è infondato.
L'importo del risarcimento del danno non può coincidere con quello concordato dalle parti in sede di contratto perché lo scopo del risarcimento è quello di rimediare ai vizi riscontrati dal CTU nell'opera esaminata con riferimento a tutte le sue componenti
(progettazione, scelta dei materiali, posa in opera, rimozione delle parti viziate ecc.), sicchè è illogico riferirsi a quanto convenuto tra le parti non trattandosi di verificarne l'esatto adempimento, ma di risarcire un danno.
pagina 19 di 20 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e per il primo grado possono essere confermate le spese liquidate nella sentenza impugnata, ivi comprese quelle relative all'ATP, essendo del tutto marginale il profilo oggetto di accoglimento.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
933/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie il motivo di appello sub D) nei limiti di cui in motivazione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, dispone che sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non è dovuta l'IVA;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di e dell'Arch. e le liquida, per ciascuna parte, Controparte_1 CP_2
in complessivi euro 9.000,00 per compenso (di cui euro 3.500,00 per la fase studio, euro 2.600,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• conferma nel resto la sentenza impugnata.
Ancona, 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 933/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOCCHEGIANI Parte_1
MAURO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ASTAGNO 3 60100
ANCONApresso il difensore avv. MOCCHEGIANI MAURO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPUCCI LEONARDO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VELLUTI N. 19 MACERATApresso il difensore avv. FILIPPUCCI LEONARDO
pagina 1 di 20 ARCH. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOCETI Controparte_2 C.F._1
STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MANTHONÈ 37
PESCARApresso il difensore avv. NOCETI STEFANO
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 784/2023 del 30 settembre 2023 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di contratto di appalto privato.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, Parte_1
“ammesse le richieste istruttorie dedotte nel corso del giudizio di primo grado (prove orali, acquisizioni ed esibizione di documenti;
CTU) riformare la sentenza impugnata in quanto infondata ed errata e per l'effetto accogliere le conclusioni svolte in primo grado che vengono qui di seguito trascritte:
«Vengono precisate le conclusioni rilevando l'inutilizzabilità dell'A.T.P. RG. 1768/2020 e la revoca del provvedimento che ha disposto l'acquisizione della in quanto CP_3
ingiusto e erroneo;
insistendo sulle richieste istruttorie (e sulla confutazione di quelle avversarie) dedotte con la memoria 13.6.2022 sul presupposto che l'arch.
[...]
era Progettista Responsabile e Direttore dei lavori de qui, nel modo che segue CP_2
con vittoria di spese e competenze legali anche della CP_3
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che Parte_1
ha realizzato ed eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle norme della buona
[...]
tecnica le opere di cui al proprio preventivo 2018-PR05- 54 del 25.10.2018 e preventivo
n. 2019-PR05-14 del 7.3.2019 sull'immobile sito in Contrada Pace di Tolentino di
pagina 2 di 20 proprietà di secondo il progetto presupposto al lavoro stesso e Controparte_1
predisposto dall'Arch. che in ogni caso dovrà essere chiamato a Controparte_2
rispondere e manlevare da ogni eventuale conseguenza Parte_1
pregiudizievole della presente causa anche quale Direttore dei Lavori.
In via subordinata accertare e dichiarare l'Arch. solidalmente Controparte_2
responsabile con dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti Parte_1
dall'accertamento dei vizi denunciati da con la presente causa”. Controparte_1
Con il favore delle spese legali e tecniche della fase della istruzione preventiva, di primo grado e della presente impugnazione”.
PER L'APPELLATA, CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti,
- in via istruttoria, ammettere, ove necessario, le prove orali articolate nella seconda e nella terza memoria istruttoria depositate nel primo grado di giudizio;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO, ARCH. Controparte_2
“. . .chiede che l'ECC.MA Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione voglia accogliere le seguenti conclusioni:
NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate con l'atto di appello dalla
[...]
nei confronti dell'arch. poiché infondate in Parte_1 Controparte_2
fatto e diritto, rigettare integralmente l'appello, confermare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Macerata. pagina 3 di 20 Con piena vittoria del compenso professionale oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, si opus sit, le richieste istruttorie formulate nel giudizio di I grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione depositato in data 27 settembre 2021 conveniva Controparte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata per Parte_1
sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 62.619,40, oltre
IVA, o altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
A tal fine l'attrice esponeva che era proprietaria di un lotto edificabile Controparte_1
nel Comune di Tolentino, Contrada Pace, sul quale aveva realizzato un edificio direzionale;
che nel corso dei lavori di costruzione del predetto edificio, oltre ad aver appaltato le opere murarie tradizionali all'impresa (ditta Controparte_4
responsabile del cantiere in termini di sicurezza), aveva intrattenuto distinti rapporti con svariate altre imprese per la fornitura e la messa in opera di determinati interventi connotati da specifiche cognizioni tecniche e/o tecnologiche (es.: scale elicoidali, pareti vetrate, impianti, panelli fotovoltaici, ascensori, ecc.); che per la realizzazione della copertura su una parte del fabbricato, aveva avviato un'indagine di mercato al fine di individuare un'impresa specializzata in grado di fornire e porre in opera una struttura lignea con sovrastante pacchetto di coibentazione e impermeabilizzazione;
che lo
(incaricato della progettazione architettonica e della D.L. Controparte_5
architettonica), per conto dell'attrice, aveva inviato a diverse imprese – tra cui la
[...]
– gli elaborati grafici utili a formulare una propria proposta;
che Parte_1
la aveva aderito ed aveva inviato alla il proprio preventivo n. Parte_1 CP_1
2018-PR05-54 del 25.10.2018, successivamente aggiornato in data 28.01.2019 ed pagina 4 di 20 accettato dall'attrice, con successive modifiche vergate a mano, in data 04.02.2019; che i lavori oggetto di appalto erano stati eseguiti dalla tra i mesi di Parte_1
aprile e settembre del 2019 ed erano stati integralmente pagati;
che, a distanza di alcuni mesi e precisamente in data 04.05.2020, in occasione della ripresa dei lavori dopo il c.d. “lockdown”, erano stati avviati i lavori di installazione sulla copertura realizzata dalla dei pannelli vetrati fotovoltaici;
che, tuttavia, in tale Parte_1
circostanza, il Direttore dei Lavori architettonici Arch. aveva riscontrato Controparte_2
alcuni cedimenti sul pacchetto di coibentazione e impermeabilizzazione eseguito dalla che l'Arch. aveva notiziato immediatamente la Parte_1 CP_2 Pt_1
la quale, in data 08.05.2020, era intervenuta in cantiere mediante propri
[...]
tecnici, verificando e riconoscendo l'esistenza della problematica denunciata;
che, in data 13.05.2020, si era tenuto un ulteriore sopralluogo alla presenza di tutte le parti interessate: nell'occasione era stata aperta la guaina impermeabile e si era potuto accertare che i sottostanti pannelli di legno erano marciti;
che a fronte dell'inerzia dell'appaltatrice, intendendo proporre, nei confronti della azione di Parte_1
garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c., ma avendo l'urgenza di far verificare lo stato dei luoghi e di accertare le cause dei denunciati vizi nonché i relativi danni, in data
21.07.2020 aveva promosso dinanzi al Tribunale di Macerata un ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., rubricato al n. 1768/2020
RG, con il quale ha richiesto la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio; che all'esito delle operazioni peritali, il CTU designato depositava la propria relazione, che veniva successivamente integrata in data 24.05.2021, in quanto nella versione originaria, per mero errore, non erano state prese in esame le osservazioni pervenute dal CTP della
; che la convenuta non intendeva porre riparo ai vizi accertati. CP_1
pagina 5 di 20 Si costituiva con comparsa depositata in data 13 dicembre 2021
[...]
che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'Arch. Parte_1 [...]
e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda e, in ogni caso, per essere CP_2
garantire dal terzo chiamato o rispondere in solido con lo stesso.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva con comparsa depositata il 21 marzo
2022 l'Arch. che concludeva per il rigetto di ogni domanda nei suoi Controparte_2
confronti.
Con la sentenza n. 784/2023 del 30 settembre 2023 il Tribunale di Macerata condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 62.619,00 oltre ad IVA ed interessi legali come in motivazione;
rigettava le domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;
condannava la convenuta a rifondere all'attrice ed al terzo chiamato le spese di lite e poneva definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP iscritto al n. 1768/2020 R.G. Trib.
Macerata.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano gli appellati e Arch. Controparte_1 Controparte_2
Verificato il deposito degli scritti conclusivi secondo il nuovo rito, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 15 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 784/2023 del 30 settembre 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
pagina 6 di 20 • costituendosi in giudizio, aveva espressamente dedotto che «le Parte_1
carenze emerse al tetto di copertura non v'è dubbio che derivino totalmente dal progetto del tetto rivelatosi evidentemente inadeguato»;
• le risultanze della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP di cui era stata disposta l'acquisizione con ordinanza del 19.9.2022, erano pienamente ammissibili e, soprattutto, opponibili nei confronti della convenuta stessa, essendo del tutto evidente come la circostanza che a detto procedimento non avesse preso parte il terzo chiamato non importasse alcuna lesione del CP_2
contraddittorio nei confronti di chi, come invece la società convenuta, vi aveva preso parte;
• per quanto concerneva i vizi lamentati dall'attrice, all'esito della CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP, il CTU conformemente all'incarico ricevuto, con lucida ed esaustiva indagine, correttamente condotta, esente da vizi logici e/o giuridici, e quindi da recepire integralmente, verificata la natura e la situazione della copertura del tetto, aveva concluso ritenendo la sussistenza di detti vizi nel pacchetto di copertura, la loro riconducibilità non al materiale impiegato ma alla non corretta posa in opera dei materiali stessi, quantificando in complessivi € 62.619,00 oltre ad IVA il costo degli interventi necessari per porre rimedio ai vizi riscontrati, oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma via via rivalutata a far data dal 24 maggio 2021 (cfr. Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712, Cass. 4 ottobre
1999 n. 11021 e Cass. 5 maggio 2016 n. 9039) sino alla data di notificazione dell'atto di citazione (20.9.2021) e, da quest'ultima data sino al saldo effettivo, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c.;
pagina 7 di 20 • era infondata la domanda nei confronti del terzo chiamato dovendo escludersi una responsabilità del tanto nella veste di progettista, non essendo CP_2
invero nemmeno ravvisabile un vero e proprio progetto allo stesso riconducibile, quanto nella diversa veste di direttore dei lavori non avendo invocato la responsabilità del con l'allegazione di specifiche condotte attive od CP_2
omissive poste in essere da quest'ultimo in violazione delle obbligazioni sullo stesso incombenti quale direttore dei lavori, ma, a fronte della sua chiamata in causa, limitandosi a chiederne la condanna in solido con la convenuta «in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in corso di causa una corresponsabilità […]».
I motivi di appello
A) Illogicità, contraddittorietà, infondatezza del punto della sentenza che argomenta in merito alla mancata prova da parte della della natura di nudus minister. Parte_1
Deduce l'appellante che “nel caso di specie sin dalla comparsa di costituzione e della memoria difensiva nella fase della istruzione preventiva la ha precisato di Parte_1
aver “… puntualmente realizzato il lavoro commissionato come da progetto…” significando, appunto di essersi comportata come semplice esecutore delle indicazioni progettuali (con il contratto veniva esclusa qualsiasi onere progettuale all'attività della
; e proprio per questo ha richiesto la chiamata in causa del Parte_1 CP_2
. . .
La mancata ammissione di quei mezzi istruttori costituisce (e questo è un autonomo motivo di impugnazione) un vizio della sentenza in quanto da mancate risultanze istruttorie che avrebbero potuto definire i rapporti in causa, il Giudice trae il convincimento della mancata osservanza dell'onere probatorio (sul punto Cassazione n. pagina 8 di 20 6167/2000) in ordine alle direttive progettuali vincolanti del committente e del progettista.
. . .
In altre parole, la non era tenuta ad interloquire sulla utilità dei torrini di Parte_1
aerazione limitandosi ad eseguire il progetto elaborato, per singole competenze da plurimi valenti professionisti;
torrini di aerazione necessari, tanto che infatti ha Pt_2
incluso nella sua relazione.
Non era tenuta in quanto tra l'altro potevano essere posizionati successivamente”.
Il motivo è manifestamente infondato.
La nozione di nudus minister in materia di appalto risponde da sempre all'esigenza di disciplinare le ipotesi di responsabilità dell'appaltatore che – diversamente dalla normale autonomia di organizzazione e di mezzi tipica dell'appalto – subisce la riduzione o l'esclusione della propria capacità organizzativa per effetto delle intromissioni e delle direttive del committente o di altri (ad es. del progettista o del direttore dei lavori).
E, tuttavia, anche in detta ipotesi (per tutte vds. Cass. n. 1981 del 2 febbraio 2016) in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne pagina 9 di 20 segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
Nel caso concreto non è possibile ritenere né che l'appellante fosse un mero nudus minister, tenuto conto che ha autonomamente proposto modalità di realizzazione della copertura e della coibentazione diverse da quelle inizialmente richieste dal committente (che già aveva un suo progetto) e da questi accettate, sia perché – come si vedrà in seguito – i vizi oggetto del giudizio, come riscontrati dal CTU, non sono riferibili a carenze del progetto (ad es. la mancanza dei torrini di areazione), bensì a modalità errate di posa in opera del materiale.
B) Illogicità ed infondatezza delle argomentazioni del Giudice di primo grado in merito alle risultanze della CTU (ATP R.G. n. 1768/2020) ritenuta, Pt_2
contrariamente al vero esaustive corrette ed esenti da vizi logici e giuridici.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe acriticamente accettato le conclusioni rassegnate dal CTU designato in sede di ATP senza tener conto delle fondate critiche formulate in merito alle stesse, per aver ad esempio trascurato “di verificare lo stato di maturazione del calcestruzzo affermando di non averne i dati (!) su cui la guaina è stata stesa ed omettendo qualsiasi ricerca ed analisi fattuale e scientifica sulla caldana e sulla data della sua apposizione, impedendo così di considerarne l'apporto causale (o concausale) e snaturando il concetto stesso della
pagina 10 di 20 funzione giurisdizionale che deve tenere conto ed esaminare ogni deduzione anche tecnica delle parti;
nel caso:
- la data della posa in opera della caldana e le relative condizioni meteo;
- la natura e la qualità della pasta cementizia;
- la sua “maturazione” alla data della posa in opera della membrana TPO.
E' lo stesso CTU a considerare (senza poi approfondire) la caldana comunque come concausa dell'avaria, laddove si esprime (ed il Tribunale acriticamente trascrive passivamente senza osservare nulla …) che “le superfici che presentano il maggior degrado sono quelle rivolte verso l'alto” facendo intendere che il degrado è presente anche verso il basso! Senza specificarne se l'alto ed il basso possano contaminarsi l'un
l'altro e comunque senza spiegare l'entità del degrado “verso il basso””.
Il motivo è manifestamente infondato e la CTU non richiede alcuna integrazione, né rinnovazione.
In primo luogo, l'adesione acritica del giudice alle conclusioni del CTU può compromettere la sufficienza della motivazione solo (vds. Cass. n. 23637 del 21 novembre 2016) allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte ed il giudice intenda disattenderle;
in tal caso ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).
pagina 11 di 20 E' infatti pacifico, oltre che logico (considerato che il giudice dispone la CTU perchè affida la valutazione di certi fatti a chi ha conoscenze tecnico-scientifiche che lui non possiede), che (vds. Cass. n. 15147 dell'11 giugno 2018) qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (vds. anche Cass. n. 11917 del 6 maggio 2021).
Nel caso di specie, non risultano osservazioni del CTP trascurate dal CTU e, di conseguenza, dal giudice che di quest'ultimo ha recepito le conclusioni.
Infatti, il consulente di parte dell'appellante è stato l'unico a depositare osservazioni rispetto alle quali il CTU ha lungamente e doviziosamente argomentato, smentendone la fondatezza (vds. pagg. 28 e seg. della consulenza).
Del resto, tutte le censure della parte appellante – anche quelle tecniche – s'infrangono su un argomento di ordine meramente logico visto che non spiegano come mai i fenomeni di marcescenza che hanno interessato la copertura in questione siano osservabile solo sulla parte verso l'esterno.
pagina 12 di 20 I tentativi di eludere l'argomento – lamentando altre e supposte carenze (la tardiva applicazione delle scossaline, la mancanza delle torrette di areazione, i tempi e le modalità di posa del calcestruzzo ecc.) – sono tutti recessivi rispetto all'osservazione del CTU secondo cui “è difficile sostenere che l'acqua meteorica che cade sulla modesta faccia orizzontale del bauletto possa insinuarsi tra questa e la guaina, attraversare tutta la parete verticale ed andare ad imbibire il pacchetto di copertura fino a determinarne il completo deterioramento”.
Peraltro, va considerato che i vizi non sono imputabili né al progetto (predisposto in larga parte dalla stessa appellante che ha proposto modifiche recepite dalla committenza), né al tipo di materiali impiegati, sicchè residua solo l'ipotesi di errori nelle modalità e nella scelta dei tempi della messa in opera.
Il CTU, quindi, non ha “tirato ad indovinare” – come pur sostiene l'appellante – ma ha osservato lo stato dei luoghi, descritto le modalità realizzative dell'opera e spiegato nell'unico modo logico e tecnico possibile il perché della marcescenza.
La mancata considerazione del ruolo dell'Arch. da parte del CTU non è CP_2
ovviamente un vizio della CTU, spettando al giudice di merito la relativa valutazione.
C) In merito alla posizione ed alla responsabilità dell'Arch. progettista e D.L., CP_2
dobbiamo rilevare come la sentenza impugnata abbia esaminato la questione in modo del tutto viziato, infondato ed immotivato.
Deduce l'appellante che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui è stato ritenuto che il progetto e la direzione Lavori dell'opera realizzata dalla non Parte_1
facessero capo al e che la avrebbe genericamente richiamato la CP_2 Parte_1
responsabilità del quale D.L.. CP_2
pagina 13 di 20 Sostiene ora l'appellante che si tratterebbe di “sconcertanti considerazioni in quanto non tengono conto della documentazione tecnica proveniente dallo Studio Tecnico anche per conto dell'Arch. , degli aggiustamenti intervenuti nel tempo, CP_2 CP_2
dei progetti di provenienza relativi alla copertura in legno (ns. doc. 5 – 9 – 10) e CP_2
della riconosciuta (dallo stesso in causa sin dalla costituzione in giudizio) CP_2
qualifica di progettista architettonico e D.L. dell'intero edificio direzionale dell'Arch
che in tale qualifica ha sottoscritto la dichiarazione (doc. n. 7) della Controparte_2
buona esecuzione dei lavori. Sostenere il contrario è tesi insostenibile, priva di qualsiasi valenza e contraria alla realtà.
La “genericità” dell'addebito di responsabilità del quale Direttore dei Lavori è CP_2
realmente fuori luogo e smentita, come già sostenuto, dallo stesso riconoscimento del ruolo da parte del chiamato e dalla documentazione in atti”.
Quindi, la sentenza sarebbe errata laddove ha escluso qualsiasi competenza di controllo e verifica quale Direzione dei Lavori.
Replica sul punto l'appellato arch. sostenendo che “dimentica, infatti, l'odierna CP_2
appellante che lo era stato incaricato dalla committente della Controparte_5 CP_1
progettazione e DL architettonica dell'intero edificio direzionale sede dell'azienda, ma
NON della progettazione né, tantomeno, della D.L della copertura, struttura e manto di coibentazione e impermeabilizzazione del tetto per il quale l'arch. si era CP_2
semplicemente limitato a promuovere una preliminare ricerca di mercato fra le ditte in grado di farsi carico dell'intero pacchetto.
. . .
E che questi siano stati i rapporti tra le parti è pacifico ed evidente proprio dagli elaborati dell'offerta della la quale proponeva un pacchetto che Parte_1
pagina 14 di 20 riguardava il sistema copertura/coibentazione/impermeabilizzazione che aveva CP_6
a che fare con quanto lo Studio dell'arch. aveva prodotto in fase di invito CP_2
all'offerta!!
. . .
Dunque, non solamente l'arch. non aveva mai svolto il ruolo di D.L. per quel che CP_2
riguarda il sistema copertura/coibentazione/impermeabilizzazione per cui è causa, ma dal suo canto la non ha nemmeno soddisfatto l'onere di allegazione che il codice Pt_1
di rito pone a carico di colui che intende agire in giudizio il quale deve indicare in modo chiaro ed esaustivo i fatti e le ragioni di diritto attinenti a quei fatti”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto nei termini che seguono.
Va precisato che, sin dalla costituzione in giudizio innanzi al Tribunale, l'appellante aveva dedotto (e quindi allegato) che “il Progettista e Direttore dei Lavori è certamente ed esclusivamente responsabile (in via subordinata, solidalmente responsabile con
l'appaltatore) per i vizi dell'opera eseguita (e realizzata) secondo i propri parametri progettuali, incombendogli i doveri di vigilanza correlati alle capacità tecniche che ne caratterizzano la figura professionale. E quindi le conseguenti responsabilità”.
La circostanza che risulti accertato che i vizi non sono riconducibili al progetto, non vuol dire che diventi generica o superflua l'allegazione relativa al direttore dei lavori del quale viene comunque invocata la responsabilità per l'errata vigilanza sulla realizzazione dell'opera.
Non può sussistere nel vigente ordinamento giuridico una differente responsabilità del direttore dei lavori in base alla paternità del progetto da realizzare (quindi responsabilità piena se viene realizzato un progetto da lui redatto o a cui ha preso parte ed esenzione di responsabilità se ne viene realizzato uno diverso). pagina 15 di 20 La qualità di direttore dei lavori in capo all'Arch. è allegata esplicitamente CP_2
dall'appellante, oltre che pacifica, così come deve ritenersi allegato il debito di vigilanza a lui spettante.
A tal proposito basti osservare che così lo qualifica la stessa committente nella lettera del 22 maggio 2020 – a firma del proprio Legale – in cui l'Arch. Controparte_2
destinatario della stessa lettera, è ripetutamente indicato come proprio direttore dei lavori.
La qualità di direttore dei lavori è poi spesa dallo stesso Arch. quando CP_2
sottoscrive (doc. all. 7 di parte appellante in primo grado) il verbale di fine dei lavori attestando che le opere – diversamente da quanto in seguito risultato - sono state regolarmente eseguite ed ultimate nel rispetto delle norme della buona tecnica.
Nel caso concreto i vizi non sono riconducibili né al progetto, né alla qualità o alle caratteristiche dei materiali, bensì alle modalità di posa in opera degli stessi e, in particolare, alla fase esecutiva, durante la quale devono essere rispettate le buone regole della tecnica.
Non è di ostacolo all'utilizzo delle risultanze della CTU svolta in sede di ATP, la circostanza che il terzo chiamato non abbia preso parte all'ATP, atteso che lo stesso
Arch. – nelle proprie difese – ne invoca più volte le risultanze così CP_2
manifestando di volersene avvalere (ad es. per escludere di aver preso parte alla predisposizione del progetto).
Tuttavia, quel che qui rileva è l'estensione e la rilevanza del debito di vigilanza che può essere preteso dall'Arch. in relazione al tipo di vizio accertato ed alle sue CP_2
cause, visto che il CTU riferisce che “dall'esame dell'andamento meteorologico dell'ultima decade di Aprile, risulta evidente che le precipitazioni atmosferiche sono pagina 16 di 20 state numerose ed anche intense, specie nei giorni 28 e 29 quando si sono verificati dei temporali. Ma nel suddetto periodo il pacchetto di copertura risultava completato a meno della fondamentale posa in opera della membrana impermeabile TPO che avrebbe dovuto proteggerlo proprio dalle precipitazioni atmosferiche. Pertanto, è facile ipotizzare che le strutture legnose della copertura, prive di protezione, si siano completamente imbibite di acqua. A questo punto, prima di porre in opere la membrana TPO, bisognava attendere il tempo necessario affinché l'acqua assorbita dalle strutture legnose evaporasse. Invece il 2 e 3 Maggio è stata montata la membrana impedendo così l'evaporazione ed imprigionando l'umidità all'interno del pacchetto di copertura. Dall'esame delle "caratteristiche igrometriche dei componenti opachi" del solaio di copertura non praticabile, risulta che i materiali presi in considerazione erano idonei per evitare che si formasse condensa interstiziale al loro interno”.
E' quindi evidente che la posa dei materiali, pur tecnicamente corretta (così come attestato dal direttore dei lavori nel relativo verbale di fine lavori), è avvenuta in condizioni metereologiche avverse o tali da determinare i fenomeni di accumulo di umido descritti dal CTU.
Occorre dunque stabilire se rientri tra i doveri di vigilanza del direttore dei lavori anche quello di suggerire il tempo di posa del materiale alla luce delle precipitazioni atmosferiche intense che rendevano bagnata la superficie di posa.
Ritiene la Corte che si tratti di un aspetto del tutto marginale, insufficiente ad integrare la responsabilità solidale del direttore dei lavori, che rientra nell'esclusiva autonomia dell'appaltatore, essendo invero notorio che la copertura di una superficie bagnata e non ventilata avrebbe determinato fenomeni di umido.
pagina 17 di 20 Occorre, infatti, rammentare che (vds. Cass. n. 9572 del 9 aprile 2024) tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse;
inoltre, (vds.
Cass. n. 39448 del 13 dicembre 2021) in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. 20557 del 30 settembre 2014, in applicazione del suddetto principio, ha riformato la sentenza di appello che, con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per
"culpa in vigilando" dell'amministratore , quale direttore dei lavori, che CP_7
aveva omesso di controllare l'idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto).
D) Si rileva l'erroneità del calcolo risarcitorio effettuato dal Tribunale con la sentenza impugnata;
sotto molteplici aspetti.
pagina 18 di 20 Deduce l'appellante che “il contratto inter partes di fornitura e posa in opera prevedeva un importo di € 44.000,00 e non ha senso logico che il Tribunale, seguendo la linea del
CTU abbia aderito totalmente, ed anche in questo frangente acriticamente, alla liquidazione del danno in € 62.619,00 (oltre IVA se dovuta). . .”.
Replica sul punto l'appellata che “in sede di ATP il consulente tecnico di CP_1
parte della nelle proprie osservazioni alla bozza di relazione peritale Parte_1
non ha minimamente contestato il danno come quantificato dal CTU.
La solo con la comparsa conclusionale depositata nel precedente grado Parte_1
di giudizio contesta l'importo di € 62.619,40 + I.V.A. ritenuto necessario dal CTU Ing. per l'emenda dei vizi e difetti esistenti sul pacchetto di copertura”. Per_1
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
La contestazione relativa all'IVA sull'importo liquidato a titolo risarcitorio deve essere condivisa atteso che la somma in questione è liquidata a titolo di risarcimento del danno, sicchè non integra alcuna prestazione soggetta ad IVA, cioè non è né una cessione di beni, né una prestazione di servizi (in tal senso depone, peraltro, esplicitamente l'art. 15, punto 1), del TU IVA d.p.r. 633/1972).
Nel resto il motivo è infondato.
L'importo del risarcimento del danno non può coincidere con quello concordato dalle parti in sede di contratto perché lo scopo del risarcimento è quello di rimediare ai vizi riscontrati dal CTU nell'opera esaminata con riferimento a tutte le sue componenti
(progettazione, scelta dei materiali, posa in opera, rimozione delle parti viziate ecc.), sicchè è illogico riferirsi a quanto convenuto tra le parti non trattandosi di verificarne l'esatto adempimento, ma di risarcire un danno.
pagina 19 di 20 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e per il primo grado possono essere confermate le spese liquidate nella sentenza impugnata, ivi comprese quelle relative all'ATP, essendo del tutto marginale il profilo oggetto di accoglimento.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
933/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie il motivo di appello sub D) nei limiti di cui in motivazione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, dispone che sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non è dovuta l'IVA;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di e dell'Arch. e le liquida, per ciascuna parte, Controparte_1 CP_2
in complessivi euro 9.000,00 per compenso (di cui euro 3.500,00 per la fase studio, euro 2.600,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• conferma nel resto la sentenza impugnata.
Ancona, 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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