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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/12/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3143/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3143/2023, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il _1 C.F._1
16.9.1975, con l'Avv. Maria Elena Ribaldone
- ricorrente -
contro
C.F. ), nato ad [...], il [...], con gli Avv.ti CP C.F._2
Franco e Nicolò Reggio
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 18.3.2024.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 4.12.2023, la IG.ra ha rappresentato: che, _1 sin dal 1999, ha convissuto more uxorio col IG. che, dall'unione dei CP
1 Per_ conviventi, sono nati i figli (Vercelli, 13.9.2005) e (1.3.2010), riconosciuti da Per_1
entrambi i genitori;
che, dal febbraio del 2023, la convivenza more uxorio è cessata;
che il
IG. si è trasferito, prima, presso i propri genitori e, poi, nell'abitazione in CP
Alessandria, corso IV Novembre, n. 56, da lui acquistata, “a pochi metri dalla casa familiare”; che il IG. ha asportato dalla casa familiare anche beni di proprietà CP comune, ha detto al figlio “mentre tua madre è in giro a fare la puttana tu sei qui e fai quello che vuoi”, ha urlato “troia” alla moglie (la quale ha reagito dandogli uno schiaffo), pur non avendo mai usato violenza fisica, fatti per i quali ha già depositato la denuncia/querela in data
6.5.2023; che, dal luglio del 2023, a fronte di tali comportamenti, i figli non intendono più frequentare il padre;
che, in particolare, il 21.7.2023, il padre “ha preso ad inveire contro [la Per_ figlia, ] mettendole le mani al collo[,] apostrofandola con “figlia di merda” ed urlando altri epiteti a pochi centimetri dal di lei volto”; che, in data 26.8.2023, ha causato la perdita dei biglietti aerei per la vacanza dei figli, i quali hanno dovuto posticipare - con la madre - la partenza, rifiutandosi di consegnare alla madre i loro documenti;
che, “dalla scorsa estate il padre ha incontrato i figli saltuariamente e per poche ore;
mai li ha ospitati o trascorso un fine settimana con loro e ciò nonostante gli accordi intervenuti tra le parti prevedessero per
Per_
un regime con fine settimana alternati e due giorni durante la settimana con pernotto”; che “il sig. dal punto di vista economico, corrisponde per il mantenimento dei figli CP dal mese di agosto l'importo mensile di € 500,00 (€250,00 per ciascun figlio) […], rifiutandosi però di rimborsare il 50% delle spese straordinarie”; che “il sig. CP percepisce uno stipendio medio mensile di quasi € 1.900,00 (€ 1600,00 per 14 mensilità) cui vanno aggiunti premi annui (tra i 5 ed 8 mila euro all'anno) ed a cui va aggiunto l'importo mensile di € 400,00 per la quota di sua spettanza del 50% dei canoni di locazione degli immobili che ha in comproprietà con la sig.ra ” e che “la sig.ra è impiegata di I Pt_1 Pt_1
livello della con sede in Milano, via Rossini n. 6/8 e presta la propria Controparte_2
attività prevalentemente in smart working o, secondo necessità presso gli uffici di Alessandria
o presso i clienti, con uno stipendio medio mensile di € 2.000,00 (già comprensivo della 13^ e
14^ mensilità)”.
2. Con memoria difensiva in data 8.2.2024, il IG. ha rappresentato: che i CP
genitori avevano già raggiunto accordi depositati presso i rispettivi difensori;
che il marito ha acquistato l'abitazione in cui vive non con denaro proprio ma con denaro dei propri genitori;
che la denuncia/querela sporta dalla IG.ra riporta fatti non _1
veri e, comunque, risulta già rimessa;
che corrisponde già mensilmente la somma di Euro
500,00, pattuita quale contributo al mantenimento dei figli;
che “è dipendente presso la
2 Unoenergy Spa, corrente in Via Dante Alighieri, 47 ad Alessandria e percepisce mensilmente,
a titolo di retribuzione, la somma netta di € 1.650,00”; che “non corrisponde a verità che il Per_ padre non cerchi un contatto con i figli: OR messaggia e chiama e , Per_1
invitandoli a dormire presso la sua abitazione, a trascorrere del tempo con il padre, ma riceve sempre risposte negative (ad eccezione di qualche pranzo)” e che “per non forzare i figli, accetta questa situazione ma intende cambiarla, anche tramite l'aiuto di soggetti CP
terzi, quali assistenti sociali, che possano cercare di avvicinare nuovamente il padre con i figli”.
3. Depositate alcune memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., nel verbale dell'udienza del 14.3.2024, si legge: “[…] la ricorrente conferma di essere rimasta a vivere nella casa coniugale con i figli, riferisce che sta frequentando l'ultimo anno di liceo. Riferisce che i figli vanno dal Per_1
padre ogni dieci giorni, a pranzo o a cena, spesso presso i nonni paterni. Riferisce che i figli hanno un ottimo rapporto con i nonni paterni e vanno a trovarli anche quando non c'è il padre. Riporta che i ragazzi non hanno molto piacere di incontrare il padre a causa dei rapporti tesi che si sono venuti a creare, quando viene loro proposto non dicono di no, ma Per_ non prendono mai l'iniziativa. Riporta che prima della disgregazione della famiglia aveva un ottimo rapporto con il padre, piuttosto giocoso, mentre con i rapporti Per_1
erano tesi anche in precedenza, e svolgeva lei un rapporto di mediazione. Riferisce di occuparsi di selezione del personale, lavora spessa da casa, con stipendio di € 46.000,00 annui lordi, fra i 1.800,00 ed i 2.000 al mese netti. Il resistente conferma le modalità di frequentazione dei figli, precisando che sta cercando di capire i motivi di questo allottamento, dal momento che in passato hanno sempre avuto buoni rapporti. Riporta che anche verso i nonni vi è maggior freddezza rispetto al passato. Riferisce di lavorare per un'azienda che vende gas metano, come impiegato, con stipendio di circa € 1.600,00 mensili
[…]”.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 14.3.2024, il Giudice Delegato, Dott.ssa
Francesca Andreoni, ha reso i dovuti provvedimenti provvisori e istruttori.
5. Con relazione in data 14.6.2024, il di Alessandria e la hanno Tes_1 CP_3
Per_ congiuntamente riferito: che “dal mese di ottobre 2023 e il padre hanno ripreso gradualmente i contatti, inizialmente con delle brevi visite sporadiche, poi, a seguito del
Provvedimento del Tribunale di Alessandria, risalente al mese di marzo 2024, nel quale si prevedeva che la minore trascorresse almeno un pranzo a settimana con il padre, la diade si
è vista regolarmente una volta a settimana, il mercoledì a pranzo”; che “con l'uomo si è
3 ragionato sulle modalità con cui potrebbe riprendere e migliorare il dialogo con i figli, consigliandogli di mandare ai ragazzi qualche messaggio durante la settimana, senza attendere che siano loro a farlo, e di chiedere in modo esplicito informazioni circa l'andamento scolastico, le attività che svolgono e provando a proporsi per accompagnare Per_ Per_
a nuoto o nelle uscite con le amiche”; che “ fin da subito si è detta disponibile ad un aumento graduale, rifiutando però la possibilità di essere supportata da un'educatrice, in quanto ha riferito di preferire farlo in autonomia, senza avere degli orari prefissati ma potendosi organizzare di volta in volta con il padre”; che “tutto il nucleo si è mostrato molto collaborativo e rispettoso del contesto”; che “entrambi i genitori hanno manifestato interesse al benessere e alla serenità dei figli di cui riconoscono risorse e capacità in ambito scolastico, prestazionale e a livello umano”; che “in seguito alla separazione tra i genitori e Per_ ad un episodio litigioso tra ed il padre, si è verificato un periodo di allontanamento Per_ emotivo e concreto tra , ed il padre che con il tempo è stato archiviato ed i Per_1 contatti sono stati ristabiliti ed intensificati”; che vede il padre in occasione di Per_1
pranzi di famiglia presso i nonni nel fine settimana, poiché dal lunedì al venerdì è impegnato Per_ con la scuola ad Asti, mentre si accorda settimanalmente per incontrare il padre a cena,
o durante un'occasione specifica (concerti, frequentazione palestra, ecc.), oltre al pranzo presso i nonni paterni insieme al fratello”; che “il rapporto tra i genitori, tensiogeno, conflittuale e connotato da meccanismi di difesa ed attacco, da dispetti e da una comunicazione disfunzionale, ha condizionato i due fratelli che hanno assunto una posizione chiara all'interno delle dinamiche familiari: prima di difesa nei confronti della madre da alcune manifestazioni aggressive da parte del padre, poi di evitamento rispetto a tematiche di competenza degli adulti (economiche, organizzative, ecc.) e, gradualmente, timidamente e cautamente di confronto e condivisione con entrambi i genitori”; che “vista la difficoltà del sig. a comprendere le motivazioni della separazione ed a rielaborarla, l'equipe psico- CP
sociale ritiene possa essere utile attivare un percorso di sostegno psicologico a favore dell'uomo”; che “si è potuto osservare una mancanza di comunicazione tra i due genitori, aspetto importante per l'organizzazione della vita quotidiana dei figli in vista soprattutto delle prossime decisioni che gli stessi si troveranno a prendere relativamente al percorso
Per_ universitario del figlio e ad altre scelte inerenti ” e che “per tale motivo si ritiene possa essere utile intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di aiutare la coppia genitoriale a raggiungere un'autonomia nella comunicazione e nella presa di decisioni relative ai figli”.
Per_ 6. Nel verbale dell'udienza del 26.6.2024, si legge: “[…] le parti danno atto che vede il
4 padre una volta a settimana per il pranzo, mentre sporadicamente presso i nonni durante le
Per_ festività o nel fine settimana. Il padre dà atto che al momento non gradisce pernottare presso il padre. Il resistente si rende disponibile ad intraprendere il percorso psicologico individuale Parte ricorrente nulla oppone ad un graduale ampliamento della frequentazione paterna, ove la stessa sia accompagnamento dall'effettivo avviamento di un percorso psicologico da parte del padre. La ricorrente dà atto di aver ritirato la querela ad ottobre
2023. L'Avv. di parte resistente dà atto che probabilmente non è pervenuta nel fascicolo la remissione di querela e si impegna ad accertare la circostanza. Le parti si rendono disponibili ad avviare un percorso di mediazione familiare o coordinazione genitoriale. Parte ricorrente rileva che dagli estratti conti depositati emergono entrate complessive mensili di una media di € 3.000,00, € 2.650 di stipendi, oltre € 400,00 al mese di affitto (somma di cui gode di pari importo la beneficiaria). Il resistente riporta di percepire € 3.000,00 mensili, solo in occasione del premio annuale e di percepire quali redditi da lavoro € 1.600,00/€
1.700,00 […]”.
7. Con relazione in data 15.10.2024, il di Alessandria ha riferito in ordine all'avvio Tes_1
del percorso di coordinazione genitoriale, rispetto al quale entrambi i genitori mostrerebbero disponibilità.
8. Con variazione tabellare immediatamente esecutiva in data 23.10.2024, il processo è stato riassegnato al Giudice Delegato, Dott. Marco Bonci, quale supplente della Dott.ssa Francesca
Andreoni.
9. All'udienza del 13.11.2024, entrambe le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “affidamento della figlia minore, nata in data [...], in [...]_3
condiviso, a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, in Alessandria, corso IV Novembre, n. 71, dove avrà altresì residenza anagrafica;
assegnazione alla madre, IG.ra _1
, della casa coniugale sita in Alessandria, corso IV Novembre, n. 71; frequentazione
[...]
Per_ padre/figlia nei seguenti termini: frequenterà liberamente il padre, accordandosi tra loro e, in ogni caso, trascorrendo col padre almeno un pranzo settimanale, da individuarsi, salvo diverso accordo dei genitori, nella giornata del mercoledì, festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno;
porre a carico del padre, IG. CP
l'obbligo di corrispondere alla madre, IG.ra , entro
[...] _1
il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di dicembre del 2023, a titolo di
5 Per_ contributo al mantenimento ordinario dei figli e , la somma di € 600,00 (€ Per_1
300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
l'assegno unico (e ogni altro contributo pubblico alla famiglia) sarà, per accordo delle parti, percepito integralmente dalla madre, IG.ra _1
; spese di lite integralmente compensate”. La IG.ra
[...] _1
ha dichiarato: “ è nato a [...] il [...] e, quindi, è maggiorenne, mentre
[...] Per_1
Per_
è nata a [...] l'[...] e, quindi, è minorenne. Nessuno dei due figli è economicamente autosufficiente. Io vivo ad Alessandria, corso 4 novembre, n. 71, la casa è in comproprietà col IG. Abbiamo altri immobili in comproprietà, in particolare CP due appartamenti in Alessandria, via Leonardo da Vinci, n.
6. Sono affittati, l'uno per Euro
350,00 mensili e l'altro per Euro 450,00 mensili, gli affitti li dividiamo al 50% tra noi.
Nessun'altro immobile. Sono impiegata per Manpower, dal 2020, sono assunta a tempo indeterminato, verso una retribuzione netta mensile di circa Euro 2.000,00. Non ho altri redditi. Ho investimenti per un controvalore di circa Euro 25.000,00. Ho un conto corrente Per_ con circa Euro 10.000,00. La frequentazione del padre con e è già come da Per_1 conclusioni congiunte. risiede con me, ma frequenta l'Università a Urbino”. Il IG. Per_1 ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, corso 4 novembre, n. 5/3, la casa è mia al CP
100%. Oltre a questa e le case già indicate dalla IG.ra non _1
ho altri immobili. Lavoro, sono impiegato presso UnoEnergy S.p.A., dal 2016, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta di circa Euro 1.700,00. Non ho altri redditi, oltre a quello da lavoro e da locazione, come riferiti dalla IG.ra _1
. Per la casa dove abito, i miei genitori mi hanno prestato circa Euro 35.000,00,
[...]
Per_ che devo restituire, in rate di Euro 350,00 mensili. Ho una sorella. e li Per_1
frequento già come da conclusioni congiunte. Ho un conto corrente, con circa Euro
14.000,00. Non ho investimenti, titoli o altro, solo una pensione integrativa, per la quale non sto più versando nulla”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
10. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di affidamento condiviso, non
6 essendo emersa l'inidoneità di alcuno dei genitori, i quali, anzi, seppure supportati dagli enti incaricati, sono riusciti a concordare le condizioni qui recepite.
11. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di collocazione presso la madre, ove la minore ha stabilito il proprio habitat.
12. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i genitori, sia che appartenga in via esclusiva a un solo genitore, il giudice non potrà adottare, con la sentenza, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori.
L'assegnazione della casa familiare, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il genitore economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di assegnazione della casa familiare alla madre, nell'interesse dei figli conviventi.
13. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa
7 continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, GE c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, ON e EL c. Italia).
Nel caso di specie, deve essere reso efficace il regime concordato, il quale, alla luce dell'approfondita istruttoria, appare corrispondente all'interesse della minore.
14. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta dei genitori, che si ritiene corrispondente all'interesse dei figli.
15. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da accordo raggiunto dai genitori, peraltro congruo rispetto all'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
8 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Per_
- affida la figlia minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra
[...]
, dove avrà residenza anagrafica;
_1
- assegna alla madre, IG.ra , la casa familiare sita in _1
Alessandria, corso IV Novembre, n. 71, con ogni pertinenza;
- dispone il seguente regime di frequentazione tra il padre, IG. e la figlia CP
Per_ Per_ minore, “ frequenterà liberamente il padre, accordandosi tra loro e, in ogni caso, trascorrendo col padre almeno un pranzo settimanale, da individuarsi, salvo diverso accordo dei genitori, nella giornata del mercoledì, festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno”;
- pone, a carico del padre, IG. l'obbligo di corrispondere alla madre, IG.ra CP
, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di _1
Per_ dicembre del 2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e Per_1
la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
- prende meramente atto dell'ulteriore pattuizione fra i genitori, IG.ri e CP [...]
, secondo cui: “l'assegno unico (e ogni altro contributo pubblico alla _1
famiglia) sarà, per accordo delle parti, percepito integralmente dalla madre, IG.ra
[...]
”; _1
- invita entrambi i genitori, IG.ri e , a CP _1 proseguire, anche in futuro, i percorsi suggeriti nel corso dell'istruttoria dei Servizi Sociali e
Sanitari;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'11 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3143/2023, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il _1 C.F._1
16.9.1975, con l'Avv. Maria Elena Ribaldone
- ricorrente -
contro
C.F. ), nato ad [...], il [...], con gli Avv.ti CP C.F._2
Franco e Nicolò Reggio
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 18.3.2024.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 4.12.2023, la IG.ra ha rappresentato: che, _1 sin dal 1999, ha convissuto more uxorio col IG. che, dall'unione dei CP
1 Per_ conviventi, sono nati i figli (Vercelli, 13.9.2005) e (1.3.2010), riconosciuti da Per_1
entrambi i genitori;
che, dal febbraio del 2023, la convivenza more uxorio è cessata;
che il
IG. si è trasferito, prima, presso i propri genitori e, poi, nell'abitazione in CP
Alessandria, corso IV Novembre, n. 56, da lui acquistata, “a pochi metri dalla casa familiare”; che il IG. ha asportato dalla casa familiare anche beni di proprietà CP comune, ha detto al figlio “mentre tua madre è in giro a fare la puttana tu sei qui e fai quello che vuoi”, ha urlato “troia” alla moglie (la quale ha reagito dandogli uno schiaffo), pur non avendo mai usato violenza fisica, fatti per i quali ha già depositato la denuncia/querela in data
6.5.2023; che, dal luglio del 2023, a fronte di tali comportamenti, i figli non intendono più frequentare il padre;
che, in particolare, il 21.7.2023, il padre “ha preso ad inveire contro [la Per_ figlia, ] mettendole le mani al collo[,] apostrofandola con “figlia di merda” ed urlando altri epiteti a pochi centimetri dal di lei volto”; che, in data 26.8.2023, ha causato la perdita dei biglietti aerei per la vacanza dei figli, i quali hanno dovuto posticipare - con la madre - la partenza, rifiutandosi di consegnare alla madre i loro documenti;
che, “dalla scorsa estate il padre ha incontrato i figli saltuariamente e per poche ore;
mai li ha ospitati o trascorso un fine settimana con loro e ciò nonostante gli accordi intervenuti tra le parti prevedessero per
Per_
un regime con fine settimana alternati e due giorni durante la settimana con pernotto”; che “il sig. dal punto di vista economico, corrisponde per il mantenimento dei figli CP dal mese di agosto l'importo mensile di € 500,00 (€250,00 per ciascun figlio) […], rifiutandosi però di rimborsare il 50% delle spese straordinarie”; che “il sig. CP percepisce uno stipendio medio mensile di quasi € 1.900,00 (€ 1600,00 per 14 mensilità) cui vanno aggiunti premi annui (tra i 5 ed 8 mila euro all'anno) ed a cui va aggiunto l'importo mensile di € 400,00 per la quota di sua spettanza del 50% dei canoni di locazione degli immobili che ha in comproprietà con la sig.ra ” e che “la sig.ra è impiegata di I Pt_1 Pt_1
livello della con sede in Milano, via Rossini n. 6/8 e presta la propria Controparte_2
attività prevalentemente in smart working o, secondo necessità presso gli uffici di Alessandria
o presso i clienti, con uno stipendio medio mensile di € 2.000,00 (già comprensivo della 13^ e
14^ mensilità)”.
2. Con memoria difensiva in data 8.2.2024, il IG. ha rappresentato: che i CP
genitori avevano già raggiunto accordi depositati presso i rispettivi difensori;
che il marito ha acquistato l'abitazione in cui vive non con denaro proprio ma con denaro dei propri genitori;
che la denuncia/querela sporta dalla IG.ra riporta fatti non _1
veri e, comunque, risulta già rimessa;
che corrisponde già mensilmente la somma di Euro
500,00, pattuita quale contributo al mantenimento dei figli;
che “è dipendente presso la
2 Unoenergy Spa, corrente in Via Dante Alighieri, 47 ad Alessandria e percepisce mensilmente,
a titolo di retribuzione, la somma netta di € 1.650,00”; che “non corrisponde a verità che il Per_ padre non cerchi un contatto con i figli: OR messaggia e chiama e , Per_1
invitandoli a dormire presso la sua abitazione, a trascorrere del tempo con il padre, ma riceve sempre risposte negative (ad eccezione di qualche pranzo)” e che “per non forzare i figli, accetta questa situazione ma intende cambiarla, anche tramite l'aiuto di soggetti CP
terzi, quali assistenti sociali, che possano cercare di avvicinare nuovamente il padre con i figli”.
3. Depositate alcune memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., nel verbale dell'udienza del 14.3.2024, si legge: “[…] la ricorrente conferma di essere rimasta a vivere nella casa coniugale con i figli, riferisce che sta frequentando l'ultimo anno di liceo. Riferisce che i figli vanno dal Per_1
padre ogni dieci giorni, a pranzo o a cena, spesso presso i nonni paterni. Riferisce che i figli hanno un ottimo rapporto con i nonni paterni e vanno a trovarli anche quando non c'è il padre. Riporta che i ragazzi non hanno molto piacere di incontrare il padre a causa dei rapporti tesi che si sono venuti a creare, quando viene loro proposto non dicono di no, ma Per_ non prendono mai l'iniziativa. Riporta che prima della disgregazione della famiglia aveva un ottimo rapporto con il padre, piuttosto giocoso, mentre con i rapporti Per_1
erano tesi anche in precedenza, e svolgeva lei un rapporto di mediazione. Riferisce di occuparsi di selezione del personale, lavora spessa da casa, con stipendio di € 46.000,00 annui lordi, fra i 1.800,00 ed i 2.000 al mese netti. Il resistente conferma le modalità di frequentazione dei figli, precisando che sta cercando di capire i motivi di questo allottamento, dal momento che in passato hanno sempre avuto buoni rapporti. Riporta che anche verso i nonni vi è maggior freddezza rispetto al passato. Riferisce di lavorare per un'azienda che vende gas metano, come impiegato, con stipendio di circa € 1.600,00 mensili
[…]”.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 14.3.2024, il Giudice Delegato, Dott.ssa
Francesca Andreoni, ha reso i dovuti provvedimenti provvisori e istruttori.
5. Con relazione in data 14.6.2024, il di Alessandria e la hanno Tes_1 CP_3
Per_ congiuntamente riferito: che “dal mese di ottobre 2023 e il padre hanno ripreso gradualmente i contatti, inizialmente con delle brevi visite sporadiche, poi, a seguito del
Provvedimento del Tribunale di Alessandria, risalente al mese di marzo 2024, nel quale si prevedeva che la minore trascorresse almeno un pranzo a settimana con il padre, la diade si
è vista regolarmente una volta a settimana, il mercoledì a pranzo”; che “con l'uomo si è
3 ragionato sulle modalità con cui potrebbe riprendere e migliorare il dialogo con i figli, consigliandogli di mandare ai ragazzi qualche messaggio durante la settimana, senza attendere che siano loro a farlo, e di chiedere in modo esplicito informazioni circa l'andamento scolastico, le attività che svolgono e provando a proporsi per accompagnare Per_ Per_
a nuoto o nelle uscite con le amiche”; che “ fin da subito si è detta disponibile ad un aumento graduale, rifiutando però la possibilità di essere supportata da un'educatrice, in quanto ha riferito di preferire farlo in autonomia, senza avere degli orari prefissati ma potendosi organizzare di volta in volta con il padre”; che “tutto il nucleo si è mostrato molto collaborativo e rispettoso del contesto”; che “entrambi i genitori hanno manifestato interesse al benessere e alla serenità dei figli di cui riconoscono risorse e capacità in ambito scolastico, prestazionale e a livello umano”; che “in seguito alla separazione tra i genitori e Per_ ad un episodio litigioso tra ed il padre, si è verificato un periodo di allontanamento Per_ emotivo e concreto tra , ed il padre che con il tempo è stato archiviato ed i Per_1 contatti sono stati ristabiliti ed intensificati”; che vede il padre in occasione di Per_1
pranzi di famiglia presso i nonni nel fine settimana, poiché dal lunedì al venerdì è impegnato Per_ con la scuola ad Asti, mentre si accorda settimanalmente per incontrare il padre a cena,
o durante un'occasione specifica (concerti, frequentazione palestra, ecc.), oltre al pranzo presso i nonni paterni insieme al fratello”; che “il rapporto tra i genitori, tensiogeno, conflittuale e connotato da meccanismi di difesa ed attacco, da dispetti e da una comunicazione disfunzionale, ha condizionato i due fratelli che hanno assunto una posizione chiara all'interno delle dinamiche familiari: prima di difesa nei confronti della madre da alcune manifestazioni aggressive da parte del padre, poi di evitamento rispetto a tematiche di competenza degli adulti (economiche, organizzative, ecc.) e, gradualmente, timidamente e cautamente di confronto e condivisione con entrambi i genitori”; che “vista la difficoltà del sig. a comprendere le motivazioni della separazione ed a rielaborarla, l'equipe psico- CP
sociale ritiene possa essere utile attivare un percorso di sostegno psicologico a favore dell'uomo”; che “si è potuto osservare una mancanza di comunicazione tra i due genitori, aspetto importante per l'organizzazione della vita quotidiana dei figli in vista soprattutto delle prossime decisioni che gli stessi si troveranno a prendere relativamente al percorso
Per_ universitario del figlio e ad altre scelte inerenti ” e che “per tale motivo si ritiene possa essere utile intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di aiutare la coppia genitoriale a raggiungere un'autonomia nella comunicazione e nella presa di decisioni relative ai figli”.
Per_ 6. Nel verbale dell'udienza del 26.6.2024, si legge: “[…] le parti danno atto che vede il
4 padre una volta a settimana per il pranzo, mentre sporadicamente presso i nonni durante le
Per_ festività o nel fine settimana. Il padre dà atto che al momento non gradisce pernottare presso il padre. Il resistente si rende disponibile ad intraprendere il percorso psicologico individuale Parte ricorrente nulla oppone ad un graduale ampliamento della frequentazione paterna, ove la stessa sia accompagnamento dall'effettivo avviamento di un percorso psicologico da parte del padre. La ricorrente dà atto di aver ritirato la querela ad ottobre
2023. L'Avv. di parte resistente dà atto che probabilmente non è pervenuta nel fascicolo la remissione di querela e si impegna ad accertare la circostanza. Le parti si rendono disponibili ad avviare un percorso di mediazione familiare o coordinazione genitoriale. Parte ricorrente rileva che dagli estratti conti depositati emergono entrate complessive mensili di una media di € 3.000,00, € 2.650 di stipendi, oltre € 400,00 al mese di affitto (somma di cui gode di pari importo la beneficiaria). Il resistente riporta di percepire € 3.000,00 mensili, solo in occasione del premio annuale e di percepire quali redditi da lavoro € 1.600,00/€
1.700,00 […]”.
7. Con relazione in data 15.10.2024, il di Alessandria ha riferito in ordine all'avvio Tes_1
del percorso di coordinazione genitoriale, rispetto al quale entrambi i genitori mostrerebbero disponibilità.
8. Con variazione tabellare immediatamente esecutiva in data 23.10.2024, il processo è stato riassegnato al Giudice Delegato, Dott. Marco Bonci, quale supplente della Dott.ssa Francesca
Andreoni.
9. All'udienza del 13.11.2024, entrambe le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “affidamento della figlia minore, nata in data [...], in [...]_3
condiviso, a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, in Alessandria, corso IV Novembre, n. 71, dove avrà altresì residenza anagrafica;
assegnazione alla madre, IG.ra _1
, della casa coniugale sita in Alessandria, corso IV Novembre, n. 71; frequentazione
[...]
Per_ padre/figlia nei seguenti termini: frequenterà liberamente il padre, accordandosi tra loro e, in ogni caso, trascorrendo col padre almeno un pranzo settimanale, da individuarsi, salvo diverso accordo dei genitori, nella giornata del mercoledì, festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno;
porre a carico del padre, IG. CP
l'obbligo di corrispondere alla madre, IG.ra , entro
[...] _1
il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla mensilità di dicembre del 2023, a titolo di
5 Per_ contributo al mantenimento ordinario dei figli e , la somma di € 600,00 (€ Per_1
300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
l'assegno unico (e ogni altro contributo pubblico alla famiglia) sarà, per accordo delle parti, percepito integralmente dalla madre, IG.ra _1
; spese di lite integralmente compensate”. La IG.ra
[...] _1
ha dichiarato: “ è nato a [...] il [...] e, quindi, è maggiorenne, mentre
[...] Per_1
Per_
è nata a [...] l'[...] e, quindi, è minorenne. Nessuno dei due figli è economicamente autosufficiente. Io vivo ad Alessandria, corso 4 novembre, n. 71, la casa è in comproprietà col IG. Abbiamo altri immobili in comproprietà, in particolare CP due appartamenti in Alessandria, via Leonardo da Vinci, n.
6. Sono affittati, l'uno per Euro
350,00 mensili e l'altro per Euro 450,00 mensili, gli affitti li dividiamo al 50% tra noi.
Nessun'altro immobile. Sono impiegata per Manpower, dal 2020, sono assunta a tempo indeterminato, verso una retribuzione netta mensile di circa Euro 2.000,00. Non ho altri redditi. Ho investimenti per un controvalore di circa Euro 25.000,00. Ho un conto corrente Per_ con circa Euro 10.000,00. La frequentazione del padre con e è già come da Per_1 conclusioni congiunte. risiede con me, ma frequenta l'Università a Urbino”. Il IG. Per_1 ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, corso 4 novembre, n. 5/3, la casa è mia al CP
100%. Oltre a questa e le case già indicate dalla IG.ra non _1
ho altri immobili. Lavoro, sono impiegato presso UnoEnergy S.p.A., dal 2016, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta di circa Euro 1.700,00. Non ho altri redditi, oltre a quello da lavoro e da locazione, come riferiti dalla IG.ra _1
. Per la casa dove abito, i miei genitori mi hanno prestato circa Euro 35.000,00,
[...]
Per_ che devo restituire, in rate di Euro 350,00 mensili. Ho una sorella. e li Per_1
frequento già come da conclusioni congiunte. Ho un conto corrente, con circa Euro
14.000,00. Non ho investimenti, titoli o altro, solo una pensione integrativa, per la quale non sto più versando nulla”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
10. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di affidamento condiviso, non
6 essendo emersa l'inidoneità di alcuno dei genitori, i quali, anzi, seppure supportati dagli enti incaricati, sono riusciti a concordare le condizioni qui recepite.
11. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di collocazione presso la madre, ove la minore ha stabilito il proprio habitat.
12. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i genitori, sia che appartenga in via esclusiva a un solo genitore, il giudice non potrà adottare, con la sentenza, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori.
L'assegnazione della casa familiare, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il genitore economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta di assegnazione della casa familiare alla madre, nell'interesse dei figli conviventi.
13. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa
7 continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, GE c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, ON e EL c. Italia).
Nel caso di specie, deve essere reso efficace il regime concordato, il quale, alla luce dell'approfondita istruttoria, appare corrispondente all'interesse della minore.
14. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda congiunta dei genitori, che si ritiene corrispondente all'interesse dei figli.
15. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da accordo raggiunto dai genitori, peraltro congruo rispetto all'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa
8 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Per_
- affida la figlia minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra
[...]
, dove avrà residenza anagrafica;
_1
- assegna alla madre, IG.ra , la casa familiare sita in _1
Alessandria, corso IV Novembre, n. 71, con ogni pertinenza;
- dispone il seguente regime di frequentazione tra il padre, IG. e la figlia CP
Per_ Per_ minore, “ frequenterà liberamente il padre, accordandosi tra loro e, in ogni caso, trascorrendo col padre almeno un pranzo settimanale, da individuarsi, salvo diverso accordo dei genitori, nella giornata del mercoledì, festività e compleanni secondo il criterio dell'alternanza, di anno in anno”;
- pone, a carico del padre, IG. l'obbligo di corrispondere alla madre, IG.ra CP
, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di _1
Per_ dicembre del 2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e Per_1
la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di Alessandria;
- prende meramente atto dell'ulteriore pattuizione fra i genitori, IG.ri e CP [...]
, secondo cui: “l'assegno unico (e ogni altro contributo pubblico alla _1
famiglia) sarà, per accordo delle parti, percepito integralmente dalla madre, IG.ra
[...]
”; _1
- invita entrambi i genitori, IG.ri e , a CP _1 proseguire, anche in futuro, i percorsi suggeriti nel corso dell'istruttoria dei Servizi Sociali e
Sanitari;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'11 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
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