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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA così composta: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5610 dell'anno 2023, trattenuto in decisione il
27/3/2025 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, promosso da
(Sri Lanka 8/7/980), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Elisabetta Sorze, come da procura in atti
- Appellante -
contro
Controparte_1
-Appellato contumace e
con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n 30229/2023 del
24/10/2023,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda spiegata dalla onde ad ottenere l'annullamento del rifiuto del visto di ingresso per Parte_1 motivi familiari richiesto dai figli Persona_1
(18/8/2008) e (6/12/2003). Persona_2 Il Tribunale ha segnalato che i) il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, se ne innesta una seconda di pertinenza della Rappresentanza diplomatica, ii) all'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico si associa una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere, iii) trattandosi di accertamento di fatti soggetti a modificazioni, l'art 10, decreto interministeriale 11/5/2011 n 850, prescrive che la richiesta di visto debba pervenire entro i sei mesi dal rilascio del nulla osta al ricongiungimento, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo, iv) non risulta che la richiesta di visto sia stata presentata entro il detto termine semestrale, nella specie spirato il 3/9/2022, e l'inerzia non può essere giustificata dal tempo occorso per la legalizzazione del certificato di matrimonio e nascita dei richiedenti il visto, essendo possibile interrompere il termine semestrale con la sola proposizione dell'istanza di visto.
La ha tempestivamente impugnato, deducendo che Parte_1
. nel paese di origine i familiari da ricongiungere hanno chiesto all Controparte_2
a OL la legalizzazione dei documenti cingalesi necessari a dimostrare il rapporto
[...] di filiazione in data 27.01.2022, ma la relativa consegna è intervenuta solamente in data 22.08.2022, a ridosso della scadenza del termine semestrale di validità del nulla osta,
. l'agenzia preposta a raccogliere le domande -VFS-, accettando un numero di pratiche pari a 2-3 ogni giorno, rendeva di fatto impossibile la formalizzazione dell'istanza da parte dei figli, sicchè, in data 20.10.2022, a mezzo del legale, la deducente avanzava istanza all' a OL, rappresentando che v) il termine semestrale Controparte_2 per presentare la domanda era decorso per causa non imputabile ai richiedenti ed uno dei suoi due figli era nelle more divenuto maggiorenne, vi) la richiesta di legalizzazione dei documenti è indice della volontà di ottenere il visto ed è quindi da tale momento che la procedura amministrativa viene avviata, con correlata interruzione del decorso del termine di validità del nulla osta al ricongiungimento familiare sino all'emissione della determinazione finale (rilascio del visto di ingresso o suo rifiuto), e vii) chiedendo che venisse confermata la validità del nulla osta al ricongiungimento familiare con associata fissazione di un appuntamento presso l' , vista l'impossibilità al CP_3 momento di accedervi,
. in data 31.10.2022, l' riscontrava l'istanza, scusandosi “per i disguidi legati CP_2 alla transizione a nuove modalità di gestione degli ingenti flussi di richiedenti visto” e segnalando l'appena attivato sistema di prenotazione online disponibile al link: https://visa.vfsglobal.com/lka/en/ita/book-an-appointment, sicchè i richiedenti, accedendo al sistema, prenotavano un appuntamento per il 23.11.2022,
. l' , nonostante avesse ammesso le proprie difficoltà, “rimettendo di fatto CP_2 nel termine le parti”, ha, in data 15.12.2022, notificato un preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/90, cui la deducente replicava, reiterando il contenuto della pec del 20/10/2022, . senza dar conto delle memorie prodotte, in data 30.01.2023 l'AT emetteva il provvedimento di diniego delle domande, con la medesima motivazione,
. l'ordinanza impugnata, che fa leva sul decorso del termine, è viziata per “Difetto di motivazione – carenza di istruttoria”, visto che ix) la presentazione della domanda oltre il termine è stata dovuta non alla pendenza delle procedure di legalizzazione, ma ad un disguido nella procedura riconosciuto dalla stessa Amministrazione, x) la procedura è stata immotivatamente aggravata con la scissione in due distinte fasi, risultando farraginosa e non conforme ai principi di cui all'art 1, comma 1, l 241/1990, visto che la procedura di legalizzazione deve essere interna a quella di rilascio del visto, xi) l'imputabilità all'Amministrazione è resa evidente dal fatto che, una volta reso noto il nuovo sistema di inoltro delle domande, gli utenti sono riusciti a presentare la domanda,
. l'erronea interpretazione dell'art 29, dlgs 286/1998, è evidente sol che si consideri che, secondo Cass n. 4485/2014, “nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio”,
. a tanto si aggiunga della quale “le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale”>.
Ha chiesto alla Corte di annullare il provvedimento di diniego dei visti di ingresso richiesti da , cittadina dello Sri Lanka nata Persona_1 il 18/08/2008 e cittadino dello Sri Persona_2
Lanka nato il 06/12 /2003, per violazione di legge, difetto di motivazione, vizio della procedura ed ogni altro motivo che il Giudice dovesse ravvisare e conseguentemente ordinare all' a OL (Sri Lanka) il rilascio dei visti di ingresso Controparte_2 entro un termine prestabilito. “Con vittoria di competenze, spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
E' pervenuto il parere del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza del 27/3/2025 celebrata in modalità cartolare: all'esito della stessa è stato assegnato il termine per il deposito della memoria conclusionale.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
L'appellante lamenta la violazione del proprio diritto al ricongiungimento familiare con i figli, all'epoca minorenni, a causa dell'inadempimento, da parte dell'AT d'IA
, dell'obbligo di consentire agli interessati la formalizzazione della domanda CP_4 per il rilascio del visto di ingresso nel nostro territorio: di conseguenza, in riforma della pronuncia di primo grado, chiede a questa Corte di caducare il provvedimento di diniego dei visti di ingresso in favore dei figli e di ordinarne il rilascio da parte della Pubblica Amministrazione competente.
Va preliminarmente osservato che in tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, l'art. 29 comma 1 lettera a) e b) del d.lgs. 286/1998 prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
Il comma 7 del medesimo articolo dispone che La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
I contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 394/99, secondo cui L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).
Il comma 4 del suddetto articolo prevede che Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall' articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all' articolo 11 , comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nulla-osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
Infine, il comma 5 stabilisce che Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura
o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U. (Cass. ord. N. 4984/2013; Cass. 27 settembre 2013, n. 22307; Cass. n. 209 del 2005 - n. 15247 del 2006 - n. 12661 del 2007).
In sostanza, spetta allo Sportello Unico la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, mentre all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'IA prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
La normativa citata deve essere interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU, che sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita familiare, ponendo a carico dello Stato un obbligo positivo all'effettivo rispetto di tale diritto, oltre che alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli articoli 29 e 31 Cost..
Da ciò consegue che, secondo quanto si desume dall'articolo 6 comma 5 DPR 394/99 interpretato alla luce della sopra richiamata normativa costituzionale e sovranazionale, grava sull'autorità consolare l'obbligo di consentire all'interessato la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto.
Il silenzio serbato dalla P.A. relativamente alla richiesta in tal senso formulata dall'interessato deve essere quindi inteso in termini di silenzio-inadempimento, in considerazione della particolare natura del diritto soggettivo leso, e, di conseguenza, nel caso di specie spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario e non del Giudice amministrativo, l'accertamento della violazione del diritto dell'odierno appellante alla invocata tutela della sua unità familiare, costituendo, come si è detto, il comportamento della p.a., che omette ingiustificatamente di provvedere sull'istanza di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare, lesione di un diritto della persona di rango costituzionale.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione del richiedente, la Rappresentanza Consolare dell'IA avrebbe CP_4
. impedito, con la sua condotta inerte a fronte di plurime richieste inoltrate dagli interessati, la tempestiva formalizzazione della domanda di visto, . imputato a sé l'impossibilità per gli interessati di procedere alla formalizzazione della domanda tanto da fornire il link per accedere al sistema delle prenotazioni degli appuntamenti,
. respinto la domanda per decorso del termine semestrale, costringendo in tal modo l'appellante ad adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del suddetto diritto.
Il Tribunale, previa implicita affermazione della sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ha rigettato la domanda, ritenendo non rispettato, da parte della richiedente, il termine di sei mesi dall'emissione del nulla-osta per la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto. A tal fine, il primo Giudice ha evidenziato, oltre a quanto su riportato, che “parte ricorrente non ha idoneamente dimostrato che la domanda di visto sia stata presentata entro il termine sopra richiamato”: ritiene questa Corte che tale decisione non possa essere condivisa in quanto
. in data 3.3.2022 lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente aveva rilasciato i nulla-osta al ricongiungimento familiare per i figli della richiedente mentre i documenti, presentati per la legalizzazione il 27/1/2022, venivano consegnati all' in data 22/8/2022, CP_2
. non riuscendo a formalizzare la domanda di visto, la odierna appellante, con pec del 20/10/2022, contattava, a mezzo difensore, l' xii) comunicando di essere in CP_2 possesso della documentazione legalizzata, consegnata il 22/8/2022, xiii) rappresentando le difficoltà di accesso alla procedura che, “nonostante il gran numero di utenti che vi si rivolgono, accetta un numero limitatissimo di pratiche al giorno” e l'intervenuto decorso del termine semestrale oltre che l'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli per il quale “non è più possibile ottenere nuovo nulla osta”, xiv) chiedendo la conferma della perdurante validità del nulla osta e la fissazione di un appuntamento con l'Agenzia VFS, “vista l'impossibilità attuale di accedere”,
. a tanto l' , con pec del 31/10/2022, replicava “scusando[s]i per i disguidi CP_2 legati alla transizione a nuove modalità di gestione degli ingenti flussi di richiedenti visto”, e rappresentando “che è appena stato attivato un nuovo sistema di protezione online per ottenere un appuntamento per la presentazione di domanda disponibile al link” che contestualmente indicava,
. prontamente attivandosi, gli interessati ottenevano l'appuntamento per il 23/11/2022.
Deve concludersi che l'Amministrazione non ha provveduto a fissare alla ricorrente un appuntamento per consentirle di formalizzare una richiesta di visto sulla base di nulla- osta ancora validi e tale inerzia non poteva evidentemente fondare il rigetto della richiesta avanzata a seguito della comunicazione del link: ne discende che l'AT non può rifiutarsi di definire la procedura solo sulla base del fatto che il nulla osta non è più valido, ma deve addivenire a un diniego o accoglimento sulla base della verifica dell'autenticità o meno dei documenti, sicchè a tal fine va ordinato all'AT d'IA di OL di fissare un appuntamento ai fini del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento in favore dei familiari del richiedente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte della ricorrente.
Non può essere invece accolta la domanda formulata dall'appellante di ordinare all'AT l'emissione dei visti in questione, posto che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 d.lgs. 286/98, il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, il che richiede una verifica diretta, da effettuarsi in loco ad opera dell'Autorità Consolare dotata a tal fine dei necessari poteri di indagine anche presso le amministrazioni pubbliche locali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accerta il diritto di (Sri Lanka 8/7/980) a ottenere dall'AT Parte_1
d'IA di OL (Sri Lanka) un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli
(18/8/2008) e Persona_1 [...]
(6/12/2003) sulla base del nulla-osta rilasciato in data Persona_2
3.3.2022 dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Rieti;
- ordina dall'AT d'IA di OL (Sri Lanka) di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte dell'appellante
[...]
(Sri Lanka 8/7/980), alla fissazione di un appuntamento al Parte_1 fine di poter formalizzare la richiesta di visto;
- condanna l'Amministrazione appellata a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida in euro 3.500 oltre oneri di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, Avv Elisabetta Sorze, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA così composta: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5610 dell'anno 2023, trattenuto in decisione il
27/3/2025 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, promosso da
(Sri Lanka 8/7/980), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Elisabetta Sorze, come da procura in atti
- Appellante -
contro
Controparte_1
-Appellato contumace e
con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n 30229/2023 del
24/10/2023,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda spiegata dalla onde ad ottenere l'annullamento del rifiuto del visto di ingresso per Parte_1 motivi familiari richiesto dai figli Persona_1
(18/8/2008) e (6/12/2003). Persona_2 Il Tribunale ha segnalato che i) il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, se ne innesta una seconda di pertinenza della Rappresentanza diplomatica, ii) all'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico si associa una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere, iii) trattandosi di accertamento di fatti soggetti a modificazioni, l'art 10, decreto interministeriale 11/5/2011 n 850, prescrive che la richiesta di visto debba pervenire entro i sei mesi dal rilascio del nulla osta al ricongiungimento, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo, iv) non risulta che la richiesta di visto sia stata presentata entro il detto termine semestrale, nella specie spirato il 3/9/2022, e l'inerzia non può essere giustificata dal tempo occorso per la legalizzazione del certificato di matrimonio e nascita dei richiedenti il visto, essendo possibile interrompere il termine semestrale con la sola proposizione dell'istanza di visto.
La ha tempestivamente impugnato, deducendo che Parte_1
. nel paese di origine i familiari da ricongiungere hanno chiesto all Controparte_2
a OL la legalizzazione dei documenti cingalesi necessari a dimostrare il rapporto
[...] di filiazione in data 27.01.2022, ma la relativa consegna è intervenuta solamente in data 22.08.2022, a ridosso della scadenza del termine semestrale di validità del nulla osta,
. l'agenzia preposta a raccogliere le domande -VFS-, accettando un numero di pratiche pari a 2-3 ogni giorno, rendeva di fatto impossibile la formalizzazione dell'istanza da parte dei figli, sicchè, in data 20.10.2022, a mezzo del legale, la deducente avanzava istanza all' a OL, rappresentando che v) il termine semestrale Controparte_2 per presentare la domanda era decorso per causa non imputabile ai richiedenti ed uno dei suoi due figli era nelle more divenuto maggiorenne, vi) la richiesta di legalizzazione dei documenti è indice della volontà di ottenere il visto ed è quindi da tale momento che la procedura amministrativa viene avviata, con correlata interruzione del decorso del termine di validità del nulla osta al ricongiungimento familiare sino all'emissione della determinazione finale (rilascio del visto di ingresso o suo rifiuto), e vii) chiedendo che venisse confermata la validità del nulla osta al ricongiungimento familiare con associata fissazione di un appuntamento presso l' , vista l'impossibilità al CP_3 momento di accedervi,
. in data 31.10.2022, l' riscontrava l'istanza, scusandosi “per i disguidi legati CP_2 alla transizione a nuove modalità di gestione degli ingenti flussi di richiedenti visto” e segnalando l'appena attivato sistema di prenotazione online disponibile al link: https://visa.vfsglobal.com/lka/en/ita/book-an-appointment, sicchè i richiedenti, accedendo al sistema, prenotavano un appuntamento per il 23.11.2022,
. l' , nonostante avesse ammesso le proprie difficoltà, “rimettendo di fatto CP_2 nel termine le parti”, ha, in data 15.12.2022, notificato un preavviso di rigetto emesso ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/90, cui la deducente replicava, reiterando il contenuto della pec del 20/10/2022, . senza dar conto delle memorie prodotte, in data 30.01.2023 l'AT emetteva il provvedimento di diniego delle domande, con la medesima motivazione,
. l'ordinanza impugnata, che fa leva sul decorso del termine, è viziata per “Difetto di motivazione – carenza di istruttoria”, visto che ix) la presentazione della domanda oltre il termine è stata dovuta non alla pendenza delle procedure di legalizzazione, ma ad un disguido nella procedura riconosciuto dalla stessa Amministrazione, x) la procedura è stata immotivatamente aggravata con la scissione in due distinte fasi, risultando farraginosa e non conforme ai principi di cui all'art 1, comma 1, l 241/1990, visto che la procedura di legalizzazione deve essere interna a quella di rilascio del visto, xi) l'imputabilità all'Amministrazione è resa evidente dal fatto che, una volta reso noto il nuovo sistema di inoltro delle domande, gli utenti sono riusciti a presentare la domanda,
. l'erronea interpretazione dell'art 29, dlgs 286/1998, è evidente sol che si consideri che, secondo Cass n. 4485/2014, “nel procedimento sommario di cognizione, l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio”,
. a tanto si aggiunga della quale “le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale”>.
Ha chiesto alla Corte di annullare il provvedimento di diniego dei visti di ingresso richiesti da , cittadina dello Sri Lanka nata Persona_1 il 18/08/2008 e cittadino dello Sri Persona_2
Lanka nato il 06/12 /2003, per violazione di legge, difetto di motivazione, vizio della procedura ed ogni altro motivo che il Giudice dovesse ravvisare e conseguentemente ordinare all' a OL (Sri Lanka) il rilascio dei visti di ingresso Controparte_2 entro un termine prestabilito. “Con vittoria di competenze, spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
E' pervenuto il parere del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza del 27/3/2025 celebrata in modalità cartolare: all'esito della stessa è stato assegnato il termine per il deposito della memoria conclusionale.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
L'appellante lamenta la violazione del proprio diritto al ricongiungimento familiare con i figli, all'epoca minorenni, a causa dell'inadempimento, da parte dell'AT d'IA
, dell'obbligo di consentire agli interessati la formalizzazione della domanda CP_4 per il rilascio del visto di ingresso nel nostro territorio: di conseguenza, in riforma della pronuncia di primo grado, chiede a questa Corte di caducare il provvedimento di diniego dei visti di ingresso in favore dei figli e di ordinarne il rilascio da parte della Pubblica Amministrazione competente.
Va preliminarmente osservato che in tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, l'art. 29 comma 1 lettera a) e b) del d.lgs. 286/1998 prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
Il comma 7 del medesimo articolo dispone che La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
I contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 394/99, secondo cui L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).
Il comma 4 del suddetto articolo prevede che Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall' articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno, di cui all' articolo 11 , comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nulla-osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
Infine, il comma 5 stabilisce che Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura
o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U. (Cass. ord. N. 4984/2013; Cass. 27 settembre 2013, n. 22307; Cass. n. 209 del 2005 - n. 15247 del 2006 - n. 12661 del 2007).
In sostanza, spetta allo Sportello Unico la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, mentre all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'IA prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
La normativa citata deve essere interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU, che sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita familiare, ponendo a carico dello Stato un obbligo positivo all'effettivo rispetto di tale diritto, oltre che alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli articoli 29 e 31 Cost..
Da ciò consegue che, secondo quanto si desume dall'articolo 6 comma 5 DPR 394/99 interpretato alla luce della sopra richiamata normativa costituzionale e sovranazionale, grava sull'autorità consolare l'obbligo di consentire all'interessato la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto.
Il silenzio serbato dalla P.A. relativamente alla richiesta in tal senso formulata dall'interessato deve essere quindi inteso in termini di silenzio-inadempimento, in considerazione della particolare natura del diritto soggettivo leso, e, di conseguenza, nel caso di specie spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario e non del Giudice amministrativo, l'accertamento della violazione del diritto dell'odierno appellante alla invocata tutela della sua unità familiare, costituendo, come si è detto, il comportamento della p.a., che omette ingiustificatamente di provvedere sull'istanza di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare, lesione di un diritto della persona di rango costituzionale.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione del richiedente, la Rappresentanza Consolare dell'IA avrebbe CP_4
. impedito, con la sua condotta inerte a fronte di plurime richieste inoltrate dagli interessati, la tempestiva formalizzazione della domanda di visto, . imputato a sé l'impossibilità per gli interessati di procedere alla formalizzazione della domanda tanto da fornire il link per accedere al sistema delle prenotazioni degli appuntamenti,
. respinto la domanda per decorso del termine semestrale, costringendo in tal modo l'appellante ad adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento del suddetto diritto.
Il Tribunale, previa implicita affermazione della sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ha rigettato la domanda, ritenendo non rispettato, da parte della richiedente, il termine di sei mesi dall'emissione del nulla-osta per la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto. A tal fine, il primo Giudice ha evidenziato, oltre a quanto su riportato, che “parte ricorrente non ha idoneamente dimostrato che la domanda di visto sia stata presentata entro il termine sopra richiamato”: ritiene questa Corte che tale decisione non possa essere condivisa in quanto
. in data 3.3.2022 lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente aveva rilasciato i nulla-osta al ricongiungimento familiare per i figli della richiedente mentre i documenti, presentati per la legalizzazione il 27/1/2022, venivano consegnati all' in data 22/8/2022, CP_2
. non riuscendo a formalizzare la domanda di visto, la odierna appellante, con pec del 20/10/2022, contattava, a mezzo difensore, l' xii) comunicando di essere in CP_2 possesso della documentazione legalizzata, consegnata il 22/8/2022, xiii) rappresentando le difficoltà di accesso alla procedura che, “nonostante il gran numero di utenti che vi si rivolgono, accetta un numero limitatissimo di pratiche al giorno” e l'intervenuto decorso del termine semestrale oltre che l'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli per il quale “non è più possibile ottenere nuovo nulla osta”, xiv) chiedendo la conferma della perdurante validità del nulla osta e la fissazione di un appuntamento con l'Agenzia VFS, “vista l'impossibilità attuale di accedere”,
. a tanto l' , con pec del 31/10/2022, replicava “scusando[s]i per i disguidi CP_2 legati alla transizione a nuove modalità di gestione degli ingenti flussi di richiedenti visto”, e rappresentando “che è appena stato attivato un nuovo sistema di protezione online per ottenere un appuntamento per la presentazione di domanda disponibile al link” che contestualmente indicava,
. prontamente attivandosi, gli interessati ottenevano l'appuntamento per il 23/11/2022.
Deve concludersi che l'Amministrazione non ha provveduto a fissare alla ricorrente un appuntamento per consentirle di formalizzare una richiesta di visto sulla base di nulla- osta ancora validi e tale inerzia non poteva evidentemente fondare il rigetto della richiesta avanzata a seguito della comunicazione del link: ne discende che l'AT non può rifiutarsi di definire la procedura solo sulla base del fatto che il nulla osta non è più valido, ma deve addivenire a un diniego o accoglimento sulla base della verifica dell'autenticità o meno dei documenti, sicchè a tal fine va ordinato all'AT d'IA di OL di fissare un appuntamento ai fini del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento in favore dei familiari del richiedente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte della ricorrente.
Non può essere invece accolta la domanda formulata dall'appellante di ordinare all'AT l'emissione dei visti in questione, posto che, secondo quanto previsto dall'articolo 29 d.lgs. 286/98, il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, il che richiede una verifica diretta, da effettuarsi in loco ad opera dell'Autorità Consolare dotata a tal fine dei necessari poteri di indagine anche presso le amministrazioni pubbliche locali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accerta il diritto di (Sri Lanka 8/7/980) a ottenere dall'AT Parte_1
d'IA di OL (Sri Lanka) un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli
(18/8/2008) e Persona_1 [...]
(6/12/2003) sulla base del nulla-osta rilasciato in data Persona_2
3.3.2022 dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Rieti;
- ordina dall'AT d'IA di OL (Sri Lanka) di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte dell'appellante
[...]
(Sri Lanka 8/7/980), alla fissazione di un appuntamento al Parte_1 fine di poter formalizzare la richiesta di visto;
- condanna l'Amministrazione appellata a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida in euro 3.500 oltre oneri di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, Avv Elisabetta Sorze, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno